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Misure interdittive

Giuseppe Tabasco
16 Ottobre 2015

Nel sistema attuale le misure interdittive, che corrispondono nel loro contenuto alle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32-bis, 34, 35 e 35-bis del codice penale. garantiscono finalità istruttorie e preventive.
Inquadramento

Nel sistema attuale le misure interdittive, che corrispondono nel loro contenuto alle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32-bis, 34, 35 e 35-bis del codice penale, garantiscono finalità istruttorie e preventive.

Orientamenti a confronto

La collocazione sistematica dell'interdizione cautelare all'interno dell'apposito libro del codice rubricato “Misure cautelari” fa ritenere, in dottrina, che le misure interdittive abbiano natura cautelare processuale.

Parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, invece, ha espresso delle incertezze e ha cercato di isolare le misure cautelari personali per inquadrarle alla stregua di strumenti d'impulso dell'autorità amministrativa.

Tuttavia, la Cassazione ha ripetutamente sottolineato l'appartenenza degli strumenti interdittivi alla categoria delle cautele processuali, ribadendo che la regolamentazione delle misure cautelari è tendenzialmente unitaria, a prescindere dalla natura coercitiva o interdittiva dei singoli mezzi (Cass. pen., Sez. III, 13 settembre 1993, p.m. in c. Nava, in C.E.D. Cass., n. 194672; Cass. pen., Sez. V, 11 luglio 1991, Di Stefano, in Cass. pen., 1993, p. 110).

Il confluire delle misure interdittive nell'area delle cautele processuali pone il problema di definirne il sostrato costituzionale di pertinenza.

Il referente normativo non sembra rinvenibile unicamente nell'art. 13 della Carta fondamentale. Il sacrificio di posizioni soggettive, che assumono un autonomo rilievo a livello costituzionale, quali, tra le altre, la capacità giuridica individuale ed il diritto al lavoro, oggetto, per l'appunto, delle compressioni provocate dalle misure interdittive (E. Marzaduri, Misure cautelari personali (principi generali e disciplina), in Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, p. 63), induce a cogliere un nesso con la categoria dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

Sul piano delle garanzie costituzionali, va, altresì, rilevato che la materia dell'interdizione cautelare sfugge sia all'area di influenza di norme come l'art. 111 , comma 7, Cost., che alla correlativa garanzia della giustiziabilità in Cassazione: l'unico mezzo di revisione della cautela è l'appello ex art. 310 c.p.p., con impossibilità di ricorrere tanto all'istituto del riesame quanto a quello del ricorso in Cassazione per saltum. È evidente che tale limitazione determina una disparità di trattamento con valori di rango inferiore rispetto a quello della libertà. In realtà, non è dato comprendere perché sia previsto l'istituto del riesame per le cautele reali, che incidono su diritti patrimoniali, e non per le cautele interdittive che incidono direttamente sulla libertà personale.

Inoltre, non è prevista alcuna tutela riparatoria in caso di “ingiusta interdizione”.

Presupposti applicativi

In tema di presupposti dell'interdizione cautelare, tra le disposizioni generali relative alle misure cautelari personali rilevano gli artt. 278 e 287 c.p.p., che disciplinano il meccanismo per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure interdittive.

La prima di tali norme dispone che per l'applicazione delle misure cautelari si debba avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto, invece, dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, c.p. e dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4, c.p., nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Orientamenti a confronto

Non pochi problemi sorgono in ordine alle modalità di determinazione della pena.

I primi dubbi affiorano allorché sia intervenuta una sentenza di condanna non definitiva.

In giurisprudenza, secondo un primo orientamento interpretativo, si deve far riferimento alla pena prevista in astratto e non già per il reato ritenuto in sentenza, considerando le sole circostanze ad effetto speciale che sono state ritenute sussistenti all'esito del giudizio (Cass. pen., Sez. V, 21 maggio 1991, Sinatra, in Cass. pen., 1991, p. 191; Cass. pen., Sez. II, 31 gennaio 1991, Sapia, in Giust. pen., 1991, III, c. 255; Cass. pen., Sez. II, 23 febbraio 1990, Piras, in Cass. pen., 1990, p. 196).

Invece, secondo un diverso indirizzo interpretativo, occorre tener conto della valutazione del reato e delle sue circostanze operata nella sentenza definitiva (Cass. pen., Sez. V, 9 maggio 1991, Grimaldi, in Cass. pen., 1991, p. 61; Cass. pen., Sez. II, 25 gennaio 1990, Hernandez, in Cass. pen., 1990, p. 98).

