Oblio e responsabilità: tempo e figura pubblica sono criteri-pratici

17 Febbraio 2016

In tema di responsabilità del motore di ricerca per violazione del diritto all'oblio on line, il trascorrere del tempo e il ruolo ricoperto nella vita pubblica dall'interessato sono presupposti imprescindibili di giudizio
Massima

In tema di responsabilità del motore di ricerca per violazione del diritto all'oblio on line, il trascorrere del tempo e il ruolo ricoperto nella vita pubblica dall'interessato sono presupposti imprescindibili di giudizio. Nell'ottica del bilanciamento tra i diritti di pari rango, appurato il non apprezzabile lasso di tempo trascorso e il carattere di persona pubblica rivestito dal ricorrente, l'interesse pubblico a essere informati deve prevalere sul diritto all'oblio.

Il caso

Un avvocato iscritto all'Albo svizzero, coinvolto in un'indagine giudiziaria del 2012/2013 ed uscito dalla stessa senza nessuna condanna, decide di esercitare nei confronti di Google il diritto all'oblio per i contenuti di vari pezzi pubblicati sulla suddetta indagine giudiziaria, diffusi anche tramite testate telematiche. Così, con ricorso depositato in data 17 dicembre 2014, chiede la deindicizzazione delle 14 URL "incriminate". Il motore di ricerca si difende sostenendo la legittimità del rifiuto opposto al ricorrente sul fondamento di due motivazioni:

  • Insufficiente lasso di tempo trascorso (circa due anni);
  • Interessato esercita un “ruolo pubblico”.

Il Giudice si pronunzia a favore del motore di ricerca accogliendone totalmente la difesa sulla scorta della seguente motivazione:

«Alla luce dei principi emersi dalle menzionate pronunce, oltre che dalle riportate linee guida, deve ritenersi che le notizie individuate tramite il motore di ricerca risultano, nella specie, piuttosto recenti; invero, il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all'oblio, si configura quale elemento costitutivo, (...) presupposto nella specie assolutamente insussistente, risalendo i fatti al non lontano 2013 (o al più al luglio 2012, secondo due dei risultati della ricerca) ed essendo pertanto gli stessi ancora attuali (...).

Ancora, risulta che l'odierno ricorrente è avvocato in Svizzera, libero professionista, circostanza che consente di ritenere che questo eserciti un “ruolo pubblico” proprio per effetto della professione svolta e dell'albo professionale cui è iscritto, laddove tale ruolo pubblico non è attribuibile al solo politico (cfr. linee guida del 26 novembre 2014) ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d'affari (oltre che agli iscritti in albi professionali).

In conclusione, nell'ottica del sopra menzionato bilanciamento, l'interesse pubblico a rinvenire sul web attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all'oblio dal medesimo vantato. La domanda deve pertanto essere integralmente respinta».

La questione

La sentenza in commento del Tribunale di Roma costituisce lo spunto per sviluppare ulteriormente la questione dei criteri-guida per fondare la responsabilità per lesione del diritto all'oblio distinguendo tra criteri-guida e criteri-pratici.

  1. Il fattore “tempo” e il fattore “figura pubblica” sono criteri-guida oppure solo criteri-pratici?
  2. Come si individuano i criteri-guida della responsabilità nell'oblio?
Le soluzioni giuridiche

La pronunzia del Tribunale di Roma in commento ci offre l'occasione di riflettere sull'individuazione dei criteri-guida sulla responsabilità per lesione del diritto dell'oblio. Questione strettamente connessa con l'individuazione dei criteri-pratici di responsabilità che discendono appunto dall'esemplificazione dei criteri-guida. Il “trascorrere del tempo” non è un criterio-guida per stabilire l'esistenza o meno del diritto all'oblio ma solo un'esplicitazione del criterio-guida della pertinenza. La notizia pertinente è quella perfettamente in linea con la realtà fattuale. La pertinenza è uno dei principi fondanti della Data Protection insieme alla correttezza, alla necessità e alla proporzionalità.

I criteri-guida per determinare la responsabilità derivano dall'evoluzione interpretativa della Dir. 95/46/CE. La Direttiva sulla Data Protection all'art. 6 stabilisce il diritto alla qualità del dato o diritto all'autodeterminazione informativa anche “imprecisamente” detto diritto all'oblio. Nel corso dei dieci anni di vigenza, la Direttiva ha subito una forte evoluzione grazie all'opera interpretativa delle Corti europee e del gruppo dei Garanti Privacy UE (WP29). In particolare per quanto concerne il rapporto tra motore di ricerca e “diritto all'oblio” possiamo tracciare un iter ermeneutico segnato da tre tappe principali:

  • CGUE Costeja 13 maggio 2014 (Causa C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González);
  • Linee Guida Garanti Privacy UE, 26 novembre 2014, Interpretazione univoca e criteri di applicazione della CGUE Costeja;
  • Regolamento Data Protection UE-Bozza approvata il 15 dicembre 2015.

