Rilevanza della colpa nelle azioni risarcitorie da denuncia infondata. Spunti per un ripensamento

Salvatore Ferrara
14 Febbraio 2017

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa.
Massima

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (conf., ex multis, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2010 n. 1542).

Pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere, nel caso di errore, in conseguenze di carattere risarcitorio (conf. a Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2013 n. 27756)

Il caso

Tizio, fermato dai Carabinieri in possesso di un modico quantitativo di hashish, accusa Caio di avergli fornito la dose.

Nel processo successivamente instauratosi a carico di Caio davanti al Tribunale dei Minori, Tizio ritratta le proprie dichiarazioni affermando «di aver sbagliato l'identificazione» dello spacciatore.

Il Tribunale dei Minorenni pronuncia quindi sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., essendo risultato «un quadro non nitido, insicuro e confuso, un mero quadro indiziario che non consente una assoluzione a norma del comma 1 dell'art. 530 c.p.p., ma che è insufficiente a fondare una affermazione di responsabilità».

Caio promuove quindi azione aquiliana per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle accuse rivelatesi infondate.

Il Tribunale di Lecco respinge la domanda condannando Caio alle spese.

La Corte d'Appello di Milano, riportandosi all'orientamento della Suprema Corte in materia, conferma la decisione di primo grado.

La questione

La questione giuridica affrontata nel caso in esame è la seguente: assume rilevanza l'elemento soggettivo della colpa ai fini della configurazione di una responsabilità di tipo risarcitorio derivante da una denuncia che, sebbene rivelatasi infondata, non integri gli estremi del reato di calunnia?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Appello di Milano, conformandosi ad un orientamento consolidato della Suprema Corte, fornisce al quesito risposta negativa sulla scorta di due argomentazioni:

a) laddove oggetto della denuncia sia un reato perseguibile d'ufficio l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato;

b) pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia si traduce anche in termini civilistici in un esonero da responsabilità, che trova giustificazione con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, attraverso la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere, nel caso di errore, in conseguenze di carattere risarcitorio.

La decisione in commento si colloca nel solco della giurisprudenza dominante in materia la quale relega, anche sotto il profilo civilistico, al nulla giuridico le denunce, pur caratterizzate da colpa anche grave, che non rivestano carattere calunnioso.

La irrilevanza dell'elemento soggettivo della colpa per il reato di calunnia viene così estesa anche alle richieste ex art. 2043 c.c., venendo così confinato lo spazio di tutela risarcitoria per chi viene accusato ingiustamente alle limitate ipotesi nelle quali si riesca a dimostrare la volontà, da parte dell'incolpante, di accusare consapevolmente un innocente.

Sotto tale profilo sarebbero del tutto prive di conseguenze risarcitorie le denunce avventate e persino quelle caratterizzate da dolo eventuale (Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2015 n. 38296, e in senso conforme Cass. pen., n. 2750/2009).

L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l'elemento soggettivo del dolo richiesto per la configurazione del reato di calunnia.

Si è tuttavia precisato (v. per tutte Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2012 n. 26819) che «tale esclusione opera solo se il convincimento dell'accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni». Sotto tale profilo la Suprema Corte ha chiarito che se «l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta rappresentazione nella denuncia, la omissione di tale verifica o rappresentazione determina effettivamente la dolosità di un'accusa espressa in termini perentori. L'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone infatti la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato».

Osservazioni

La sentenza in commento si conforma all'orientamento dominante secondo il quale, nel caso di denunce rivelatesi infondate, l'elemento soggettivo della colpa non rileverebbe nemmeno sotto il profilo civilistico ai fini della responsabilità aquiliana.

Il discorso potrebbe quindi chiudersi qui. Sennonché, la tesi che consegna aprioristicamente alla irrilevanza giuridica le denunce caratterizzate da colpa grave, se non addirittura da dolo eventuale, non appare appagante sotto vari profili e merita di essere ripensata criticamente (con riferimento alle accuse infondate in tema di responsabilità medica vedi anche D. SALARI, Il risarcimento del danno da denuncia infondata è limitata ai soli casi di calunnia in Ri.Da.Re.).