Il contrasto è stato risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che agli effetti dell'applicazione o revoca delle misure cautelari occorre fare esclusivo riferimento in ogni fase e grado del processo ai criteri direttivi enunciati dall'art. 278c.p.p., per il quale si deve avere riguardo al massimo della pena edittale stabilita per ciascun reato consumato o tentato, mentre per le attenuanti va considerata nel minimo, e cioè in un solo giorno di reclusione per ciascuna delle attenuanti, in ossequio al criterio fissato dall'art. 157, comma 2, del codice penale (Cass. pen., Sez. Un., 1 ottobre 1991, Simioli, in Cass. pen., 1992, p. 288. Cfr., anche, Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 1992, p.m. in c. Barozzi, in C.E.D. Cass., n. 191160; Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 2002, n. 13552).

Per l'adozione delle cautele interdittive, così come avviene per le misure coercitive, è necessaria la presenza di una fattispecie cautelare composta dal fumus commissi delicti, rappresentato dai gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., e dal periculum libertatis, espressione delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 del codice di procedura penale.

Casistica

Cass. pen., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11806

Nell'ipotesi di applicazione al pubblico ufficiale, che abbia commesso reati contro la P.A., della misura cautelare del divieto di dimorare ed accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, qualora essa sia diretta a tutelare la sola esigenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole è stata ritenuta illegittima la decisione per violazione del principio di proporzionalità, atteso che al soddisfacimento della finalità cautelare sottesa alla misura sono preordinate le misure interdittive.

Cass. pen., Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 42588

Nel caso specifico di un medico accusato di omicidio colposo, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini dell'applicazione della sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale, il giudice deve esaminare e apprezzare compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 c.p., che possono evidenziare la personalità del soggetto; occorre, inoltre, considerare il grado della colpa, valutando il grado di difformità della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell'evento ed al quantum di esigibilità dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa.

Cass. pen., Sez. VI, 25 maggio 2009, n. 21852

In tema di fumus commissi delicti, è stata dichiarata illegittima l'adozione della misura cautelare della sospensione da un pubblico ufficio, adottata nei confronti di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, all'oscuro di aver partecipato ad una falsa perquisizione disposta da un suo collega al fine di incriminare una persona a lui «scomoda», ritenendo il provvedimento viziato nella motivazione, perché basato su un ragionamento suppositivo e privo di riscontri.

Cass. pen., Sez. V, 20 novembre 2006, Berriola, in Cass. pen., 2007, pp. 3330 e 3704

Nella eventualità di falsità ideologica di certificazione medica non destinata alla utilizzazione da parte dell'ufficiale di stato civile, ritenendo che il sanitario non operi in qualità di pubblico ufficiale e risponda del reato di cui all'art. 481 c.p., è stato statuito che, in forza della pena edittale prevista per siffatta figura delittuosa, nessuna misura cautelare, nemmeno interdittiva, possa essere applicata.

Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 1995, Savino, in C.E.D. Cass., n. 202656

In tema di falso ideologico in atto pubblico, sono stati ritenuti presenti i gravi indizi per l'adozione della misura interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p. nei confronti di impiegati comunali che, per bilanciare le anticipazioni di cassa operate per il pagamento di debiti fuori bilancio, avevano iscritto nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo crediti inesistenti.

Tuttavia, il codice non contiene una puntuale indicazione delle esigenze cautelari che gli strumenti interdittivi dovrebbero soddisfare. Infatti, è stata elaborata una disciplina tendenzialmente comune alle misure coercitive che, però, solleva seri dubbi interpretativi.

In primo luogo, va sottolineato che le misure interdittive per rispettare la funzione preventiva loro assegnata dal legislatore non possono trovare applicazione al di fuori dei reati nei quali le qualità soggettive sospese assumono un ruolo specifico nella realizzazione della condotta criminosa addebitata.

Così, il giudice non può disporre la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio in un caso in cui all'indagato è stato contestato il reato di oltraggio senza che il pubblico servizio svolto avesse determinato un contributo causale al verificarsi del fatto (Cass. pen., Sez. VI, 1 aprile 1996, n. 1435. Contra, Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2001, n. 34793).

