Danno catastrofale: da quando sussiste la consapevolezza dell’imminente morte?
01 Febbraio 2017
Massima
Ai fini del riconoscimento del danno catastrofale, il momento dal quale prendere in esame la sussistenza o meno della consapevolezza della vittima dell'imminente morte non deve essere necessariamente l'attimo in cui si concretizzano le lesioni a causa delle quali cesserà la vita, ma ben può essere il fatto dal quale si innesca la sequenza ineluttabile di accadimenti che cagioneranno le lesioni e quindi il decesso. Il caso
Gli eredi di un pilota “in seconda”, deceduto in occasione di un'esercitazione militare, convengono in giudizio il Ministero della Difesa per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno catastrofale. Sostengono gli attori che l'elicottero sul quale era trasportato il de cuius sia caduto per colpa esclusiva del “primo” pilota, che ha condotto il veicolo contro una collina a causa di un errore nel calcolo della rotta. Il Ministero della Difesa, nel costituirsi, contestava il concorso di colpa del danneggiato nella sua veste di “secondo” pilota, oltre che la sussistenza del danno catastrofale. Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori liquidando un importo risarcitorio anche per il danno catastrofale, decurtando il risarcimento del 40% ex art. 1227 c.c. La questione
La questione che si ritiene di maggior rilievo riguarda l'individuazione del momento dal quale si deve fare riferimento per verificare se la vittima avesse consapevolezza dell'imminenza della morte. Le soluzioni giuridiche
L'estensore della sentenza, dopo aver espresso il concetto di danno catastrofale, affronta l'eccezione sollevata dalla convenuta. Il Tribunale, innanzitutto, invoca la specificità e la straordinarietà del caso. Secondo l'istruttoria, infatti, prima i piloti si sono accorti di avere di fronte una collina, poi, dopo aver tentato una manovra d'emergenza, l'elicottero ha toccato la boscaglia strisciando alla velocità di circa 180 km/h per 57 metri, per poi impattare contro le rocce della collina dopo pochi secondi dal predetto impatto con il suolo. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, il convenuto Ministero osserva come «il momento che occorre assumere a punto di riferimento per verificare se, prima della morte, la vittima abbia avuto o meno la possibilità di acquisire consapevolezza della propria fine imminente è quello coincidente con il verificarsi dell'evento lesivo». In conseguenza dell'eccezione che precede, il convenuto rileva come i pochi secondi intercorsi tra la “strisciata” dell'elicottero sul suolo (momento in cui il de cuius si sarebbe ferito mortalmente) e l'impatto con le rocce (presumibile momento del decesso) non siano sufficienti a far presumere la presa di coscienza della morte da parte del secondo pilota e che nessuna rilevanza giuridica può essere conferita all'eventuale stato d'animo antecedente all'impatto con il suolo dell'elicottero, in quanto sino a quell'istante, con ogni probabilità, non si erano ancora verificate le lesioni che avrebbero portato alla morte il pilota. Secondo l'estensore della sentenza l'eccezione non coglie nel segno in quanto, sebbene le lesioni non si fossero ancora verificate al momento del primo contatto con la boscaglia sottostante, «era già in atto l'inarrestabile iter che … avrebbe condotto alla consumazione dell'evento dannoso … si era già innescata la sequenza ineluttabile di accadimenti che lo avrebbe cagionato e che non è possibile scindere dall'esito finale». Il Tribunale, quindi, rileva come il terrore provato nel rendersi conto dell'imminente impatto con la collina rappresenti il danno-conseguenza collegato causalmente alla condotta illecita del primo pilota, e ciò a prescindere dal fatto che le lesioni fisiche non si fossero ancora verificate. L'estensore, una volta argomentato in ordine all'an debeatur, affronta la problematica del quantum, osservando come il massimo grado di sofferenza si fosse concretizzato per una limitatissima durata e tenuto conto del concorso di colpa del secondo pilota nella misura del 40%, liquida il risarcimento del danno nella misura di euro 12.000 al valore attuale e omnicomprensivo. Osservazioni