In primo luogo deve osservarsi come la prova dell'elemento soggettivo del dolo intenzionale non sia agevole, considerato che spesso il denunciante, al solo scopo di sottrarsi a responsabilità, formula le accuse in termini di sospetto.

Sotto tale profilo la Suprema Corte ha osservato come possa integrare il reato di calunnia anche la denuncia formulata maliziosamente in termini dubitativi se si dimostra che il denunciante era consapevole dell'innocenza dell'accusato. Ed infatti la forma dubitativa è «espressione il più delle volte della più raffinata malizia» (PANNAIN).

Ciò posto, come è già stato sottolineato (SALARI, cit.), il profilo della colpa appare sufficiente ai fini della configurazione della responsabilità civile nel caso in cui la denuncia assuma carattere anche diffamatorio (in questo senso Cass. civ. n. 17200/2015, Cass. civ. n. 10282/2015). Ed infatti, costituisce un dato consolidato in giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza della Cass. civ., 18 ottobre 1984 n. 5259 (c.d. decalogo del giornalista), la rilevanza della diffamazione colposa sotto il profilo della responsabilità aquiliana.

La questione è di particolare attualità, specie con riferimento a quelle denunce destinate a produrre, sulla base del perverso meccanismo del c.d. circo mediatico-giudiziario, effetti devastanti sulla reputazione dell'accusato ed in alcuni casi sulla credibilità delle istituzioni, difficilmente sanati da una pronuncia assolutoria emessa a distanza di anni dalla diffusione della falsa accusa.

Con riferimento poi alla tesi secondo la quale nei reati perseguibili d'ufficio vi sarebbe una interruzione del nesso causale tra condotta e danno, a sommesso parere di chi scrive la valutazione andrebbe effettuata in concreto non potendosi a priori escludere, argomentando ex art. 41 c.p., la rilevanza concausale dell'esposto o denuncia quale fattore, spesso propulsivo, dell'avvio di un procedimento penale. E ciò tanto più in considerazione dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.

Quanto poi alla giustificazione dell'esonero da responsabilità fondata da esigenze di sistema, volte a non scoraggiare il senso civico del cittadino denunciante con preoccupazioni di tipo risarcitorio, non pare che tale argomentazione, di incerto fondamento dogmatico, possa sempre essere integrare, in modo indifferenziato, una scriminante.

La ponderazione andrà fatta in concreto in relazione all'oggetto della accusa, al bene interesse tutelato dalla fattispecie di reato evocata, alla specificità dei fatti descritti, ad eventuali rapporti di conflitto tra il denunciante e la parte accusata, alla mancata verifica di circostanze facilmente accertabili etc.

Nella valutazione della fattispecie deve, poi, essere adeguatamente considerato il carattere plurioffensivo della falsa accusa, la quale lede tanto l'amministrazione della giustizia quanto il bene, di pari rango costituzionale, della personalità dell'incolpato.

Né sembra rispondere ad esigenze di sistema, quale quella di assicurare i colpevoli alla giustizia, l'ingolfamento del sistema giudiziario, con conseguente violazione del principio di ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 Cost., dovuto ad esposti caratterizzati da colpa grave se non da temerarietà.

Le denunce infondate, infatti, sottraggono preziose risorse che potrebbero essere più utilmente destinate.

Ciò è tanto più vero in quei casi in cui il soggetto denunciante ha nella propria disponibilità i dati per effettuare una verifica circa l'erroneità del proprio convincimento. In tali ipotesi appare contrario al comune sentire escludere la responsabilità risarcitoria del denunciante, tanto che si qualifichi l'elemento soggettivo in termini di dolo, come ha sostenuto in qualche caso la Suprema Corte (tra le altre Cass. pen., n. 26819/2012 cit., Cass. pen., n. 22922/2013), quanto di colpa.

Guida all'approfondimento

D. SALARI, Il risarcimento del danno da denuncia infondata è limitata ai soli casi di calunnia in Ri.Da.Re.;

PANNAIN, Calunnia e autocalunnia, in Nss. D.I., II, Torino, 1958, p. 678 e ss.

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