È meritevole di tutela la clausola claims made con due anni di pregressa e postuma di un anno

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
07 Febbraio 2017

Quando è meritevole di tutela la clausola claims made cd. «impura», che estende l'efficacia della garanzia assicurativa alle condotte colpose poste in essere nei due anni antecedenti alla stipula della polizza?
Massima

È meritevole di tutela e, quindi, pienamente valida, la clausola claims made cd. «impura» che estende l'efficacia della garanzia assicurativa alle condotte colpose poste in essere nei due anni antecedenti alla stipula della polizza, sempre che la richiesta risarcitoria del terzo pervenga entro il periodo di efficacia del contratto, o anche entro un anno dalla sua cessazione (cd. sunset clause). Tali circostanze costituiscono, nella fattispecie, condizione di favore per l'assicurato.

Il caso

Con sentenza emessa all'esito di un giudizio promosso da una paziente nei confronti di un medico odontoiatra, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguito ad errati trattamenti ortodontici, il Tribunale civile di Novara, previa risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, condannava il convenuto a risarcire all'attrice il danno arrecatole.

Il giudice, dopo la valutazione di inefficacia della clausola claims made perché vessatoria e non adeguatamente sottoscritta, rigettava la domanda di manleva avanzata dal medico nei confronti del suo assicuratore per la r.c. professionale, in applicazione del disposto di cui all'art. 1917 c.c., in quanto il fatto colposo risaliva ad alcuni mesi precedenti alla stipula della polizza.

Il medico impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Torino, dolendosi, tra l'altro, che il giudice di prime cure avesse ritenuto mancante la copertura assicurativa, nonostante la dichiarata vessatorietà della clausola claims made e la ritenuta applicabilità della disciplina codicistica.

Si costituiva la paziente chiedendo il rigetto del gravame, mentre l'assicuratore del medico proponeva, a sua volta, appello incidentale, chiedendo la declaratoria di validità della clausola claims made con conferma della già accertata inoperatività della garanzia assicurativa sotto il profilo temporale.

La questione

È vessatoria o è meritevole di tutela la clausola claims made cd. «impura» che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che la richiesta risarcitoria intervenga entro il periodo di efficacia del contratto e il fatto illecito sia posto in essere non oltre i due anni antecedenti alla stipula della polizza?

Le soluzioni giuridiche

La Corte d'Appello di Torino rigetta la domanda di manleva formulata dal medico, ma con motivazione diversa da quella adottata dal primo giudice, compensando, nel rapporto processuale tra assicurato ed assicuratore, le spese di lite stante «la obiettiva natura controversia della questione e la sua recente soluzione ad opera delle Sezioni Unite».

In primis, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità medica e sanitaria, con particolare riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio tra medico e paziente e al nesso di causalità materiale e giuridica, la Corte territoriale conferma l'imputabilità all'appellante del riscontrato disordine temporo-mandibolare.

Con specifico riguardo al profilo assicurativo, la Corte d'appello, richiamati i principi espressi nella sentenza Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, della quale sono riportati ampi stralci, esamina la clausola contestata, la quale prevedeva la copertura assicurativa per le richieste risarcitorie presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto, purché conseguenti a fatti colposi posti in essere non oltre due anni prima della stipula della polizza. Era, inoltre, prevista un'estensione della copertura assicurativa anche per le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla cessazione del contratto (cd. sunset clause), sempre che il fatto che ha originato la richiesta si fosse verificato durante il periodo di validità della polizza.

La prima richiesta di risarcimento da parte della paziente, pur riguardando un fatto colposo rientrante nei due anni precedenti alla stipula della polizza, era pervenuta al medico circa due anni e mezzo dopo la cessazione del contratto.

La Corte territoriale ritiene la clausola claims made, nel caso di specie, pienamente valida alla luce dell'esclusione della vessatorietà della stessa e del riconoscimento della meritevolezza di tutela, perché contenente una disciplina pattizia favorevole per l'assicurato, considerando «da un lato, l'estensione dell'efficacia della polizza nei due anni precedenti alla stipula, circostanza che avrebbe permesso di ottenere copertura anche dei fatti colposi qui accertati, se solo la richiesta di risarcimento fosse stata formulata entro il termine di efficacia e dall'altro, l'ulteriore estensione di un anno successivo alla cessazione».

A ciò devono aggiungersi, secondo la Corte di merito, ulteriori considerazioni, ovvero:

  • l'assicurato è un professionista che con la stipula della polizza in esame ha perseguito uno scopo connesso all'esercizio dell'attività professionale, dal che discende l'inapplicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo);
  • alla data di stipula della polizza, egli non era un «esordiente» e, dunque, aveva interesse ad assicurare le condotte professionali precedenti alla stipula della polizza.

