Fondo patrimoniale ed ipoteca iscritta da Equitalia: ammissibilità

23 Settembre 2016

L'inserimento di beni in un fondo patrimoniale non osta all'iscrizione sugli stessi dell'ipoteca da parte di Equitalia: ciò in quanto le preclusioni previste dall'art. 170 c.c. attengono solo all'esecuzione vera e propria, rappresentando l'ipoteca iscritta da Equitalia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata.
Massima

L'inserimento di beni in un fondo patrimoniale non osta all'iscrizione sugli stessi dell'ipoteca da parte di Equitalia: ciò in quanto le preclusioni previste dall'art. 170 c.c. (che prevede il divieto di esecuzione sui beni del fondo tranne che per obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia) attengono solo all'esecuzione, rappresentando l'ipoteca iscritta da Equitalia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

Il caso

Con una sentenza del 2008 la CTP di Pisa accoglieva il ricorso di un contribuente, ordinando di conseguenza la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, ritenendo fondata l'eccezione di impignorabilità dei beni in quanto conferiti in un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 c.c..

La sentenza veniva confermata dalla CTR della Toscana che ribadiva come i beni inseriti in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami.

Col successivo ricorso per Cassazione Equitalia denunciava la violazione di legge in relazione all'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.

Secondo l'agente della riscossione l'art. 170 c.c. (che inibisce l'esecuzione sui beni inseriti nel fondo patrimoniale per obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia) fa esclusivo riferimento alle procedure esecutive e non anche all'attivazione di misure cautelari come l'ipoteca, che ha natura propedeutica all'avvio di un'eventuale fase esecutiva vera e propria.

La Cassazione ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, hanno rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

I giudici di legittimità non ignorano l'esistenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 1652/2016 e n. 23876/2015) che hanno ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 170 c.c. anche all'ipoteca in quanto tra gi atti di esecuzione “rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del titolo e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del titolo medesimo”.

Gli stessi, però, non hanno potuto non prendere atto del fondamentale intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 19667 del 2014, ribadito da Cass. civ., sez. un., n. 15354/2015) che hanno chiarito la natura dell'ipoteca iscritta da Equitalia, escludendo che possa considerarsi un atto dell'esecuzione forzata, dovendo invece essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria".

Le conseguenza di tale qualificazione sono evidenti: l'ipoteca è compatibile con l'esistenza di un fondo patrimoniale, dato che il tenore testuale del predetto art. 170 richiama espressamente l'esecuzione forzata e non atti ad essa prodromici o alternativi, limitandone fortemente l'operatività.

Le questioni

La questione fondamentale trattata dalla pronuncia in commento attiene all'ambito di applicabilità, in particolare per l'Amministrazione finanziaria (intesa come Agenzia delle Entrate ed Equitalia), del disposto di cui all'art. 170 c.c. secondo cui “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

In altri termini dal tenore letterale della norma sembrerebbe che le limitazioni relative ai beni confluiti nel fondo patrimoniale attengono alla sola fase esecutiva, non impedendo ai creditori di precostituirsi un tiolo esecutivo o di iscrivere ipoteca sui beni stessi, trattandosi di atti prodromici o alternativi (è il caso dell'ipoteca iscritta da Equitalia, come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 19667/2014) all'esecuzione forzata vera e propria.

Le soluzioni giuridiche

Come risulta dall'art. 167 c.c., l'istituto del fondo patrimoniale consiste nel vincolo posto su determinati beni (mobili iscritti in pubblici registri, immobili e titoli di credito) finalizzato alla soddisfazione degli interessi familiari; in sostanza viene creato un patrimonio separato (con limitazione della responsabilità patrimoniale generica prevista dall'art. 2740 c.c.) garantito dal contenimento dei poteri dispositivi in capo ai costituenti. La ratio dell'istituto del fondo patrimoniale non risiede nel porre uno o più beni, costituiti in patrimonio separato, al riparo dai rischi dell'attività economica svolta da uno o da entrambi i coniugi, ma nel vincolare i beni stessi al soddisfacimento dei bisogni famiglia intesa nella sua accezione di comunità nucleare.

Il vincolo dei beni è finalizzato a destinare gli stessi all'esclusivo soddisfacimento delle finalità familiari (di mantenimento, assistenza e contribuzione ai bisogni della famiglia) e giustifica il divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo (e sui relativi frutti) che rispondono soltanto per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia. È irrilevante a tal proposito il momento della nascita dell'obbligazione, visto che il divieto in parola opera non solo per i crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo ma anche per i crediti antecedenti, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria: a tal fine la costituzione del fondo si considera atto a titolo gratuito (Cass. civ., n. 3251/1996 e n. 4933/2005).

I beni inseriti nel fondo patrimoniale potranno, quindi, essere oggetto di esecuzione sia laddove il debito tributario possa essere comunque ricondotto a interessi familiari (in tal caso il divieto non sarebbe opponibile all'Amministrazione) sia, comunque, a prescindere dalla finalità dell'obbligazione contratta, con la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

In tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Vista la gratuità dell'atto, per determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), ovvero la previsione di un mero danno potenziale.

Deroga al divieto di esecuzione sui beni confluiti nel fondo: le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia

Il vincolo dei beni è finalizzato a destinare gli stessi all'esclusivo soddisfacimento delle finalità familiari (di mantenimento, assistenza e contribuzione ai bisogni della famiglia) e giustifica il divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo (e sui relativi frutti) che rispondono soltanto per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.

Compete al giudice del merito accertare se il debito per il quale l'agente della riscossione intende agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. sia riconducibile alle necessità della famiglia.

