Il dies a quo del danno biologico temporaneo e permanente e decorrenza degli interessi compensativi

25 Giugno 2014

"Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza".
Massima

Cass. civ., sez. III, sent., 21 giugno 2012, n. 10303

"Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza".

Sintesi del fatto

In data 18 luglio 1994 Tizio, mentre partecipava come ciclista dilettante ad una cronoscalata individuale, andava a collidere con un'autovettura che transitava nell'opposta corsia, riportando gravissime lesioni.

Nel procedimento penale veniva assolto il conducente dell'autovettura.

Nel giudizio civile, con sentenza emessa in data 16 dicembre 2006, il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda proposta da Tizio nei confronti dell'agente della Polizia di Stato addetto al servizio di scorta e nei confronti del Ministero dell'Interno e li condannava, in solido, al risarcimento del danno.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 3 dicembre 2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquidava a Tizio Euro 446.478, 26 per danni patrimoniali ed Euro 877.098,00 per danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno e l'agente di Polizia di Stato e resisteva Tizio depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

La questione

La questione in esame è la seguente: accertati il danno biologico temporaneo ed il danno biologico permanente, ai fini dell'applicazione delle tabelle (normative o giurisprudenziali) con riferimento al parametro “età” e della decorrenza degli interessi compensativi, si deve avere riguardo sempre alla data in cui si è verificato il fatto illecito oppure è necessario distinguere la data dell'illecito da quella della fine della inabilità temporanea?

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in commento, la Cassazione era chiamata a pronunciarsi sul ricorso che denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 Cost (art. 360 n. 3 c.p.c.): la parte ricorrente lamentava che la Corte di appello, per la liquidazione del danno biologico permanente, avesse preso in considerazione l'età del danneggiato al momento del sinistro (luglio 1994) anziché al momento della cessazione dell'inabilità temporanea (30 dicembre 1999); per la parte ricorrente ciò comportava una duplicazione risarcitoria per il medesimo periodo (dall'incidente sino al 30 dicembre 1999), rifondendo al danneggiato il medesimo danno, per il medesimo periodo, sia come danno biologico temporaneo che come danno biologico permanente.

La sentenza in commento, per la corretta decisione sul ricorso, richiama espressamente la sentenza Cass. n. 3806/2004, la quale ultima così inquadra correttamente la fattispecie giuridica: “Le stesse categorie del danno biologico temporaneo o del danno biologico permanente sarebbero messe in crisi, se si escludesse la valenza del fattore tempo nella liquidazione di questo tipo di danno. (...) Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che, durante lo stesso individuato periodo di tempo, non possano concorrere (…) sia il danno biologico temporaneo che quello permanente”; se questi ultimi “fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo (…), si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione” (Cass. civ., sez. III, sent., 25 febbraio 2004, n. 3806).

La Cassazione, nella sentenza in esame, ha accolto il ricorso, sul presupposto che la Corte di appello, liquidando il danno biologico permanente con riferimento alla data dell'evento, aveva disatteso il menzionato indirizzo medico legale, secondo cui l'inabilità permanente postula che la malattia sia cessata e che i postumi si siano stabilizzati e, cioè, che l'organismo abbia riacquistato un equilibrio, per quanto alterato, stabile.

La Cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno”.

Pertanto, ai fini della corretta liquidazione del danno biologico permanente, si ha riguardo ai valori monetari corrispondenti all'età della vittima alla data di cessazione dell'inabilità temporanea.

Consegue, infine, a quanto esposto che gli interessi compensativi sulle somme liquidate dal giudice decorrono, per il danno biologico temporaneo, dalla data dell'illecito e, per il danno biologico permanente, dalla data di inizio di quest'ultima nei termini sopra specificati.

Giova in proposito evidenziare che il risarcimento del danno deve essere liquidato dal giudice con valori attuali e - anche senza espressa richiesta da parte dell'attore degli interessi legali sulle somme rivalutate – quest'ultima domanda deve ritenersi compresa in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta, atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (Cass. civ., sez.

III, sent., 28

aprile

2010, n. 10193

;

Cass. S.U

.

, sent., 17

febbraio

1995, n. 1712

).

Osservazioni e suggerimenti pratici

Sono stati qui illustrati arresti ormai univoci e consolidati della Cassazione, che appaiono condivisibili da un punto di vista giuridico e altresì giustificati da ineccepibili considerazioni medico legali.

Pertanto, per evitare sgradevoli sciatterie e l'accoglimento di facili eccezioni formulate dal convenuto, può costituire virtuosa prassi, per l'attore, soprattutto in presenza di una lunga malattia, chiedere la decorrenza degli interessi compensativi dalla fine di quest'ultima, per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno biologico permanente.

Se l'attore non si attiene a questa condotta processuale, il convenuto dovrà proporre le consequenziali eccezioni.

Il giudice dovrà ben accertare, mediante C.T.U. medico legale, l'esatta durata della malattia, con l'avvertenza che è del tutto errato fare necessariamente coincidere la fine della stessa con l'ultima certificazione medica (spesso del medico di famiglia) o (peggio ancora) con il ritorno all'attività lavorativa. Il danno biologico, infatti, prescinde dal danno patrimoniale eventualmente subito dalla vittima e richiede un autonomo accertamento nel processo civile.

Conclusioni

Tutti i protagonisti del processo civile sono chiamati ad un più rigoroso accertamento del dies a quo nella liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente.

Si potrebbero evitare così quegli appelli che sono fondati (esclusivamente) su questo motivo di impugnazione e con una facile previsione di accoglimento e riforma della sentenza.

Avvocati e giudice devono sempre dare la giusta rilevanza (oltre alle questioni sui fatti costitutivi della domanda) anche alla “decorrenza degli interessi”; talora (come nella fattispecie concreta della sentenza in commento) l'entità della liquidazione complessiva del danno è modificata profondamente dal dies a quo degli interessi indicato in sentenza.

Da ultimo è opportuno rilevare che al giudice non è neppure consentito sfuggire a questo accertamento rifugiandosi nella (vaga e magica) formula: “oltre interessi dal dovuto al saldo”. Infatti, recentemente la Cassazione ha ritenuto illegittime siffatte statuizioni per indeterminabilità dell'oggetto (Cass. civ., 9 aprile 2013, n. 8576).

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