In conclusione, come si è accennato, valorizzando l'estensione della copertura assicurativa ai fatti colposi posti in essere nei due anni antecedenti alla conclusione del contratto, nonché l'ultrattività di un anno e le ulteriori circostanze sopra indicate, la Corte d'Appello di Torino giunge ad un giudizio complessivo di meritevolezza della clausola claims made, ancorché «impura»,contenuta nella polizza invocata dal medico. Ritiene comunque configurabile (secondo una prospettiva necessariamente ex ante) la corrispettività tra pagamento del premio e rischio assicurato e non risultando (né essendo stato allegato dall'appellante) che l'inserimento della clausola fosse avvenuto in maniera «subdola» o che il medico fosse inconsapevole di un contenuto che mutava lo schema codicistico del contratto assicurativo, o comunque non ricorrendo, nella fattispecie, altre circostanze tali da consentire un positivo riscontro dell'immeritevolezza (in relazione ad eventuali ulteriori profili della disciplina pattizia, quali, ad esempio, l'entità del premio pagato dall'assicurato).

Osservazioni

Secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 6 maggio 2016, n. 9140, la clausola claims made apposta ad un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella versione cd. «mista» o «impura», non è vessatoria ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – nell'ipotesi in cui sia applicabile la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo) - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Non è possibile fornire al quesito sulla meritevolezza della clausola claims made cd. «mista» o «impura»una risposta univoca, valevole in tutti i casi, posto che l'indagine affidata al giudice di merito «deve necessariamente essere condotta in concreto, con riferimento, cioè, alla fattispecie negoziale di volta in volta sottoposta alla valutazione dell'interprete». La valutazione è incensurabile in sede di legittimità laddove congruamente motivata.

Le Sezioni Unite richiamano il principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art. 2 Cost. in combinato disposto con il canone di buona fede, che consente al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sullo statuto negoziale, allo scopo di «garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto» (fondamentali, in tal senso, sono le seguenti sentenze: Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106; Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2005 n. 18128; C. Cost., 02 aprile 2014, n. 77; C. Cost., 24 ottobre 2013, n. 248)

In caso di giudizio di immeritevolezza, alla nullità della clausola segue, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'applicazione dello schema legale del contatto di assicurazione previsto dall'art. 1917, comma 1, c.c., che individua il sinistro assicurato nel «fatto accaduto durante il periodo di assicurazione», indipendentemente dal momento in cui interviene la richiesta del risarcimento.

Osservano le Sezioni Unite che «il giudizio di idoneità della polizza difficilmente potrà avere esito positivo in presenza di una clausola claims made, la quale, comunque articolata, espone il garantito a buchi di copertura».

Tra le prime sentenze di merito emesse dopo l'arresto delle Sezioni Unite si registrano pronunce nel senso tanto della mancanza di meritevolezza della clausola claims made cd. «impura» (così Trib. Milano, sez. I, 17 giugno 2016, n. 7149, che ha ritenuto tale clausola inefficace nella parte della pattuizione che, anziché coprire i rischi verificatisi nei dieci anni precedenti alla stipulazione della polizza, limitava la copertura all'ipotesi in cui, durante il tempo dell'assicurazione, intervenissero sia il fatto colposo sia la richiesta di risarcimento), quanto della meritevolezza (così, oltre alla sentenza in commento, Trib. Napoli, sez. II, 20 giugno 2016, n. 7807, Trib. Bologna, sez. II, 12 agosto 2016, Trib. Milano, sez. I, 23 agosto 2016).

Invero, stante la sostituzione della clausola claims made con il modello legale contenuto nell'art. 1917, comma 1, c.c., potrà aversi mancanza di copertura assicurativa anche qualora il giudice dichiari nulla per difetto di meritevolezza detta clausolae il fatto colposo generatore di danno si sia verificato prima della conclusione del contratto.

Guida all'approfondimento

CINZIA ALTOMARE, Sezioni Unite n. 9140/2016: perché non si scioglie ancora il nodo della claims made, in Ridare.it;

ATTILIO GUARNIERI, Le clausole claims made c.d. miste tra giudizio di vessatorietà e giudizio di meritevolezza, in Resp. Civ. Prev., fasc. 4, 2016, pag. 1238-B;

MAURIZIO HAZAN, La claims made è salva! (ma non troppo......), in Ridare.it;

MAURIZIO HAZAN, Rischio assicurato, in Ridare.it;

FILIPPO MARTINI, Le criticità sulla "claims made” dopo le Sezioni Unite: i nodi vengono (subito) al pettine, in Ridare.it;

REDAZIONE SCIENTIFICA, Claims made: il Tribunale di Bologna e la responsabilità del ragioniere commercialista, in Ridare.it;

REDAZIONE SCIENTIFICA, Milano e Napoli: le prime pronunce (contrastanti) sulla claims made dopo le Sezioni Unite, in Ridare.it;

REDAZIONE SCIENTIFICA, Le Sezioni Unite sulla claims made: nessuna vessatorietà, ma possibilità di nullità, in Ridare.it;

MARCO RODOLFI, La claims made: tra liceità e meritevolezza, quanti problemi per gli operatori del diritto, il legislatore e le associazioni di categoria, in Ridare.it;

FILIPPO ROSADA, Claims made “impura” e RC professionale: un connubio in crisi, in Ridare.it;

GIANLUCA TARANTINO, La clausola ‘claims made' non è vessatoria: ma l'ultima parola spetta al giudice, in D&G, fasc. 22, 2016, pag. 9.

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