Il problema affrontato dal provvedimento in esame non risulta sia stato oggetto di precedenti giurisprudenziali ed è per questa ragione che è stato scelto quale spunto di riflessione del presente commento. Esaminando l'evoluzione storica giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento del danno catastrofale (per un maggior approfondimento, vedi anche L. VISMARA, Un illecito civile determina la morte non immediata della vittima: qualificazione, quantificazione e prova del “danno catastrofale”, in Ri.Da.Re.), si osserva come il minimo comune denominatore dei provvedimenti esaminati circoscriva il danno catastrofale in quel periodo che intercorre tra le lesioni e la morte. In seguito alla sentenza di legittimità n. 4783/2001 (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2001 n. 4783), che per prima ha messo in evidenza – al fine del perfezionamento del danno catastrofale – la necessità di uno “sconvolgimento esistenziale”, più che la “durata temporale” del terrore, vi è stato un susseguirsi di decisioni conformi cha hanno condotto all'approdo delle note sentenze a Sezioni Unite del novembre 2008 (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972 ; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26973; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26974; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975) che così si erano espresse: « Il giudice potrà correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione». Si giunge, quindi, alla nozione di danno catastrofale contenuta in Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013 n. 7126: «danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita». Dalle pronunce sopra richiamate, parrebbe evidente ritenere che in assenza di lesioni, la cui gravità ha portato alla morte, non si dovrebbe poter trattare di danno catastrofale. Detta impostazione, se applicata in modo restrittivo, porterebbe all'assurda conseguenza in cui – come nel caso dei passeggeri di quell'areo di linea condotto volutamente dal pilota contro una montagna – un soggetto conscio che a distanza di pochi minuti sarà vittima di un omicidio premeditato, non potrà richiedere il risarcimento del danno da lucida agonia in quanto il decesso è istantaneo e quindi non vi è il tempo materiale per poter provare angoscia tra le lesioni e la morte. Bene ha fatto, pertanto, l'estensore del provvedimento oggetto della presente riflessione, nel mettere in evidenza l'eccezionalità del caso e quindi nel far prevalere il diritto risarcitorio del secondo pilota che resosi conto dell'ineluttabile impatto con la collina che si trovava sulla traiettoria di volo, avrà certamente atteso con angoscia l'imminente fine della vita, a prescindere dall'assenza di lesioni fisiche concretizzatesi solo nell'urto con il terreno. L'apprezzabile lasso di tempo da prendere in considerazione per il riconoscimento del danno catastrofale, non è, pertanto, quello che intercorre tra le lesioni e la morte (eventi che in certi casi possono essere simultanei), ma quello compreso tra il fatto illecito e il conseguente decesso, purché sia provato, anche per presunzioni, lo sconvolgimento esistenziale subito nell'attesa della fine della vita. Deve segnalarsi, in fine, il lavoro eseguito dall'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano in tema di danno terminale, pubblicato su questa stessa rivista (per un maggior approfondimento, vedi M. HAZAN, Gruppo Quattro: danno terminale (biologico e catastrafole) e danno tanatologico, in Ri.Da.Re.). Nelle note esplicative alla proposta di tabella per la liquidazione del predetto danno, parrebbe potersi rilevare un'impostazione volta a ritenere quale unico presupposto per il riconoscimento del danno catastrofale, la mera percezione dell'imminenza della cessazione della vita, senza che sia dirimente la sussistenza o meno delle lesioni; sul punto, forse, necessiterebbe una più chiara precisazione anche da parte dell'Osservatorio. M. FABIANI, Danno catastrofale, in Ri.Da.Re; M. HAZAN, Gruppo Quattro: danno terminale (biologico e catastrafole) e danno tanatologico, in Ri.Da.Re.; P. MARIOTTI, R. CAMINITI, Risarcibilità del “danno catastrofale” iure hereditatis solo in caso di “lucida agonia” della vittima, in Ri.Da.Re.; L. VISMARA, Un illecito civile determina la morte non immediata della vittima: qualificazione, quantificazione e prova del “danno catastrofale”, in Ri.Da.Re. |