Liquidazione del danno non patrimoniale al macroleso: sistema tabellare e necessità di adeguata personalizzazione

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
29 Gennaio 2016

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam.
Massima

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam.

Il caso

Un veicolo industriale investiva un pedone all'interno di una fiera campionaria, procurandogli lesioni gravissime. Il danneggiato conveniva in giudizio l'assicuratore e la società proprietaria del veicolo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti.

Costituendosi in giudizio l'assicuratore della r.c.a., che aveva versato ante causam al danneggiato importi accettati come acconti sul maggior dovuto, deduceva il concorso di colpa del pedone e la congruità di quanto corrisposto.

Disposta dal giudice la comparizione personale delle parti per un tentativo di conciliazione, l'attore si dichiarava non più disponibile ad accettare la proposta transattiva.

Il Tribunale di Trieste, ritenuta accettata la transazione e irrilevante la resipiscenza dell'attore, dichiarava cessata la materia del contendere, condannando l'assicuratore della r.c.a. al pagamento delle spese di lite e di ctu..

Il danneggiato adiva la Corte d'appello di Trieste, instando per la riforma della sentenza; chiedeva, in via istruttoria, disporsi nuova ctu per la migliore determinazione dei danni, nonché l'ammissione della prova testimoniale già richiesta a dimostrazione delle attività svolte all'epoca dell'incidente, essendo in procinto di avviare una scuola di volo ed attività commerciale accessoria.

Resisteva l'assicuratore del mezzo investitore, opponendosi alle richieste istruttorie dell'appellante e insistendo per il rigetto del gravame, deducendo in via gradata la satisfattività delle somme corrisposte.

La Corte d'appello, accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo e la validità della copertura assicurativa, accoglieva la domanda attorea, liquidando i danni in € 791.701,00.

Avverso tale decisione il danneggiato proponeva ricorso per cassazione; resisteva l'assicuratore della r.c.a, chiedendone il rigetto.

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano, cui ha rimesso anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Il Supremo Collegio antepone alla disamina dei motivi di ricorso una premessa sistematica nella quale evidenzia che non esiste un vincolo di conformazione ai dicta delle Sezioni Unite del luglio 2015 (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n.15350) «che risolvono il conflitto sul tema delimitato del danno per la perdita della vita derivante da fatto illecito, ed il tema di cui si occupa questa sezione semplice, che attiene invece alla lesione grave del bene della salute ed alla sue conseguenze delimitate ai danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente subiti dal macroleso (...)».

Rilevato che il punto controverso della decisione attiene alla verifica della congruità e integralità del risarcimento del danno ingiusto subito iure proprio dal macroleso, evitando una duplicazione risarcitoria, secondo gli Ermellini la Corte territoriale «dopo aver reso un omaggio formale ai dicta delle sezioni unite del 2008», è giunta «ad una liquidazione incongrua e iniqua del danno non patrimoniale nelle sue componenti esistenziali rilevanti e morali di sofferenza e dolore, con una motivazione errata in punto di diritto e illogica in punto di coerenza motivazionale».

Per quanto concerne il «danno patrimoniale futuro, determinato dalla perdita totale della capacità produttiva», ritiene il Supremo Collegio che la Corte di merito abbia violato il principio dell'integralità del risarcimento, avendo negato il ristoro di tale pregiudizio vuoi come danno emergente vuoi come lucro cessante, senza considerare che il danno «attiene alla capacità produttiva di un giovane integro e nel pieno delle sue forze fisiche e psichiche».

La Corte di cassazione accoglie anche il motivo di ricorso in cui è posta «la questione relativa al mancato riconoscimento del danno esistenziale, in relazione agli aspetti dinamici ed interrelazionali del danno biologico nelle sue dimensioni fisiche e psichiche, ed in relazione alla incongruità della valutazione tabellare, che appesantisce il punto di base ma non procede alla considerazione della perdita delle qualità della vita del macroleso, che vive solo attingendo alla solidarietà dei suoi cari, degli amici, dei volontari, ma che certamente possono dare un aiuto alla sopravvivenza, ma non già a rimuovere la perdita di quelle qualità personali e di partecipazione che sono chiaramente descritte nell'art. 3 Cost. Repubblicana».

Non ricorre una duplicazione di voci di danno – osserva la Corte – bensì «la negazione del diritto del macroleso a ricevere un equo ristoro per il risarcimento della perdita della sua dignità di persona e di diritto alla vita attiva».

