Indennizzo per infortunio mortale: il beneficiario della polizza può chiedere anche il risarcimento del danno

Filippo Rosada
29 Agosto 2017

Il cumulo di indennizzo e risarcimento deve ritenersi ammissibile in capo al soggetto che, indicato come beneficiario in polizza, risulti altresì danneggiato dall'evento morte.
Massima

Negata la funzione indennitaria dell'assicurazione per infortuni mortali, deve ritenersi ammissibile il cumulo di indennizzo e risarcimento in capo al soggetto che, indicato come beneficiario in polizza, risulti altresì danneggiato dall'evento morte, trattandosi di poste che trovano origine in cause differenti e che soddisfano interessi diversi.

Il caso

A causa di un incidente stradale muore un signore trasportato che aveva stipulato una polizza infortuni indicando come beneficiari i suoi due fratelli. Questi ultimi, dopo aver incassato l'indennizzo anche per i giorni di ricovero del de cuius (euro 1.239,52 complessivi a titolo di diaria giornaliera ed euro 154.937,07 quale somma assicurata secondo il piano prescelto), agiscono in giudizio per chiedere all'assicuratore RCA del veicolo sul quale era trasportato il fratello anche il danno da lesione del rapporto parentale.

Il Tribunale rigetta la domanda dei fratelli superstiti, anche in quanto l'importo percepito a titolo d'indennizzo è in linea con i valori indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano, di tal che nessun altro importo, per detta posta di danno, può essere riconosciuto.

Ricorrono in appello i fratelli oltre che l'assicuratore RCA che aveva rimborsato, in sede di azione in surroga, l'assicuratore infortuni. In particolare, l'assicuratore RCA chiede la restituzione di quanto erogato all'assicuratore infortuni nel caso in cui la polizza stipulata dal de cuius, a beneficio dei fratelli, venga ricompresa tra le assicurazioni sulla vita, e ciò in quanto, essendo il contratto assicurativo sottratto al principio indennitario, il rimborso effettuato sarebbe privo di causa.

La questione

Se l'indennizzo ricevuto dai congiunti del deceduto quali beneficiari di una polizza infortuni stipulata dal de cuius, sia cumulabile con il risarcimento per lesione del rapporto parentale.

Le soluzioni giuridiche

In primo luogo la Corte evidenzia come l'indennizzo per la diaria giornaliera spettante al de cuius/assicurato, incassato dai fratelli nella loro qualità di eredi, certamente non può essere messo in correlazione con il danno da lesione del rapporto parentale rivendicato iure proprio.

Per risolvere, invece, la problematica inerente la natura del secondo indennizzo riscosso dai beneficiari e quindi la sua cumulabilità o meno con il richiesto risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale, l'estensore, richiama il contenuto di Cass. civ., Sez. Un., sent. 10 aprile 2002 n. 5119.

In particolare, si evidenzia come il contratto di assicurazione contro gli infortuni sia atipico in quanto, ad esso, si applicano in parte le disposizioni dell'assicurazione sulla vita e in parte quelle dell'assicurazione contro i danni.

In particolare, si applicherebbe in prevalenza la disciplina dell'assicurazione danni nel caso in cui l'indennizzo sia collegato ad un infortunio che abbia determinato unicamente inabilità o invalidità dell'assicurato senza che ne sia derivata la morte, mentre prevarrebbe la disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita nel caso in cui l'infortunio sia mortale.

In questa seconda ipotesi, osserva la Corte, non trattandosi di disciplina dell'assicurazione danni, non vi sarà né il cumulo di diritti (ciò in quanto l'indennizzo spettante ai beneficiari per la perdita della vita dell'assicurato e il risarcimento per la lesione del rapporto parentale sono due diritti ontologicamente distinti) né possibilità di svolgere azione di surrogazione, non essendo i beneficiari qualificabili come “assicurati” (sappiamo che l'azione ex art. 1916 c.c. comporta il diritto dell'assicuratore di subentrare nei diritti dell'assicurato e non dei beneficiari; consegue, pertanto, l'impossibilità dell'assicuratore di agire in surroga).