La CGUE Costeja 13 maggio 2014, pronunciandosi sul “diritto all'oblio” nell'Internet, sviluppa ancor meglio i criteri-guida per fondare la responsabilità del titolare del trattamento delineati nella Direttiva.

La Corte di Giustizia elabora un'interpretazione evolutiva del classico istituto del diritto all'oblio (right to be forgotten) pensato per la stampa cartacea attualizzandolo all'Internet. In questa nuova prospettiva il diritto all'oblio è il diritto alla qualità del dato ex art. 6 Dir. 95/46/CE ovvero il diritto all'autodeterminazione informativa digitale secondo cui l'interessato, al fine di conservare il controllo sulla propria identità digitale, può reclamare il ripristino della correttezza del trattamento. Ecco le parole della CGUE Costeja:

«94 Pertanto, nell'ipotesi in cui si constati, in seguito a una domanda della persona interessata ai sensi dell'art. 12, lett. b), Dir. 95/46, che l'inclusione nell'elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome – dei link verso pagine web, legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere relative alla sua persona, è, allo stato attuale, incompatibile con il citato art. 6, par. 1, lett. da c) a e), a motivo del fatto che tali informazioni appaiono, alla luce dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca, le informazioni e i link in parola di cui al suddetto elenco di risultati devono essere cancellati».

La CGUE Costeja sviluppa i criteri-guida principali per intercettare casi di responsabilità a partire dalle qualità indispensabili del dato ovvero l'adeguatezza, la pertinenza, la finalità del trattamento, la necessità e essenzialità, la proporzionalità.

Il gruppo dei Garanti Privacy UE redige le Linee Guida Garanti Privacy UE, 26 novembre 2014, Interpretazione univoca e criteri di applicazione della CGUE Costeja.

L'obiettivo è quello di fornire principi e criteri omogenei per l'applicazione di questo nuovo concetto di diritto all'oblio coniato dalla CGUE Costeja. Anche in questo caso si tratta di un'attualizzazione all'Internet del diritto alla qualità del dato ex art. 6 Dir. 95/46/CE o "imprecisamente" detto diritto all'oblio. Rispetto alla pronunzia UE si cerca di esplicitare ulteriormente e di dare dei criteri pratici.

Il documento viene distinto essenzialmente in due aree: la prima parte a carattere generale in cui si declinano i principi e i criteri-guida; la seconda parte dedicata all'esemplificazione della parte generale in cui si descrivono i criteri-pratici.

Nel novero di queste Linee Guida tra i criteri-pratici troviamo il "ruolo svolto nella vita pubblica" e tra i requisiti di "non pertinenza" troviamo il "trascorrere del tempo". Si tratta però di esempi e non di elementi tali da poter essere considerati "costitutivi" del "cosiddetto" diritto all'oblio:

«Part I: Interpretazione della sentenza della Corte

Questo documento è progettato per fornire informazioni su come i DPA riuniti nel gruppo di lavoro intendono applicare la sentenza della CGUE nel caso "Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González" (C -131 /12) . Contiene anche l'elenco dei criteri comuni che le DPA dovranno applicare per gestire i reclami, caso per caso, depositati presso i loro uffici nazionali a seguito del rifiuto di deindicizzazione dei motori di ricerca. L' elenco dei criteri dovrebbe essere visto come uno strumento di lavoro flessibile, che mira ad aiutare DPA durante i processi decisionali. I criteri saranno applicati in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali. Nessun singolo criterio è, di per sé determinante . La lista di criteri non è esaustiva e si evolverà nel corso del tempo, sulla base dell'esperienza del DPA».

(Linee Guida Garanti Privacy UE, 26 novembre 2014. Interpretazione univoca e criteri di applicazione della CGUE Costeja).

La bozza approvata il 15 dicembre 2015 del Regolamento Data Protection UE conferisce ulteriore conferma che il "trascorrere del tempo" e il "ruolo svolto nella vita pubblica" non sono criteri unici e tassativi per stigmatizzare o meno il "diritto all'oblio".

Nell'art. 17 rubricato «Right to erasure» si elimina addirittura la dicitura "diritto all'oblio" che viene sostituita con «diritto alla cancellazione». Questo a conferma del concetto di diritto all'autodeterminazione informativa digitale secondo i principi della correttezza del trattamento e della qualità del dato che nulla hanno da spartire col concetto di "diritto ad essere dimenticato" con il "trascorrere del tempo". Nulla da spartire neppure con l'esclusione assoluta dalla tutela di "essere dimenticato" a causa della qualità di "figura pubblica".

I criteri-pratici “figura pubblica” e “tempo” nell'evoluzione interpretativa delle Corti UE e dei Garanti Privacy UE. In relazione al criterio di "figura pubblica", il gruppo dei Garanti Privacy UE ha osservato che esiste ancora molta incertezza e indeterminatezza per cui a breve cercheranno di approfondire meglio il concetto senza nessuna ambizione di assolutezza o tassatività.

