Confisca per equivalente: illegittima sui beni futuri

Stefano Loconte
Gabriella Antonaci
14 Marzo 2016

In tema di reati tributari, non possono sottoporsi alla misura della confisca per equivalente beni non individuati e non ricadenti nella disponibilità dell'imputato, ma che potrebbero un giorno ricadervi. Il principale merito della pronuncia in oggetto consiste nell'aver composto l'annoso dibattito circa l'applicabilità della confisca per equivalente ai beni futuri e, dunque, a quei beni non individuati né individuabili al tempus commissi delicti, concludendo per la sua inapplicabilità.
Massima

In tema di reati tributari, non possono sottoporsi alla misura della confisca per equivalente beni non individuati e non ricadenti nella disponibilità dell'imputato, ma che potrebbero un giorno ricadervi.

Ciò in ossequio alla natura eminentemente sanzionatoria che distingue tale misura dal sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., rendendola insuscettibile di proiezione nel futuro.

Per poter applicare la confisca per equivalente è inoltre assolutamente necessario individuare in maniera esatta l'effettiva entità del vantaggio illecitamente percepito dal reo che, nel caso del reato di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), non può semplicemente corrispondere al patrimonio sottratto, ma deve necessariamente andare ad individuare e distinguere tra quanto alla fine incassato dal fisco e quanto invece definitivamente non recuperato perché sottratto con la (fraudolenta) cessione dei rami di azienda.

Il caso

Un amministratore unico di una s.r.l. imputato del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 patteggiava una pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione, per aver alienato o compiuto atti fraudolenti sui beni della società, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte, per un ammontare di imposte sottratte al Fisco pari ad euro 5.272.432,00.

In sede di pena concordata, il Gip disponeva anche la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente al profitto del reato, pur avendo individuato beni riconducibili all'imputato da sottoporre a confisca per soli 50.000 euro.

In definitiva, il Gip aveva ritenuto di confiscare l'intera somma corrispondente al profitto del reato, considerando confiscabili anche eventuali beni futuri che sarebbero un giorno potuti entrare nel patrimonio del condannato.

Con ricorso per cassazione, la difesa del condannato censurava la decisione del Gip di considerare confiscabili i beni futuri che, come tali, non avrebbero avuto alcun collegamento con il reato commesso e che sarebbero astrattamente potuti derivare anche dallo svolgimento di attività del tutto lecite.

La Cassazione, nell'accogliere la tesi difensiva secondo cui il Gip aveva errato nel disporre la confisca per equivalente in assenza di qualsivoglia individuazione specifica dei beni nella disponibilità dell'imputato da sottoporre alla misura ablativa, ha affermato il principio per cui, a differenza del sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.c., il sequestro funzionale alla confisca “per equivalente” ha natura sanzionatoria, per cui non sono sottoponibili a tale vincoli i beni meramente futuri.

La questione

La vexata quaestio attiene alla possibilità di assoggettare a confisca per equivalente anche beni futuri, di cui l'imputato non abbia materialmente la disponibilità nell'immediato, atteso che il Gip aveva ritenuto applicabile in sede di patteggiamento, oltre alla pena detentiva, anche la confisca per equivalente per un valore corrispondente al profitto del reato, considerando confiscabili anche beni non rientranti nell'immediato nella disponibilità o patrimonio dell'imputato, ma che vi sarebbero potuti entrare successivamente, ancorchè acquisiti non con il profitto del reato, ma del tutto lecitamente.

La difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione sollevando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 143 della L. n. 244/2007, avendo il giudice disposto la confisca per equivalente per un ammontare pari a quello del profitto del reato, pur essendo stati individuati come riconducibili all'imputato beni per soli 50.000 euro.

Con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione in relazione all'art. 1, comma 143 della L. n. 244/2007, laddove il giudice, pur avendo disposto la confisca per un ammontare pari al quantum del patrimonio sottratto alla esecuzione del Fisco dall'imputato, non aveva dimostrato l'effettiva entità del vantaggio dal medesimo illecitamente percepito che, nel caso del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, non corrisponde semplicemente al patrimonio sottratto, ma deve necessariamente andare a distinguere tra quanto alla fine incassato dal Fisco (ad esempio, le somme relative alla procedura fallimentare, oggetto di riparto finale a favore dell'Erario) e quanto invece definitivamente non recuperato. Diversamente, infatti, il soggetto destinatario del provvedimento ablatorio avrebbe subìto una indebita duplicazione della sanzione.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte accoglieva il ricorso, annullando la sentenza con rinvio al tribunale.

Preliminarmente la Corte chiariva come l'ambito di applicazione della confisca per equivalente inizialmente previsto in relazione ad alcuni reati del codice penale fosse stato esteso anche ai reati tributari dall'art. 1, comma 143 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Tale disposizione, oggetto di recente abrogazione, è stata riproposta, con evidente continuità normativa, nell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, per effetto dell'art. 14 de D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante la revisione del sistema sanzionatorio.

Il novellato art. 12-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000 prevede che “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.