Mentre, in dottrina, è dibattuto il tema dell'idoneità delle misure interdittive a perseguire efficacemente le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., in giurisprudenza, è stato affermato che permane, comunque, una generica idoneità delle misure interdittive a soddisfare le singole esigenze cautelari in quanto la pregiudiziale svalutazione dell'idoneità degli strumenti interdittivi a perseguire le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. (reiterazione di reati della stessa specie), non può essere assunta come massima di esperienza e, quindi, come criterio logico di valutazione (Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 1994, p.m. in c. Caneschi, in Cass. pen., 1996, p. 1495). Pertanto, in tema di applicazione di misure interdittive all'indagato per omicidio colposo per colpa professionale, stante la riconducibilità dei gravi indizi di colpevolezza agli elementi probatori che indicano una ragionevole probabilità circa la ricorrenza dei presupposti del reato ipotizzato e della sua riferibilità alla condotta del soggetto indagato, è stata ritenuta applicabile la misura interdittiva ai sensi dell'art. 274, comma 1. lett. c), c.p.p., sia perché ritenuta possibile una prognosi di reiterazione dei comportamenti, in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio, sia perché l'offesa temuta riguarda gli stessi interessi collettivi già colpiti (Cass. pen., Sez. IV, 3 novembre 1994, n. 1228).

Le singole misure interdittive. La sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale consiste nella privazione temporanea dei poteri e delle facoltà ad essa inerenti, ossia dei poteri disciplinati dal titolo IX del libro I del codice civile, attribuiti dall'ordinamento ad entrambi i genitori per l'adempimento dei loro doveri nei confronti dei figli e concernenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione.

Sul piano operativo l'applicazione della misura comporta la delegittimazione del soggetto colpito, così che eventuali atti posti in essere, nonostante l'interdizione, devono considerarsi inefficaci.

La misura, come ha cura di precisare la norma codicistica, può assumere una estensione più o meno ampia, di guisa che la potestà parentale può subire limitazioni in tutto oppure solo in parte.

La settorialità del singolo provvedimento interdittivo potrebbe manifestarsi nell'ambito delle attribuzioni del genitore, contraendone solamente talune, ovvero, in caso di pluralità di figli, investendo solamente alcuni di essi.

Orientamenti a confronto

La dottrina maggioritaria sostiene che l'irroganda misura debba applicarsi necessariamente a tutti i figli e non solo relativamente a quelli nei cui confronti il presunto reato sia stato commesso, poiché deve essere valutata la potenziale offensività del delitto perpetrato con riguardo al possibile pregiudizio nei confronti di altri figli, soprattutto sotto il profilo della possibile reiterazione di fattispecie analoghe a quelle oggetto di accertamento processuale (M. De Giorgio – M. Guagliani, Le misure interdittive a carico delle persone fisiche e giuridiche, Torino, 2008, p. 36).

Invece, la giurisprudenza di merito, con riferimento alla corrispondente pena accessoria, ha sostenuto che la decadenza della potestà genitoriale pronunciata nei confronti di una figlia minore, a norma dell'art. 34 c.p., dal giudice penale, come pena accessoria a seguito di condanna del padre per il delitto di incesto, non determina di per sé l'automatica decadenza dello stesso genitore dalla potestà nei confronti degli altri figli. Tuttavia, ha aggiunto che, qualora dalla sentenza penale emerga che il genitore ha tenuto, anche nei confronti di una sola delle figlie, una condotta gravemente riprovevole ed altamente lesiva della moralità familiare e dei più elementari doveri parentali, ben può la decadenza essere pronunciata nei confronti di tutta la prole, configurandosi il pericolo concreto ed attuale di un grave pregiudizio irrimediabile a carico dei figli (Trib. min. Milano, 12 dicembre 1985, Pisano c. Brunetto, in Fam. e dir., 1986, p. 593).

In relazione alle concrete potenzialità cautelari, in giurisprudenza, è stata riconosciuta piena idoneità cautelare alla sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale sia sotto il profilo della genuina acquisizione della prova nel corso dell'iter processuale sia sotto quello della prevenzione speciale (Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2001, n. 34793), mentre, in dottrina, è stato manifestato un certo scetticismo (L. Cesaris, Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, p. 472).

