Atti sessuali compiuti da un’insegnante su minorenne: liquidazione dei danni non patrimoniali sofferti da persona offesa da reato e dai genitori

07 Maggio 2014

I genitori della persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, abbiano diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c
Massima

Trib. Milano, 14 febbraio 2014, n. 2327

I genitori della persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, abbiano diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.

Sintesi del fatto

Uno studente di tredici anni viene masturbato a scuola da un'insegnate. I genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio (divenuto maggiorenne nel corso del giudizio e successivamente costituitosi in proprio), domandano l'accertamento della responsabilità solidale del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Scuola media statale, ove sono avvenuti i fatti illeciti penalmente rilevanti, oltre al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. Con sentenza non definitiva il Tribunale di Milano, alla luce della sentenza penale passata in giudicato, che ha condannato l'insegnante per il reato di cui all'art. 609 quater, nn. 1 e 2 c.p. (atti sessuali con minorenne), dichiara la responsabilità dei convenuti (responsabilità contrattuale nei confronti dello studente e responsabilità extracontrattuale nei confronti dei genitori del minore) e li condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, riservando, alla sentenza definitiva, che qui si commenta, la quantificazioni degli stessi.

La questione

Il Tribunale di Milano si trova a dover risolvere la complicata questione della qualificazione e quantificazioni dei danni non patrimoniali sofferti sia dalla persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne sia dai suoi genitori.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento offre al lettore una acuta e approfondita sintesi dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale di Milano con questa pronuncia si inserisce nei solchi tracciati dalle sentenze di San Martino (Cass. civ., S.U., 11 novembre 2008, sentenze nn. 26972-75), riconoscendo che il danno non patrimoniale è connotato da tipicità ed è risarcibile nelle fattispecie di reato ex art. 185 c.p., nelle ipotesi specificamente previste dalla legge e quando ricorra la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Il Tribunale specifica che il danno non patrimoniale può consistere in aspetti di sofferenza soggettiva e cioè un patema d'animo interiore (prima definito danno morale transeunte) e/o in aspetti relazionali e cioè nell'alterazione delle condizioni di vita della vittima (primaria o secondaria) o, se si preferisce nei pregiudizi esistenziali. Il giudice di Milano sottolinea che solamente nell'ipotesi di lesione del bene salute (danno biologico, quale species del danno non patrimoniale) è risarcito altresì il pregiudizio degli aspetti anatomo-funzionali della vittima (tutti questi aspetti sono considerati e valutati unitariamente anche nella tabella milanese edizione 2013). In conclusione il Tribunale di Milano afferma che i predetti pregiudizi riconducibili al genus del danno non patrimoniale possono essere ricompresi in due sole species:

a) un patema d'animo cd. “danno morale soggettivo”, che attiene alla sfera interiore del soggetto;

b) un danno che attiene alla sfera esteriore del soggetto, che in tal senso può anche definirsi “esistenziale”, ossia pregiudizio che l'illecito “provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

Infine per quanto specificatamente attiene alla prova, il Tribunale, dato atto che il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa ma deve essere allegato e provato, sia pure mediante presunzioni, afferma che, nella dialettica del contraddittorio processuale, tenendo conto degli oneri di allegazione, prova e contestazione gravanti sulle parti e delle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (ex art. 115 c.p.c.), è sempre necessario valutare le prove (anche presuntive) acquisite nel processo “secondo il prudente apprezzamento [del giudice], salvo che la legge disponga altrimenti” (ex art. 116 c.p.c.) e sia pure concisamente, esporre le “ragioni di fatto e di diritto della decisione” assunta (art. 132 c.p.c.), pervenendo (preferibilmente) ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente subito dalla vittima.

Alla luce delle predette argomentazioni, il Tribunale di Milano, tenuto conto che nel caso di specie il fatto illecito commesso dall'insegnante integra il reato di cui all'art. 609 quater c.p, afferma che, ai sensi degli art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. deve essere risarcito ogni danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente dalla sua rilevanza costituzionale e ritiene che in relazione al minorenne, persona offesa dal reato, tali danni consistono nella lesione della sua libertà sessuale e dignità e nella relativa sofferenza morale nonché nella modifica delle sue abitudini di vita. Per quanto concerna la quantificazione del danno non patrimoniale il giudice prende in considerazione diversi fattori: la gravità degli atti compiuti dall'insegnante (per i quali in sede di condanna penale è stata espressamente esclusa l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 bis e quater c.p. per le condotte di minore gravità); il contesto in cui si è verificato l'evento lesivo (fatto illecito compiuto da un insegnate e in un'aula della scuola durante l'orario scolastico quando il minore avrebbe dovuto essere protetto e tutelato e proprio da chi deve assolvere tale compito); la giovane età dello studente che all'epoca dei fatti aveva solo tredici anni; le sostanziali modifiche delle abitudini di vita che il minore ha dovuto subire (cambiamento di città, ambiente, amici e scuola).

