Il risarcimento del danno da sinistro stradale con elementi di transnazionalità: la parola definitiva alla Cgue

11 Gennaio 2016

L'art. 4, par. 1, reg. n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.
Massima

L'art. 4, par. 1, reg. n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.

Il caso

Pende giudizio avanti al Tribunale di Trieste tra il genitore, residente in Romania, di una bambina deceduta in un sinistro stradale avvenuto in Italia ed il responsabile del fatto e la di lui compagnia di assicurazioni italiana, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.

L'impresa di assicurazione – nelle proprie difese – ha sostenuto il fatto che, applicandosi la normativa di diritto processuale internazionale ratione temporis, il danno avrebbe dovuto essere risarcito in ragione del sistema normativo e giuridico del Paese di residenza dell'attore, la Romania, quale luogo nel quale «il danno si verifica» e non secondo la legge italiana, Stato di accadimento del sinistro.

Infatti, a governo dell'art. 4, Reg. Roma II, in caso di sinistri così detti “trasfrontalieri” (ove cioè gli attori in gioco non riconducono al regime normativo di un unico Stato) la regola generale è la seguente: «1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal Paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

Orbene, il Tribunale di Trieste chiedeva al giudice europeo una interpretazione di fatto della norma in argomento, sotto due profili:

  • come debba essere interpretata la nozione di «luogo in cui il danno si verifica» ai sensi dell'art. 4, par. 1, reg. Roma II, in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali fatti valere dai familiari di un soggetto, defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, qualora questi familiari siano residenti in un altro Paese dell'Unione europea, e abbiano ivi sofferto i danni stessi;
  • se, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, par. 1, reg. Roma II, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nel paese di loro residenza, dai congiunti di un soggetto defunto in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, configurino un “danno” ai sensi della prima parte dell'art. 4, par. 1, oppure “conseguenze indirette” ai sensi della seconda parte della stessa disposizione.
La questione

Più in sintesi, la questione che si pone è la interpretazione della regola che consente di indicare il collegamento alla legge che dovrà regolare la disciplina risarcitoria del fatto illecito, quando il sinistro mortale avvenga in un Paese dell'Unione e i congiunti della vittima principale risiedano in altro Paese.

Si dovrà applicare la legge del luogo ove è avvenuto il sinistro, ovvero quella ove il danno viene subito dai congiunti?

Come definire e coordinare al diritto nazionale il concetto e la nozione comunitaria di «danno» con quello di «conseguenze indirette»? Determinano tali accezioni una diversità di regolamento tra danni subiti dalla vittima in proprio e quelli subiti dai congiunti della stessa vittima primaria?

Nel caso specifico, l'eventuale adozione dei principi e dei parametri risarcitori per il danno da perdita del congiunto conformi alla legge rumena avrebbe determinato una grave disparità di trattamento rispetto ai parametri italiano, Stato nel quale pure era radicato il giudizio risarcitorio.

Il tribunale di Trieste, riscontrando il conflitto interpretativo e ritenuto lo stesso determinante ai fini della decisione, rimetteva come detto la questione alla Corte UE sula base dei quesiti sopra riportati, sospendendo il giudizio in corso.

Le soluzioni giuridiche

La questione è affatto nuova e, per illustrare la diversità di vedute sul punto, basterà rammentare la recente sentenza resa dal Trib. Torino, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 4312 (v. M. Bona, Incidente mortale in Italia: con «Roma II» quale danno non patrimoniale per i congiunti residenti all'estero?, in Ri.Da.Re.) al quale si rinvia per un'ampia disamina del contesto disciplinare comunitario) ove, a fronte di un sinistro stradale mortale avvenuto in Italia, i parenti della vittima residenti nello Stato del Burkina Faso si erano visti riconoscere il danno da lesione del rapporto parentale in misura conforme ai canoni risarcitori di tale Paese, largamente inferiori (per titolo ed entità) a quelli italiani.

