Valida l'istanza d'accertamento con adesione spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno

27 Marzo 2017

È valida l'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 D.Lgs. n. 218/1997 spedita all'Ufficio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ed in busta chiusa, purché sia rispettato il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo.
Massima

È valida l'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 D.Lgs. n. 218/1997 spedita all'Ufficio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ed in busta chiusa, purché sia rispettato il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, prendendo a riferimento la data di spedizione dell'istanza ed a prescindere dalla data di effettivo ricevimento della stessa.

Il caso

Una società presentava istanza di accertamento con adesione in relazione ad un avviso di accertamento di maggiori ricavi ai sensi del d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d), notificato in data 28 luglio 2009.

La società, stante la scadenza del termine per impugnare l'avviso l'11 novembre 2009 (vista la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre) presentava due istanze di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa. La prima istanza era priva di sottoscrizione; la seconda, spedita il 10 novembre, perveniva all'Ufficio in data 12 novembre.

Entrambe le istanze di adesione erano oggetto di rigetto per inammissibilità: la prima in quanto non sottoscritta e la seconda in quanto tardiva. Il ricorso avverso innanzi alla CTP Pavia, (notificato il 5 febbraio 2010), veniva respinto per intempestività.

La CTR Lombardia accoglieva l'appello della contribuente, ritenendo applicabile alla presentazione dell'accertamento con adesione la possibilità di invio mediante plico raccomandato, nonché il principio di scissione degli effetti delle comunicazioni, valendo per la parte notificante la data di invio quale data di presentazione (10 novembre 2009).

La tempestività dell'istanza di accertamento rendeva applicabile la sospensione di 90 giorni per l'impugnazione dell'atto (D.Lgs. n. 218/1997, artt. 6 e 12), e dunque il ricorso innanzi alla commissione provinciale era da considerarsi notificato nei termini.

Avverso questa decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.

La questione

La questione prende avvio con la presentazione da parte della società accertata di un'istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, notificata con posta raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa. L'istanza, inviata prima dello spirare del termine di sessanta giorni dalla notifica, perveniva all'Ufficio dopo la scadenza di tale termine.

Nel ricorso per Cassazione, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546/1992, artt. 16, 20 e 21, e del D.Lgs. n. 218/1997, art. 6, comma 3 e della L. n. 146/1998, art. 20, sostenendo che, poiché la sospensione di 90 gg. del termine di impugnazione dell'atto impositivo decorre dalla "presentazione dell'istanza" di accertamento con adesione, per valutare la tempestività dell'istanza, andava presa in considerazione la data del ricevimento del plico da parte dell'ufficio. Nella vicenda in esame, l'istanza veniva ricevuta il 12 novembre 2009, ossia oltre il termine previsto per l'adesione. A parere dell'Agenzia, in conseguenza di ciò, non sarebbe stata applicabile la sospensione di 90 gg. del termine di impugnazione e dunque il ricorso della contribuente alla Commissione Tributaria Provinciale sarebbe stato tardivo.

Verifica della tempestività della presentazione dell'istanza.

Come dedotto dalla stessa amministrazione, dalla L. n. 241/1990 è legittimo desumere la possibilità di ricorrere all'utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento quale mezzo per rivolgere istanze alla pubblica amministrazione.

Nella pronuncia in esame i Giudici della Suprema Corte sono stati chiamati ad affrontare la problematica del momento in relazione al quale debba farsi riferimento relativamente al valido invio della istanza dal contribuente, con ciò esaminando se esso debba coincidere con l'invio, appunto, oppure con la ricezione di esso da parte del destinatario.

La decisione si fonda sull'applicazione del precetto secondo cui, quando siano in oggetto rapporti con la Pubblica Amministrazione, i termini concessi ai privati per la presentazione di istanze, devono ritenersi rispettati ogniqualvolta le stesse siano state spedite prima dello spirare del termine di decadenza.

Il ragionamento della Corte prende poi in considerazione il principio di scissione degli effetti delle comunicazioni: per il quale il verificarsi dell'effetto impeditivo della decadenza non può essere condizionato alla materiale percezione dell'istanza da parte del destinatario, poiché devono essere tenute in considerazione le conseguenze suscettibili di determinarsi a carico del mittente interessato ad impedire la decadenza.

