Natura intrinseca ed effetti dell'imposta di registro
03 Novembre 2016
Ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, l'imposta non è applicata con riferimento all'esteriorità apparente dell'atto, ma alla sua natura intrinseca ed ai suoi effetti: le parti possono raggiungere determinati effetti economici seguendo diverse strade, non essendo ai contribuenti impedito di scegliere la via migliore, anche al solo scopo di evitare una imposta maggiore. (Nella specie, richiamata la finalità antielusiva della suddetta norma, la CT ha rilevato l'abuso del diritto). |