È della CTP la competenza per l'opposizione a pignoramento fondato su cartella non notificata
26 Giugno 2017
Massima
In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento per vizi derivanti dall'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, va proposta davanti al giudice tributario. Il caso
La società contribuente impugnava davanti alla CTP di Bari il verbale di pignoramento mobiliare eseguito dall'agente della riscossione in relazione a carichi di natura sia tributaria che non tributaria, sostenendo, tra l'altro, che i titoli esecutivi, ovvero le cartelle di pagamento, posti a base del pignoramento, non erano stati previamente notificati.
La CTP, in accoglimento dell'eccezione dell'agente della riscossione, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione ordinaria. La società contribuente impugnava la pronuncia di primo grado. La controversia posta all'esame della CTR per la Puglia aveva sostanzialmente ad oggetto la presunta inesistenza (o invalidità) delle notificazioni delle cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento e la conseguente inefficacia del titolo esecutivo. Stante la dedotta omessa notifica delle cartelle di pagamento, la contribuente sosteneva che il pignoramento costituisse il primo atto di manifestazione esterna della pretesa tributaria, non avendo la stessa avutane alcuna conoscenza preventiva. La CTR richiamava i principi di diritto espressi in due pronunce delle S.U. della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 05 luglio 2011, n. 14667; Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 17 aprile 2012, n. 5994) per cui le controversie relative all'opposizione all'esecuzione rientrano nell'ambito della giurisdizione tributaria quando abbiano ad oggetto la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie. Nel caso di specie dunque, la competenza per l'impugnazione del pignoramento spettava al giudice tributario e per l'effetto la CTR accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente, dichiarando la giurisdizione del giudice tributario. La causa era quindi rimessa alla CTP. Avverso la decisione della CTR, l'agente della riscossione proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992. A parere del ricorrente, nella vicenda in esame la CTR avrebbe riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario omettendo di tenere in adeguata considerazione il disposto del citato art. 2 D.lgs. n. 546/1992 (così come modificato dall'art. 12 della Legge n. 448/2001), ai sensi del quale le controversie concernenti atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, di conseguenza anche quelle relative all'atto di pignoramento, sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. La questione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono chiamate a pronunciarsi in merito alla devoluzione al giudice ordinario oppure a quello tributario delle controversie relative all'opposizione agli atti esecutivi, nell'ipotesi in cui sia censurata la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, nello specifico, come nel caso di specie, qualora a fronte del primo atto di esecuzione, vale a dire il pignoramento, il contribuente eccepisca di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo, costituito dalla cartella di pagamento. Una prima ricostruzione, sulla quale si fonda anche la decisione della CTR impugnata nel caso di specie, afferma che l'opposizione agli atti esecutivi concernente un atto di pignoramento, asseritamente nullo per omessa notifica degli atti presupposti, costituirebbe essenzialmente l'impugnazione del primo atto tramite il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, risultando dunque ammissibile e demandata alla giurisdizione del giudice tributario.
Al contrario un recente orientamento (Cass. civ., Sez. Unite Civili, 27 ottobre 2016 n. 21690; Cass. civ., Sez. Unite Civili, 29 aprile 2015 n. 8618 ; Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015 n. 24235; Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2015 n. 9246) ha sostenuto che le opposizioni agli atti esecutivi di cui si è detto debbano essere proposta dinanzi al giudice ordinario, sulla base dell'assunto per cui la competenza è sempre della giurisdizione ordinaria quando l'impugnazione riguardi un atto dell'esecuzione successivo alla notificazione della cartella di pagamento, a prescindere dalla tipologia di vizio dedotto. Secondo chi aderisce a questa seconda tesi dunque, il giudice ordinario sarà chiamato a verificare la sussistenza del difetto di notifica, al fine di giungere all'eventuale pronuncia di nullità del relativo pignoramento. Le soluzioni giuridiche
Chiamata pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale sopra brevemente delineato, la Corte aderisce al primo e più risalente orientamento. I giudici della Suprema Corte richiamano innanzitutto il tenore letterale delle disposizioni rilevanti in materia: l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992, è chiarissimo nel segnare il momento in cui una controversia passa dalla giurisdizione tributaria a quella ordinaria, ovvero la “notificazione della cartella di pagamento”. Poiché sussista la giurisdizione del giudice ordinario, la lettera della norma esige che sia avvenuta la notificazione del titolo esecutivo.
