Notifica della sentenza e variazione di domicilio

10 Aprile 2017

La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità.
Massima

“La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità”.

Il caso

L'Avvocatura dello Stato proponeva ricorso per Cassazione nei confronti della pronuncia di secondo grado, per avere la stessa dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione di prime cure.

Secondo la Commissione di secondo grado, la notifica dell'atto di impugnazione, nel domicilio eletto in calce al ricorso, non aveva tenuto conto della variazione dello stesso, riportata nell'istanza di sospensione della cartella.

A parere dei Giudici, l'attestazione di compiuta giacenza non sarebbe stata sufficiente, in mancanza dell'attestazione delle varie formalità rese necessarie dalla notifica a mezzo posta, né l'appellante (id est, l'Agenzia) avrebbe provveduto alla ripetizione della notifica, secondo quanto prescritto dall'art. 330 c.p.c., sicchè, essendo la notifica inesistente, ne derivava l'inammissibilità dell'appello.

L'Amministrazione Finanziaria ricorreva per Cassazione (per violazione dell'art. 291 c.p.c., nonché dei principi generali in materia di nullità degli atti processuali, artt. 8 e 9 della Legge n. 890/1982 ed art. 330 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che il vizio rilevato dalla Commissione di primo grado avrebbe comportato la nullità, non già l'inesistenza della notificazione, con il conseguente obbligo, in capo al Giudice di appello, di ordinarne la rinnovazione.

Il Supremo Consesso ha accolto il ricorso dell'Avvocatura ritenendo che la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità.

La questione

Il discrimine tra le categorie di nullità ed inesistenza della notificazione è questione che, da sempre, occupa gli operatori del diritto.

La questione non è di poco conto, avuta considerazione del fatto che solo qualora la notifica sia nulla è possibile che tale vizio sia sanato attraverso la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto o che la notifica possa essere rinnovata.

Le soluzioni giuridiche

Nel D.Lgs. n. 546/1992 vi è una specifica disposizione che si occupa di disciplinare il luogo delle notificazioni e delle comunicazioni nel giudizio de quo.

Si tratta dell'articolo 17, il cui comma secondo dispone che “la dichiarazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”.

La norma non fa altro che sancire l'efficacia ultrattiva dell'elezione di domicilio; pertanto, in assenza di comunicazione di variazione, il domicilio eletto, la sede o la residenza indicate nell'atto di costituzione divengono il luogo nel quale dovranno essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni degli atti processuali, prescindendo da eventuali variazioni desumibili.

Al contrario, le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Commissione ed alle parti costituite la denuncia della variazione (secondo capoverso del comma primo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992).

Ne consegue, quindi, che, dovendo la comunicazione di variazione assumere i caratteri (anche formali) propri della notificazione, in mancanza degli stessi la stessa non assume alcuna efficacia, sicchè la notificazione effettuata nel domicilio eletto, nella sede o nella residenza indicata nell'atto di costituzione è pienamente valida.

Il rispetto delle forme proprio dell'iter notificatorio è condizione necessaria e sufficiente per la sua efficacia che, nella specie, è la legale conoscenza dell'atto da notificarsi.

Se tali forme vengono rispettate, sussiste una sorte di presunzione assoluta di conoscenza dell'atto (c.d. conoscenza legale), indipendentemente da quella effettiva. Il che è facilmente comprensibile, avuta considerazione del fatto che se l'iter notificatorio viene rispettato, il destinatario non può non venire a conoscenza dell'atto.

Relativamente alle conseguenze a cui si può giungere al verificarsi di un vizio della notificazione, si suole distinguere tra inesistenza e nullità della notificazione.

L'inesistenza della notificazione si realizza quando la persona, alla quale viene notificato l'atto, non solo è distinta da quella determinata dalla legge, ma è anche priva di qualsiasi collegamento con essa.

Esemplificativamente:

  • è inesistente la notifica che manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale cioè da impedire che possa essere assunta nel modello legale per difetto degli elementi caratteristici di esso (Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2005, n. 27450; Id., sez. II, 22 giugno 2006, n. 14436);
  • è inesistente quando sia stata effettuata in luogo o con riguardo a persone che non hanno alcun riferimento con il destinatario della stessa, risultando a costui del tutto estranea (Cass. civ., sez. I, 2 agosto 2006 n. 17555).

Al contrario, l'atto notificato è nullo quando, pur essendo la notifica effettuata a persona diversa rispetto a quella indicata dalla legge, sia, nonostante ciò, diretta a persona che ha qualche riferimento con il destinatario legale, cioè quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento (o attinenza) risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (Cass. civ., sez. I, 2 agosto 2006, n. 17555).

Osservazioni

In tale contesto, nella fattispecie portata all'attenzione del Supremo Consesso la variazione di domicilio era indicata nell'istanza di sospensione cautelare che deve, per legge, essere portata a conoscenza delle parti costituite tramite notifica e successivamente depositata in segreteria, sicchè tale forma di comunicazione era perfettamente equipollente a quella di cui al secondo capoverso del comma primo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992.

Condivisibilmente, quindi, la Commissione di secondo grado aveva rilevato che la notifica dell'atto di impugnazione, nel domicilio eletto in calce al ricorso, non aveva tenuto conto della variazione dello stesso contenuta, per l'appunto, nell'istanza cautelare.

L'Amministrazione Finanziaria è, quindi, incorsa in un vizio nel momento in cui ha notificato la pronuncia di primo grado nel domicilio eletto in calce al ricorso.

Sul fronte delle forme di invalidità che seguono al vizio del procedimento notificatorio, applicando i principi supra esposti, giustamente la Suprema Corte ha riconosciuto che la notifica dell'atto di appello, effettuata dall'Amministrazione Finanziaria presso il domicilio eletto nell'atto introduttivo di giudizio, anziché in quello indicato nell'istanza cautelare in cui era contenuta la variazione di domicilio, avendo la stessa comunque attinenza con il destinatario, è da considerarsi nulla e giammai inesistente.

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