Portale delle vendite pubbliche

04 Giugno 2019

A norma del primo comma dell'art. 490 c.p.c., modificato dall'art. 13, comma 1°, lett. b), n. 1, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, la pubblicazione dell'avviso di vendita è effettuata nel Portale delle vendite pubbliche e non più, per tre giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio giudiziario.
Inquadramento

A norma del primo comma dell'art. 490 c.p.c., modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 1,del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, la pubblicazione dell'avviso di vendita è effettuata nel Portale delle vendite pubbliche e non più, per tre giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio giudiziario. Considerato poi che la formulazione del secondo comma dell'art. 490 c.p.c. è rimasta inalterata, l'obbligo di pubblicazione sul Portale riguarda solo l'avviso di vendita (e non anche l'ordinanza di vendita e per la relazione di stima), salvo diversa previsione del giudice dell'esecuzione.

La ratio di tali innovazioni è assicurare ad ogni possibile interessato le informazioni su tutte le vendite forzate, attraverso l'accesso da un'unica area web del Ministero della Giustizia, superando così la frammentazione, conseguente alla pubblicazione degli avvisi di vendita su diversi siti individuati dai singoli uffici giudiziari e, talvolta, anche dai singoli giudici dell'esecuzione. L'introduzione del Portale delle vendite pubbliche dovrebbe presentare – quanto meno in linea di principio – un indiscutibile vantaggio, rispetto al sistema tradizionale, per i terzi interessati all'acquisto: costoro possono, difatti, accedere non solo agli avvisi di vendita dell'ufficio giudiziario del circondario in cui risiedono, ma agli avvisi di tutte le vendite pubbliche, incluse quelle effettuate con modalità esclusivamente analogiche.

Altra norma di riferimento è l'art. 161-quater disp. att. c.p.c. dedicato alle Modalità di pubblicazione, che individua i soggetti tenuti ad eseguire la pubblicazione dell'avviso. Segnatamente, si tratta del professionista delegato o, in mancanza, del creditore pignorante o altro creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel Portale.

L'art. 4, comma 5, d.l. del 3 maggio 2016, n. 59 (introdotto dalla l. di conversione n. 119/2016), ha disposto, inoltre, che l'obbligatorietà del mezzo telematico opera per tutte le vendite immobiliari, autorizzate dal giudice dell'esecuzione dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia che accerta la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche, di cui all'art. 161-quater suddetto. Il decreto ministeriale è stato adottato il 5 dicembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2018 e, pertanto, dal 10 aprile 2018 le vendite telematiche sono obbligatorie.

Il Portale, già attivo dal 17 luglio 2017, è diventato obbligatorio dal 20 febbraio 2018. L'art. 23, comma 2, d.l. n. 83/2015 ha previsto, infatti, che le norme sugli obblighi di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applichino, anche alle procedure pendenti, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater disp. att. c.p.c. (pubblicazione effettuata sulla G.U., serie generale, n. 16 del 20 gennaio 2018).

Il portale è accessibile ai seguenti indirizzi: 1) https://pvp.giustizia.it; 2) https://venditepubbliche.giustizia.it; 3) https://portalevenditepubbliche.giustizia.it.

L'operatività del portale

La pubblicità sul Portale è obbligatoria anche per gli avvisi di vendita disposti per la liquidazione dell'attivo fallimentare, sia se la suddetta liquidazione si attua attraverso procedure competitive, sia se retta dal rinvio alle norme del c.p.c.

Infatti, il d.l. n. 83/2015 ha modificato – oltre all'art. 490 c.p.c. – il comma 1 dell'art. 107 l. fall., con l'aggiunta di un ultimo capoverso, in forza del quale il curatore effettua la pubblicità ex art. 490, comma 1, c.p.c., almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva; ciò all'evidente scopo di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati. Sul punto va altresì considerato che analoga previsione si rinviene, inoltre, nell'art. 182, comma 1, l. fall. sulle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore e che i medesimi principi sono confluiti anche nell'art. 91, in tema di offerte concorrenti nel concordato, e nell'art. 216, comma 4, sulle modalità della liquidazione, del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Chiaramente, anche per le vendite fallimentari trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 161-quater disp. att. c.p.c.: la pubblicità va eseguita conformemente alle specifiche tecniche e previo pagamento del contributo di cui all'art. 18-bis, del d.P.R. n. 115/2002. Di contro va esclusa – in sede concorsuale – l'operatività della particolare tipologia di estinzione di cui all'art. 631-bis c.p.c., posto che le ipotesi di chiusura del fallimento sono quelle tipiche, espressamente sancite dall'art. 118 l. fall.

Quanto alla fruibilità del Portale va precisato che: i) è consultabile dal pubblico; ii) va integrato nei contenuti dal soggetto autorizzato alla pubblicazione degli annunci; iii) è soggetto ad esame del giudice dell'esecuzione per verificare la rispondenza tra quanto ordinato con la delega delle operazioni di vendita e la pubblicità svolta in concreto; iv) è a disposizione dei servizi statistici ministeriali per monitorare l'andamento delle vendite giudiziarie.