Osservato quanto sopra, la Corte si chiede se la disciplina dell'art. 1916 c.c. abbia carattere generale e se possa trovare applicazione qualora il terzo beneficiario e il soggetto avente diritto al risarcimento coincidano.

L'estensore della sentenza, quindi, richiama quel filone giurisprudenziale che prevede la possibilità dell'azione in surroga ex art. 1916 c.c. unicamente nei casi in cui la figura del beneficiario e del danneggiato coincidano e ciò al fine di evitare che in ragione di un evento produttivo di conseguenze dannose si cumulino, a favore del danneggiato, più diritti di credito (Cass. civ., sent. n. 1881/1972; Cass. civ., n. 2595/1966; Cass. civ., n. 1175/1974).

Osserva la Corte, però, che l'applicazione del predetto principio - confermato anche dalla più recente giurisprudenza (Cass. civ., sent., 17 giugno 2014 n. 13233) - presuppone il carattere indennitario della polizza infortuni mortali e ciò non può affermarsi come regola generale, stante la facoltà dell'assicurato d'individuare liberamente il beneficiario, che non obbligatoriamente deve coincidere con il soggetto danneggiato dalla morte dell'assicurato/contraente.

L'estensore della sentenza, quindi, osserva come in forza delle predette considerazioni, la polizza infortuni mortali non possa mai svolgere una funzione indennitaria.

Pertanto, in detta ipotesi, non potendosi verificare un cumulo di diritti o di crediti in capo al soggetto indicato come beneficiario, che trovino giustificazione nella medesima causa, deve essere, da un lato, escluso il diritto di surroga dell'assicuratore (in quanto il beneficiario non è l'assicurato) e dall'altro, deve consentirsi ai danneggiati/beneficiari di pretendere dall'assicuratore della responsabilità civile il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro.

La Corte, inoltre, sulla base delle predette considerazioni, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 1916 c.c., condanna l'assicuratore infortuni a restituire all'assicuratore RCA quanto da quest'ultimo erogato a definizione della rivalsa.

Osservazioni

L'argomento è certamente complesso, ma sembra potersi affermare che la Corte sia riuscita a fare propri i diversi indirizzi giurisprudenziali e dottrinali che pervadono la materia, sintetizzandoli e organizzandoli in una decisione che appare logica nelle premesse e nelle considerazioni conclusive.

La natura giuridica dell'assicurazione infortuni in ordine al suo inquadramento nel ramo danni piuttosto che in quello vita, continua a suscitare dispute accese, sia in dottrina che in giurisprudenza.

La soluzione del problema è resa ancora più complessa dalla casistica collegata all'infortunio mortale che mette in risalto tutte le ambiguità e le difficoltà di inquadrare in uno specifico ramo la polizza infortuni. Da un lato, infatti, l'infortunio mortale sembra richiamare un tipo di rischio molto simile a quello che è proprio dell'assicurazione vita, dall'altro la prestazione assicurativa (l'indennizzo) appare più assimilabile ad un “risarcimento” che a una rendita

La giurisprudenza, come evincibile dalle citate Sezioni Unite, sembrerebbe attestarsi sulla ravvisabilità di un contratto misto, risultante dalla commistione dell'assicurazione contro i danni con l'assicurazione sulla vita.

La dottrina è unanime nel contrastare l'inquadramento della polizza infortuni nel ramo vita, mentre è divisa nel sostenerne la natura danni piuttosto che mista.

La soluzione adottata dalla Corte, che differenzia il risultato a seconda che si tratti di una polizza per infortuni mortali o meno, appare un ulteriore tassello chiarificatore del complesso problema che avvolge la natura giuridica della polizza infortuni.

La parte motiva è ancorata ad importanti precedenti giurisprudenziali e appare suffragata da un argomentare giuridico in armonia con i principi cardine del nostro ordinamento in ambito assicurativo.

Guida all'approfondimento

M. HAZAN, La natura della polizza infortuni, il principio indennitario ed il “divieto di” cumulo di risarcimento e indennizzo, in Ridare.it;

A. LA TORRE, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pagg. 257 e ss.;

D. ZORZIT, Il Tribunale di Genova e la polizza infortuni (non mortali): indennizzo e risarcimento si cumulano?, in Ridare.it.

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