Lesioni micropermanenti: irretroattività della legge Balduzzi per condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore

Renato Fedeli
18 Maggio 2017

In ipotesi di responsabilità medica, in caso di lesioni micropermanenti, la Corte d'Appello di Milano conferma l'irretroattività della legge Balduzzi per condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore.
Massima

In base all'art. 11 delle Preleggi, le tabelle di cui al D.M. 20 giugno 2014, in esecuzione dell'art. 139 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, si applica solo alle condotte poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore.

Il caso

Un medico chirurgo odontoiatra e stomatologo viene evocato in giudizio da una paziente che gli contesta l'errata esecuzione di interventi, eseguiti nel 2008, finalizzati alla riabilitazione protesica fissa ad entrambe le arcate dentali e formula domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e di restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite dal medico.

Il professionista si costituisce chiedendo preliminarmente la chiamata della propria Compagnia assicuratrice e contestando nel merito la propria responsabilità, da valutarsi secondo i canoni di cui all'art. 2236 c.c., fermo il concorso causalmente rilevante rispetto ai danni lamentati da un lato alla tendenza al bruxismo della paziente, dall'altro all'interruzione delle visite da parte della stessa.

Il medico contesta altresì le risultanze negative del procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi avanti al medesimo tribunale milanese.

Quest'ultimo, con la sentenza poi impugnata, accoglie le domande dell'attrice e condanna il medico al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e alla restituzione dell'intero corrispettivo ricevuto dalla stessa, mentre le domande del medico nei confronti della Compagnia venivano accolte per la parte risarcitoria, con esclusione delle somme dovute a titolo di restituzione.

Avverso detta sentenza propone gravame il medico, il quale contesta il capo di sentenza che lo condanna alla restituzione dell'intero corrispettivo, mentre il primo giudice avrebbe dovuto prendere atto che, almeno in parte, le obbligazioni erano state adempiute e conseguentemente la restituzione doveva essere parziale e non integrale.

Propone appello incidentale anche la paziente danneggiata, nella parte in cui il tribunale ha applicato le tabelle per le lesioni micro permanenti, in ossequio alla d.l. 158/2012, art. 3 comma 3.

La questione

La Corte milanese è chiamata a confermare o riformare il capo di sentenza che applica per il risarcimento del danno derivante da lesioni micropermanenti le tabelle previste per tali lesioni nel d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, in tema di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli, nonostante i fatti contestati siano stati posti in essere in periodo precedente all'entrata in vigore della l. 8 novembre 2012 n. 189.

Le soluzioni giuridiche

La Corte riforma la sentenza, premettendo come secondo l'art. 3, comma 3, d.l. 158/2012 il danno biologico derivante da condotte inadempienti poste in essere dall'esercente la professione sanitaria debba essere risarcito sulla base delle tabelle previste dal D.M. 20 giugno 2014, richiamato dall'art. 139 d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Il caso oggetto del giudizio sottoposto al vaglio della Corte riguarda, tuttavia, condotte risalenti al 2008, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta normativa sulla responsabilità del medico. A differenza del primo giudice, che ha affermato la retroattività della predetta normativa in tema di quantificazione del risarcimento, la Corte richiama la natura eccezionale della previsione di cui alla l. 8 novembre 2012 n. 189 e conseguentemente la sua applicazione, in assenza di una espressa disposizione in contrario, soltanto ai fatti accaduti dopo la sua entrata in vigore.

In particolare, correttamente richiamata dalla Corte territoriale, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408 si era in precedenza espressa a favore della natura eccezionale dell'art. 139 d. lgs. n. 209/2005, prendendo posizione sulla controversia relativa all'applicazione analogica delle tabelle richiamata dal Cod. Ass. anche alle lesioni conseguenti a fatti diversi dai sinistri stradali.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che la ratio della normativa è eminentemente settoriale ed è quindi finalizzata a dare una risposta al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, anche e soprattutto in ragione degli elevati costi sostenuti dalle Compagnie di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti dalle cosiddette micropermanenti, in rapporto a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.

Tale orientamento è stato, peraltro, pienamente confermato anche da C. Cost. 16 ottobre 2014 n. 235.

Pertanto, secondo la citata pronuncia di Cassazione, «per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo, indipendentemente dalla gravita dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni».

Parimenti, Cass. civ. Sez. III, 7 luglio 2015 n. 13982, ha condiviso tale impostazione, precisando che deve ritenersi precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore, mediante il rinvio al decreto ministeriale, ma, al contrario, congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, per essere stati assunti come valore "equo" in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.

Nella fattispecie in commento, le condotte risalenti al 2008, l'art. 11 delle Preleggi e l'entrata in vigore della l. 8 novembre 2012 n. 189 in epoca successiva ai fatti di causa costituiscono i presupposti normativi che consentono alla Corte milanese di riformare la sentenza di primo grado.

Va sottolineato che l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale stabilisce che «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

Sul punto, la recente Cass. civ., 2 agosto 2016 n. 16039 ha affermato: «Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati».

Osservazioni

La pronuncia commentata è di particolare interesse pratico, in quanto consente di prendere atto anche dell'orientamento della Corte milanese in ordine al tema dell'applicabilità delle tabelle ministeriali relative alle micropermanenti a fatti diversi dalla circolazione stradale.

Sul punto, si sono registrati, fino a non molti anni fa, orientamenti favorevoli all'applicazione analogica delle tabelle ministeriali, proprio del Tribunale di Milano (Trib. Milano, sent., 30 settembre 2010 n. 11176), che oggi appaiono travolti non solo dalle Corti territoriali, ma dagli stessi indirizzi ormai consolidati della Corte di Cassazione.

Più in generale, la pronuncia della Corte esprime il condivisibile orientamento dei magistrati milanesi in ordine a un fondamentale tema relativo alla successione di leggi nel tempo, riferito a una materia sensibile come quella del risarcimento dei danni alla persona. Dopo un'iniziale incertezza, di cui si è dato conto, la giurisprudenza, anche alla luce dei recenti e chiarificatori arresti della Corte Costituzionale, è ormai orientata a conferire alla materia del risarcimento danni conseguenti a sinistri stradali statuto autonomo, e quindi eccezionale, rispetto alla categoria del risarcimento dei danni alla persona. Ogni intervento legislativo finalizzato a disciplinare la materia, anche attraverso un richiamo specifico come nel caso della Legge Balduzzi, se non diversamente disposto, deve essere considerato soggetto alla regola generale dell'irretroattività della legge.

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