Trust liberale: la costituzione è estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale
23 Febbraio 2016
Massima
La costituzione di un trust (nel regime anteriore al D.L. 3 ottobre 2006 n. 262), va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, sia essa l'imposta ipotecaria o catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. In particolare, nel caso delle imposte ipotecaria e catastale, l'atto soggetto a trascrizione ma improduttivo dell'effetto traslativo in senso proprio (id est: definitivo), postula l'applicazione di tali imposte in misura fissa. Il caso
La vicenda sottoposta all'esame della S.C. riguarda due coniugi i quali, dopo avere istituito con atto pubblico un trust avente come beneficiari i propri figli, con successivo atto notarile avevano conferito allo stesso taluni beni immobili di loro proprietà.
Poiché il negozio di trasferimento era stato assoggettato dall'Agenzia delle Entrate a tassazione proporzionale con l'aliquota del 3% propria degli atti a contenuto patrimoniale di cui all'art. 9 D.P.R. n. 131/1986, il trustee aveva impugnato l'avviso di liquidazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, deducendo che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare l'imposta in misura fissa.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo l'atto dispositivo soggetto ad imposta fissa di registro ex art. 11 T.U.R. e tale sentenza – impugnata dall'Ufficio finanziario – era stata integralmente confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Entrambi i giudici avevano respinto la tesi dell'Ufficio con analoga motivazione, vale a dire sulla base dell'assunto che l'intestazione dei beni immobili in trust avrebbe dovuto considerarsi temporanea, di tal ché le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sarebbero state riscuotibili solo in occasione del successivo trasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.
Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione sia degli artt. 9 e 11 Tariffa, Parte I, T.U.R. sia degli artt. 1, 2 e 10, nonché 1 Tariffa, D. Lgs. n. 347/1990. La questione
Le questioni giuridiche affrontate dal Supremo Collegio nella sentenza annotata sono due: la prima, avente carattere preliminare siccome concernente un profilo processuale, riguarda la capacità del trust di stare in giudizio, atteso che il ricorso dell'Amministrazione (al pari dell'appello) risultava proposto nei confronti del trust, anziché del trustee in proprio. La seconda questione attiene invece alla esatta interpretazione del regime fiscale degli atti istitutivi di trust liberali e dei successivi negozi di conferimento di beni immobili posti in essere in epoca anteriore alla riforma del 2006.
Prima di addentrarci nell'analisi della motivazione della sentenza, sembra opportuno accennare brevemente all'istituto giuridico del trust al fine di delinearne i tratti essenziali ai fini che qui interessano.
Il trust è un istituto di derivazione anglosassone nel quale un soggetto (detto «disponente» o «settlor») trasferisce la proprietà di determinati suoi beni e/o diritti ad un altro soggetto («trustee») affinché questi realizzi una certa finalità prevista dal disponente attraverso lo svolgimento di un'attività, giuridica o materiale, avente ad oggetto i beni immessi nel trust. Elemento essenziale del trust è dunque l'effetto traslativo o segregativo che si produce sui beni e diritti asserviti agli scopi decisi dal disponente.
È anche importante aggiungere che il trasferimento dei beni può essere coevo alla istituzione del trust, o anche successivo (come era accaduto proprio nel caso sottoposto al vaglio della S. Corte). Mentre però a livello civilistico l'istituto in parola è privo di una regolamentazione specifica (la sua disciplina è infatti ricavabile dalla convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364), la situazione è diversa sul piano fiscale, ove il legislatore si è preoccupato di fissare, con il D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 e con le leggi 24 novembre 2006 n. 286 e 27 dicembre 2006 n. 296, un insieme di regole concernenti sia le imposte dirette che quelle indirette. La conseguenza di tale scelta è che oggi esiste in Italia uno statuto fiscale del trust, il cui contenuto varia in funzione delle caratteristiche del trust stesso (ad esempio, in relazione alla individuazione dei beneficiari nell'atto istitutivo o alla natura dell'oggetto), oltre che degli scopi perseguiti dal settlor.
In particolare, con riferimento alle imposte indirette, viene in rilievo l'art. 2 del D.L. n. 262/2006 (convertito in L. 24 novembre 2006 n. 286), che nel ripristinare il tributo successorio (abrogato dalla Legge n. 383/2001) ne ha esteso l'ambito di applicazione anche ai vincoli di destinazione.
Ciò premesso, occorre precisare che la sentenza in rassegna si riferisce ad un trust istituito prima dell'entrata in vigore della suddetta disciplina fiscale, sicché ad esso non potevano applicarsi le norme della Legge n. 262/2006. Queste ultime, infatti, in base all'art. 2 comma 53, «hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006».