Ciò non toglie che l'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere sorga soltanto al momento dell'effettiva ricezione della istanza, come si premura di sottolineare la Corte ponendo in evidenza il rilievo della qualifica degli atti quali recettizi ai fini della tutela del destinatario.

L'invio in busta chiusa in violazione dell'art. 20 D.lgs. n. 546/1990.

L'Agenzia sosteneva altresì che la presentazione poteva essere eventualmente retrodatata alla data di spedizione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'istanza fosse stata trasmessa con plico raccomandato senza busta, come ivi previsto a tutela di esigenze di certezza, mentre nel caso di specie l'invio eri avvenuto con busta.

L'Amministrazione faceva riferimento ad un orientamento giurisprudenziale espresso ad esempio dalla CTR Roma, sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 697 del 14 novembre 2013, nella quale si afferma che nel processo tributario il ricorso inviato a mezzo posta si intende formalmente notificato nei termini al momento della spedizione e non della ricezione, a patto però che venga spedito in plico, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e non in busta chiusa. Qualora venga spedito in busta chiusa, ai fini della sua tempestività fa fede il timbro di ricezione dell'ufficio o la data di sottoscrizione della ricevuta di ritorno.

A tal proposito, conformandosi alla precedente giurisprudenza della Corte stessa (Cass. civ., sez. trib. n. 15309/2014), i Giudici della Suprema Corte ribadiscono che, per quanto riguarda la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, la violazione dell'art. 20 D.lgs. n. 546/1992 costituisce una mera irregolarità. Vale a dire che la spedizione a mezzo posta raccomandata in busta chiusa, anziché in plico senza busta, deve essere ritenuta pienamente valida nel caso in cui il destinatario non abbia contestazioni da formulare sulla effettiva ricezione della stessa, sul contenuto della busta e sulla riferibilità alla parte. La Corte ritiene infatti che siano soddisfatte le esigenze di certezza della spedizione e del contenuto dell'atto, dissentendo dalla tesi avanzata dall'Amministrazione e giudicando inammissibile l'estensione analogica dell'applicazione dell'art. 22 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, attesa la diversa funzione assolta dalla suddetta istanza rispetto al ricorso giurisdizionale.

Le soluzioni giuridiche

Fondando la propria decisione sulle argomentazioni sopra richiamate, la Corte di Cassazione evidenzia che, stante la possibilità di presentare istanze alla Pubblica Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, i termini per la presentazione devono ritenersi rispettati qualora le stesse siano spedite in tempo utile, non assumendo alcun rilievo la circostanza che esse pervengano al destinatario successivamente allo spirare di tale termine, per il già richiamato principio di scissione degli effetti delle comunicazioni.

I Giudici della Suprema Corte poi, aderendo ad un precedente orientamento (Cass. Civ. sez. trib, 30 luglio 2014, n. 17314/2014) confermano la legittimità della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, pur se avvenuta con raccomandata in busta chiusa, a differenza di quanto previsto con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio. Nel caso di specie dunque, la presentazione dell'istanza è stata ritenuta ammissibile e tempestiva.

Dall'affermazione della tempestività dell'istanza di accertamento con adesione consegue l'applicabilità della sospensione di 90 giorni ai fini dell'impugnazione dell'atto impositivo, così come disposto dal D.Lgs. n. 218/1997, artt. 6 e 12.

Ulteriore conseguenza, nel caso di specie, è stata l'acclarata tempestività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado esperito dalla società accertata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione, confermando la sentenza delle Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto ammissibile il ricorso presentato dalla contribuente, accogliendone le doglianze anche nel merito.

Osservazioni

I principi di diritto che discendono dalla annotata sentenza sono importanti e trascendono la fattispecie concreta esaminata.

Oltre a tutto quanto già compendiato rimane da sottolineare come la Suprema Corte, ancora una volta (ex plurimis Cass. civ., sez. trib., 12 dicembre 2013, n. 27837), releghi la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso (in questo caso dell'istanza di accertamento con adesione) nell'alveo delle misure eccezionali, posto che esse sono funzionali alla chiusura del processo in rito e non permettono il raggiungimento di una giustizia sostanziale.

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