Grava sul notificante l'onere di verificare il trasferimento dello studio del difensore del notificato

07 Agosto 2017

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto non risulta perfezionata la notificazione dell'atto presso il domicilio eletto dal contribuente ossia presso lo studio del procuratore difensore successivamente trasferito altrove.
Massima

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto non risulta perfezionata la notificazione dell'atto presso il domicilio eletto dal contribuente ossia presso lo studio del procuratore difensore successivamente trasferitosi altrove.

Il caso

Avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bari il contribuente presentava ricorso avverso un avviso di accertamento diretto al recupero a tassazione di imponibile non dichiarato, riferendo che a seguito di una liquidazione coatta amministrativa dell'impresa nel 2003, i crediti per lavori oggetto d'appalto avevano subito una svalutazione nel bilancio per l'anno 2004.

A causa della mancata prova della legittimità della suddetta svalutazione dei crediti, la Commissione Tributaria di Bari rigettava il ricorso, mentre la Commissione Regionale accoglieva l'appello del contribuente.

L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione sulla scorta di due distinti motivi.

  • Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Commissione Regionale, non tenendo conto dell'omessa prova della svalutazione dei crediti ma dandola per certa, avesse erroneamente ritenuto tale svalutazione ai fini della relativa deducibilità.
  • Con il secondo motivo, la ricorrente denunziava la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 T.U.I.R. circa il periodo di competenza della deduzione delle perdite su crediti.

Il contribuente non si costituiva avanti la Suprema Corte.

Il ricorso veniva quindi dichiarato inammissibile non essendosi perfezionata la notificazione presso il domicilio eletto presso lo studio del difensore commercialista.

La questione

La questione, invero assai semplice ma all'evidenza assai importante, trova la propria genesi a seguito del tentativo da parte dell'Agenzia delle Entrate della notificazione del ricorso per cassazione, mediante spedizione di raccomandata presso il domicilio eletto del contribuente, ossia presso lo studio del difensore.

La notificazione, tuttavia, non veniva eseguita poiché il messo una volta tentata la consegna, verificata la mancata presenza dello studio del commercialista presso l'indicato indirizzo, non procedeva al recapito accertando l'irreperibilità dello stesso.

L'Agenzia delle Entrate a fronte dell'attestazione da parte dell'agente notificatore della irreperibilità dello studio del difensore riteneva la notificazione andata a buon fine.

Le soluzioni giuridiche

Chiamata a pronunciarsi sullo spinoso argomento appena delineato, la Corte ha aderito al proprio più risalente orientamento.

La Corte, chiamata a pronunciarsi, sub specie juris, circa una fattispecie in cui, effettivamente, occorreva contemperare la certezza della conoscenza legale degli atti giudiziale con il principio della diligenza quale norma aurea del comportamento processuale delle parti, ha fatto prevalere la prima guarentigia.

Sulla scorta di tale determinazione, ha argomentato come l'esito negativo della notificazione dell'atto, a seguito del cambio di domicilio del procuratore, non dispieghi alcun effetto giuridico, in quanto in simili circostanze deve comunque essere ricercato il reale indirizzo del procuratore, anche laddove il cambio di indirizzo non sia stato preventivamente comunicato all'altra parte ovvero alla Commissione ovvero alla segreteria dello stesso.

La Corte ha così dichiarato come la notificazione negativa dell'atto, a seguito del suddetto trasferimento del domicilio del procuratore difensore, nonché domicilio eletto dalla parte, non abbia alcun effetto giuridico, anche se non sia presente la previa comunicazione del trasferimento alla controparte.

E ciò in quanto, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico e non sussiste alcun onere da parte del procuratore di provvedere alla comunicazione per il cambio di indirizzo in quanto l'obbligo è previsto solo per il domicilio eletto autonomamente; mentre in questo caso la parte aveva semplicemente indicato come domicilio l'indirizzo dello studio del procuratore.

E dunque a seguito di una relata di notificazione negativa per irreperibilità costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare l'effettivo luogo di notificazione. Siffatto onore non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., potendo l'attività di ricerca posta a carico della parte essere svolta agevolmente, quindi non è configurabile una lesione del canone della ragionevolezza né altresì limitazione del diritto di difesa (Corte di Cassazione, sentenza 7 giugno 2002, n. 8287).

E' stato inoltre affermato che, qualora la notificazione dell'impugnazione non vada a buon fine, qualora il procuratore non venga reperito all'indirizzo riferito dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione.

In quanto perentorio, detto termine è improrogabile. Esso non può essere soggetto a sospensione o interruzione, se non dai casi previsti dalla legge. Il termine decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso (Corte di Cassazione, sentenza n. 17402 del 6 dicembre 2002).

Nel caso specifico nonostante la mancata reperibilità del destinatario, la parte ricorrente non ha allegato alcuna ricerca al fine di provvedere al nuovo indirizzo del domiciliatario del contribuente; di qui ne consegue che l'omesso adempimento di tale onere abbia comportato la decadenza dell'impugnazione e quindi l'inammissibilità del ricorso.

Osservazioni

La sentenza annotata si rivela di grande interesse soffermandosi su uno degli oneri del notificante.

In questo senso è vero che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario rappresenta condotta processuale atta ad evitare, nei confronti del richiedente, la decadenza derivante dall'inosservanza del termine fissato per la notifica ma è altrettanto vero che la necessaria indicazione del domicilio professionale (ossia la sede dell'ufficio del procuratore), necessaria per la validità della richiesta di notifica, rappresenta un adempimento preliminare posto a carico del notificante.

Per questo motivo, e per l'ulteriore ragione che l'onere può essere tranquillamente adempiuto attraverso un semplice accesso all'albo professionale, ne discende che ricade sul notificante l'eventuale rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio differente da quello effettivo.

Sulla scorta di quanto precede può essere meglio compreso il principio di diritto desumibile dalla sentenza annotata poiché, risulta meglio apprezzabile, la circostanza per la quale “se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione” (Corte di Cassazione, sez. sesta, sentenza 5 luglio 2012, n. 11294).

Da ciò si ricavano i seguenti corollari:

a) il difensore non ha l'obbligo giuridico di comunicare il trasferimento dello studio;

b) la parte istante ha l'onere di verificare sugli appositi registri al momento della notifica dell'atto il corretto indirizzo del procuratore (Corte di Cassazione, sez. Unite, sentenza 7 giugno 2017, n. 14083).

Ne deriva che gli effetti dell'errore del procedimento notificatorio, dovuto all'inesatta indicazione dell'indirizzo del destinatario, ricadono sul soggetto notificante.

Il principio, invero, non è nuovo per la Corte regolatrice, che facendo buon governo di esso ha anche precisato che le eccezioni, all'ordinario perfezionamento della notifica, concernono solamente fattispecie ove la notifica presso il legale non abbia raggiunto il suo scopo, per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, l'omessa o intempestiva comunicazione della variazione del domicilio presso l'ordine professionale, ovvero il ritardo della sua annotazione.

In siffatte ipotesi, il notificante, qualora, non abbia potuto effettuare la notifica entro i termini previsti a pena di decadenza, può proporre istanza al giudice, chiedendo di fissare un termine perentorio per il completamento della notifica (Corte di Cassazione, sentenza 1 febbraio 2011, n. 2320).

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