Le soluzioni giuridiche
Come ho già osservato in premessa, la Corte ha preliminarmente affrontato la questione della capacità di stare in giudizio del trust, risolvendola in senso negativo sulla base del principio – da ritenersi consolidato a livello civilistico – secondo cui il trust, siccome privo di un'autonoma soggettività giuridica, difetta processualmente di legittimazione ad agire, dovendo quest'ultima essere riferita unicamente alla persona del trustee («il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto», cfr. Cass. civ. 20 febbraio 2015 n. 3456; Cass. civ., 9 maggio 2014 n. 10105; Trib. Reggio Emilia 25 febbraio 2014).
Si potrebbe osservare che, forse, in campo tributario la questione non era così scontata, in virtù del fatto che con la predetta Legge 296/2006 è stata riconosciuta al trust una soggettività giuridica ai fini fiscali (avendo il legislatore incluso il trust tra i soggetti passivi IRES ex art. 73, comma 2, Tuir), per cui se è vero che un trust può essere destinatario di pretese fiscali (id est: avvisi di accertamento), non è irragionevole pensare che sia anche legittimato a contestarle in giudizio per il tramite del trustee. Ad ogni modo, questa presa di posizione iniziale non ha precluso alla Corte di decidere ugualmente la causa nel merito, a cagione del fatto che il trustee si era costituito in giudizio per resistere al ricorso («pur con tale deficit strutturale – si legge nella sentenza – il ricorso per cassazione ha tuttavia raggiunto lo scopo per essersi costituito il trust persona fisica, il quale ha validamente assunto la titolarità del rapporto processuale, ancorché perpetuando l'errore incentrato sulla spendita di un inesistente potere di rappresentanza»).
Pare di capire che la Cassazione abbia ritenuto applicabile alla fattispecie il regime di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.). Anche questa soluzione non era del tutto pacifica, se - come sembra - il trustee si era costituito in giudizio non personalmente, bensì in rappresentanza del trust. Peraltro, il medesimo risultato pratico sarebbe stato raggiungibile anche per altra via, ossia valorizzando quell'orientamento interpretativo che, in tema di legittimazione ad agire, nel ribadire il potere officioso del giudice di accertare la coincidenza del soggetto che esercita (o contrasta) l'azione con quello cui la legge riconosce il potere di agire (o resistere) in ordine al rapporto giuridico controverso, sottolinea la necessità che tale verifica non venga condotta solo su elementi formali o estrinseci, dovendo il giudice individuare attraverso l'interpretazione della domanda stessa la qualità e il diritto fatto valere in giudizio («l'accertamento della legittimazione ad agire, che il giudice è tenuto a compiere sulla base della mera prospettazione della domanda, non si risolve in un controllo estrinseco, condotto su elementi formali, e non può prescindere, quindi, dalla interpretazione della domanda», Cass. civ., 5 aprile 1993 n. 4063). Nel caso di specie una simile verifica avrebbe sortito lo stesso effetto, non essendovi alcun dubbio – una volta esclusa in thesi la soggettività giuridica del trust e quindi la sua idoneità ad essere titolare di un rapporto processuale – circa l'identità del soggetto che stava agendo in giudizio. Ciò premesso, è senz'altro apprezzabile il tentativo della Corte di privilegiare un approccio che, al netto di sterili formalismi, miri a favorire il concreto esercizio della funzione nomofilattica. Venendo al merito della questione controversa, la Corte rigetta entrambi i motivi di ricorso, sia pure integrando, ed in parte emendando, la motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, la Corte coglie lo spunto per svolgere una disamina della giurisprudenza esistente in materia di tassazione dei vincoli di destinazione in rapporto al fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), rilevando come debba ritenersi consolidato il principio per cui l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale non presenta affatto i caratteri di atto traslativo a titolo oneroso, né di atto meramente ricognitivo, essendo invece assimilabile ad una «convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l'utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia».
Invero, proprio sulla scorta di siffatta qualificazione della fattispecie, la giurisprudenza - osserva la Corte - ha escluso l'imposizione proporzionale sugli atti costitutivi di fondi patrimoniali (ex artt. 1 e 9 TUR), reputandoli assoggettabili all'imposizione fissa di cui all'art. 11 TUR.
In ordine ai trust, invece, la sentenza richiama la presenza di due orientamenti interpretativi: il primo, sostenuto anche dall'Amministrazione finanziaria (Circolare 6 agosto 2007 n. 48/E; Circolare 22 gennaio 2008 n. 3/E) ritiene che ove il trust sia stato istituito con attribuzione di beni immobili, il negozio traslativo in favore del trustee dovrebbe scontare l'imposta di registro con l'aliquota propria degli atti a contenuto patrimoniale di cui all'art. 9 Tariffa, I parte TUR (3%). Viceversa, il secondo orientamento – di matrice dottrinale – sostiene che in caso di trust con beneficiario l'imposizione fiscale potrebbe realizzarsi solo al momento dell'attribuzione del bene a quest'ultimo, poiché solo in tale momento diventerebbe definitivo (ed effettivo) il trasferimento dei beni e cioè il fatto indice di capacità contributiva. Quest'ultimo, inoltre, risulterebbe tassabile solo con l'imposta sulle successioni e donazioni, in ragione degli evidenti profili di liberalità della fattispecie.
