La diligenza del professionista nell'esecuzione dell’incarico e il danno risarcibile

10 Maggio 2017

Disattende anche il livello minimo di diligenza richiesto ad un professionista di media preparazione ed attenzione, la condotta di colui che fornisce una stima finale del bene assolutamente sproporzionata rispetto a quella reale.
Massima

Disattende anche il livello minimo di diligenza richiesto ad un professionista di media preparazione ed attenzione, la condotta di colui che, incaricato da una banca di procedere alla stima del valore di un immobile al fine di istruire pratiche di concessione di mutui garantiti da ipoteca, indichi una estensione del bene doppia rispetto alla realtà, non rilevi l'inesistenza dei requisiti minimi di abitabilità dell'immobile, così fornendo una stima finale del bene assolutamente sproporzionata rispetto a quella reale. Può essere alla Banca riconosciuto un danno pari alla differenza tra l'importo del mutuo concesso ed il valore reale del bene siccome stimato dal CTU nominato nella procedura esecutiva promossa in danno dei mutuatari resisi inadempienti, detratte le somme già riscosse dalla Banca in sede di distribuzione.

Il caso

La Banca ha proposto nei confronti del professionista (perito al quale aveva conferito l'incarico di procedere alla stima di tre distinti immobili al fine di istruire pratiche di concessione di mutui garantiti da ipoteca) domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della non diligente esecuzione dell'incarico da parte del predetto, che aveva sovrastimato i beni.

Il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo un danno pari alla differenza tra l'importo del mutuo concesso ed il valore reale del bene siccome stimato dal c.t.u. nominato nella procedura esecutiva promossa in danno dei mutuatari resisi inadempienti, detratte le somme già riscosse dalla Banca in sede di distribuzione.

Il Tribunale ha poi rigettato la domanda di manleva proposta dal professionista nei confronti del proprio istituto assicurativo ritenendo che le condotte dolose – e tali erano quelle tenute dall'assicurato – esulassero dalla polizza a copertura dei rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale stipulata con la compagnia (che prevedeva l'indennizzo di danni “involontariamente” cagionati a terzi nell'esercizio della prestazione professionale).

La questione

Le questioni principali in esame sono le seguenti: quali sono gli elementi caratterizzanti la non diligente prestazione professionale? Quali sono gli oneri probatori? Quali sono i criteri di liquidazione del danno?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in esame, accertato in fatto che il professionista aveva rappresentato alla Banca «una situazione assolutamente difforme dall'effettiva condizione giuridica e fattuale del bene» stimato, giungendo alla sproporzionata stima di € 90.000,00 in luogo di quella effettuata dal perito nominato dal giudice dell'esecuzione di € 29.600,00 in ordine al primo bene (ma eguali conclusioni sono fatte per gli altri due beni, sicché può omettersi una ulteriore specificazione), ha ravvisato la presenza di “indici sintomatici” - rappresentati, tra gli altri, dall'indicazione di un'estensione del bene doppia rispetto alla realtà, dall'omessa indicazione della inesistenza dei requisiti minimi ai fini abitativi -, di una condotta che aveva disatteso anche il livello minimo di diligenza richiesto ad un professionista di media preparazione ed attenzione. Ha ritenuto, dunque, il Tribunale integrata la prova del grave inadempimento del professionista.

Il professionista deve adempiere ed operare con la diligenza qualificata richiesta dalla funzione ex art. 1176, comma 2 c.c.; la diligenza deve, dunque, valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

È opinione concorde in giurisprudenza che la diligenza richiesta non è semplicemente quella ordinaria, bensì è quella «professionale», cioè derivante dalla natura professionale dell'attività svolta e dalle doverose regole di comportamento valevoli nel settore di riferimento.

La sentenza in commento ha fatto applicazione dei suindicati principi pesando le mancanze del professionista in rapporto al grado di diligenza richiesto, sottolineando l'importanza delle mancanze del professionista nel procedere alla stima, che di fatto era stata svolta senza il rispetto neppure dei requisiti minimi di diligenza, se è vero che anche la misura dell'immobile (primo elemento di valutazione del valore del bene) non corrispondeva a quella effettiva, e così giungendo ad una conclusione di grave inadempimento.

