Notifica dell'accertamento inesistente se non sussiste il collegamento con l’avviso di ricevimento della raccomandata

Luisa Amoretti
20 Ottobre 2016

L'indicazione del numero dell'accertamento nella relata non rientra affatto tra le attestazioni dell'agente notificatore dotata di efficacia pienprobante, circoscritte ex art. 2700 c.c. alla sola “provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato” nonché alle “dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Massima

L'indicazione del numero dell'accertamento nella relata non rientra affatto tra le attestazioni dell'agente notificatore dotata di efficacia pienprobante, circoscritte ex art. 2700 c.c. alla sola “provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato” nonché alle “dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

Il caso

L'Agenzia delle Entrate, in seguito ad un controllo, emetteva avviso di accertamento avente ad oggetto IRPEF, IVA ed IRAP e notificava lo stesso ai sensi degli art. 137 c.p.c. e ss. senza che l'elemento del necessario collegamento tra la relata di notifica dell'avviso di accertamento e l'avviso di ricevimento della raccomandata, inviata al contribuente, trovasse realizzazione.

La questione

La difesa del contribuente ha sostenuto la giuridica inesistenza e/o nullità insanabile della notificazione dell'avviso di accertamento in quanto sarebbe mancata, in atti, la prova del collegamento tra l'avviso di accertamento e l'avviso di ricevimento prodotto, in corso di giudizio, dall'Ufficio.

Quest'ultimo, invece, ho sostenuto che il numero dell'avviso di accertamento, annotato in relata, rientrasse tra le attestazione dotate di efficacia pienprobante ex art. 2700 c.c. e pertanto benché cosa diversa dal necessario numero della raccomandata potesse rappresentare il collegamento tra avviso di accertamento e avviso di ricevimento della stessa.

La CTR ligure ha accolto l'appello del contribuente ed in riforma dell'impugnata sentenza ha dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per nullità insanabile della notificazione, con conseguente mancata analisi del merito del ricorso, per come affrontata e decisa la questione in via preliminare.

Le soluzioni giuridiche

La questione delle notifiche degli atti tributari

L'attività di notifica degli atti tributari per potersi dire correttamente adempiuta deve essere espletata ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. nonché dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.

L'ipotesi di applicazione del sistema disposto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in particolare, prevede che il messo notificare proceda con l'adempimento di tre attività che si sostanziano nel deposito di copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve essere eseguita; l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario ed in ultimo, la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per dare comunicazione al contribuente dell'avvenuto deposito.

Se pur vero che il momento perfezionativo della notifica, a seguito della nota sentenza della Suprema Corte n. 3 del 14 gennaio 2005 risulta essere diverso tra il notificante e il destinatario della notifica e altrettanto vero che ti tale adempimento è necessario darne comunque la prova mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. In caso contrario la notificazione potrà darsi per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.

Proprio su questo ultimo adempimento la sentenza in commento ha dato luogo a due gradi di giudizio in quanto i giudici di prime cure hanno ritenuto, per l'Ufficio impositore ed il messo notificatore, correttamente adempiuti gli obblighi richiamati con la sopra citata normativa mentre i Giudici della Commissione Tributaria Regionale Ligure dall'esame specifico della notifica dell'avviso di accertamento hanno sottolineato che nella relata non figurava in nessun modo il numero della raccomandata, ma solo un numero apposto a penna sul frontespizio dell'avviso di accertamento.

Tale elemento è stato considerato, in grado di appello, una mera attestazione che poteva essere ben stata grafata anche posteriormente e per tale ragione non in grado di costituire il necessario legame logico tra l'atto notificato e la cartolina di ricevimento dello stesso.

In altri termini la mancata produzione dell'avviso di ricevimento e/o la produzione di un avviso di fatto non concretamente riconducibile all'avviso di accertamento, come affermato presente giurisprudenza di merito, determina l'inesistenza della notificazione senza che possa essere disposta alcuna rinnovazione, al pari della mancata produzione.

Osservazioni

I collegamenti numerici tra l'avviso di accertamento e l'avviso di ricevimento della raccomandata fruiscono di piena prova, ai fini del corretto svolgimento dell'attività notificatoria, solo nel caso in cui nella relata di notifica, dell'accertamento stesso, risulti chiaramente il numero della raccomandata il cui invio è previsto dal combinato disposto tra l'art. 140 c.p.c. e l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. L'immediata e possibile contestazione, da parte del difensore, di siffatta circostanza sposta sull'ente impositore la rigorosa prova della corrispondenza tra l'atto ed il suo invio, in caso contrario si avrà l'inesistenza della notifica.

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