Comunicato stampa, 18 June 2015 Article 29 Data Protection Working Party:

«La coerenza delle decisioni è garantita attraverso l'utilizzo dei comuni WP29 criteri. Tutti i criteri sembrano essere rilevanti ed efficienti nel contesto delle richieste di delisting. Tuttavia, alcuni criteri potrebbero aver bisogno di essere raffinati, al fine di guadagnare un po' maggiore chiarezza. Questo è per esempio il caso del criterio "ruolo nella vita pubblica (“role in public lifecriteria)».

Le Linee Guida Garanti Privacy UE, 26 novembre 2014esplicitano il concetto di "figura pubblica" riferendosi alla giurisprudenza delle Corti europee e in particolare al Case-law Corte europea dei diritti umani, Von Hannover c. Germania, ricorso n. 59320/00, sentenza del 24 giugno 2004:

«A fundamental distinction needs to be made between reporting facts capable of contributing to a debate in a democratic society, relating to politicians in the exercise of their official functions for example, and reporting details of the private life of an individual who does not exercise such functions (see Von Hannover, cited above, § 63, and Standard Verlags GmbH, cited above, § 47)».

Questo esempio citato dai Garanti Privacy UE indica il carattere topico del concetto di "figura pubblica" collegata con l'interesse pubblico. Si tratta della capacità della notizia che, trattando della "persona pubblica", contribuisce al dibattito pubblicosu questioni di carattere generale consentendo che la Stampa svolga «il suo ruolo vitale di ‘cane da guardia' in una società democratica».

In relazione al criterio di "tempo", si evince dalle Linee Guida 26.11.14 del gruppo dei Garanti Privacy UE che questo non è un elemento costitutivo per l'esistenza o meno del diritto all'oblio bensì è semplicemente un'esplicitazione pratica del criterio-guida generale della pertinenza:

«Il DPA valuterà lapertinenza in base ai fattori di seguito riportati. L'informazione è più probabile che sia rilevante se riguarda la vita lavorativa attuale della persona, ma molto dipenderà dalla natura del lavoro e dal legittimo interesse del pubblico ad avere accesso a queste informazioni attraverso una ricerca sul nome dell'interessato. Due domande sono rilevanti qui :

  • È eccessivo il trattamento dati eseguito circa l'attività di lavoro di una persona?
  • È l'interessato ancora impegnato nella stessa attività professionale?».
Osservazioni

In merito al criterio-pratico “figura pubblica” si potrebbe tentare, a modesto avviso della scrivente, di aggiungere una nota atta ad adeguarlo ulteriormente alla vorticosa e imprevedibile dinamicità degli abbinamenti e delle liste degli algoritmi di search engine. La notizia in grado di escludere il delisting deve avere due requisiti:

  • deve contribuire al dibattito pubblico;
  • si aggiunge: deve attenere a un dibattito pubblico attuale nel senso di ancora presente nella società materica rappresentata dalla Stampa off line.

In difetto dell'attualità del dibattito pubblico nel senso sopra indicato, l'eccezione decade e deve provvedersi al delisting. Diversamente opinando si darebbe in pasto all'arbitrio privato la determinazione della durata temporale del dibattito pubblico. Chi decide fin quando esiste una questione di interesse generale? Un privato o il sentiment della collettività? Quando la gente non parla più di una vicenda nella stampa cartacea, radiofonica o televisiva significa che l'interesse pubblico è decaduto. Il carattere di attualità del dibattito non dev'essere agganciato al parametro “trascorrere del tempo” bensì al parametro “allineamento tra stampa off line e stampa on line”. L'arbitrio privato di un giornale telematico o di un motore di ricerca non compie trattamento dati: infligge gogna mediatica.

In merito al criterio-pratico “tempo” preme evidenziare che questo costituisce una esplicitazione concreta del criterio-guida “pertinenza” ovvero allineamento tra la vita materica e la vita digitale dell'interessato. Non stiamo parlando di attualità/non-attualità' nel senso di tempo-presente/tempo-passato bensì nel senso di pertinente/non-pertinente. A modesto avviso della scrivente, preferire il principio della pertinenza garantisce maggiore certezza del diritto e maggiore uniformità applicativa.

Il "trascorrere del tempo" è un concetto relativo. Dopo quanto tempo una notizia deve considerarsi non-attuale? Dai tre anni in poi? Dai due anni?

Non è possibile evincere una regola. Esiste l'articolo che riporta la multa per guida in stato di ebrezza del marito della parlamentare che, non avendo nessun impatto sull'attività politica della moglie-"figura pubblica", può essere deindicizzato trascorso un mese dalla pubblicazione (Corte Edu, Karhuvaara e Iltalehti c. Finlandia, ricorso n. 53678/00, sentenza del 16 novembre 2004). Esiste invece la notizia dell'inchiesta giudiziaria vecchia di cinque o più anni riportata all'attualità e che quindi non può essere soggetta a delisting:

«il diritto dell'interessato a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova limite nel diritto di cronaca ogni qualvolta "sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità (sentenza n. 16111/2013)».

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