In riferimento agli oneri probatori nella responsabilità contrattuale, la giurisprudenza concorde ritiene che il cliente, allegato l'inadempimento, abbia l'onere di dimostrare non solo l'esistenza di un danno, ma anche il nesso di causalità fra la condotta del professionista e il pregiudizio subito (Cass. civ., n. 99147/2010).

Occorre, dunque, che il danno non solo esista, ma che sia in concreto cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività professionale. Una volta fornita la prova del nesso di causalità, è onere del professionista, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta (Cass. civ., 9 giugno 2016 n. 11789).

Quanto al nesso di derivazione causale tra il grave inadempimento accertato ed il danno risarcibile, la sentenza in commento richiama i principi “del più probabile che non”, oramai assunti a principio cardine dell'accertamento del nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, argomentando come non fosse revocabile in dubbio, anche in ragione dell'assoluta sproporzione della stima del bene offerta alla banca, che laddove la stima fosse stata quella reale, la Banca non avrebbe concesso il mutuo o lo avrebbe concesso a condizioni sicuramente meno svantaggiose.

In punto poi di liquidazione del danno, ritenendo più probabile l'ipotesi che, in caso di stima corretta, la Banca avrebbe concesso il mutuo a diverse condizioni (anziché non concederlo affatto), è stato riconosciuto un danno pari alla differenza tra il mutuo erogato (€ 90.000,00) ed il valore effettivo del bene (€29.600,00), detratta la somma di € 22.400,00 che la Banca aveva già incamerato in sede di esecuzione forzata, al fine di evitare ingiuste locupletazioni.

Anche il calcolo del danno risponde ai noti principi della giurisprudenza di legittimità che impongono, laddove non sia possibile un calcolo esatto e matematico del danno, che siano indicati i criteri di liquidazione adottati che, laddove logici e debitamente motivati, si sottraggono a qualsivoglia censura in sede di legittimità.

Osservazioni

L'apparente contrasto tra l'art. 1176 c.c. e l'art. 1218 c.c. (ai sensi dell'art. 1176 c.c. parrebbe che il debitore, per non essere ritenuto responsabile, debba solo dimostrare di essere stato diligente; ai sensi dell'art. 1218 c.c. il debitore, per non incorrere in responsabilità, deve dimostrare qualcosa in più della diligenza, e cioè la impossibilità della prestazione e la non imputabilità del fatto), sono oggi superati da un approccio sostanzialistico e concreto della giurisprudenza, che legge le due norme in combinazione tra loro:

  • l'art. 1176 c.c. opera sul piano sostanziale affermando che un debitore diligente non è responsabile;
  • l'art. 1218 c.c. opera sul piano probatorio ponendo una presunzione di colpa che può essere vinta dalla prova della impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.

Le argomentazioni contenute nella sentenza in commento rappresentano la prova del superamento in concreto di tale contrasto.

Richiamati i noti principi sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, merita approfondimento la questione della necessità di allegare un profilo specifico di inadempimento, esigenza sentita e richiamata dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito (in materia di responsabilità sanitaria v. Trib. Roma, sez. XIII, 14 luglio 2016 n. 14199; vedi anche Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2013, n. 24109).

Il che si traduce, per quanto riguarda la difettosità o l'inadeguatezza della prestazione professionale in rilievo in questa sede, nell'affermazione che il cliente ha l'onere di allegare dati obiettivi in base ai quali il giudice deve valutare se, in relazione al caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere considerata sufficiente (sulla necessità di specifica allegazione da parte del cliente di “fatti integranti mancanza di diligenza”, si è espressa in parte motiva Cass. civ., 19 gennaio 2016 n. 810).

Si tratta di affermazione condivisibile: la definizione degli oneri probatori e di allegazione a carico del cliente costituisce necessaria conseguenza della collocazione della responsabilità professionale all'interno del modello generale della responsabilità da inadempimento che imputa al debitore una presunzione di colpa ogniqualvolta l'attività di questo produca un esito non conforme al risultato dovuto, ex art. 1218 c.c.

