Risarcimento del danno da perdita della vita: in attesa delle SU la giurisprudenza di merito si divide

12 Marzo 2015

Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute.Deve essere dunque risarcito il danno da perdita della vita, liquidato in via necessariamente equitativa, e quindi trasmesso agli eredi, secondo quanto stabilito nella recente sentenza della Cassazione n. 1361/2014.
Massima

Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute.

Deve essere dunque risarcito il danno da perdita della vita, liquidato in via necessariamente equitativa, e quindi trasmesso agli eredi, secondo quanto stabilito nella recente sentenza della Cassazione n. 1361/2014.

Spetta quindi ai parenti la somma di € 300.000 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, per la perdita della vita della congiunta, somma determinata in via equitativa non essendo la voce di danno prevista dalle tabelle milanesi.

Sintesi del fatto

La sentenza della Corte di Appello di Milano in commento trae origine da una vicenda legata ad un errore sanitario che portava al decesso del paziente.

Agivano in giudizio gli eredi della vittima chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis.

Accertato il profilo di responsabilità professionale della struttura clinica e dell'operatore convenuti, la Corte si sofferma, per quanto qui degno di particolare evidenza, sulla censura mossa dagli eredi della paziente deceduta per la quale il giudice di prime cure avrebbe errato nel non liquidare agli stessi, iure hereditatis, la voce di danno nota come danno da perdita della vita, quale voce distinta dal danno da lesione del rapporto parentale, pure preteso e liquidato iure proprio.

La questione

La sentenza si pone dunque in particolare evidenza per la decisione assunta sulla risarcibilità del danno da perdita del bene vita a favore della vittima di un fatto illecito provocato da un terzo, prescindendo dal tempo in cui la stessa sia sopravvissuta alla lesione prima di decedere (nel caso specifico due giorni di “acuta sofferenza”).

La decisione si pone dunque, dichiaratamente, in rapporto adesivo con la sentenza (innovativa rispetto al panorama prevalente in magistratura) resa dalla Corte di Cassazione, (Cass., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361), con la quale è stata data apertura giuridica a tale voce di danno, sempre esclusa in precedenza dalla magistratura.

In tale assai nota decisione, la Corte di Cassazione, dopo una lunga premessa ove rammenta tutto il solco costante e consolidato della magistratura di ogni grado in ordine alla non consistenza giuridica di tale istituto risarcitorio, invocato negli anni da “parte della dottrina” e da alcune singole decisioni di merito (si annovera solo un precedente “obiter” in Cassazione che accenna ad un approdo opposto, Cass., n. 15760/ 2006), opta per l'adesione a tale solitario orientamento, riconoscendo di fatto dignità giuridica a tale nuova voce di danno.

Nonostante il tracciato costituzionale e nomofilattico contrario, dunque, la Corte di Cassazione ritiene – con la decisione n. 1361/2014 – che «la perdita della vita, bene massimo della persona, non può lasciarsi invero priva di tutela (anche) civilistica» e che «il risultato ermeneutico raggiunto dal prevalente orientamento giurisprudenziale appare non del tutto rispondente all'effettivo sentire sociale nell'attuale momento storico».

Il sistema risarcitorio sino ad oggi reso solido dalle pronunzie contrarie al “danno da morte” verrebbe dunque dissolto dal “sentire sociale” che è percepito dal supremo Collegio sulla base di alcune valutazioni prevalentemente tratte da una non meglio indicata “dottrina”.

Né sarebbe avulso a tale percezione della “coscienza sociale” la evoluzione che la stessa giurisprudenza ha avuto, in tema di danno da morte, in tutti questi anni, dando dignità a voci risarcitorie (il danno da lucida agonia o catastrofale) che costituiscono “soluzioni indirette” del problema, volendo, nella percezione della Corte, significare la ricerca della risarcibilità che qui invece verrebbe “sdoganata”.

Invero, l'orientamento contrario al riconoscimento di questa voce di danno si è affermato ancora negli anni novanta, con la assai nota e chiara decisione resa dalla Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372.

Questa la ancora oggi difficilmente valicabile massima:

«Diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non può configurare una perdita - e, cioè, una diminuzione o privazione di un valore personale - a carico della vittima ormai non più in vita, onde è da escludere che un diritto al risarcimento del cd. "danno biologico da morte" entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi. Ma ciò non dipende dal carattere non patrimoniale del danno suddetto, bensì da un limite strutturale della responsabilità civile, nella quale sia l'oggetto del risarcimento che la liquidazione del danno devono riferirsi non alla lesione per se stessa, ma alle conseguenti perdite a carico della persona offesa».

La giurisprudenza di legittimità si è da allora uniformata senza rilevanti eccezioni a tale dettato normativo. Prima fra tutte la sentenza n. 26973 (Cass., sent., 11 novembre 2008, n. 26973) che, assieme alle altre rese nello stesso giorno a Sezioni Unite e che costituiscono il “manifesto San Martino” del nostro moderno sistema risarcitorio, ha negato dignità giuridica al danno da perdita del bene vita.

