Trascrizione di domanda giudiziale e responsabilità processuale aggravata
13 Giugno 2014
Massima
Cass.civ.sez. II, 11aprile 2013, n. 8913 La condanna al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata per la trascrizione di una domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., presuppone l'accertamento dell'inesistenza del diritto oggetto di quest'ultima, nonché l'inosservanza da parte dell'attore della prudenza tipica dell'uomo di media diligenza. Ne consegue che il giudice, investito dell'istanza della parte danneggiata, non può pronunciare su di essa se non abbia preventivamente deciso le questioni di merito attinenti al grado di fondatezza della domanda trascritta. Sintesi del fatto
Quattro sorelle, deducendo: a) che con contratto preliminare di permuta del 1986 la propria madre ed il proprio fratello si erano impegnati a cedere ad un determinato soggetto un'area edificabile di loro proprietà in cambio di una percentuale – pari al complessivo 40% - di quanto lo stesso avrebbe costruito sull'intera superficie; b) che, in esecuzione del predetto contratto preliminare, erano stati stipulati successivamente una compravendita per la cessione del suolo e degli ulteriori ed autonomi contratti preliminari per l'acquisto dei singoli immobili da realizzarsi, nei quali loro erano intervenute quali promittenti acquirenti, evocano in giudizio il costruttore – asseritamente inadempiente agli obblighi di trasferimento così delineati - e chiedono, tra le altre cose, il trasferimento ex art. 2932 c.c. degli immobili previsti quale corrispettivo della permuta ed il risarcimento dei danni. Per fare ciò, va evidenziato, trascrivono la domanda giudiziale con riferimento non alle unità immobiliari oggetto dei singoli preliminari da loro stesse sottoscritti, bensì alla diversa e maggior quota (pari, come detto, al 40%) dell'intera area concretamente edificata dal terzo oggetto dell'originario preliminare di permuta del 1986. Il Tribunale adito accoglie solo parzialmente le pretese delle attrici e, per quel che qui interessa, condanna genericamente queste ultime al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 c.p.c. per aver di fatto inserito nella nota di trascrizione una quota dei beni immobili oggetto di causa ben più ampia di quella che sarebbe loro spettata. Tale pronuncia viene integralmente riformata dalla Corte di Appello, che revoca immediatamente – con sentenza parziale - la condanna generica delle attrici per responsabilità aggravata e demanda ad una successiva valutazione la definizione nel residuo merito della pretesa. All'esito del giudizio di Cassazione tale pronuncia viene cassata con rinvio.
La questione
La sentenza in questione affronta la tematica della natura, dei presupposti e delle condizioni di accertamento del diritto al risarcimento del danno ex art. 96 comma 2 c.p.c.: a mente del quale, com'è noto, il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore che ha agito senza la normale prudenza. A dispetto dell'apparente complessità in fatto della vicenda, la problematica affrontata dal giudice di legittimità può riassumersi in due quesiti quanto mai chiari: a) quali sono i presupposti per l'applicazione della norma in esame?; b) il giudice che ravvisi ex actis l'inesistenza del titolo trascritto può pronunciarsi sulla domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma 2 c.p.c. senza prima aver analizzato e definito il merito della pretesa? Le soluzioni giuridiche
Le soluzioni fornite dalla Suprema Corte nella sentenza in commento si riportano alla costante giurisprudenza degli stessi giudici di legittimità sul punto. Con riferimento al primo profilo, ad opinione della Corte i presupposti per l'applicazione della norma in esame sono costituiti; a) dall'accertamento dell'inesistenza del diritto per il quale è stata trascritta la domanda giudiziale; b) dall'inosservanza da parte dell'istante della cautela tipica dell'uomo di media diligenza. Si tratta di una fattispecie considerata più severamente rispetto al dettato del primo comma dello stesso articolo, per la cui applicazione basta infatti anche la