Prescrizione triennale dell’azione di recupero dei diritti doganali: dies a quo per la decorrenza del termine

Fabiola Del Torchio
08 Settembre 2017

Il termine triennale di prescrizione del potere di accertamento di una violazione doganale e della relativa pretesa sanzionatoria decorre – secondo l'art. 84 del TULD n. 43/1973 – dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, ossia la data in cui è sorta l'obbligazione doganale.
Massima

Il termine triennale di prescrizione del potere di accertamento di una violazione doganale e della relativa pretesa sanzionatoria decorre – secondo l'art. 84 del TULD n. 43/1973 – dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, ossia la data in cui è sorta l'obbligazione doganale.

Nell'ipotesi di mancata dichiarazione in dogana tale momento coincide con quello di introduzione della merce nel territorio dello Stato.

Il caso

Il ricorrente, privato cittadino italiano, in data 12 luglio 2014 si presentava in entrata nel territorio doganale dell'Unione attraverso il valico del Passo del Foscagno e veniva sottoposto a controllo per accertare la presenza di eventuali acquisti effettuati nella zona extra doganale di Livigno.

L'accertamento in dogana veniva esteso anche all'orologio (di valore superiore al limite di franchigia) indossato dal soggetto, che dichiarava di averlo acquistato in Messico nell'anno 2002 (quindi più di 12 anni prima) e di aver effettuato lo sdoganamento presso l'aeroporto di Roma, ma di non essere in grado di produrre alcuna documentazione inerente il pagamento dei dazi.

L'orologio veniva sottoposto a sequestro amministrativo ed in data 24 ottobre 2014 l'Agenzia delle Dogane di Tirano notificava l'atto di contestazione di sanzioni amministrative relative al mancato sdoganamento del bene.

L'atto veniva impugnato avanti la CTP di Sondrio, lamentando la prescrizione del potere di accertamento per decorso dei termini di prescrizione, allegando a riprova la ricevuta d'acquisto dell'orologio (Messico – 17 aprile 2002) ed la certificazione ufficiale di Cartier Italia relativa ad una riparazione avvenuta a Milano in data 26 maggio 2011.

La

CTP di Sondrio, sez. II, n. 75/2/15 del 16 giugno 2015

respingeva il ricorso, considerando fondamentale la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei dazi doganali.

L'appello contro tale decisione è stato integralmente accolto con la sentenza della CTR Lombardia oggetto di massimazione.

La questione

La questione riguarda il termine di prescrizione del potere di richiedere il tributo, ed in particolare il momento nel quale tale termine inizia a decorrere.

La soluzione giuridica

Secondo l'Agenzia delle Dogane, come si evince dal fascicolo di causa, il termine di prescrizione di cui all'art. 84 del TULD n. 43/1973 (inizialmente previsto in cinque anni, poi ridotti a tre dalla L. n. 428/1990) decorrerebbe dalla data in cui il fatto è stato accertato, ossia, nel caso in esame, dalla data del 12 luglio 2014 in cui è stato redatto il PVC di sequestro dell'orologio, mentre secondo il ricorrente tale termine decorrerebbe dalla data in cui il bene è stato introdotto per la prima volta nel territorio.

La CTR ha confermato la validità di tale ultima tesi, considerando sufficientemente dimostrato dalla documentazione allegata (ricevuta acquisto e certificazione ufficiale di manutenzione) che il bene era stato introdotto in Italia sicuramente prima del mese di maggio 2011 (data della manutenzione effettuata in un centro ufficiale Cartier Italia) e dunque che erano spirati i termini per la riscossione dei diritti doganali o l'applicazione delle sanzioni.

L'attività della Dogana che è sfociata nel sequestro del bene e nell'applicazione delle sanzioni è definita dai giudici “non in linea con il principio della correttezza che deve sempre orientare la Pubblica Amministrazione”; gli stessi giudici arrivano a considerare “un assurdo giuridico” il fatto che “tutte le persone presenti in dogana dovrebbero avere, seduta stante, la disponibilità del certificato di acquisto dell'orologio che portano al polso” (sentenza CTR pag. 2) onde evitare l'applicazione di sanzioni per i diritti doganali di cui non si è in grado di documentare l'avvenuto pagamento.

Osservazioni

La sentenza affronta il tema dell'estinzione dell'obbligazione doganale legata al decorso del termine di prescrizione occupandosi, in particolare, di precisare quale debba essere considerato il dies a quo per la decorrenza del termine di cui sopra.

Come già indicato, il termine di prescrizione dell'obbligazione doganale è stabilito in tre anni dalla data in cui questa è sorta, salvo il caso in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a seguito di un atto costituente reato.

In evidenza:
Art. 221 CDC. ampia discussione, a proposito, è sorta in dottrina circa la necessità che la notizia di reato sia trasmessa o meno nel termine triennale: l'argomento, che esula dalla presente nota, è stato di recente affrontato dalla Cassazione con ordinanza n. 24674/2015 e con la sentenza n. 7561/2015 ove si sottolinea la necessità che la notitia criminis sia trasmessa all'autorità competente entro il termine triennale di cui sopra).

In evidenza:
Secondo il Reg. UE 952/2013, di recente introduzione, quando l'obbligazione doganale sorge in seguito ad un atto penalmente perseguibile, la notifica dell'obbligazione può avvenire dopo la scadenza del termine triennale, in un arco temporale compreso tra cinque e massimo dieci anni, conformemente al diritto nazionale. A livello interno, nelle more dell'adozione della specifica disposizione, dal 1° maggio 2016 si applica il termine minimo previsto dalle disposizioni unionali, cioè cinque anni.

Il principio risulta coerente con la necessità di evitare che il contribuente possa rimanere soggetto al potere di controllo ed accertamento sine die, secondo un bilanciamento degli oppposti interessi di riscossione e di certezza del diritto (principio già espresso in epoca risalente da Corte Costituzionale n. 294 del 30 luglio 1997).

In base al dettato di cui al secondo comma, la lettera d) dell'art. 84 citato, il termine di prescrizione decorre “dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili” ossia, in altri termini, dal momento in cui è sorta l'obbligazione doganale (in questo senso oltre alla sentenza Cassazione n. 7561 già citata in nota 3 si ricordano Corte di Giustizia 17 giugno 2010 C-75/09 Agra srl e Corte di Giustizia 17 luglio 2009 C-124/08 Snauweart).

Questo momento, come già ben espresso dalla Cassazione (Cass. civ., n. 19193/2006) coincide con il giorno di effettuazione dell'operazione di importazione, che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa doganale.

Né può essere invocato, come affermato dall'Agenzia delle Dogane, il principio della decorrenza della prescrizione dal giorno della “scoperta” dell'irregolarità; solo nel caso in cui non sia possibile determinare con certezza il momento in cui è sorta l'obbligazione, questo si considera coincidere con il momento dell'accertamento del fatto (art. 36 TULD, a mente del quale “l'obbligazione tributaria si considera sorta nel momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato”).

La scelta della congiunzione “ovvero” è chiara nell'indicare la volontà del legislatore, così come chiaro è il dettato dell'art. 85 del Reg. UE 952/2013 che, in tema di obbligazioni doganali prevede che “quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale. Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione”.

Corretta appare quindi – a nostro parere – la decisione dei giudici lombardi, che hanno considerato la nascita dell'obbligazione tributaria sorta nel primo momento certo ed obiettivo (come provato dalla documentazione Cartier), di presenza del bene sul territorio nazionale (maggio 2011) e di conseguenza nullo l'atto della dogana (luglio 2014).