Ravvedimento “sprint”
09 Settembre 2015
So che è stata modificata la disciplina del ravvedimento. Mi chiedo se sia ancora possibile effettuare il versamento delle imposte dirette e/o IVA in misura ulteriormente ridotta (c.d. ravvedimento “sprint”) se il ritardo nel versamento non supera i 15 giorni.
La Legge di Stabilità 2015 ha modificato, integrandolo, l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina le varie fattispecie del ravvedimento. Non ha, invece, subito modifiche, l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nel quale è contenuta la disposizione che consente di versare una sanzione ulteriormente ridotta, rispetto a quella prevista dall'art. 13, D.Lgs.472/97, se il versamento avviene “con un ritardo non superiore a 15 giorni”. Resta, dunque, in vigore, il c.d. ravvedimento “sprint” che consente di regolarizzare la mancata o insufficiente esecuzione, alle scadenze previste di versamenti in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo delle imposte che risultano da dichiarazione, con una sanzione “ulteriormente ridotta (rispetto a quanto previsto dall'art.13, co.1, D.Lgs.472/1997, ndr) ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”. |