Il danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale lamentato dai congiunti residenti all'estero: oneri della prova, presunzioni

Marco Rodolfi
05 Maggio 2014

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dai fratelli unilaterali, residenti all'estero, di una persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Italia, in difetto del requisito della coabitazione, e di qualsivoglia allegazione e principio di prova circa le effettive abitudini, frequentazioni e relazioni familiari tra loro ed il de cuius, dovrà essere respinta.La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal padre, residente all'estero, di una persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Italia, in difetto del requisito della coabitazione, e di qualsivoglia allegazione e principio di prova circa le effettive abitudini, frequentazioni e relazioni familiari tra lui ed il de cuius, dovrà essere accolta con la liquidazione di una somma inferiore ai valori monetari minimi previsti dalle Tabelle di Milano.
Massima

Trib. Milano, 7 maggio 2013

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dai fratelli unilaterali, residenti all'estero, di una persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Italia, in difetto del requisito della coabitazione, e di qualsivoglia allegazione e principio di prova circa le effettive abitudini, frequentazioni e relazioni familiari tra loro ed il de cuius, dovrà essere respinta.

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal padre, residente all'estero, di una persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Italia, in difetto del requisito della coabitazione, e di qualsivoglia allegazione e principio di prova circa le effettive abitudini, frequentazioni e relazioni familiari tra lui ed il de cuius, dovrà essere accolta con la liquidazione di una somma inferiore ai valori monetari minimi previsti dalle Tabelle di Milano.

Sintesi del fatto

Il conducente di un'autovettura con a bordo in qualità di trasportato un cittadino colombiano residente in Italia, perde il controllo del veicolo che esce di strada scontrandosi contro un albero. In conseguenza dell'impatto decede sul colpo il trasportato.

Agiscono quindi innanzi al Tribunale di Milano, al fine di vedersi riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti il padre ed otto tra fratelli e sorelle della vittima (quattro germani e quattro unilaterali).

La responsabilità non è in discussione, oggetto del contendere è invece la quantificazione dei danni lamentati dagli eredi della vittima.

In motivazione

“Quanto ai richiesti danni non patrimoniali subiti dal padre e dagli altri ricorrenti a causa della morte del congiunto ... occorre rilevare che gli stessi devono limitarsi ai pregiudizi subiti a seguito della perdita del rapporto parentale con il defunto. Gli attori infatti nulla hanno richiesto a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis”.

Inoltre: “Nel caso di specie non sono stati allegati da parte attrice elementi dai quali desumere come a seguito della morte di ... le vite dei prossimi congiunti abbiano subito profonde e permanenti modifiche.

Difettano sia l'allegazione che la prova dell'intensità della frequentazione che legava gli attori al familiare deceduto (alcuni dei ricorrenti sono addirittura residenti in Colombia). Sul punto gli attori si sono infatti limitati a produrre i certificati anagrafici attestanti il rispettivo grado di parentela senza tuttavia allegare altre circostanze di fatto”.

In conseguenza di ciò, il Tribunale ha respinto le domande risarcitorie formulate dai fratelli unilaterali tutti residenti in Colombia, mentre ha provveduto a liquidare il risarcimento dei danni lamentati dal padre della vittima (pure residente in Colombia) e di tre dei fratelli germani (tutti residenti in Italia, ma non conviventi), in una somma inferiore ai minimi previsti dalle Tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, e per la precisione, Euro 100.000,00 in favore del padre ed Euro 15.000,00 ciascuno in favore delle due sorelle e del fratello germano non convivente.

In favore invece del fratello germano residente in Italia e convivente con la vittima, il Tribunale ha liquidato la somma di Euro 30.000,00.

La questione

La questione è dunque la seguente: i congiunti di una vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, cittadini stranieri e residenti all'estero, possono chiedere ed ottenere, automaticamente ed in ogni caso, il riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sulla scorta dei valori previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, limitandosi a produrre i certificati anagrafici attestanti il grado di parentale con la vittima?

Le soluzioni giuridiche

La risposta data dal Tribunale di Milano è negativa, con delle precisazioni.

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è stato negato ai quattro fratelli unilaterali, cittadini stranieri residenti all'estero, in quanto, non solo è mancata la prova della “coabitazione, ma di qualsivoglia allegazione e principio di prova circa le effettive abitudini e relazioni familiari tra soggetti abitanti, addirittura in diversi continenti”.

