Efficacia del deposito del ricorso dalla ricezione del plico da parte del destinatario

Antonio Damascelli
22 Agosto 2017

Nel processo tributario il termine di efficacia del deposito del ricorso nella segreteria decorre dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione ed il ricorso deve ritenersi ammissibile con l'esibizione del solo avviso di ricevimento in mancanza della ricevuta di spedizione.
Massima

I. Nel processo tributario, il termine di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio della parte ricorrente che si sia avvalsa del servizio postale universale ai fini della notificazione dell'atto decorre non dalla data di spedizione ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione.

II. Nel processo tributario il ricorso e l'appello notificati a mezzo del servizio postale universale sono considerati ammissibili anche se in sede di costituzione in giudizio la parte depositi solo l'avviso di ricevimento e non la ricevuta di spedizione, a condizione che la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con la stampigliatura meccanografica oppure col timbro datario. In tal caso, l'avviso di ricevimento riveste la stessa funzione probatoria assegnata dalla legge alla ricevuta di spedizione mentre, in difetto, l'inidoneità della scritturazione manuale della data di spedizione impressa sull'avviso può essere vinta, ai fini della tempestività del ricorso, soltanto se la ricezione del plico raccomandato sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza dell'impugnazione dell'atto o della sentenza.

Il caso

La CTR della Calabria aveva dichiarato inammissibili gli appelli dell'Agenzia delle Entrate avverso le decisioni di primo grado per mancato deposito nei termini di legge (30 gg.) delle fotocopie delle ricevute di spedizione delle due raccomandate con le quali gli appelli erano stati notificati.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, proposto ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge (art. 53 comma 2 e art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992) in cui era incorsa la CTR, determinata dalla ritenuta inidoneità degli avvisi di ricevimento a provare la tempestività degli appelli.

Secondo la difesa erariale, le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare declaratorie di inammissibilità irragionevoli e nel rispetto del principio di conservazione per raggiungimento dello scopo dell'atto.

La Corte Suprema, decidendo a sezioni unite, con un approfondito esame dei contrastanti precedenti e attraverso l'excursus specifico della normativa generale in materia di spedizione dei plichi raccomandati, ha fatto cadere l'opzione ermeneutica in favore di una tesi meno restrittiva e rispettosa della intrinseca natura giuridica degli atti sottoposti a notifica per il tramite del servizio universale. Ha, infatti, stabilito, da un lato, che il dies a quo per il deposito del ricorso e dell'appello decorre dalla ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario e, dall'altro, che, ai fini dell'ammissibilità e dell'efficacia della notifica a mezzo del servizio di posta universale, è sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento nella ricorrenza di determinati ulteriori requisiti formali su cui infra.

La questione

La questione è stata originata dal deposito in Commissione Tributaria Regionale, da parte dell'Agenzia, degli appelli corredati dei soli avvisi di ricevimento, la cui insufficienza ed inidoneità, perché non accompagnati dall'allegazione delle ricevute di spedizione dei plichi raccomandati, ai fini dei profili di ammissibilità dei ricorsi era stata eccepita dal contribuente. I giudici di appello hanno condiviso i rilievi dell'appellato ed hanno dichiarato l'inammissibilità degli appelli in quanto privi della ricevuta di spedizione del plico.

Le Sezioni Unite hanno, invece, ribaltato il verdetto, come illustrato in ulteriore prosieguo.

La costituzione delle parti nel processo tributario.

La disciplina del deposito dei ricorsi sia in primo grado che in appello è identica, in quanto l'art. 53 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992 (concernente l'appello) rinvia alla disposizione del comma 1 del precedente art. 22 stesso decreto legislativo, a mente del quale – per quel che interessa la fattispecie concreta – “ il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita…l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.

Le problematiche giuridiche affrontate dalla pronuncia delle SS.UU. concernevano:

a) la decorrenza del termine per il deposito dell'appello notificato a mezzo raccomandata, trattandosi di stabilire se il dies a quo andasse calcolato dal giorno della spedizione ovvero dalla ricezione del plico da parte del destinatario.

Risolvendo il contrasto di orientamenti nella giurisprudenza della Corte, le sezioni unite hanno optato per la soluzione meno restrittiva, fondata sul principio di carattere generale, applicabile anche al processo tributario di tipo impugnatorio, secondo il quale “il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di gravame nei confronti del destinatario e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario” – nel nostro caso all'ente poste – “ che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione”.

b) la rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell'omesso deposito della ricevuta della spedizione postale ove risulti in atti il solo deposito dell'avviso di ricevimento.

Attraverso una disamina molto articolata dell'intera normativa in materia di spedizione postale, dei requisiti formali e della natura giuridica dell'avviso di ricevimento, la Corte è pervenuta ad ammetterne l'idoneità ai fini della ritualità della costituzione in giudizio, in quanto “il tracciamento automatizzato con le macchine operatrici assicura la relazione intercorrente tra mittente ed ufficio postale e tra questi e il destinatario del plico, garantendo l'idnetità dei dati relativi a giorni e modi di spedizione tanto sul modulo per l'accettazione della raccomandata quanto sull'avviso di ricevimento, entrambi sempre generati dal sistema operativo di Poste Italiane”.

Le soluzioni giuridiche

A) In ordine alla prima delle questioni giuridiche affrontate, la Corte si è confrontata con i due opposti orientamenti.