Sotto il profilo del coordinamento normativo merita peculiare attenzione il comma 2 dell'art. 288 c.p.p., che prevede l'applicabilità della misura oltre i limiti edittali qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 c.p., commesso in danno di prossimi congiunti. Infatti, a tal proposito, da un lato, va rilevata la lacunosità della tecnica normativa per l'individuazione delle fattispecie criminose che permettono il superamento dei limiti edittali che non lascia comprendere la ratio dell'esclusione di figure di reati come quelle di cui agli artt. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni), 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci), dall'altro non va dimenticato che la nuova disciplina dei reati sessuali, introdotta dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, ha espressamente abrogato il capo I del titolo IX del libro II del codice penale, relativo ai reati sessuali, nonché il reato di corruzione di minorenne, imponendo, così, all'interprete di verificare se la rinovellazione abbia determinato una autentica abolitio criminis, ovvero, un fenomeno di successione di leggi nel tempo.

La dottrina ha optato per la seconda soluzione, ritenendo che il testo del comma 2 dell'art. 288 c.p.p. vada aggiornato con l'abrogazione dell'art. 530 c.p., da parte dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1966, n. 66, e che il riferimento ai reati sessuali debba intendersi come automaticamente trasportato ai delitti contro la libertà personale di cui agli artt. 609-bis ss. c.p., costituendo la previsione ormai abrogata, di cui all'art. 530 c.p., null'altro che il retaggio di un difetto di coordinamento tra la nuova struttura normativa dei reati a matrice sessuale e la disciplina del codice di rito, non potendosi escludere una continuità normativa tanto con il reato disciplinato dall'art. 609-quater c.p., tanto con quello previsto dal successivo art. 609-quinquies del codice penale. Nello stesso senso, la giurisprudenza ha ritenuto che la nuova struttura dei reati sessuali, che ha determinato l'abrogazione dell'art. 530 c.p., non ha comportato una completa abolizione, bensì solo una novazione legislativa che ha ridisegnato la struttura del delitto di corruzione di minorenni e quella di altre fattispecie contigue, sicché restano depenalizzate solo le condotte che non coincidono con quelle descritte nelle disposizioni introdotte con la nuova legge (Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2001, Costa e Costa, in Cass. pen., 2002, p. 2097).

Venendo ai profili applicativi della misura va rilevato che l'applicazione congiunta della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale con l'allontanamento dalla casa familiare potrebbe risultare particolarmente utile alla tutela della vittima di violenza in ambito familiare, in ipotesi minorenne.

Con un intervento di chirurgia normativa operato sull'ultimo comma dell'art. 282-bis c.p.p., l'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif., nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, aggiungendo le parole anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis, ha attribuito al giudice, per tutti i delitti individuati dalla norma in parola, commessi a danno dei prossimi congiunti o del convivente, la possibilità di disporre la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Di tal guisa, la funzionalità derivante dal cumulo delle due misure pare implementata.

Segue. La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Oggetto del provvedimento interdittivo nella fattispecie prevista dall'art. 289 c.p.p. è il compimento di attività inerenti all'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. È opportuno perciò definire il perimetro di operatività della misura in questione. Sotto il profilo soggettivo, destinatari dello strumento cautelare sono il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, con esclusione, quindi, di tutti coloro che non sono qualificabili in tali termini come, ad esempio, gli esercenti di un servizio di pubblica necessità. Inoltre, sembra che la misura non possa aggredire attribuzioni soggettive, quali ad esempio titoli, dignità, decorazioni, perché la loro cessazione assumerebbe una valenza esclusivamente sanzionatoria, come tale, del tutto estranea alla sfera funzionale delle misure cautelari [F. Peroni, Misure interdittive (dir. proc. pen.), in Enc. dir., IV Agg., Milano, 2000, p. 740].

In ordine al contenuto della misura, è controverso se l'intervento interdittivo è vincolato dalla norma al solo ufficio in relazione al quale è mossa la contestazione.

La delimitazione della cautela alle sole attività strettamente relative alla funzione oggetto del provvedimento restrittivo sembra esclusa dal dettato codicistico.

Il comma 3 dell'art. 289 c.p.p. esclude espressamente l'applicabilità della misura in esame quando si tratti di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Poiché il testo della norma obbliga a circoscrivere l'eccezione ai soli uffici ricoperti per elezione primaria a suffragio universale, chiara ne è la ratio sottesa, dalla quale traspare la preoccupazione di prevenire possibili strumentalizzazioni per fini politici dell'intervento giudiziario (v. art. 10, comma 4, l. cost. 16 gennaio 1989 n. 1).

