Azione di responsabilità verso l’amministratore contumace e quantificazione del danno

La Redazione
15 Febbraio 2017

Nel giudizio di merito instaurato dal curatore fallimentare con azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., qualora l'amministratore convenuto rimanga contumace, questi deve essere ritenuto responsabile per gli inadempimenti ai doveri gestori addebitatigli dall'attore, non avendo assolto all'onere probatorio.

Nel giudizio di merito instaurato dal curatore fallimentare con azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., qualora l'amministratore convenuto rimanga contumace, questi deve essere ritenuto responsabile per gli inadempimenti ai doveri gestori addebitatigli dall'attore, non avendo assolto all'onere probatorio, e di conseguenza va condannato al risarcimento del relativo danno, come quantificato in corso di causa (nella specie il Tribunale, accogliendo la domanda della curatela, ha ritenuto l'amministratore contumace responsabile per prelievi di cassa ingiustificati e per bonifici in proprio favore, anch'essi privi di giustificazione).

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