In conseguenza di ciò, l'impugnazione, come nel caso in esame, di un atto dell'esecuzione forzata tributaria asseritamente invalido per mancanza della preventiva notificazione del titolo, costituisce un'opposizione ex art. 617 c.p.c. dove si eccepisce la nullità “derivata” dell'atto espropriativo, temporalmente collocata prima della suddetta notificazione e dunque spettante al giudice tributario. Si evidenzia poi come, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, non assuma alcuna rilevanza l'effettiva notificazione della cartella, in quanto questione esclusivamente attinente al merito.
Allo scopo è invece determinante la tipologia di vizio dell'atto di pignoramento dedotta dall'opponente, a prescindere dalla natura di primo atto dell'espropriazione forzata del pignoramento stesso. Ulteriore conferma della tesi prospettata si rinviene nella disposizione di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui statuisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. che concernano la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.
Dal punto di vista sistemico, a fronte del divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, è ben possibile interpretare la norma nel senso che sia invece consentita la proposizione della medesima questione davanti al giudice tributario, lamentando l'invalidità del pignoramento per la mancata preventiva notificazione della cartella. La Cassazione fornisce poi un ulteriore argomento sistematico a sostegno della soluzione prospettata, affermando che l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento rappresenti il primo atto di esternazione della pretesa tributaria e perciò debba rientrare nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, nell'interpretazione estensiva resane da costante giurisprudenza (ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014). L'attribuzione al giudice ordinario di una controversia concernente un atto compreso tra quelli di cui al citato art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, contrasterebbe con il disegno del legislatore teso a riservare al giudice tributario la cognizione delle controversie relative a tali atti.
Le Sezioni Unite dunque, confermando la decisione della CTR, affermano il seguente principio di diritto: “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del D.lgs. n. 546/1992, 57 del d.P.R. n. 602/1973 e 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario”.
Osservazioni
La sentenza annotata si rivela di grande interesse. Non solo perché pone un principio giuridico quanto mai importante ma anche perché, pochi se ne sono accorti, si sofferma, opportunamente sul famoso divieto posto dall'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 laddove viene stabilito che nell'espropriazione esattoriale non sono ammesse le opposizioni all'esecuzione e agli altri esecutivi, se non per la pignorabilità dei beni. Ma andiamo per ordine. In primo luogo il principio per cui in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi riguardanti l'atto di pignoramento che si assume viziato per l'omessa (o invalida) notificazione della cartella di pagamento (o di qualsiasi altro atto presupposto al pignoramento) è ammissibile e va proposta avanti il giudice tributario risulta essere pienamente conforme alla stessa disciplina normativa. Benvero l'art. 2, co. 1° secondo alinea prevede quale criterio discretivo circa la giurisdizione, ordinaria o speciale, la “notificazione della cartella di pagamento”. Una volta verificato tale presupposto, ogni questione successiva è devoluta alla giurisdizione speciale tributaria.
Peraltro una tale tesi, che si ripete, riposa sul dato letterale dell'articolo indicato, trova una ulteriore conferma nell'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 posto che lo stesso articolo stabilisce che non sono ammesse avanti il Tribunale le opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. aventi ad oggetto proprio non solo la regolarità formale del titolo esecutivo ma financo la regolarità del processo notificatorio del titolo e del precetto (che nel caso che ne occupa è rappresentato proprio dalla cartella). De iure condendo risulta di non poca importanza l'ulteriore affermazione per cui il divieto di cui all'art. 57 del d.P.R. non può considerarsi assoluto essendo efficace soltanto nei riguardi del giudice ordinario. Ne consegue la piena esperibilità, tante volte negata, di dette opposizioni davanti al giudice tributario, anche laddove la lagnanza riguardi la previa omessa notificazione della cartella di pagamento.
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