Per l'integrazione del reato è dunque necessario che vi sia un depauperamento del patrimonio attraverso alienazioni simulate o altri atti fraudolenti con la finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte a favore dell'Erario. Il profitto va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro di cui viene perseguita la sottrazione all'Erario (Cass. pen., sez. III, 31 luglio 2013, n. 33184) e non va individuato nell'ammontare del debito tributario inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere (Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2015, n. 40534). Nel caso di specie, essendo stata contestata la natura simulata delle cessioni di ramo di azienda, il profitto era da individuarsi nel valore stimato delle attività dei suddetti rami di azienda, pari ad euro 5.072.000,00.

Tanto premesso, con riferimento al primo motivo, nel quale il ricorrente eccepiva la illegittimità della confisca per equivalente nella misura in cui la stessa era stata disposta su beni futuri non specificamente individuati né individuabili, la Corte ha condiviso le doglianze del ricorrente. Ad avviso dei giudici di legittimità “la confisca per equivalente può essere imposta, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, sui beni di cui l'indagato abbia la disponibilità e, quindi, non solo sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia formalmente titolare, ma anche su quelli rispetto ai quali egli possa vantare un potere informale, ma diretto ed oggettivo. A differenza del sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., il sequestro funzionale alla confisca “per equivalente” ha natura sanzionatoria, per cui non sono sottoponibili a tale vincoli i beni meramente futuri. Laddove il bene costituente profitto o prezzo del reato non sia possibile, è certamente possibile spostare la ablazione su altri beni che ricadono nella sfera di disponibilità dell'imputato, ma a condizione che si tratti di beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità e non certo su beni futuri, non individuati né individuabili”.

In definitiva, secondo la Cassazione, la confisca per equivalente può essere imposta, per un valore corrispondente al profitto (o al prezzo) del reato tributario, solo sui beni di cui l'indagato abbia la disponibilità. Dunque, non solo sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia formalmente titolare, ma anche su quelli rispetto ai quali egli possa vantare un potere informale, ma diretto ed oggettivo.

Laddove non sia possibile confiscare il profitto o il prezzo del reato (anzi, è proprio una caratteristica della confisca per equivalente la circostanza che nella sfera giuridico patrimoniale della persona non si rinvengano il prezzo o il profitto del reato, dovendosi applicare in tal caso la misura della confisca tout court di cui all'art. 240 c.p.p.), è possibile spostare l'ablazione su altri beni che ricadono nella sfera di disponibilità dell'imputato ma mai sui beni futuri.

I due orientamenti

Nell'argomentare le proprie conclusioni, i giudici di legittimità hanno osservato che relativamente alla confiscabilità dei beni futuri, si evidenziano nella stessa Corte due distinti orientamenti.

Un primo orientamento nega che la confisca per equivalente possa avere ad oggetto beni futuri.

In evidenza:
Nella sentenza n. 23649/2013, la Corte di Cassazione ha espresso il principio per cui “a differenza del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c. il sequestro “per equivalente” ha natura prettamente sanzionatoria e non è suscettibile di proiezione sul futuro. Nel primo caso, dunque, l'esigenza di impedire l'aggravarsi delle conseguenze da reato e di prevenire ulteriori offese al bene protetto autorizza l'autorità giudiziaria a sottoporre a vincolo anche i canoni di locazione e i vantaggi patrimoniali direttamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro; non altrettanto può dirsi con riferimento al sequestro ex art. 322-ter cod. pen., con la conseguenza che il vincolo su simili beni non trova giustificazione e, se disposto, deve essere revocato” (cfr., nello stesso senso, Cass. 16 marzo 2011, n. 26147).

Si registrano, tuttavia, delle pronunce di senso opposto, che negano quale presupposto per la confisca per equivalente la necessaria previa individuazione dei beni oggetto di ablazione.

In evidenza:

Nella sentenza del 30 luglio 2014, n. 33861, i giudici di legittimità hanno dichiarato di dissentire dall'orientamento secondo cui, nel caso di confisca per equivalente, non sono sottoponibili a sequestro beni futuri quali canoni di locazione e vantaggi patrimoniali direttamente derivanti dalla gestione di beni in sequestro. “Il carattere certamente e prettamente sanzionatorio dell'istituto della confisca per equivalente, infatti, non esplica alcuna conseguenza decisiva ai fini dell'esecuzione del sequestro ad essa funzionale. Risulta, infatti, pienamente ammissibile il sequestro sui frutti in analogia con quanto stabilisce l'art. 2912 c.c. a proposito dell'estensione del pignoramento agli accessori, alle pertinenze ed appunto ai frutti della cosa pignorata”.

Nello stesso senso, si è pronunciata la Cassazione anche con la sentenza 30 luglio 2015, n. 33765, secondo cui “in tema di confisca per equivalente non è necessaria la specifica individuazione dei beni oggetto di ablazione. Accertato il profitto o il prezzo del reato per il quale essa è consentita, la confisca potrà avere ad oggetto non solo beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità si rinvengano o comunque entrino successivamente al provvedimento di confisca, fino alla concorrenza dell'importo determinato”.