Con riferimento alle ipotesi delittuose appositamente menzionate dall'art. 289 comma 2, c.p.p., in relazione alle quali la norma stabilisce che la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287, comma 1, c.p.p., va osservato che la previsione derogatoria suscita perplessità, perché da un lato appare ridondante, finendo col comprendere ipotesi delittuose nelle quali gli agenti non sono pubblici, dall'altro appare riduttiva, finendo coll'escludere casi nei quali la misura interdittiva ben svolgerebbe funzioni cautelari (si pensi ad es. alle ipotesi di falsità in atti ex artt. 477, 478, 4890 c.p.) (L. Cesaris, Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, cit., p. 476).

La misura in parola può essere disposta dal giudice sia per esigenze probatorie, sia per tutte le altre esigenze cautelari di cui all'art 274 c.p.p., e non solo al fine di consentire l'esercizio del potere di sospensione da parte dell'autorità amministrativa.

Tuttavia, le misure interdittive, per rispettare la funzione preventiva loro assegnata dal legislatore, non possono trovare applicazione al di fuori dei reati nei quali le qualità soggettive sospese svolgono un ruolo specifico nella realizzazione della condotta criminosa addebitata. Così, il giudice non può disporre la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio in un caso in cui all'indagato venga contestato il reato di oltraggio senza che il pubblico servizio svolto abbia determinato un contributo causale al verificarsi del fatto (Cass. pen., Sez. VI, 1 aprile 1996, n. 1435).

Segue. Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Con la misura prevista dall'art. 290 c.p.p. il giudice interdice temporaneamente, in tutto o in parte una determinata attività professionale o imprenditoriale.

Anche per tale misura va preliminarmente definito l'ambito applicativo.

Sotto un primo profilo si tratta di individuare il concetto di professione sotteso alla disciplina in esame.

A differenza di quanto previsto per le omologhe figure di pene accessorie di cui agli artt. 30 e 35 c.p., la nozione in questione risulta disancorata dalla titolarità di uno speciale permesso o di una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

Da tale laconicità del dato normativo è dato desumere che il termine professione vada inteso nel senso ampio che il codice civile vi attribuisce (art. 2229 c.c.). Pertanto, sembra che la misura in esame sia rivolta non solo a chi possa essere definito imprenditore ai sensi della disciplina civilistica ma anche ad ulteriori figure caratterizzate dalla titolarità di uffici direttivi di imprese e di persone giuridiche, quali gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, i direttori generali e ogni altro rappresentante legale dall'impresa o dell'ente in quanto, ben inteso, investito di funzioni direttive (F. Peroni, Misure interdittive (dir. proc. pen.), cit., pp. 744-745).

In simmetria con le altre misure interdittive, anche per quella in esame il comma 2 dell'art. 290 c.p.p. prevede specifiche ipotesi derogatorie in ordine all'ordinario presupposto edittale. A tal proposito appare evidente che il rinvio indifferenziato ad intere categorie delittuose implichi delle disarmonie. Infatti, da un lato figurano attratte nell'orbita della disposizione in esame fattispecie autonomamente passibili, per soglia edittale, di determinare l'intervento cautelare interdittivo; da un altro, specularmente, la cautela può risultare in concreto adottabile anche in relazione a condotte di gravità assai modesta.

La legge 28 aprile 2005, n. 62, ha abrogato l'art. 184 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58(Tu delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che prevedeva la possibilità di applicare la misura interdittiva di cui al comma 1 dell'art. 290 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 180 e 181 del Tu, ossia per i delitti di abuso di informazioni privilegiate ed aggiotaggio su strumenti finanziari anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall'art. 287, comma 1, c.p.p.. Dal quadro così mutato, risulta che la soglia di pena stabilita per i reati di insider trading (odierno art. 184 d.lgs. n. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. n. 58/1998), peraltro ulteriormente aumentata dall'art. 39 della legge, 28 dicembre 2005, n. 262, rende oggi possibile l'applicazione della misura cautelare de qua senza la necessità di un'apposita previsione normativa (F. Cerqua, Le misure interdittive, in Le misure cautelari personali, a cura di G. Spangher – C. Santoriello, Torino, 2009, p. 406).

La durata delle misure interdittive

L'art. 293, commi 2 e 3, c.p.p. prescrive che l'ordinanza che applica una misura cautelare deve essere notificata all'imputato e depositata nella cancelleria del giudice che l'ha emessa e del deposito deve essere dato avviso al difensore, con l'effetto di far decorrere dalla notifica dell'avviso stesso i termini per l'eventuale impugnazione.

