Esecuzione esattoriale: alle Sezioni Unite la prescrizione dei contributi previdenziali da cartella non opposta
02 Agosto 2016
Premessa
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dovranno esprimersi in merito alla applicabilità del termine decennale di cui all'art. 2953 c.c all'ipotesi in cui la pretesa creditoria si sia cristallizzata a seguito della mancata impugnazione della cartella esattoriale. Il caso
Un imprenditore impugna davanti il Tribunale del Lavoro un'intimazione di pagamento emessa nel 2008 per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 1993, 1995, 1996 e 1998, eccependo la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale dalla notifica della cartella esattoriale, risalente al 2001 e non impugnata tempestivamente. All'esito del giudizio di appello le doglianze del ricorrente vengono accolte: il Giudice del gravame rileva in particolare che nel caso di specie non trova applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c., giacché il titolo esecutivo non opposto non equivale a sentenza di condanna passata in giudicato.
Nell'ordinanza interlocutoria n. 1799/2016 la Sesta Sezione rimette alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione circa l'applicabilità del termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. all'ipotesi in cui la pretesa creditoria si sia cristallizzata a seguito della mancata impugnazione della cartella esattoriale. La disciplina della prescrizione
Le Sezioni Unite dovranno esprimersi sulla portata applicativa dell'art. 2953 c.c. (“Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi”), a mente del quale “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Due orientamenti a confronto Nell'ordinanza in rassegna il Collegio illustra gli indirizzi più recenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione esegetica sottoposta alle Sezioni Unite. A sostegno prescrizione decennale sono citate due pronunce.
La soluzione giuridica
La prescrizione è quinquennale
Più numerosi ed eterogenei sono gli arresti in cui è stato affermato che il termine di prescrizione è solo quinquennale. Fondamentale è la sentenza n. 25790/2009, ove le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già stabilito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative tributarie si prescrive:
La motivazione della pronuncia è particolarmente interessante perché il Collegio sottolinea la distinzione tra la definitività derivante da sentenza passata in giudicato e quella conseguente a mancata impugnazione dell'atto amministrativo. Scrive il relatore Antonio Merone: “Il fatto che l'atto impugnato sia dotato di per sé di esecutività (sempre che non venga impugnato), riguarda il profilo precontenzioso ed amministrativo dell'atto stesso, che non incide sugli effetti del giudicato, né comporta una sorta di sterilizzazione degli effetti del giudicato. Non sembra che si possa sostenere che l'atto, suscettibile di acquisire il carattere dell'esecutività se non contestato, quando poi viene impugnato produce un effetto «oscurante» del giudicato recuperando la potenziale vis originaria, che avrebbe potuto acquisire se condiviso dal destinatario. L'insorgere del contenzioso determina l'azzeramento della «posizione di rendita» della parte pubblica, con la trasformazione del rapporto sostanziale potere-soggezione in un rapporto processuale paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed al suo decisivi. Dopo di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti da comando del giudice terzo, non la disciplina del termine di prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione. La tesi opposta si basa su un non condivisibile ragionamento che inverte il naturale ordine logico-processuale, secondo il quale la connotazione potestativa dell'atto impugnato attraverserebbe indenne le vicende processuali riacquistando tutta la propria forza originaria con la formazione del giudicato, che ne resterebbe assorbito. Dal punto di vista logico, nei procedimenti a formazione progressiva è l'atto successivo che assorba eventualmente quello precedente e non viceversa. Dal punto di vista giuridico, nessuna delle parti può beneficiare di una posizione di forza in un processo che deve essere ispirato a principi di giustizia, come quello della parità delle parti”.
Nell'ordinanza in rassegna sono poi citate altre pronunce conformi a quanto statuiti dalle Sezioni Unite, vale a dire le sentenze nn. 1194 e 11380 del 2012, 17669/2013, nonché le sentenze nn. 6077/2010, 5837/2011 e 8380/2013 in materia di imposta di registro.
Particolarmente utile è la sentenza n. 12263/2007, ove si precisa che l'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Osservazioni
Con la pregevole ordinanza n. 1799/2016 la Sesta Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione concernente l'applicabilità del termine decennale ex art. 2953 c.c. all'ipotesi in cui la pretesa creditoria dell'ente previdenziale si sia cristallizzata a seguito della mancata impugnazione della cartella esattoriale.
Due sono le ragioni che hanno determinato questa scelta processuale, conferendo “particolare importanza” alla questione de qua. La prima è di carattere squisitamente economico: il contenzioso pendente riguardando un importo complessivo verosimilmente ingente. La seconda ha portata sistematica, giacché le Sezioni Unite sono state così chiamate ad armonizzare le già numerose pronunce delle diverse sezioni supra menzionate fissando principi di diritto comuni a tutti i procedimenti amministrativi.
Quale risposta daranno le Sezioni Unite? È assai probabile che il Sommo Consesso si possa allineare a quanto già stabilito nella sentenza n. 25790/2009 in materia di sanzioni amministrative tributarie, scegliendo quindi il termine di prescrizione quinquennale. È questa la soluzione esegetica che la Sesta Sezione mostra di condividere e che, a sommesso parere di chi scrive, sembra conforme ai principi generali dell'ordinamento, non apparendo l'art. 2953 c.c. suscettibile di interpretazione analogica. |