Il Portale consta di un'area pubblica (cd. open access) che non richiede apposite credenziali, né meccanismi di identificazione: ogni interessato può ricercare e visualizzare le inserzioni dei diversi tribunali, la normativa di settore ecc.; al contempo l'utente ha a disposizione un servizio per la ricezione degli avvisi di vendita di specifico interesse (si tratta della funzione denominata “Iscrizione Newsletter”, ex art. 161-quater disp att c.p.c.).

Il Portale consta, inoltre, di un'area riservata, cui si accede previa identificazione informatica: solo i soggetti autorizzati (come ad es., il professionista delegato che deve pubblicare l'avviso al fine di renderlo fruibile a tutti gli interessati), possono entrare in tale area.

Da un punto di vista pratico-operativo, il soggetto autorizzato alla pubblicazione dell'avviso di vendita deve caricare – nell'area web riservata – i dati identificativi della procedura, successivamente verificati dal sistema mediante un controllo sui registri di cancelleria; ne consegue che l'avviso sarà effettivamente inserito solo se il soggetto risulta legittimato all'operazione quale curatore, professionista delegato alla vendita, commissionario ecc.

Il Portale presenta la struttura di un vero e proprio motore di ricerca: in base ai criteri inseriti (ad esempio ufficio giudiziario competente, tipologia di procedura ecc.), si possono visualizzare dati aggiornati in tempo reale; ciò anche per una migliore gestione, da parte del sistema bancario, dei crediti deteriorati. Il sistema è, altresì, a disposizione della Banca d'Italia che accede alle informazioni in esso contenute nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza.

Resta da dire che la divulgazione a mezzo stampa si atteggia a forma di pubblicità eventuale, richiedendo un'apposita istanza del creditore procedente o di altro intervenuto munito di titolo esecutivo; va tuttavia considerato che le modifiche apportate dal legislatore del 2015 all'incipit del terzo comma dell'art. 490 c.p.c. conservano in capo al giudice dell'esecuzione il potere di disporre d'ufficio la pubblicità cartacea. Il dato normativo prevede, infatti, che l'avviso sia inserito sui quotidiani «anche» su istanza dei creditori.

Pubblicazione dell'avviso e privacy

L'art. 490, ultimo comma, c.p.c. prescrive che dalle informazioni pubblicate venga omesso qualunque dato relativo al debitore. Al momento dell'inserimento dei dati, il sistema operativo avverte il professionista dei rischi connessi alla pubblicazione, precisando che quest'ultima è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità del professionista per i danni subiti dai debitori o dai terzi per violazione della disciplina sulla privacy. Sul punto va segnalato che, nella maggior parte degli uffici giudiziari, la prassi è nel senso che gli incombenti relativi alla pubblicazione, se pure formalmente in carico ai professionisti delegati e curatori, sono svolti da società di servizi; queste sono solite provvedere alla richiesta di pubblicazione proveniente dal professionista. Resta da dire che con una circolare del 13 ottobre 2017, pubblicata sul sito giustizia.it, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della giustizia ha sancito, in linea di principio la legittimità di tali convenzioni, dettandone le regole operative.

Il contributo per la pubblicazione

Per pubblicare sul Portale l'avviso della vendita di mobili registrati di valore superiore ad euro 25.000 ed immobili (indipendentemente dal valore) il creditore procedente, ai sensi dell'art. 18-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, versa 100 euro per ogni singolo lotto e per ogni tentativo di vendita.

In caso di ammissione del suddetto creditore al patrocinio a spese dello Stato, l'ultima parte del comma 1 di tale disposizione esclude il pagamento, nella parte in cui stabilisce che il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito. Tuttavia, se la pubblicazione riguarda un'espropriazione forzata, l'ammissione è costituita dalla deliberazione del consiglio dell'ordine ex art. 126 Testo Unico Spese di giustizia; pertanto, in mancanza di un provvedimento giurisdizionale ad hoc di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul Portale va caricata siffatta delibera.

Laddove, invece, il fallimento sia privo di fondi non è possibile procedere all'anticipazione a carico dell'Erario per il contributo per la pubblicazione sul Portale in applicazione dell'art. 146 comma 2, lettera d), d.P.R. n. 115/2002 (che opera invece per gli altri costi pubblicitari aggiuntivi); pertanto il curatore chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e al giudice delegato l'accertamento che il fallimento è privo di mezzi. Il fallimento è, dunque, ammesso al gratuito patrocinio per effetto di uno specifico decreto adottato dal giudice delegato, ex art. 144 Testo Unico Spese di giustizia; documento che deve essere caricato sul Portale.

L'estinzione della procedura di cui all'art. 631-bis c.p.c.