L'ordinanza che applica una misura interdittiva viene trasmessa all'organo competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. In tal modo si realizza un perfetto coordinamento fra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa.

Il termine iniziale per l'efficacia di una misura cautelare interdittiva comincia a decorrere dalla sua esecuzione, indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da altra più grave (arresti domiciliari) (Cass. pen., Sez. V, 10 febbraio 2000, Spinosa, in C.E.D. Cass., n. 215471).

Nella sua versione originaria il codice di rito penale del 1988 prevedeva soluzioni differenziate in base al bene protetto per la disciplina della durata delle misure interdittive.

Ferma restando un'efficacia della misura pari a due mesi dall'inizio dell'esecuzione, l'art. 308, comma 2, stabiliva la rinnovabilità della stessa, qualora disposta per esigenze probatorie, purché non oltre il doppio dei termini di cui all'art. 303. Non rinnovabile, invece, allorché disposta a norma dell'art. 274 lett. c).

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità riteneva che non fosse abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., dopo aver dichiarato ex art. 27 c.p.p. la propria incompetenza in relazione ad una misura cautelare interdittiva, disponesse - in attesa della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice cui gli atti erano stati trasmessi - la revoca della misura cautelare adottata, ritenendone erroneamente, cessata l'efficacia per decorso del termine prescritto dall'art. 308, comma 2, del codice di procedura penale (Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2007, p.m. in c. Russo e altri, in C.E.D. Cass.,n. 236481).

Decorso il termine dei due mesi, in assenza di provvedimenti interdittivi da parte dell'autorità amministrativa, la persona soggetta a tali misure riacquistava la pienezza delle sue funzioni o potestà.

La Suprema Corte precisava che l'art. 289 c.p.p. non prevede che l'ordinanza che disponga la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba indicare un termine di efficacia, applicandosi, infatti, la regola generale prevista per le misure interdittive dal comma 2 dell'art. 308 del codice di procedura penale (Cass., Sez. II, 9 luglio 2013, Tomassetti, in C.E.D. Cass.,n.256347).

L'impianto codicistico originario veniva parzialmente modificato ad opera dell'art. 1, comma 78, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, relativamente a specifiche fattispecie criminose (artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater c. 1, e 320 c.p.), da un lato, prolungava i termini di rinnovabilità della misura disposta a tutela del pericolo di inquinamento probatorio, fissandoli nel triplo di quelli previsti dall'art. 303 c.p.p., dall'altro, fissava in sei mesi la durata della misura disposta per evitare il pericolo di commissione di altri reati. Alla luce della novella legislativa, il sistema codicistico prevedeva che, qualora la misura fosse disposta a norma dell'art. 274, lett. c), c.p.p., la durata di due mesi non fosse rinnovabile, salvo che si indagasse o si procedesse per specifiche ipotesi di reato, menzionate nell'art. 308, comma 2-bis, c.p.p., nel qual caso il termine, pure non rinnovabile, era fissato in sei mesi. Nell'ipotesi in cui la misura fosse disposta a norma dell'art. 274, lett. a), c.p.p. la durata era fissata in due o sei mesi in base alla predetta bipartizione, con previsione di rinnovabilità per un tempo pari al doppio dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., ovvero pari al triplo degli stessi casi di cui all'art. 308, comma 2-bis, dello stesso codice.

Di recente, l'assetto codicistico relativo alla durata delle misure interdittive è stato nuovamente modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità».

L'art. 10, comma 1, di tale legge, riscrivendo l'art. 308, comma 2, c.p.p. ha ampliato i termini di durata massima delle misure interditive.

Nel sistema attuale, le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. Inoltre, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione entro lo stesso limite temporale.

Il comma 2 della stessa norma, ha, poi, soppresso il comma 2-bis dell'art. 308, che, con riferimento alle fattispecie criminose previste dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater c. 1, e 320 c.p., prevedeva, in deroga al comma 2, che le misure interdittive perdessero efficacia decorsi sei mesi dalla loro esecuzione, stabilendo, altresì, che qualora esse fossero state disposte per esigenze probatorie, il giudice potesse disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia sarebbe venuta meno se dall'inizio della loro esecuzione fosse decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'art. 303 del codice di rito penale.

