Danno da black out: la Cassazione esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale
07 Maggio 2014
Massima-Cass. n. 5096/2013
Cass. civ., sez.VI, sent., 28 febbraio 2013 n. 5096 Il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussista un fatto-reato, né ricorre alcune delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita e alla felicità. Non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio.
Massima-Cass. n. 1766/2014
Cass. civ., sez. III, sent., 28 gennaio 2014 n. 1766 Il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesioni di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza. Sintesi del fatto
I casi in commento riguardano entrambi l'interruzione della somministrazione di energia elettrica da parte del gestore della rete di distribuzione. Gli utenti agiscono davanti ai Giudici di Pace del luogo per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali “di natura esistenziale”. Concessi in un caso in primo grado, in appello i Tribunali di Cagliari e di Salerno respingono le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali ritenendo che non fosse stata fornita alcuna prova a riguardo. La Cassazione conferma le due sentenze di appello e rigetta i ricorsi degli utenti. La questione
Nei casi di specie si discute della risarcibilità del danno non patrimoniale “di natura esistenziale” derivante da inadempimento di un contratto di somministrazione ed in particolare della prova di tale danno. Le soluzioni giuridiche
Le sentenze in commento si allineano nelle motivazioni a quanto affermato dalle cd. sentenze di San Martino del 2008. La Cassazione Cass. 28 febbraio 2013 n. 5096 in particolare ribadisce innanzitutto che il “danno esistenziale”, inteso come pregiudizio alle attività non remunerative della persona, non è una autonoma categoria di danno. E' risarcibile al contrario il danno non patrimoniale, anche quando non sussista un fatto-reato o vi sia espressa previsione di legge, in presenza di tre condizioni:
Entrambe le sentenze in commento ritengono applicabile l'art. 2059 c.c., nella sua interpretazione costituzionalmente orientata, alle fattispecie di responsabilità contrattuale e richiedono, al fine di concedere il risarcimento del danno non patrimoniale, che l'inadempimento abbia leso un diritto inviolabile della persona e che tale lesione sia seria. Tali elementi devono essere oggetto di allegazione e prova da parte di chi chiede il risarcimento. I giudici di legittimità, in entrambi i casi, hanno ritenuto che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica “non rientra nell'ambito dei danni non patrimoniali meritevoli di considerazione a questo titolo” (Cass. 28 gennaio 2014 n. 1766, in motivazione) e rigettano i ricorsi sulla base del fatto che le parti non avevano assolto l'onere di allegazione e prova del pregiudizio. Osservazioni e suggerimenti pratici
La Cassazione, nella sentenza 28 febbraio 2013, nel solco delle sentenze di San Martino ribadisce dunque che non esiste una autonoma categoria di “danno esistenziale” ma sono risarcibili ex art. 2059 c.c. solamente i pregiudizi che scaturiscono, oltre che da ipotesi di reato o da altri fatti tipizzati dal legislatore, dalla lesione di interessi della persona costituzionalmente tutelati. La parte che chiede il risarcimento deve innanzitutto individuare lo specifico diritto inviolabile o interesse costituzionalmente garantito asseritamente leso dall'illecito o dall'inadempimento nonché provare che tale lesione sia “seria” o “grave” (nel senso che l'offesa supera una soglia minima di tollerabilità) ed il danno “non sia futile”. Entrambi i pronunciamenti in commento insistono su questo punto ed in particolare Cass.28 febbraio 2013 n. 5096, sulla scia delle S.U. del 2008, ribadisce che “il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza”. I giudici di legittimità, in entrambi i casi, hanno ritenuto applicabile l'art. 2059, nella sua interpretazione costituzionalmente orientata, anche alle ipotesi di inadempimento contrattuale, richiedendo, per la risarcibilità anche del danno non patrimoniale, la lesione di un interesse inviolabile della persona e la serietà di tale lesione. Come noto, le sentenze di San Martino, sciogliendo un dubbio interpretativo, hanno sancito il superamento della teoria del cumulo tra azione contrattuale ed extracontrattuale e, alla luce del principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, hanno