L'adozione del parametro di collegamento alla legge del Paese di residenza della vittima, piuttosto che quello di accadimento dell'illecito, dunque, sortisce l'effetto di indirizzare il compendio risarcitorio spettante al danneggiato verso una legge applicabile piuttosto che un'altra, con evidenti disparità di soluzione decisoria del magistrato a seconda che si adotti la regola che intenda il «Paese in cui il danno si verifica» quello del sinistro (dimensione eziologica del danno) ovvero quella in cui il pregiudizio venga subito dalla vittima (dimensione causale).

La decisione posta secondo corrette basi dal giudice rimettente di Trieste, dunque, era assai attesa perché finalizzata proprio a dare l'impronta interpretativa utile per il distinguo giuridico e normativo sulla regola di collegamento alla legge applicabile.

La Corte di Giustizia UE ritiene di dover preliminarmente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante dello stesso organo, in relazione all'art. 4, par. 1, reg. Roma II, vige l'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza (in tal senso, CGUE, sent. Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, punto 37). Occorre dunque tener conto non soltanto della lettera di detta disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Nel caso in argomento, l'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa quindi all'obiettivo, enunciato al considerando 16 del reg. Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni.

È dunque, quello posto dal Tribunale di Trieste, un tema essenziale nella regolazione della disciplina locale cosa che rende la decisione odierna uno dei futuri capisaldi del diritto nazionale e comunitario.

Venendo alla questione centrale, la Corte UE rammenta che secondo l'art. 2 reg. Roma II, «il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito».

Orbene, per identificare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, l'art. 4, par. 1, del citato regolamento si riferisce alla legge del Paese in cui il «danno» si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le «conseguenze indirette» di tale fatto. Il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto, come risulta dal considerando 16 del citato regolamento.

In caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell'Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il Paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.

Ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente.

Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia dell'attore principale, danno quest'ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è verificato in Italia. Quanto alle lesioni subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette dell'incidente di cui al procedimento principale, ai sensi dell'art. 4, par. 1, reg. Roma II.

Osservazioni

La Corte definitivamente risolvendo il conflitto interpretativo che si dipana da molti anni (certamente dalla entrata in vigore del Regolamento Roma II) esprime dunque i seguenti principi:

  1. In caso di sinistro stradale mortale avvenuto in un Paese UE e contestuale ipotesi di conflitto di leggi (perché la parte danneggiata risieda in altro Paese dell'Unione) la legge applicabile è quella dello Stato ove è avvenuto il sinistro, da intendersi come “danno diretto” che abbia cagionato la morte (principio del collegamento eziologico);
  2. Tutti i danni lamentati dai congiunti della vittima deceduta sono da considerare “danni indiretti” e pertanto non in grado di determinare il regime della legge applicabile (irrilevanza del profilo di collegamento causale);
  3. Nel contesto del caso specifico, in caso di sinistro mortale avvenuto in Italia si dovrà sempre adottare la legge italiana, quale luogo di accadimento della lesione che abbia generato il danno;
  4. In contesto inverso, pertanto, in caso di sinistro mortale avvenuto in Paese europeo diverso dall'Italia con giudizio comunque promosso avanti alla autorità nazionale (si pensi alla ipotesi giudiziaria tipica della IV Direttiva CE), la legge applicabile sarà sempre quella del luogo ove è avvenuto il sinistro stradale mortale, prescindendo dalla residenza italiana dei congiunti della vittima;
  5. Infine, pur non essendo la questione specifica affrontata dalla Corte nella decisione in commento, si potrà interpretare il principio enunciato estendendolo anche ai sinistri che abbiano generato lesioni non mortali, determinando il criterio di collegamento alla legge regolatrice in base sempre al luogo ove è stata generata la lesione ed il danno primario (accadimento del sinistro) ed identificando così, secondo tale strumento di rinvio, il regime delle norme che dovranno reggere il ristoro dei danni subiti dalla vittima primaria e, ove consentito dall'ordinamento, dai suoi congiunti.

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