In tema di durata delle misure interdittive, la dottrina, stante la diversa natura delle misure interdittive applicate dall'autorità giudiziaria rispetto ai provvedimenti amministrativi eventualmente emessi dalla autorità amministrativa esclude la scomputabilità, ai fini dell'art. 662 comma 2, c.p.p. del periodo eventualmente trascorso in esecuzione della misura applicata dall'autorità amministrativa, né consente di utilizzare, al fine del computo del termine di durata massima della misura, il tempo di interdizione eventualmente disposto dalla stessa autorità amministrativa prima che fosse applicata la misura interdittiva di cui agli artt. 289 e 290 del codice di procedura penale (B. Bocchini, Sub artt. 287-290, in Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di A. Gaito, t. I, Torino, 2008, p. 1441).

In particolare, sul tema della cumulabilità tra misure cautelari coercitive ed interdittive, premesso che esso è espressamente consentito in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte con qualsivoglia misura de libertate, si è mostrata in prevalenza concorde nell'ammettere, pur nel silenzio del codice, l'applicazione congiunta di mezzi diversi per tipologia, anche in via ordinaria.

L'orientamento della giurisprudenza, invece, non è stato unanime. Intervenute a risolvere il contrasto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per una soluzione più restrittiva, affermando che, al di fuori dei casi in cui sia espressamente prevista da singole norme processuali la cumulabilità delle misure, non è ammissibile l'applicazione congiunta di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili (Cass. pen., Sez. Un., 30 maggio 2006, n. 29907).

A tal proposito, va rilevato che il comma 4 dell'art. 299 c.p.p. ha sempre previsto, che, in caso di aggravamento delle esigenze cautelari, fuori pertanto dalle ipotesi di trasgressione previste dall'art. 276 c.p.p., il giudice su richiesta del pubblico ministero possa sostituire la misura applicata con un'altra più gravosa ovvero disporne l'applicazione con modalità più gravose.

Ora, dopo l'integrazione della norma in parola ad opera dell'art. 9 della legge 16 aprile 2015, n. 47, al giudice è attribuita l'ulteriore possibilità di applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva (G. Spangher, Un restyling per le misure cautelari, in Dir. pen. proc., 2015, p. 529).

I rapporti tra le misure interdittive codicistiche e le omologhe misure interdittive di fonte extrapenale

Occorre soffermarsi infine sulla delicata problematica dei rapporti tra le cautele interdittive di previsione codicistica e le omologhe fattispecie extrapenali.

Con riferimento alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, è stato osservato che la misura imposta dalla pubblica amministrazione si basa su presupposti distinti da quelli che possono legittimare la misura processuale e che i due provvedimenti (quello giudiziario e quello amministrativo) rispondono a finalità assai diverse: il primo di tutela di esigenze cautelari in chiave probatoria e preventiva, il secondo sostanzialmente di salvaguardia dell'immagine della pubblica amministrazione (L. Cesaris, Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, p. 480).

Intervenuta sul punto, anche la Corte costituzionale ha demarcato nettamente i confini tra funzione amministrativa e processual-penalistica, affermando che la misura cautelare della sospensione obbligatoria dalla funzione o dall'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni disposta dall'art. 15, comma 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, in conseguenza del loro rinvio a giudizio per i delitti di criminalità organizzata di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo in parola, si differenzia dalle misure di interdizione dall'ufficio adottabili dal giudice penale a norma dell'art. 289 c.p.p., assoggettate a condizioni connesse con gli scopi del processo, perché risponde, invece ad esigenze proprie della funzione amministrativa ed è adottata con un provvedimento amministrativo, seppur vincolato, connesso al'interesse della collettività di evitare il pregiudizio per la credibilità dell'amministrazione per il pubblico (Corte cost., 26 maggio 1999, n. 206).

Delicati problemi si pongono anche in relazione al coordinamento tra il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali e i provvedimenti di inabilitazione previsti dai diversi ordinamenti professionali.

In tema di rapporti tra la misura interdittiva codicistica e la sospensione dall'esercizio dellaprofessione di avvocato è costante l'orientamento secondo cui il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso (Cons. naz. for., 11 novembre 1998, n. 141).

Maggiori sono state le incertezze interpretative in ordine ai rapporti tra la misura interdittiva prevista dall'art. 290 c.p.p e l'inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, già disciplinata dagli artt. 139 e 140 della legge n. 89 del 1913, dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prevedevano l'inabilitazione de iure e la destituzione di diritto del notaio che avesse riportato una condanna per i reati indicati dalla legge professionale anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare (Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 40).

