Disapplicazione delle tabelle ex art. 139 Cod. Ass. per la responsabilità professionale medica

07 Dicembre 2015

Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. 12408/2011: «poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto») e non invece, ai valori tabellari di cui alla L n. 57/2001 (successivamente trasfuse nell'art. 139 Cod. Ass.), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli e, far data dall'entrata in vigore del D.l. 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella L 189/2012 - inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esam e- al danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria, limitatamente ai cosiddetti danni micropermanenti, contenuti entro la soglia del 9%.
Massima

Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. 12408/2011: «poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto») e non invece, ai valori tabellari di cui alla L n. 57/2001 (successivamente trasfuse nell'art. 139 Cod. Ass.), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli e, far data dall'entrata in vigore del D.l. 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella L 189/2012 - inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esam e- al danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria, limitatamente ai cosiddetti danni micropermanenti, contenuti entro la soglia del 9%.

Il caso

Tizio conveniva in giudizio la Casa di Cura Alfa e Caio a causa di un'infezione batterica contratta a seguito di intervento di discectomia, erniotomia e interlamiectomia. Tizio chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea nei soli confronti di Alfa e non di Caio, condannando la Casa di Cura al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale. Condannava le Compagnie Assicurative, ciascuna per la quota di propria pertinenza, a tenere indenne la Struttura assicurata.

La questione

La questione in esame è la seguente: le tabelle ex art. 139 Cod. Ass. possono essere utilizzate anche per la liquidazione dei danni da c.d. malpractice medica?

Le soluzioni giuridiche

L'art. 139 Cod. Ass. stabilisce la liquidazione, secondo determinate tabelle, delle lesioni c.d. micropermanenti, ovvero con un punto percentuale di danno biologico inferiore al 9%.

La Legge Balduzzi richiama l'applicazione delle suddette tabelle non solo in relazione alle lesioni conseguenti sinistri stradali, ma ogni qualvolta si sia in presenza di un danno biologico inferiore al 9%.

Prima dell'entrata in vigore della Legge nel 2012, erano sostanzialmente applicate solo in relazione ai sinistri stradali, così come confermava la Corte di Cassazione (Cass., sent., 7 giugno 2011,n. 12408) anche se si registra qualche pronuncia precedente che le applicava analogicamente anche ai casi di responsabilità sanitaria (Trib. Modena, 19 maggio 2011; Trib. Milano, 8 ottobre 2011, n. 11889; Trib. Palermo, 28 marzo 2013, n. 1496).

La pronuncia in esame ricalca quasi completamente l'assunto dettato dalla sentenza della Suprema Corte soprarichiamata, nonostante già dal 2012 il legislatore avesse modificato le condizioni per la loro applicazione.

La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Balduzzi, ha iniziato a liquidare i danni secondo le tabelle citate.

Soprattutto il Tribunale di Milano, (Trib. Milano, sent.n. 2981/2014), così statuiva espressamente riguardo alle tabelle ministeriali: «Pur nella consapevolezza di quanto affermato da Cass. n. 12408/2011, le ragioni di uniformità richiamate da detta sentenza (oltre che il principio costituzionale di uguaglianza) portano ad escludere che la liquidazione del danno non patrimoniale possa essere diversamente effettuata a seconda del fatto generatore del pregiudizio all'integrità psico-fisica e, considerato che ciò deve avvenire in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c ., non si ravvisano elementi per ritenere che le tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano siano più razionali di quelle formulate dal legislatore».

Un'altra importante pronuncia del Tribunale di Milano è stata la sentenza Trib. Milano, n. 1453/2014, che, richiamando direttamente l'orientamento della Cassazione (da ultimo Cass., n. 16620/2013), dichiarava la retroattività della Legge Balduzzi, in quanto la predetta legge si sarebbe limitata a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e pertanto non avrebbe inciso negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione.

Osservazioni

La sentenza in commento si colloca decisamente controcorrente rispetto alle ultime pronunce giurisprudenziali in materia di risarcimento delle lesioni c.d. micropermanenti.

Infatti, essa dichiara l'inapplicabilità delle Legge Balduzzi alle liquidazioni dei danni afferenti la vicenda (responsabilità professionale medica) perché entrata in vigore successivamente all'evento lesivo, esclude l'applicazione delle Tabelle ex art. 139 Cod. Ass. in quanto le Tabelle Milanesi proporrebbero una “liquidazione congiunta” ed omnicomprensiva delle diverse voci di danno non patrimoniale precedentemente liquidate in via autonoma e, inoltre, ritiene che le Tabelle meneghine sarebbero utili alla liquidazione in via equitativa, poiché ne individuerebbero i criteri.

L'orientamento che si è sviluppato, soprattutto conseguentemente all'entrata in vigore della Legge Balduzzi, corrisponde ad un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, proprio in rapporto ai principi cui si è ispirato il legislatore.

La sentenza in commento è nettamente controcorrente, senza alcuna reale evidente motivazione che possa avvallare tale interpretazione.

Infatti, l'applicazione delle Tabelle ex art. 139 Cod. Ass., rappresenta senz'altro un'evoluzione nel campo della materia risarcitoria, senza peraltro eccessive coartazioni nella sfera patrimoniale del danneggiato.

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