Il risarcimento del danno allo straniero macroleso

Filippo Rosada
05 Ottobre 2016

Il cittadino straniero può domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, quando questo sia disciplinato dalla legge nazionale italiana.
Massima

Allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, ogniqualvolta il risarcimento dei danni, a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto generatore, sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile.

Il caso

Un pedone straniero munito di permesso di soggiorno per lavorare in Italia viene investito da un veicolo. A causa del forte impatto subisce lesioni psicofisiche valutate nella misura del 76%.

Il macroleso propone giudizio civile per l'ottenimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non ritenendo esaustivo l'importo di € 193.000,00 liquidato dall'assicuratore rca nella fase stragiudiziale.

La compagnia di assicurazione convenuta eccepisce la carenza della condizione di reciprocità, proponendo altresì argomenti volti a contenere l'importo risarcitorio come richiesto dall'attore.

Il Tribunale rigetta le eccezioni sollevate dalla compagnia di assicurazione e riconosce tutte le poste di danno richieste, inclusa la personalizzazione del danno non patrimoniale.

La questione

La questione riguarda i presupposti e i limiti dell'applicazione della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi; l'eccezione del limite del massimale di polizza e il riconoscimento della personalizzazione nel risarcimento del danno biologico.

Le soluzioni giuridiche

In merito ai presupposti e ai limiti dell'applicazione della condizione di reciprocità come prevista dall'art. 16 delle preleggi, il Tribunale, richiamando Cass., sent. n. 450/2011 (vedi anche Cass., sent. n. 23432/2014), aderisce all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario che ne limita l'attuazione «solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona».

L'estensore, inoltre, tiene a rilevare come i diritti inviolabili non riguardino unicamente quelli espressamente riconosciuti dalla costituzione, dovendosi consentire all'interprete la possibilità di valutare il sorgere di nuovi interessi che abbiano dignità di copertura costituzionale.

È sempre consentito allo straniero, quindi, chiedere il risarcimento del danno conseguente alla lesione di diritti inviolabili della persona, «a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto generatore», purché sia applicabile la legge italiana.

Quanto alla limitazione del massimale di polizza eccepita dall'assicuratore, il Tribunale, dopo aver chiarito che si tratta di un'eccezione in senso lato (e quindi rilevabile dal giudice d'ufficio), si sofferma sul conseguente onere della prova, stabilendo che questo deve essere posto a carico della compagnia convenuta (si veda Cass., sent. n. 4485/2003).

Sul riparto dell'onere della prova della misura massimale, la giurisprudenza non è univoca nel ritenere che debba gravare sull'assicuratore.

ORIENTAMENTI A CONFRONTO

È onere dell'assicurato

È onere dell'assicuratore

Limite del massimale

Cass., sent. n. 10811/2011: Nella controversia tra l'assicurato e l'assicuratore della responsabilità civile, il massimale contrattualmente pattuito rappresenta un elemento costitutivo della pretesa fatta valere dall'assicurato, con la duplice conseguenza, da un lato, che dell'esistenza di esso è onere dell'assicurato dare la prova e, dall'altro, che l'allegazione di incapienza del massimale è una mera difesa e non è, pertanto, soggetta alle preclusioni istruttorie, né al regime di cui all'art. 346 c.p.c.

Cass., sent., n. 3173/2016: In tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale.

In punto quantum debeatur, richiamati i conclamati approdi giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale unitario e delle voci descrittive di cui è composto (danno morale e esistenziale), e dopo aver chiarito che è compito del giudice «accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli», l'estensore si sofferma sulla necessità di personalizzare il risarcimento del danno non patrimoniale biologico nella misura massima prevista dalle tabelle milanesi, elencandone le ragioni: impossibilità a svolgere determinate attività anche sportive e collegate alla vita familiare; zoppia ad una gamba con necessità di uso di stampella; corpo coperto da numero elevato di cicatrici; necessità di assistenza anche per qualsiasi attività della vita quotidiana; impossibilità a riconoscere i familiari.

Il risarcimento del danno totale viene, quindi, equitativamente determinato in complessivi € 1.483.397,99 già detratto l'acconto di € 193.000,00 ed inclusi euro 497.936,15 per il danno da incapacità lavorativa specifica (€ 12.816,00 x 37,52 – 10%) ed € 258.000,00 per la necessaria assistenza (€ 6.000,00 annui fino al 79 anno di età).

In merito ai presupposti per poter procedere alla personalizzazione del danno alla persona, appare utile richiamare il contenuto di Cass., sent. n. 16788/2015, ove l'estensore indica un procedimento logico consistente nella necessità di individuare, innanzitutto, le limitazioni che seguono ordinariamente a causa della menomazione psico-fisica, per poi verificare se ne sussistano di ulteriori.

Solo la presenza di queste ultime consente il riconoscimento della personalizzazione del danno alla persona con la liquidazione di un ulteriore importo risarcitorio.

Osservazioni

La sentenza oggetto del presente commento è certamente interessante per gli argomenti trattati e per i numerosi richiami giurisprudenziali contenuti, ma non consente di comprendere se il rilevante risarcimento del danno riconosciuto alo straniero sia congruo, ovvero sia stato liquidato senza la sussistenza del necessario supporto probatorio.

Ci si riferisce, in particolar modo, alla concessa personalizzazione dell'importante danno biologico; il Tribunale, onde motivarne il riconoscimento, elenca tutta una serie di pregiudizi collegati causalmente alla lesione psico-fisica, senza in alcun modo chiarire se si tratti di conseguenze “ordinarie” o “peculiari”.

Solo in presenza di queste ultime, infatti, il giudice può liquidare un importo economico aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dalle tabelle; altrimenti si verificherebbe una indebita duplicazione delle poste di danno.

In fine, appare certamente interessante l'accenno alla politica del diritto che il Tribunale compie con riguardo alle problematiche connesse all'art. 16 delle preleggi, richiamando Cass., sent. n. 450/2011 ed in particolare riportando il seguente passaggio della parte motiva: «alla stregua del dettato costituzionale, il popolo italiano in nome del quale vengono pronunziate le sentenze riconosce quei diritti non per convenienza o per opportunismo, né per sinallagma, ma per propria convinzione profonda, perché crede quel riconoscimento oggettivamente e incondizionatamente giusto e doveroso e lo considera elemento distintivo della propria anima e della propria identità … e qualora dovesse prendere atto che altri popoli non abbiano raggiunto il sufficiente grado di maturità e civiltà da riconoscere pure essi quei diritti fondamentali delle persone, se ne dorrà, ma non muterà le proprie convinzioni, le proprie regole di condotta, i propri giudizi, facendosi correo della arretratezza e inciviltà che criticasse in quegli altri, ma riconoscerà il diritto alla vita, alla salute, alla dignità personale, all'integrità fisica e morale non soltanto ai popoli amici, soci, alleati, ma a ogni uomo incondizionatamente e a ogni uomo in quanto tale e non in quanto facente parte di questo o quel gruppo politico, etnico, sociale, economico, religioso, ecc».

Guida all'approfondimento
  • G. Miotto, Fondamento e natura dell'eccezione di massimale ovvero l'art. 1905 c.c., questo sconosciuto, fasc.2, 2012, pag. 555, in Responsabilità civile e previdenza
  • F. Rosada, La liquidazione del danno non patrimoniale tra divieto di duplicazione delle poste di danno e divieto di negazione dell'integrale risarcimento, in Ri.Da.Re.

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