Sul punto la giurisprudenziale non è stata unanime.

Secondo un primo orientamento, l'inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, pur potendo essere disposta anche dal giudice penale, quando trovi la sua ragione nella pendenza, a carico del notaio, di un procedimento penale, non è tuttavia assimilabile alle misure interdittive, avuto riguardo sia alla sua finalità, sia alla esclusiva competenza del tribunale civile in materia di eventuale applicazione della definitiva sanzione disciplinare della destituzione (Cass. pen., Sez. I, 6 febbraio 1998, n. 5960).

In una successiva pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che l'inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili ha natura di misura cautelare amministrativa finalizzata all'applicazione della sanzione disciplinare, sicché, ancorché disposta dal giudice, può essere revocata - una volta cessati i motivi che l'hanno determinata - non già secondo lo schema delineato dal codice di procedura penale per la revoca delle misure interdittive, nel cui novero non rientra, bensì secondo la procedura disciplinata dall'art. 263 r.d. 10 settembre 1914 n. 1326, che attribuisce la competenza a provvedere in materia al tribunale civile del luogo ove ha sede il distretto notarile previo parere del consiglio notarile ed udito il pubblico ministero (Cass. pen., Sez. II, 5 febbraio 1998, n. 296).

Dopo tale decisione, ricollegandosi all'orientamento manifestatosi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (Cass. pen., Sez. V, 6 marzo 1987, Anastasi, in Cass. pen., 1998, p. 1720), ha mutato indirizzo ed ha affermato che all'inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, ex art. 140 legge 16 febbraio 1913, n. 89, devono essere applicate tutte le norme in materia di misure interdittive previste dal codice di procedura penale. In particolare, la norma di cui si tratta deve essere inquadrata sotto la previsione dell'art. 290 e, pertanto, può essere disposta senza il previo interrogatorio dell'indagato (a differenza della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio) (Cass. pen., Sez. VI, 16 novembre 1999, n. 3106).

Anche più di recente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili abbia natura di misura cautelare interdittiva conseguente alla promozione di un procedimento penale e sia riconducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali previste in via generale dall'art. 290 del codice di rito penale. Pertanto, contrariamente al pregresso indirizzo, è stato ritenuto applicabile alla predetta misura il limite massimo di durata previsto dall'art. 308, comma 2, del codice di rito penale (Cass. pen., Sez. V, 19 luglio 2007, n. 28948).

In dottrina, è stato sottolineato che i dubbi relativi alla natura giuridica della inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili in pendenza di un procedimento penale permangono anche in seguito all'entrata in vigore del d.lg. 1.8.2006 n. 249, che ha aggiornato l'ordinamento disciplinare notarile. Infatti, sebbene siano state abrogate numerose norme della legge notarile, tra cui anche quella inerente alla misura dell'inabilitazione dalle funzioni, appare evidente che la novella legislativa non abbia soppresso le figure di interdizione cautelare ma ne abbia solamente rinnovato l'apparato senza risolvere l'incertezza definitoria determinata da un coordinamento non sempre immune da difficoltà tra la legislazione di categoria del notaio, dotata di normazione e sanzioni autonome (anche nella previsione di un procedimento penale) e quella più generale delle misure interdittive.

Guida all'approfondimento

E. Aprile, Le misure cautelari nel processo penale, Milano, 2006;

B. Bocchini, Sub artt. 287-290, in Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di A. Gaito, t. I, Torino, 2008, p. 1437;

A. Cadoppi, Sub art. 3, in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge conto la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, Padova, 1999, p. 109;

F. Cerqua, Le misure interdittive, in Le misure cautelari personali, a cura di G. Spangher – C. Santoriello, Torino, 2009, p. 406;

L. Cesaris, Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, p. 468;

L. Cesaris, Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, p. 474;

M. De Giorgio – M. Guagliani, Le misure interdittive a carico delle persone fisiche e giuridiche, Torino, 2008;

E. Marzaduri, Misure cautelari personali (principi generali e disciplina), in Dig. disc. pen.,vol.VIII, Torino 1994, p. 59;

F. Peroni, Sub art. 287,in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G. Conso - G. Illuminati, Padova, 2015,p. 1161;

G. Spangher, Un restyling per le misure cautelari, in Dir. pen. proc., 2015, p. 529.

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