Il solco profondo tracciato è stato negli anni ripreso, come detto, dalla gran parte delle decisioni della suprema Corte intervenute in argomento (fra molte si veda: Cass. 30 settembre 2009, n. 20949; Cass. 19 novembre 2009, n. 24432; Cass. 2 luglio 2010, n. 15706; Cass. 24 marzo 2011, n. 6754; Cass. 9 maggio 2011, n. 10107; Cass. 24 marzo 2011, n. 6754; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17320).

Per altro verso e proprio di recente, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha mostrato di aderire al pronunciamento di cui alla sentenza 1361/2014 (Cass., sent., n. 1361/2014), nella decisione del 17 dicembre 2014 (Cass., 17 dicembre 2014, n. 26590).

La soluzione giuridica

In questa realtà contrastata e sospesa nell'attesa della decisione che si suppone solutoria perché proveniente dalle Sezioni Unite, la Corte di Appello di Milano si colloca nel solco positivo e ammissivo del danno tanatologico, sovrapponendosi nella motivazione alle massime enucleate dalla sentenza n. 1361/2014).

La motivazione con la quale la Corte aderisce a tale orientamento sta tutta nella riproposizione fedele delle massime centrali della sentenza 1361 che hanno ammesso la risarcibilità del danno tanatologico sulla base di una intransigente critica alla tematica contraria.

Osservazioni

Invero, per parte nostra, riteniamo che la pronuncia ancora isolata del gennaio del 2014 n. 1361 non possa costituire base giuridica per riconoscere, nel nostro attuale sistema, la voce di danno come supportata dai principi giudici che regolano la materia del danno alla persona e del suo risarcimento.

Ciò sia perché la sentenza 1361 ha dichiaratamente voluto rompere un fronte nomofilattico che però attende ancora la condivisione unanime della Corte, se dovesse essere accolta la tesi in argomento, con la pronuncia che stiamo da nove mesi attendendo.

Ma soprattutto perché, l'eventuale accoglimento della voce di danno tanatologico non potrebbe che passare, proprio attraverso la decisione attesa, dalla rivisitazione dei principi del nostro ordinamento risarcitorio che oggi sostengono a buona ragione la non ammissibilità della voce di danno.

Prova ne sia proprio la criticità logica e giuridica nella quale incorre la sentenza 1361 quando affronta quelli che storicamente sono stati, e sono, i principali ostacoli alla ammissibilità di tale voce di danno (quanto meno a partire dalla richiamata sentenza della Corte Cost. n. 372/1994).

Infatti, proprio le argomentazioni della sentenza n. 1361/2014 (fatte proprie dalla Corte di Appello di Milano in questo caso) che affrontano, nei passaggi motivi più complessi, la risoluzione alle principali criticità alla disciplina favorevole al danno in argomento, si reggono su argomentazioni non propriamente convincenti.

Circa la prima censura che il danno, mai assunto nella sfera della vittima (perché deceduta) ma acquisito solo a beneficio degli eredi, porterebbe alla funzione punitiva e non compensativa del ristoro, la Corte afferma, a contrario, che, invero, la funzione compensativa risiederebbe nell'accrescimento del suo patrimonio ereditario. Invero, è facile rilevare che è la vittima la sola ed esclusiva titolare del diritto alla compensazione del pregiudizio, mentre gli eredi ne trarrebbero un mero vantaggio economico senza alcun titolo personale, posto che il danno ai congiunti è già risarcito sotto forma di danno da lesione del rapporto parentale.

Ancora, rammentato che le sentenze a Sezioni Unite del 2008 hanno escluso la risarcibilità di un danno (come certamente è quello prospettato nella decisione in commento) che nasca ex se e che il vincolo nomofilattico imponga che «solamente il danno conseguenza è risarcibile non il danno evento», la teoretica del Collegio si poggia sull'assioma che tale danno nuovo «costituisce in realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza».

In sostanza, tutto l'impianto del nuovo danno esulerebbe dai principi giuridici del nostro ordinamento perché “eccezione alla regola”, secondo una valutazione autonoma ed autoreferenziale che trova origine e fonte solo ed esclusivamente nella stessa decisione.

Quanto poi alla eccezione (da sempre insormontabile) che nessun danno potrebbe maturare in capo al soggetto privato, al tempo stesso, della titolarità soggettiva perché deceduto, la Corte assume che «il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale e quindi anteriormente all'exitus».

Anche tale passaggio cede il passo sul piano logico, oltre che giuridico, teorizzando una percezione quasi metafisica del pregiudizio.

Solo una rivisitazione dei canoni del nostro ordinamento risarcitorio potrà dunque, a nostro giudizio, sovvertire l'attuale sistema contrario al riconoscimento di tale voce e di danno e, nell'attesa che ciò accada, la sussunzione nella decisione di merito delle criticità motive della sentenza 1361 si espone ad un analogo rischio di censura.

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