ammesso la possibilità di un risarcimento del danno non patrimoniale anche in ipotesi di inadempimento contrattuale quando esso determini la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore. Il contratto infatti, argomentano le Sezioni Unite, può anche mirare a soddisfare un interesse non patrimoniale del creditore (art. 1174 c.c.): nel caso in cui quest'ultimo, leso dall'inadempimento, sia un interesse della persona di rango costituzionale, allora sarà ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale. Per tutti gli altri aspetti, il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in tema di danno contrattuale (artt. 1218, 1223, 1225, 1229 c.c.), da leggere in senso costituzionalmente orientato. Va rilevato che nei casi in commento il risarcimento è stato negato in quanto i ricorrenti non avevano indicato né provato il diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato, leso in modo serio dall'inadempimento. In tema di prova del danno non patrimoniale, si ricorda che è ormai superata la tesi che vedeva in quest'ultimo un danno-evento e pertanto è necessaria la prova sia della lesione sia del fatto che essa abbia causato pregiudizi non patrimoniali (danno-conseguenza: cfr. Sezioni Unite 2008). La quantificazione del pregiudizio verrà poi valutata equitativamente dal giudice. Per quanto riguarda i mezzi di prova, le Sezioni Unite del 24 marzo 2006 n. 6572 hanno affermato che in tema di danno esistenziale l'onere probatorio è assolto “attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale mette a disposizione”, pertanto, in primo luogo, data la materia del contendere, verranno in rilievo le presunzioni. Queste ultime, sempre soggette all'onere di allegazione della parte, potranno costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). La Cassazione esclude anche a priori che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale. Con questi pronunciamenti si è dunque superato l'orientamento, espresso numerose volte dai Giudici di Pace in occasione dell'interruzione di fornitura elettrica del settembre 2003, che vedeva nel cd. black out una fonte di risarcimento di danni non patrimoniali (esistenziali) risarcibili. La sentenza n. 1766 del 28 gennaio 2014 appare inoltre interessante in quanto in un obiter dictum afferma che le inefficienze legate alle somministrazioni di servizi essenziali quali l'energia elettrica sarebbero indubbiamente “meritevoli di sanzione” e suggerisce pertanto che potrebbero essere introdotte – si suppone, in sede legislativa - peculiari fattispecie di indennizzo automatico oppure, per i casi più gravi di colpa o negligenza, di risarcimento di “danni punitivi”. Lo spunto colpisce in quanto, come noto, i cd. danni punitivi sono quei danni che, al pari delle cd. pene private, hanno non una funzione risarcitoria e ripristinatoria della posizione lesa dall'illecito o dall'inadempimento ma una funzione afflittiva e sono solitamente commisurati in relazione alla gravità dell'offesa arrecata e non all'entità effettiva del danno cagionato. La sentenza in commento nell'aggiungere che la loro previsione sarebbe in grado di “sollecitare maggiore attenzione e riguardo per gli interessi del pubblico” da parte degli enti gestori sembra poi riferirsi alla funzione di deterrenza che tali risarcimenti esercitano. Sebbene vi siano aperture in questo senso da parte soprattutto della dottrina e sporadiche previsioni legislative, nel nostro ordinamento tuttavia l'ammissibilità dei danni punitivi sembra doversi negare dal momento che il risarcimento del danno può avere solo funzione reintegratrice di una situazione giuridica lesa (cd. principio del danno effettivo) ed in questo senso conclude la stragrande maggioranza di sentenze di legittimità.
Conclusioni
La Cassazione dunque ha confermato che anche l'inadempimento contrattuale è fonte di risarcimento di danni non patrimoniali quando esso leda un interesse inviolabile della persona del creditore e tale lesione sia seria. Coerentemente con quanto affermato dalle S.U. in tema di prova del danno non patrimoniale, è tuttavia necessario, da parte di chi agisca per il risarcimento, sia indicare il diritto inviolabile asseritamente leso dall'inadempimento sia provare la serietà della lesione e la sussistenza e gravità del pregiudizio arrecato, essendo il danno non patrimoniale un danno-conseguenza e non un danno-evento. |