Danno per la perdita di chance di instaurazione del rapporto parentale

13 Giugno 2016

Nel caso venga meno in capo al minore, a causa di un sinistro stradale, la possibilità di instaurare un rapporto affettivo con la sorella – perita all'atto della nascita – va risarcito il danno per la perdita di chance.
Massima

Nel caso venga meno in capo al minore, a causa di un sinistro stradale, la possibilità di instaurare un rapporto affettivo con la sorella – perita all'atto della nascita – va risarcito il danno per la perdita di chance, da liquidarsi in termini ridotti rispetto al pregiudizio derivante dalla rottura di una relazione già esistente.

Il caso

Una donna, alla trentesima settimana di gravidanza, rimane coinvolta in un sinistro stradale, riportando lesioni gravissime che ne cagioneranno la morte in ospedale. Prima che sopravvenga il decesso, i medici provvedono d'urgenza ad un parto cesareo, per cercare di salvare il feto, ma la neonata sopravvive soltanto pochi minuti.

A muovere la richiesta risarcitoria, a fronte del decesso della bambina, è - tramite la propria madre - un minore nato dal precedente matrimonio del padre: il quale chiede il risarcimento del pregiudizio derivante dalla morte della propria sorella unilaterale, in corrispondenza alla sofferenza morale provata e alla perdita della possibilità di sviluppare il relativo rapporto parentale.

La questione

La questione affrontata dal tribunale riguarda l'accertamento circa la ricorrenza di pregiudizi di carattere non patrimoniale correlati a un'ipotesi molto particolare di lesione del rapporto parentale.

Da un lato, a venire in evidenza è la relazione nei confronti di una sorella unilaterale, destinata a crescere in un nucleo familiare diverso da quello di appartenenza del minore per conto del quale viene esercitata l'azione risarcitoria.

Dall'altro lato, si tratta di valutare la rilevanza della rottura di un rapporto in via di instaurazione, considerato che – al momento del sinistro – la gravidanza era ancora in atto, e la nascita viene indotta tramite parto cesareo esclusivamente nell'intento di salvaguardare la vita del feto, senza peraltro che tale tentativo trovi esito positivo.

Un'ulteriore questione investe la possibilità di procedere al ristoro di due differenti profili del pregiudizio non patrimoniale: l'uno riguardante la sofferenza morale, l'altro il venir meno della possibilità di vivere il rapporto fraterno con la sorella.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza del Tribunale di Treviso, seguendo i dettami della giurisprudenza di legittimità, radica la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla morte del congiunto nell'avvenuta lesione di un interesse costituzionalmente protetto, riconoscendo che la tutela del rapporto parentale trova fondamento nelle previsioni degli artt. 2, 29 e 30 Cost..

Nel caso di specie, si ricollega il sorgere di un vincolo familiare suscettibile di protezione all'avvenuta nascita della neonata, quand'anche quest'ultima risulti essere sopravvissuta per un brevissimo intervallo di tempo. La rilevanza del rapporto parentale – ai fini risarcitori - risulta riconosciuta malgrado la particolarità della situazione, alla luce della quale i due fratelli sarebbero stati destinati a vivere in nuclei familiari distinti e in città diverse. Ciò nonostante, in vista dell'acclarata esistenza di un legame di affezione tra il minore e la madre della sorella unilaterale, il tribunale rileva che egli avrebbe comunque coltivato con la sorella (non solo un rapporto di natura affettiva, ma anche) una relazione di conoscenza e frequentazione, sia pure nei limiti compatibili con la situazione concreta.

Il pregiudizio viene configurato nei termini di impedimento, per il minore, a poter coltivare il rapporto nei confronti della sorella, con la «perdita dell'arricchimento affettivo e della maturazione della personalità ordinariamente conseguenti al sorgere ed allo svilupparsi dello stesso». La quantificazione di tale danno viene formulata sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e la scelta ricade sul livello minimo individuato dalle stesse con riguardo al legame tra fratelli, in considerazione dell'assenza di convivenza e della distanza tra i luoghi di residenza dei due nuclei familiari. Tale valore di riferimento risulta ulteriormente decurtato del 40%, alla luce della constatazione che «la perdita della chance di instaurare una relazione affettiva qualificata è solo parzialmente assimilabile alla perdita di una relazione già esistente».

La sentenza afferma che null'altro può essere riconosciuto in favore del congiunto, pena la violazione del divieto di duplicazione delle voci risarcitorie, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite del 2008 secondo cui determina duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale.

Osservazioni

Il versante particolarmente innovativo, che emerge nella sentenza del Tribunale di Treviso, riguarda la configurazione del pregiudizio patito dal congiunto nei termini di perdita di chance con riguardo all'instaurazione di una relazione affettiva qualificata.

In verità, il richiamo della lesione della chance - evocato al fine di operare un taglio percentuale al risarcimento – non pare essere applicato, dal tribunale, in termini condivisibili. La sentenza mette in luce l'intervenuto decesso di una sorella già nata (benché in forza di un parto cesareo indotto, per motivi d'urgenza, ben prima della data presunta del parto); ciò implica che il rapporto parentale nei confronti della neonata risulta essere concretamente sorto. Non emerge, dunque, quella diversità tra risultato sperato e semplice opportunità di conseguimento dello stesso che connota il modello della chance.

La particolarità della situazione viene già fatta pesare, lungo il profilo della quantificazione, attraverso la scelta di collocarsi al livello minimo del risarcimento previsto dalle tabelle di Milano. Non si comprende perché sarebbe necessario procedere a un'ulteriore sforbiciata nell'ordine del 40%; considerato che tale misura percentuale non viene ancorata ad alcun tipo di ragionamento avente carattere probabilistico. In effetti, il tribunale riconosce per certo il futuro sviluppo della relazione parentale con la sorella deceduta, per cui il caso non viene a diversificarsi da qualsiasi altra ipotesi di morte del neonato al momento della nascita.

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