In relazione invece al padre, ed agli altri fratelli germani del defunto, il Tribunale si è invece avvalso: “della prova presuntiva, in ragione del più stretto vincolo parentale ricorrente tra questi ed il de cuius”.

Inoltre, i fratelli germani risiedevano tutti in Italia, anche se solo un fratello risultava essere convivente con il defunto al momento del decesso.

Da ciò ne è conseguito che è stato sì riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ma tale voce risarcitoria è stata: “liquidata al di sotto dei valori monetari minimi previsti dalla Tabella Milanese”.

D'altro canto, è noto che il valore indicato dalle c.d. Tabelle, è in realtà già un “valore monetario medio”, il che significa che il Giudicante ben potrebbe procedere anche ad una liquidazione inferiore.

Se così non fosse, le Tabelle non potrebbero trovare applicazione, contrastando palesemente con quelli che sono i principi indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di danno non patrimoniale.

Lo stesso Tribunale di Milano, nelle parole del Dott. Spera, ha chiarito che: “la Tabella, richiamando valori medi, sottende la possibilità che il danno non patrimoniale, nella fattispecie concreta, sia correttamente liquidato con importi anche inferiori a quelli minimi previsti”.

Sempre il Tribunale di Milano, del resto, ha avuto modo di ribadire che, in mancanza di specifica prova, anche per gli stretti congiunti dovranno applicarsi i minimi previsti dalle Tabelle Milanesi: “La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ha natura prettamente equitativa, ancorchè abbia formato oggetto di una specifica determinazione degli aventi diritto e una quantificazione minima e massima nelle tabelle redatte dall'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano, al fine di rendere più omogenee possibili le attribuzioni, pur tenendosi conto della specificità del giudizio. Una congrua liquidazione equitativa del danno in discorso presuppone la prova dell'effettiva esistenza del rapporto affettivo nelle sue articolazioni concrete e del vuoto che la perdita del congiunto abbia determinato: elementi, questi, che debbono formare oggetto di allegazione e prova per potersi superare i minimi espressi dall'Osservatorio” (Trib. Milano Sez. XII, 10 settembre 2013 n. 11399).

In tale occasione, non avendo gli eredi del de cuius fornito particolari prove al riguardo, il Tribunale ha contenuto il risarcimento del danno non patrimoniale: “nei limiti delle indicazioni formulate dalle Tabelle”, e dunque in Euro 163.080,00 per ciascun genitore ed in Euro 23.600,00 per ogni fratello.

Osservazioni e suggerimenti pratici

I dettami previsti dalla sentenza qui commentata devono essere tenuti ben presente da coloro che formulano richieste risarcitorie in favore dei congiunti del de cuius.

In particolare, se il vincolo parentale non è particolarmente “stretto” (trattandosi di soggetti che sono al di fuori della c.d. “famiglia nucleare” incentrata su coniuge, genitori e figli: vedi Cass. 16 marzo 2012 n. 4253,), ed addirittura manca il requisito della convivenza, è onere dei danneggiati allegare e provare le effettive abitudini di vita e relazioni familiari con il defunto.

Onere di prova che diventa ancora più rigoroso, laddove i danneggiati ed il de cuius risiedano in Paesi diversi.

In difetto, difatti, la domanda di risarcimento verrà respinta.

Diverso è il discorso per gli appartenenti alla famiglia nucleare, i quali si possono avvalere della prova presuntiva.

Tuttavia, dovrà comunque tenersi conto del fatto che, in mancanza di allegazioni e prove particolari, il risarcimento potrebbe non superare il minimo tabellare o addirittura essere inferiore, ad esempio quando il richiedente ed il de cuius risiedevano in Paesi diversi.

Conclusioni

I parenti di un soggetto defunto in Italia possono presentare una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale anche se residenti all'estero, con l'onere tuttavia di allegare e fornire una prova rigorosa circa le effettive abitudini e relazioni familiari tra loro ed il de cuius. In difetto la loro domanda verrà respinta o, in presenza di soggetti appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, tale voce risarcitoria verrà riconosciuta in importi inferiori ai minimi previsti dalle Tabelle Milanesi.

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