colpa lieve – sub species di “assenza della normale prudenza” - e non necessariamente quel dolo (o mala fede) o quella colpa grave che deve al contrario caratterizzare l'azione della parte soccombente che agisce o resiste in giudizio (art.96 comma 1 c.p.c.). E' interessante osservare incidentalmente, al riguardo, che la previsione di cui al secondo comma dell'art.96 c.p.c. costituisce norma speciale rispetto a quella di carattere generale contenuta nel primo comma. Ciò comporta due corollari di estrema importanza pratica. Il primo va individuato nella necessaria tipizzazione delle condotte ricadenti nella prescrizione di cui all'art.96 comma 2 c.p.c., al di fuori delle quali opererà il diverso dettato del comma precedente con il più severo – in termini di prova per il soggetto che si assuma danneggiato – elemento soggettivo di imputazione. Il secondo fa riferimento alla necessità di specificare con precisione sin dalla relativa domanda il tipo di responsabilità in concreto indicata, non essendo consentito al giudicante – pena incorrere nel vizio di extrapetizione – accogliere una domanda volta ad ottenere il risarcimento ex art.96 comma1 c.p.c. ai sensi del diverso dettato del secondo comma: e questo, per l'appunto, proprio in virtù della diversità degli elementi costitutivi dell'una e dell'altra previsione normativa. Avendo invece riguardo alla seconda problematica, la Corte specifica in modo quanto mai chiaro che la Corte di Appello, invece di anticipare la decisione della questione preliminare di merito (rappresentata dal contenuto delle domande trascritte e dal loro grado di fondatezza) posponendo la decisione sulla questione dipendente (relativa all'accertamento alla responsabilità per imprudenza o dolo nella trascrizione della domanda), ha di fatto invertito i termini, anteponendo la decisione sulla questione dipendente e posticipando la decisione relativa al profilo preliminare Avendo ritenuto non immediatamente risolvibili le questioni di merito attinenti alle domande ex art. 2932 c.c. azionate dalle originarie attrici, il giudice del gravame avrebbe quindi in realtà dovuto – secondo la Cassazione - riservare al definitivo anche l'esame della domanda di responsabilità per imprudente trascrizione. La declaratoria della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.96 comma2 c.p.c. si pone quindi in correlazione necessaria con l'accertamento circa la fondatezza della domanda oggetto di trascrizione, non potendo essere la prima pronunciata in assenza di una compiuta valutazione della seconda.
Osservazioni e suggerimenti pratici
La sentenza in esame si inserisce nel costante orientamento giurisprudenziale della Corte circa i presupposti per la declaratoria di responsabilità civile aggravata ex art.96 comma 2 c.p.c. ed i rapporti tra il relativo accertamento e la definizione nel merito della controversia. Di particolare rilievo, sul piano pratico, la ricostruzione dei rapporti tra le due diverse ipotesi di responsabilità contenute nei primi due commi dell'art.96 c.p.c. e dei rispettivi presupposti soggettivi. Conclusioni
La declaratoria di responsabilità ex art. 96 comma 2 c.p.c., con specifico riferimento all'imprudente trascrizione di una domanda giudiziale, richiede l'accertamento: a) di tale condotta tipica prevista dalla norma in questione, al di fuori delle quali l'invocato risarcimento potrà essere basato solo sulla generale previsione di cui al precedente primo comma; b) della colpa lieve, ovvero dell'avere l'autore della trascrizione agito senza la normale prudenza; c) della fondatezza o meno della domanda giudiziale rispetto alla quale è stata effettuata la trascrizione ritenuta illegittima. Con riferimento a tale ultimo passaggio, la valutazione nel merito in questione deve ritenersi ad opinione della Corte passaggio logico – giuridico preliminare non obliterabile, nel senso che non può considerarsi consentito al giudicante decidere sulla responsabilità ex art.96 comma 2 c.p.c. senza aver verificato il grado di fondatezza della domanda trascritta nel suo complesso.
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