Esclusione cautelare del diritto di voto

La Redazione
21 Aprile 2016

La residualità della misura cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. postula che essa costituisca strumento necessario in modo univoco a rimuovere una situazione di pregiudizio non solo imminente ed irreparabile, bensì pure non altrimenti eliminabile con un'altra misura cautelare tipica.

La residualità della misura cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. postula che essa costituisca strumento necessario in modo univoco a rimuovere una situazione di pregiudizio non solo imminente ed irreparabile, bensì pure non altrimenti eliminabile con un'altra misura cautelare tipica. (Nella specie, sul piano della strumentalità ed anticipatorietà della tutela d'urgenza, il Tribunale ha respinto la richiesta cautelare sterilizzazione del voto di alcuni soci, non potendo la stessa costituire utile strumento onde rimuovere l'impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare in quanto l'eventuale partecipazione dei soci interessati non permetterebbe comunque il raggiungimento del quorum previsto dallo statuto sociale).

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