Per quanto riguarda il «danno morale», secondo i Giudici di Piazza Cavour «i dieta delle SU del 2008 appaiono trascurati e negletti, in considerazione della circostanziata descrizione delle drammatiche condizioni di vita del grande invalido, che potrà avere un grande cuore ed un grande coraggio di sopravvivenza, ma che vive solo se costantemente assistito, curato, medicato, operato, e dunque tutte queste componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano, meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam».

La questione

Quali sono i criteri da adottare per un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale subito dal macroleso?

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza in commento (Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2015, n. 18611, v.nota di ACHILLE D., Sistema tabellare di liquidazione del danno non patrimoniale: no alla duplicazione, sì alla personalizzazione! in DeG; v., inoltre, ROSADA F., La liquidazione del danno non patrimoniale tra divieto di duplicazione delle poste di danno e divieto di negazione dell'integrale risarcimento, 23 novembre 2015; Redazione Scientifica, Pedone schiacciato da un veicolo in fiera: i criteri di liquidazione del danno del macroleso, in Ri.Da.Re) la terza sezione civile della Corte di cassazione ritorna ad occuparsi dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, richiamando i principi espressi dalle sezioni unite con le sentenze gemelle di San Martino (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975).

Criterio da adottare per la liquidazione del danno non patrimoniale sono le tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, che la Corte nomofilattica (Cass. civ., sez. III, 07 giugno 2011, n. 12408, in Resp. Civ. Prev, nota di ZIVIZ P., Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria), in difetto di previsioni normative, ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale. Dette tabelle operano una liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di «dolore» e «sofferenza soggettiva», in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, includendo nel valore del c.d. «punto» anche la componente di danno non patrimoniale relativa a tale sofferenza, e prevedendo percentuali massime di aumento dei valori «medi», da utilizzare in via di personalizzazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che siano allegate e provate dal danneggiato.

Secondo la pronuncia in esame non è adeguata la liquidazione del danno non patrimoniale mediante ricorso al sistema tabellare, qualora si appesantisca il «punto» di base nei limiti posti dalle tabelle stesse, senza considerare la perdita delle qualità della vita del macroleso e «le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano». Occorre, invece, operare una personalizzazione che consenta un equo e integrale ristoro del danno derivante al macroleso dalla «perdita della sua dignità di persona e di diritto alla vita attiva».

La Corte di cassazione, con sentenza depositata pochi mesi prima (Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2015, n. 12594, in D&G, nota di SAVOIA R., La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale impone la personalizzazione del danno), ha ribadito che «il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., se da un lato preclude duplicazioni risarcitorie, dall'altro impone al giudice di tener conto di tutte le peculiarità del singolo caso, tramite la personalizzazione del risarcimento» (v., inoltre, Cass. civ., sez. III, 09/06/2015, n. 11851, in Foro it. 2015, 9, I, 2726, s.m. link sentenza, nota di PALMIERI; PONZANELLI: «Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, sono autonomamente risarcibili, ove la loro sussistenza sia rigorosamente provata caso per caso, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana»).

Osservazioni

Per ius receptum il danno non patrimoniale costituisce una categoria omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi subiti dalla vittima dell'illecito, evitando duplicazioni risarcitorie attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, sicché è inammissibile la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il «danno biologico», sia per il «danno morale», inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (implicando qualsiasi lesione della salute necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello alla vita di relazione e da quello c.d. «esistenziale» (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975; recentemente, Cass. civ., sez. III 27 agosto 2015, n. 17210; App. Milano sez. II, 20 maggio 2014, n. 1846).

Le tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano costituiscono parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Può prospettarsi l'inadeguatezza della liquidazione effettuata sulla base dei valori tabellari, allorché il giudice non provveda all'integrale ristoro secondo un criterio di personalizzazione del danno che tenga conto della gravità delle conseguenze pregiudizievoli sull'integrità psicofisica e sulla qualità di vita del macroleso, considerando tutte le circostanze del caso concreto e le sofferenze, di ordine non soltanto fisico e psichico, patite da quest'ultimo.

Nella liquidazione del danno biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, il giudice è tenuto a fare applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, operando una personalizzazione ad personam, che tenga conto di tutti gli aspetti peculiari del caso concreto.

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