Muovendo da tali premesse dogmatiche, la S. Corte aderisce alla seconda impostazione, sottolineando l'erroneità della tesi dell'Amministrazione finanziaria, laddove pretende di assoggettare ad imposizione proporzionale ai fini del registro un atto (la convenzione istitutiva del trust, con contestuale trasferimento di immobili al trustee), di per sé inidoneo ad esprimere la capacità contributiva del trustee, ossia del soggetto formalmente intestatario dei beni. La particolarità del trust risiede, infatti, proprio nella circostanza che detta intestazione formale «costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, che si determina nell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario». Se dunque è vero che il trustee non può disporre liberamente dei beni ricevuti – essendo tenuto ad amministrarli e gestirli secondo le indicazioni dettate nell'atto istitutivo e nel rispetto della legge –, ne consegue che solo l'attribuzione finale al beneficiario può considerarsi il fatto suscettibile di manifestare il presupposto impositivo sui trasferimenti di ricchezza.
Sotto questo profilo la Corte esclude anche l'applicabilità dell'art. 9, Tariffa, I parte TUR, argomentando che nel sistema del tributo di registro le prestazioni a contenuto patrimoniale sono solo quelle onerose, come si evince dall'art. 43 comma 1 TUR, che nel fissare la base imponibile richiama appunto «i corrispettivi in denaro», laddove nel caso di specie la natura liberale del trust traspariva chiaramente dal contenuto della pattuizione e dal vincolo parentale tra i soggetti coinvolti, atteso che i disponenti erano due coniugi i quali affidavano al trust i propri beni immobili, individuando come beneficiari i figli. «Un atto simile – osserva la S. Corte – a meno di diverse risultanze circa finalità elusive, nella specie neppure paventate, appare coerente con i programmi familiari rispondenti a scopo di liberalità, per quanto rimessi alla produzione di un effetto discendente non dalla costituzione del trust in sé, quanto dall'attribuzione finale dei beni alla scadenza».
Coerentemente con tale ricostruzione dell'istituto, la Cassazione respinge anche il secondo motivo di ricorso, con il quale l'Amministrazione aveva dedotto l'applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali, anch'esse liquidate in misura proporzionale.
Sotto questo profilo la S. Corte osserva che il trust liberale può essere inquadrato nel genus delle donazioni indirette, oltre che fiduciarie: è assimilabile alle donazioni indirette perché l'effetto di arricchimento del beneficiario non si realizza attraverso il negozio tipico della donazione, ma mediante il ricorso ad una fattispecie negoziale complessa, che prevede l'intermediazione di un altro soggetto (il trustee). È parimenti fiduciario, in quanto si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra il settlor ed il trustee, il quale è obbligato ad amministrare i beni nell'interesse del beneficiario, ovvero in funzione di uno scopo prestabilito.
La Corte rammenta altresì che la peculiarità dell'istituto risiede nel fatto che esso genera una dual ownership, con la precisazione che la proprietà in capo al trustee è finalizzata solo all'amministrazione dei beni segregati, laddove quella in capo al beneficiario assumerà rilevanza (anche fiscalmente) solo al momento dell'effettivo trasferimento in suo favore. Così stando le cose, è illogico, oltre che sistematicamente incoerente, affermare l'applicabilità delle imposte sui trasferimenti alla convenzione istitutiva del trust, la quale a ben vedere non realizza alcun trasferimento effettivo neppure quando è accompagnata dall'intestazione formale dei beni al trustee, perché non a tale momento è correlabile il trasferimento di ricchezza - id est: l'incremento patrimoniale - rilevante quale indice di capacità contributiva.
Osservazioni
La sentenza in commento sancisce – in maniera del tutto condivisibile per chi scrive – l'inapplicabilità dell'imposta proporzionale di registro, così come di quella ipotecaria e catastale, in relazione agli atti istitutivi di trust liberali ed agli atti dispositivi consequenziali posti in essere prima dell'entrata in vigore della Legge n. 262/2006 (identici principi sono affermati nella coeva Cass. civ., 18 dicembre 2015 n. 25480). Nella motivazione, tuttavia, il Supremo Collegio sente il dovere di precisare che le soluzioni adottate non valgono in relazione alle fattispecie soggette al nuovo regime normativo, involgenti altri profili problematici «ampiamente dibattuti».