Quanto poi ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, i giudici di legittimità ricordano che sono ricompresi nei detti bisogni familiari, anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. civ., n. 5684/2006), laddove peraltro anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare.

Va precisato che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. civ., n. 8991/2003, n. 12998/2006), per cui risultano erronee le sentenze che ritengano di eludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all'art. 170 c.c. sulla base della natura legale e non contrattuale dell'obbligazione tributaria azionata in via esecutiva.

L'accertamento della finalità del debito (ovvero se il debito possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia) è una tipica quaestio facti rimessa al giudice di merito (Cass. civ., n. 11683/2001, n. 12730/2007).

Secondo i giudici di legittimità, quindi, se è vero che tale finalità (n.b. di natura familiare) non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni.

In altri termini è errata l'equazione che i debiti tributari siano sempre debiti contratti per bisogni estranei a quelli familiari, ma va indagata in concreto la singola situazione non potendo essere operata una valutazione in astratto. Sul punto è emblematica una sentenza del Tribunale di Salerno sez. I, 30 settembre 2008 secondo cui “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo soltanto qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia; atteso che l'art. 170 c.c., com'è noto, preclude tale esecuzione per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, tali intesi, peraltro, non in senso restrittivo, come riferentesi, cioè, alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.

È irrilevante infine il momento della nascita dell'obbligazione, visto che il divieto in parola opera non solo per i crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo ma anche per i crediti antecedenti, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria: a tal fine la costituzione del fondo si considera atto a titolo gratuito (Cass. civ. n. 3251/1996 e n.4933/2005).

Nel richiamare i suindicati principi, la Cassazione, con l'ordinanza n. 3778/2015 ha accolto il ricorso di Equitalia, ritenendo che “non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto” (cfr. Cass. civ., n. 4011/2013).

Con la cassazione della sentenza, la controversia è stata rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte perché decida in applicazione di tale principio, “tenendo conto del fatto che nei bisogni familiari sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi”.

Sulla natura dell'ipoteca iscritta da Equitalia, per giurisprudenza consolidata (da ultimo cfr. Cass. civ., n. 15746/2012 e ordinanza n. 7239 del 2013), nonché in base ai principi basilari del diritto, l'ipoteca costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata vera e propria, mirando a garantirne la fruttuosità (per questo rientra nel novero delle cc.dd misure cautelari o conservative); nel procedimento di riscossione coattiva disciplinato dal d.P.R. n. 602/1973 si configura come strumento aggiuntivo e/o alternativo del tutto autonomo rispetto all'espropriazione forzata che il concessionario ha facoltà di attivare una volta trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in tal senso è chiaro il disposto dell'art. 49 del predetto decreto). Secondo l'orientamento della Cassazione l'ipoteca prevista dall'articolo 77 del d.P.R. n. 602/1973 può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'articolo 50 del medesimo decreto, prescritta per il caso che l'espropriazione forzata (e non l'iscrizione di ipoteca) non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella pagamento.

A chiarire la natura dell'ipoteca de qua sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 19667/2014. In tale contesto le sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, ex art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento

Osservazioni

La vicenda trattata dalla pronuncia in commento (sui limiti per i creditori derivanti dall'inserimento dei beni del debitore nel fondo patrimoniale) somiglia alla questione relativa all'ambito di applicazione del beneficium excussionis del patrimonio sociale nell'ambito delle società di persone.

Anche in quel caso, infatti, come nella vicenda relativa al fondo patrimoniale, le limitazioni per i creditori valgono solamente per la fase esecutiva, non essendo impedito agli stessi di precostituirsi un titolo esecutivo (nel caso dell'Amministrazione finanziaria rappresentato dalla cartella di pagamento) o di azionare una misura cautelare nei confronti dei soci sussidiariamente responsabili.

Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. (ai sensi del quale “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”) è applicabile anche alle obbligazioni di natura legale come quelle tributarie: esso ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. In ambito tributario questo principio si traduce nella possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificare comunque al socio sussidiariamente responsabile il titolo esecutivo rappresentato dalla cartella di pagamento, senza attendere l'esito infruttuoso dell'esecuzione a carico della società.

Questo principio è stato espresso dall'importantissima sentenza n. 49 del 2014 con cui la Cassazione ha dichiarato legittima una cartella di pagamento per Iva ed Irap dovuta da una società di persone e notificata ad un socio in qualità di coobbligato solidale.

Se è pacifico però che l'art. 2304 c.c. si applichi anche ai crediti di natura tributaria è altrettanto consolidato, almeno secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda ex plurimis Cass. civ. n. 5434/1998, n. 12912/1997, n. 1056/1996, n. 7100/1993, n. 8011/1992, n. 3651/1992) che i creditori sociali possano agire per munirsi, nei confronti dei soci, del titolo esecutivo e iscrivere così ipoteca giudiziaria sui loro immobili in modo che, risultato incapiente il patrimonio sociale, possano soddisfarsi prontamente su tali beni.

Risulta quindi legittima la cartella di pagamento notificata al socio pur in assenza di preventiva escussione del patrimonio societario, in quanto, evidentemente la cartella di pagamento è un atto solamente prodromico all'esecuzione coattiva riunendo in sé le funzioni del titolo esecutivo e di precetto.

Questo principio è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Cassazione n. 12494 del 16 giugno 2016 secondo cui il beneficio di preventiva escussione del patrimonio societario non osta all'emissione e alla notifica al socio, quale coobbligato solidale della società, “di un atto del procedimento di riscossione coattiva, come l'avviso di mora o la cartella di pagamento, configurandosi quest'ultima come atto conclusivo di un "iter" strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all'esercizio dell'azione forzata”.

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