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna lesione dell'integrità psico-fisica dal momento il CTU non aveva riscontrato alcun sintomo o segno clinico atto a costituire uno stato di malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le più diffuse nosografie psichiatriche. Alla luce delle suddette considerazioni il Tribunale ha liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale complessivamente subito nella somma di Euro 70.000,00. Per quanto attiene al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai genitori, il Tribunale, seguendo la costante giurisprudenza secondo cui il risarcimento dei danni da reato è dovuto non solo alla persona offesa titolare del bene giuridico tutelato dalla norma, bensì a tutti i soggetti danneggiati (Cass. S.U. n. 9556/2002), ritiene che anche i genitori della persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, abbiano diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto degli art.185 c.p. e art. 2059 c.c., in quanto normale effetto del fatto illecito ai sensi dell'art. 1223 c.c. Quanto alla prova della sussistenza del pregiudizio subito dai medesimi, il Tribunale rileva che nel i danni non patrimoniali, sia sotto il profilo della sofferenza morale sia sotto quello delle alterazioni della abitudini di vita dei genitori, possono essere presunti in forza del rapporto qualificato esistente con la persona offesa dal reato (Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2007, n. 38952) e che nella fattispecie concreta detti danni (cambio di ambiente, città, frequentazioni, preoccupazioni, profonda sofferenza e senso di vergogna) siano stati univocamente comprovati dall'espletata istruttoria orale. Il danno non patrimoniale veniva equitativamente liquidato in complessivi Euro 40.000,00 (somma rivalutata ad oggi) per il padre ed in complessivi Euro 50.000,00 (somma rivalutata ad oggi) per la madre.

Osservazioni e suggerimenti pratici

La pronuncia del Tribunale di Milano ha, tra gli altri, due pregi nodali. Innanzi tutto nell'obiter dictum, il Giudice chiarisce lo stato dell'arte della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di danni non patrimoniali attraverso un excursus che partendo dalle note sentenze di San Martino 2008 (su cui si vedano P.G. Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, in Resp. civ. prev. 2009, 1, 56; E. Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, Resp. civ. e prev. 2009, 1, 63; P. Ziviz, Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso, Resp. civ. e prev. 2009, 1, 94) tocca la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.12 dicembre 2008, n. 29191; Cass. civ. 13 maggio 2011, n. 10527; Cass. 7 giugno 2011, n. 12273; Cass. 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. 12 settembre 2011, n. 18641; Cass. 17 aprile 2013, n. 9231; Cass. 22 agosto 2013, n. 19402; Cass. 3 ottobre 2013, n. 22585; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23147; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361) per giungere alla conclusione, tra l'altro, di ritenere che la Tabella milanese sia in grado di “resistere” e confermare la sua perdurante vitalità e validità. In secondo luogo, nella ratio decidenti, il giudice indica i criteri cui attenersi per la liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa dal reato di abuso sessuali su minorenni e dei suoi genitori. Nel primo caso il danno non patrimoniale consistente nella lesione della libertà sessuale e dignità dell'attore, diritti fondamentali che l'art. 609 quater c.p. è volto a tutelare, nella sofferenza psicofisica derivatene nonché il danno relativo alle profonde modifiche della abitudini di vita e delle relazioni dell'attore. Nel secondo caso, il Tribunale ritiene che anche i genitori della persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, abbiano diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto degli art. 185 c.p. e art. 2059 c.c. e per procedere alla quantificazione dello stesso ripercorre la giurisprudenza della corte di Cassazione (Cass. S.U., n. 9556/2002) e della giurisprudenza di merito (ad esempio Trib. Milano, 9 giugno 2005, Foro Ambrosiano, 2005, 3, 271; Trib. Milano, sentenza 17 dicembre 2004, Il merito 2007, 1-2, 4) per giungere alla conclusione che nella fattispecie concreta detti danni (cambio di ambiente, città, frequentazioni, preoccupazione, profonda sofferenza e senso di vergogna) siano stati univocamente comprovati dall'espletata istruttoria.

Conclusioni

La sentenza in commento appare meritevole di attenzione, in quanto, tra l'altro, risolve ed esemplifica i criteri di qualificazione e quantificazioni dei danni non patrimoniali sofferti dalla persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne e dai suoi genitori.

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