Secondo il primo indirizzo (Cass. civ., n. 20262/2004 e n. 7373/2008), il termine per la costituzione in giudizio decorrerebbe dalla spedizione del plico, in quanto l'art. 22 del processo tributario prevede positivamente la modalità di deposito che presuppone la spedizione ma non la ricezione del plico e sottrarrebbe, quindi, questo adempimento alla regola dell'art. 16 comma 5 stesso decreto (secondo cui i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto). In sostanza, questo indirizzo è strettamente legato al dato letterale della norma ed ha trovato conferma anche di recente (Cass. civ., n. 16758/2016).

L'altro opposto indirizzo (inaugurato da Cass. civ., n. 12185/2008), che fa decorrere il termine dalla ricezione del plico, fa leva sull'interpretazione della regola dell'art. 16 ultimo comma, la cui disciplina si riferirebbe ai soli termini entro i quali la notifica deve avvenire e non potrebbe essere estesa analogicamente in quanto norma eccezionale. Conseguentemente, trova applicazione il principio generale, secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.

Le sezioni unite hanno dato continuità al secondo orientamento sulla base dell'interpretazione testuale, teleologica e sistematica della disposizione normativa nonché sul piano della tenuta costituzionale dell'opzione ermeneutica.

La sentenza si diparte da una premessa di carattere generale, contenuta nei precedenti recenti delle Sezioni Unite (sent. n. 14916/2016; n. 5700/2014), secondo i quali le forme del processo tendono a garantire lo scopo del giudizio, cioè la pronuncia di merito, anche sulla scorta del principio del giusto processo che assicura il diritto di ogni persona ad ottenere dal giudice la pronuncia sul merito.

La Corte ripercorre, quindi, la disciplina del sistema delle notificazioni nei vari settori dell'ordinamento, nei quali il diritto vivente ha individuato il termine di costituzione dal giorno della ricezione dell'atto (Cass. civ., n. 1662/2016; Cons. Stato n. 137/2017).

Ragioni di simmetria logico giuridica impongono, a parere delle sezioni unite, di dare preferenza alla seconda opzione adottata: in casi di notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, infatti, la disciplina prevista per il processo tributario non si discosta da quella propria del processo civile, in sintonia con la legge delega (L. n. 23/2014) volta ad adeguare i due comparti dell'ordinamento processuale. In tali casi, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre, allorquando la notifica sia avvenuta a mazzo dell'ufficiale giudiziario, dalla ricezione dell'atto.

Sicchè, conclude la Corte, non v'è alcuna ragione logico giuridica, alla luce degli articoli 3, 24 e 76 Cost. di distinguere il regime della notifica diretta a mezzo raccomandata dall'ordinaria notifica tramite ufficiale giudiziario. Restano così preservati, con la soluzione offerta, gli articoli 3 e 24 Cost. con riguardo alle altre forme di notificazione del processo tributario e al diverso computo del termine per le vertenze soggette a reclamo mediazione nonché l'art. 76 concernente l'adeguamento del processo tributario a quello civile ai sensi della legge delega.

B) Sulla seconda questione, gli indirizzi interpretativi esaminati dalle sezioni unite sono stati i seguenti:

  • secondo il primo (Cass. civ., n. 12932-18121/2015), il ricorrente avrebbe l'obbligo di depositare in sede di costituzione in giudizio la ricevuta di spedizione a pena di inammissibilità, non essendo assistito l'avviso di ricevimento da fede privilegiata né sarebbe accompagnato da attestazione dell'ufficio postale.
  • secondo l'altro orientamento, l'avviso di ricevimento sarebbe, invece, idoneo a svolgere la funzione probatoria perché atto pubblico ex art. 2699 c.c.

Le Sezioni unite hanno sposato questo indirizzo ripercorrendo funditus tutta la legislazione ed i regolamenti postali per concludere che l'agente postale non si limita a consegnare al destinatario un plico qualsiasi ma quello che reca lo stesso numero e la stessa data di spedizione indicati nell'avviso di ricevimento, dovendosi ritenere che l'impiegato postale svolga compiti pubblicistici e il bollettino di spedizione della raccomandata sia atto pubblico anche per la parte riservata all'utente del servizio.

Nella notifica a mezzo del servizio postale universale l'avviso costituisce, pertanto, atto pubblico dotato di fede privilegiata vincibile con la querela di falso, in quanto la stampigliatura con macchina numeratrice non fa perdere ai documenti postali la natura di atti pubblici.

Osservazioni

La decisione va sostanzialmente condivisa, segnatamente va apprezzata nella parte in cui valorizza l'interpretazione teleologica della disposizione contenuta nell'art. 22 processo e richiama l'attenzione sulla natura e le finalità del giusto processo orientato a fornire la pronuncia sulla domanda.

Questa interpretazione risolve implicitamente la questione a monte circa il carattere del procedimento notificatorio, in cui la ricevuta di spedizione o la sua esibizione non attiene ai profili di inesistenza del procedimento medesimo.

Parimenti utile e convincente appare la ricostruzione dogmatica dell'avviso di ricevimento che coerentemente conduce alla corretta risposta fornita.

Piuttosto deve dirsi che la disciplina dettata è destinata ad applicarsi fino a quando il processo telematico non diventerà obbligatorio (attualmente è opzionabile), esaurendo così nel tempo la regula iuris.

Infatti, la costituzione dovrà avvenire con il deposito mediante il sistema informativo della Giustizia tributaria (S.I.GI.T.) del ricorso (e dell'appello) notificato a mezzo pec, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo ed ai documenti allegati, così come attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal Sigit previste dall'art. 9 e 10 del D.M. n. 163/2013 e dall'art. 7 del D.M. del 4 agosto 2015.

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