L'art. 631-bis c.p.c. disciplina l'estinzione del processo esecutivo per omessa o irregolare pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Segnatamente, se la pubblicazione non viene effettuata tempestivamente, per causa imputabile al creditore pignorante (o ad altro intervenuto munito di titolo), il giudice dichiara l'estinzione ex art. 630 c.p.c., salvo che l'omissione (o la tardività) della pubblicità sia conseguente a cause riconducibili ai sistemi informatici del dominio giustizia ed il disservizio sia attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia a norma dell'art. 161-quater, ult. comma, disp. att. c.p.c.

Si ritiene, a quest'ultimo riguardo, che in assenza della predetta attestazione il malfunzionamento dei sistemi informativi possa comunque essere dato con altri mezzi.

L'art. 631-bis c.p.c. codifica, a ben guardare quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che negli ultimi anni ha accentuato il ruolo fondamentale svolto dalla pubblicità (cfr. Cass. civ. 7 maggio 2015, n. 9255, per cui le specifiche condizioni della vendita, anche relative a modalità di pubblicità, diverse da quelle minime stabilite dall'art. 490 c.p.c., vanno rispettate e applicate rigorosamente, a pena d'illegittimità dell'aggiudicazione. Che la pubblicità prevista ope legis non possa comunque mancare, neppure ove il giudice disponga – violando apertamente la legge – che da essa si possa prescindere o ad essa comunque deroghi, è principio affermato, ex multis, da Cass. civ., 18 aprile 2011, n. 8864; Cass. civ., 9 giugno 2010, n. 13824). Al contempo va segnalato che la norma di nuovo conio configura un'evidente ipotesi di estinzione tipica della procedura, comprovata sia dalla collocazione sistematica sia dal richiamo ai commi 2 e 3 dell'art. 630 c.p.c.

Occorre poi rilevare che l'estinzione di cui all'art. 631-bis c.p.c. presuppone la mancata pubblicazione per causa imputabile ai creditori (procedente o muniti di titolo), mentre la pubblicazione, ex art. 161-quater disp. att. c.p.c., è effettuata dal professionista delegato; con la conseguenza che la mancata o tardiva pubblicazione imputabile al creditore può verificarsi quando questi ometta di fornire al delegato le somme necessarie al pagamento del contributo; ovvero laddove la vendita sia eseguita direttamente dal giudice dell'esecuzione, senza delega delle relative operazioni. Lasciando da parte questa particolare ipotesi, l'art. 631-bisc.p.c. sembra riferirsi all'omesso pagamento del contributo di pubblicazione che tuttavia potrebbe non comportare l'estinzione qualora la pubblicazione risulti comunque eseguita dal professionista delegato.

Per rimediare alla discrasìa tra creditore (soggetto tenuto al pagamento) e soggetto che materialmente effettua la pubblicazione (professionista delegato) presso alcuni uffici giudiziari vige la prassi secondo la quale i creditori trasmettono al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato possa procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima dell'udienza di vendita. Al contempo il professionista, anche se in possesso di fondo spese capiente, si limita al mero inserimento sul Portale dell'attestato di pagamento, senza effettuare il pagamento, salvo l'ipotesi in cui tutti i creditori titolati hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso. Laddove al professionista non sia trasmessa la prova dell'avvenuto pagamento, questi deve trasmettere il fascicolo al giudice perché adotti i relativi provvedimenti (così, ad es., la Circolare ai professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari del 18 gennaio 2018, adottata dal Presidente della Sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Torino, edita in https://www.odcec.torino.it/public/elaborati/comunicato_ai_delegati_18.1.2018.pdf)

Va, inoltre, segnalato che qualora la mancata pubblicazione sia direttamente imputabile alla condotta del professionista delegato il giudice non può dichiarare l'estinzione di cui all'art. 631-bis c.p.c., ma solo revocare la delega ex art. 591-bis c.p.c. Posto che l'art. 631-bis c.p.c. contiene un esclusivo riferimento alla pubblicità sul portale delle vendite l'estinzione non sembra possa dichiararsi per le irregolarità delle forme integrative di pubblicità, come, ad esempio quella a mezzo stampa.

Guida all'approfondimento
  • Fabiani, Studio CNN 19-2018/E (approvato dal CNN il 19-20 aprile 2018), La vendita forzata immobiliare telematica, pubblicato su CNN, Notizie del 27 aprile 2018;
  • Farina, L'ennesima espropriazione immobiliare “efficiente”(ovvero accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata), in Riv. dir. proc., 2016, 128;
  • Iannicelli, Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche ed estinzione del processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 2016, 1590;
  • Lodolini, La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul Portale delle venditepubbliche, in Riv. es. forz., 2016,254 s.;
  • Montanaro, L'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., in Riv. es. forz., 2018, 718;
  • Saletti, in Saletti, Vanz, Vincre, Le nuove riforme dell'esecuzione forzata, Torino 2016, 360;
  • Vincre, Le riforme dell'esecuzione forzata dell'estate del 2015, in Riv. dir. proc., 2016, 439 ss.

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