Tale onere è stato ampiamente assolto dall'attore, nel caso esaminato, poiché il giudicante ha evidenziato la specifica allegazione attorea della palese divergenza tra la stima del professionista incaricato e quella effettuata dal CTU in sede esecutiva; sono stati, dunque, allegati fatti specifici integranti la mancanza di diligenza.

In ordine al contenuto dell'obbligo di diligenza, dalla sentenza in commento si desume implicitamente che, nel caso concreto, l'attività svolta dall'esperto stimatore non richiedeva una particolare competenza tecnica.

Tale conclusione risponde ai principi concordemente esposti dalla giurisprudenza in base ai quali, salvo i casi in cui emerga una speciale difficoltà, non è richiesta una particolare competenza in ragione della capacità stessa del professionista, ritenuta di per sé professionalmente elevata in ordine alla materia in sua diretta conoscenza, sicché la diligenza richiesta, oltre ad essere esigibile in ragione della speciale capacità del professionista, deve essere la migliore possibile. Non si dimentichi che, in tali casi, il professionista risponde anche per colpa lieve (giusta il disposto di cui all'art. 2236 c.c., che richiede il dolo o la colpa grave per affermare la responsabilità del professionista solo nei casi di questioni di speciale difficoltà), seppur nella specie il giudicante abbia ritenuto in concreto “grave” l'inadempimento, tanto da giungere a qualificarlo come “volontario” in punto di esclusione della copertura assicurativa.

Dunque, il contenuto dell'obbligo di diligenza va verificato alla luce del combinato disposto di cui agli art. 1176, comma 2, e 2236 c.c.

Quanto al nesso di causalità, merita un cenno il richiamo del giudicante alla responsabilità omissiva, quasi a voler includere in un'ampia condotta omissiva tutta l'attività svolta dal perito (così tanto infedele da risultare di fatto omissiva), laddove, a rigore, la complessiva attività tenuta non è stata solo caratterizzata da condotte omissive (lo è stata ad es. sotto il profilo della omessa indicazione di elementi fondamentali quali i requisiti di abitabilità dell'immobile), ma anche attive (avendo il professionista formalizzato dati ed elementi di stima diversi da quelli reali). Si vuol dire cioè che il ragionamento del giudicante pare ricondurre in un'ampia condotta omissiva tutta la carente e mendace attività dello stimatore nel caso concreto.

Ma il non aver agito con la necessaria diligenza non è condotta di per sé sovrapponibile tout court alla omissione: la diligenza è la cura richiesta al debitore nell'adempiere puntualmente alla propria obbligazione; nell'ambito della condotta non diligente possono esservi condotte colpevoli sia attive che omissive.

Il risultato, tuttavia, non cambia anche a voler tenere conto congiuntamente delle condotte omissive che di quelle attive emerse dall'istruttoria (ad es. le indicazioni sostanzialmente mendaci contenuti nelle perizie), sicuramente idonee anche queste ultime a cagionare il danno richiesto (artt. 40 e 41 c.p.c.).

In ordine alla esistenza effettiva del danno ed alla sua quantificazione, va premesso che all'inadempimento, sia pur accertato, non consegue necessariamente un danno; la prova dell'inadempimento non è prova del danno (la figura del danno in re ipsa è fortemente criticata dalla maggioritaria giurisprudenza) e deve essere dimostrato il pregiudizio effettivo incidente nella sfera patrimoniale del danneggiato e la sua entità (Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24632). Il risarcimento deve, inoltre, comprendere sia il danno emergente (la perdita subita) che il lucro cessante (mancato guadagno).

Viene in evidenza, allora, l'importanza di un'adeguata difesa in materia di risarcimento del danno, spettando all'avvocato la indicazione più puntuale possibile dei fatti e delle prove a sostegno della domanda, onde consentire al giudice quel ristoro pieno cui ogni tutela risarcitoria deve in concreto mirare.

Guida all'approfondimento

BIANCA C.M., Diritto civile, IV, L'obbligazione, 2008, Giuffrè, Milano;

VISINTINI G. e CABELLA PISU L. L'inadempimento delle obbligazioni, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 2005, Torino.

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