Questo riferimento alle nuove disposizioni ci offre, tuttavia, lo spunto per svolgere qualche considerazione supplementare sulla fiscalità indiretta dei trust nel sistema vigente e sullo stato della giurisprudenza in materia. In proposito, occorre premettere che con una serie di ordinanze più o meno coeve (Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2015 n. 3735 e 3737; Cass. civ., sez. VI, 25 febbraio 2015 n. 3886; Cass. civ., sez. VI, 18 marzo 2015 n. 5322) la S. Corte ha sancito l'assoggettamento ad imposta proporzionale dei vincoli di destinazione non traslativi, ivi comprese le convenzioni istitutive di trust liberali, siccome di per sé fiscalmente rielevanti. A tale conclusione la Corte è approdata con un percorso logico-argomentativo non convincente, che ha suscitato un dissenso pressoché corale in dottrina (cfr. STEVANATO D., La nuova imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione, in GT, n. 5/2015; CORASANITI G., Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze, in Dir. prat. trib., 2015, 4; TASSANI T., Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione? in Fisco, 2015, 1957 ss.).
In tali pronunce, infatti, si assume che l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione sarebbe un'imposta nuova «accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D. Lgs. n. 346 del 1990 (…) ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e donazioni. Ciò in quanto nell'imposta in esame, a differenza di quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obbiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore delle utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce per impoverirsi». Tutti gli Autori sopra citati hanno messo in risalto la criticità della tesi secondo cui l'oggetto del tributo non consisterebbe negli atti dispositivi (ossia negli atti di trasferimento di beni e diritti), bensì nella mera costituzione dei vincoli di destinazione, evidenziando una serie di punti deboli del ragionamento della Corte, che di seguito si riassumono:
Il punto più grave però è un altro: poiché nel pensiero della Corte l'atto di destinazione risulta imponibile anche in assenza di un trasferimento patrimoniale (come accade per l'appunto nei trust autodichiarati), il presupposto della "nuova" imposta finisce con l'identificarsi nel valore dell'utilità di cui il disponente si priva attraverso la costituzione del vincolo, ossia in una situazione che non palesa alcuna ricchezza tassabile ex art. 53 Cost. È evidente, pertanto, che un tributo così congegnato, oltre a difettare di coerenza logica (Tassani, op. cit.) pone seri dubbi di compatibilità con il dettato costituzionale, tanto da indurre qualche autore ad affermare che la Cassazione avrebbe addirittura «teorizzato un'imposta sull'impoverimento» (così testualmente Stevanato, cit., 407).
Di diverso avviso rispetto alla Cassazione è la giurisprudenza di merito. Quest'ultima ha adottato un approccio di tipo casistico, volto ad accertare la natura liberale, gratuita, ovvero onerosa dei trust, al fine di individuare il regime fiscale applicabile ed il preciso momento impositivo (v. Corasaniti, op. cit., 20692, ove sono prese in considerazione alcune tra le decisioni più significative). In linea di massima prevale l'orientamento che reputa tassabile in misura fissa l'atto segregativo di beni in trust, riservando (eventualmente) il prelievo in misura proporzionale al momento successivo della devoluzione dei beni dal trustee al beneficiario, sia pure con sfumature diverse legate al tipo di trust e in generale alla configurazione della fattispecie (cfr. Comm. Trib. Prov. Macerata, 26 settembre 2012, n. 207; Comm. Trib. Prov. Firenze, 23 ottobre 2008, n. 30; Comm. trib. prov. Caserta, 16 aprile 2009, n. 481; Comm. trib. prov. Bologna, 25 gennaio 2011, n. 16; Comm. trib. reg. Milano, 14 ottobre 2010, n. 96; Comm. trib. prov. Milano, 11 giugno 2012, n. 73; Comm. trib. prov. Treviso, 20 gennaio 2014, n. 105; contra e cioè in senso conforme al recente indirizzo della Cassazione: Comm. trib. prov. Milano, 30 settembre 2009, n. 78; Comm. trib. prov. Firenze, 15 marzo 2012, n. 82).
Alla luce di quanto sopra, appare auspicabile un revirement della giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento attuale, oltre ad apparire in contrasto con i principi enunciati nella sentenza annotata (in tal senso non è dirimente il riferimento al diverso contesto normativo nel quale questi ultimi sono stati espressi), rischia di vanificare l'efficienza dell'istituto, rendendolo in concreto scarsamente idoneo agli scopi per i quali è stato concepito.
Riferimenti bibliografici
LUPOI M., I trust nel diritto civile, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 2000.
CURZIO S., Tutela del patrimonio e trust, Rimini, 2014.
STEVANATO D., La nuova imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione, in GT, n.5/2015, p.400 ss.
CORASANITI G., Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze, in Dir. prat. trib., 2015.
TASSANI T., Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione? in Fisco, 2015, 1957 ss. |