Nell'accogliere anche il secondo motivo di ricorso, la Corte ha sottolineato come sia “assolutamente necessario individuare in maniera esatta l'effettiva entità del vantaggio illecitamente percepito dal reo che nel caso del reato di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, non può semplicemente corrispondere al patrimonio sottratto, ma deve necessariamente andare ad individuare e distinguere tra quanto alla fine incassato dal Fisco e quanto invece definitivamente non recuperato perché sottratto con la cessione dei rami di azienda. Diversamente, se il concreto recupero di imposta da parte dell'Erario fosse indifferente rispetto all'entità della confisca da disporre in via equivalente, il soggetto destinatario del provvedimento ablatorio subirebbe una indebita duplicazione della sanzione, laddove da un lato ha soddisfatto la pretesa ed il recupero fiscale, e dall'altro ha subito la misura ablativa per l'intero senza alcuna decurtazione”.

Sotto questo profilo, la Corte ha condiviso quello che è ad oggi un pacifico orientamento nella giurisprudenza della Cassazione.

In evidenza:

Nelle sentenze 16 maggio 2012, n. 25677, 12 giugno 2013, n. 33184 e 06 maggio 2015, n. 40534 la Cassazione penale ha espresso il principio in base al quale “in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000, non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all'erario viene perseguita attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere”.

Nella sentenza 09 settembre 2015, n. 36370, la Cassazione ha altresì affermato che “ove sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, la confisca non può avere ad oggetto l'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotta in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione. In caso contrario, infatti, si verrebbe a determinare una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa” (cfr. Cass. pen., n. 20887/2015 e n. 6635/2014).

Dunque, ad avviso della Corte, la confisca per equivalente, essendo destinata a garantire il soddisfacimento della pretesa erariale, non può riguardare somme superiori rispetto all'effettivo profitto conseguito, dovendosi, al contrario, individuare con esattezza la reale entità del vantaggio illecitamente percepito che non coincide con il patrimonio sottratto, ma deve tenere conto di quanto alla fine incassato dal Fisco e di quanto invece dallo stesso non recuperato.

Osservazioni

La pronuncia in rassegna appare di spiccato rilievo. La stessa si inserisce nel lungo ed annoso dibattito giurisprudenziale che ha interessato l'istituto della confisca per equivalente, tanto con riferimento alla natura della misura in oggetto, quanto con riferimento alla sua applicabilità nell'ambito dei reati tributari.

La Cassazione rimarca anzitutto il carattere essenzialmente sanzionatorio della confisca per valore, carattere che distingue tale misura dalla confisca ordinaria di cui all'art. 240 c.p. che riveste, invece, natura di misura di sicurezza, essendo la prima volta all'apprensione non tanto dei beni oggetto di profitto da parte del reo, quanto di un valore a questo equivalente.

La pronuncia, sotto tale profilo, si pone pertanto in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza internazionale (Sentenza Welch c. Regno Unito; sentenza Jamil c. Francia.), da quella delle Sezioni Unite (Cass. civ., ss.uu., 25 giugno 2009, n. 38691) nonché quella della Corte costituzionale (Corte Cost. 2 aprile 2009, n. 97), tutte concordi nel rinvenire all'interno della misura un carattere eminentemente afflittivo.

Tuttavia, il principale merito della pronuncia in oggetto consiste nell'aver composto l'annoso dibattito circa l'applicabilità della confisca per equivalente ai beni futuri e, dunque, a quei beni non individuati né individuabili al tempus commissi delicti, concludendo per la sua inapplicabilità.

Tale conclusione non può che ritenersi condivisibile. Al riguardo, preme infatti evidenziare come la ratio che ha determinato il legislatore a fare uso di tale misura è sicuramente tutelare l'integrità patrimoniale dello Stato aggredendo anche beni che, oltre a non avere nessun rapporto con la pericolosità individuale dell'agente o della cosa in sé, non hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato. Invero, tale provvedimento, non ricade direttamente sui beni costituenti il profitto del reato, ma ha per oggetto il controvalore degli stessi.

In altri termini, il bene materialmente oggetto di apprensione non è affatto considerato pericoloso, a differenza delle altre ipotesi di ablazione tradizionalmente note nell'ambito del diritto penale, ma è considerato unicamente per il proprio valore economico, equivalente, appunto, al vantaggio conseguito dal reo.

Una corretta interpretazione dell'istituto della confisca per valore quale quella operata con la pronuncia in rassegna, conduce a ritenere, senza alcun dubbio, che, affinchè la predetta misura consegua l'effetto afflittivo che le è proprio, la stessa non può che riguardare beni già compresi nel patrimonio del reo, rappresentando, del resto, l'indicazione specifica di ciò che deve essere confiscato il presupposto strutturale di ogni provvedimento ablativo di questo tipo.

Diversamente, non sarebbe possibile comprendere come detto provvedimento ablativo possa avere ad oggetto beni che, se legittimamente acquisiti, di certo non possono dirsi eziologicamente collegati a profitti di natura delittuosa.

Una conclusione di segno differente impedirebbe a qualsiasi imputato condannato per un delitto per il quale l'ordinamento giuridico contempla l'applicazione della misura in oggetto di procurarsi per il futuro qualsiasi bene, anche con mezzi leciti.

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