Sanabile la notifica del ricorso per Cassazione al difensore domiciliatario di primo grado

29 Settembre 2016

La notificazione del ricorso per Cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della parte intimata per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è affetta da nullità per violazione dell'art. 330 c.p.c., come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Massima

La notificazione del ricorso per Cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della parte intimata per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è affetta da nullità per violazione dell'art. 330 c.p.c., come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Il caso

L'Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti di una società statunitense, cinque avvisi di accertamento, con cui recuperava a tassazione l'IVA, per gli anni dal 1999 al 2003, ritenuta illegittimamente detratta ai sensi dell'art. 74-ter, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, in quanto detta società avrebbe svolto attività di tour operator, e non solo di autonoleggio, con conseguente indetraibilità dell'IVA relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, così confermando la pronuncia di primo grado di illegittimità dei predetti avvisi di accertamento, poiché riteneva inadeguate le prove fornite dalla medesima, al fine di dimostrare con ragionevole certezza che la società contribuente avesse svolto effettivamente attività di tour operator e non soltanto di autonoleggio.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, cui la società statunitense resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 330 c.p.c., perché notificato presso il difensore domiciliatario per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo.

Le questioni

La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 15946 del 2014, rimetteva gli atti al Primo Presidente, il quale assegnava la causa alle Sezioni Unite, affinché risolvessero le seguenti questioni:

  1. se alla notificazione del ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali debba applicarsi la disciplina dettata dall'art. 330, primo comma, c.p.c. oppure quella speciale prevista dall'art. 17, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, atteso che l'art. 330 citato (rubricato "Luogo di notificazione della impugnazione") dispone che "se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio", mentre l'art. 17 citato (rubricato "Luogo delle comunicazioni e notificazioni"), stabilisce che "l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo";
  2. laddove si ritenesse applicabile l'art. 330, primo comma, c.p.c., se sia affetta da inesistenza giuridica oppure da nullità, come tale sanabile secondo le norme del codice di rito, la notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della parte in primo grado, nel caso in cui questa b1) sia rimasta contumace in appello, o allorché b2) abbia revocato il mandato a detto difensore e lo abbia sostituito con un nuovo difensore presso il quale abbia anche eletto domicilio.

In altri termini, il Collegio rimettente, avendo rilevato orientamenti giurisprudenziali non univoci su tali questioni in seno alla medesima Corte di Cassazione, riteneva pregiudiziale che le Sezioni Unite chiarissero:

  1. in primis, qual è la disciplina applicabile in ordine al luogo di notificazione del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale, e quindi il rapporto tra il regime dettato dall'art. 330 c.p.c. e quello previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992;
  2. in secundis, laddove ritenessero applicabile la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., se la conseguenza derivante dalla violazione della menzionata disposizione è l'inesistenza giuridica oppure la nullità, come tale sanabile secondo le norme del codice di rito.

Le soluzioni giuridiche

Con riferimento alla questione sub a), le Sezioni Unite hanno affermato tout court che "in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, nel caso in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione".

Ciò, sulla base della considerazione per la quale occorre tenere distinta la disciplina dettata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992 per il processo tributario da quella prevista dall'art. 330 c.p.c. in tema di ricorso per cassazione, atteso che la previsione di cui all'art. 17 citato costituisce eccezione alla sola disposizione di cui all'art. 170 c.p.c. per le notificazioni endoprocessuali, e pertanto, mancando, per la notifica degli atti di impugnazione, una disposizione specifica, deve trovare applicazione quella prevista dall'art. 330 c.p.c. (cfr., ss.uu., sentenza 15 dicembre 2008, n. 29290).

Ma non solo. Le Sezioni Unite hanno evidenziato altresì come vi sia una "significativa contrapposizione" tra le disposizioni di rinvio contenute negli artt. 1, comma 2, e 49 del D.Lgs. n. 546/1992, relative al processo e alle impugnazioni in generale, e la disposizione di rinvio contenuta nel successivo art. 62, relativa al giudizio di cassazione: mentre gli artt. 1 e 49 istituiscono un'autentica specialità del rito tributario, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica, quindi, in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità, l'art. 62, viceversa, per il giudizio di cassazione, fa espressamente riferimento all'applicabilità delle norme del codice di procedura civile, così attribuendo, per questa sola ipotesi, la prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo l'esistenza di un "giudizio tributario di legittimità", cioè di un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria (cfr., ss.uu., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Pertanto, deve ritenersi che alla notificazione del ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992, la disciplina di cui all'art. 330 c.p.c., la quale non può certo essere esclusa per il fatto che nel processo tributario ben può accadere che esista un difensore che non sia anche procuratore ad litem, ciò incidendo soltanto sull'ambito applicativo della norma in relazione alla fattispecie concreta.

Inoltre, stante la previsione di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio di cui all'art. 17 citato, ne deriva che, in deroga alla regola ordinaria, il ricorso è validamente notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione non si sia costituito nel giudizio di appello, oppure, pur costituitosi, non abbia effettuato alcuna indicazione (cfr. ex multis, Cass. civ., sentenze nn. 10055/2000, 2882/2009, 15523/2009, 20200/2010 e 1972/2015).

In definitiva, quindi, le Sezioni Unite hanno affermato, con riferimento alla questione sub a), che la notificazione del ricorso per Cassazione, eseguita, in violazione dell'art. 330 citato, presso il difensore domiciliatario della parte per il giudizio di primo grado, anziché presso il nuovo procuratore costituito nel giudizio di appello e presso il quale la stessa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è invalida.

Chiarito ciò, le Sezioni Unite hanno affrontato le ulteriori questioni sub b), relative alla qualificazione giuridica, se in termini di inesistenza o di nullità, della notificazione del ricorso per Cassazione eseguita, in violazione dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore domiciliatario della parte per il giudizio di primo grado, nel caso in cui questa b1) sia rimasta contumace in appello, o allorché b2) abbia revocato il mandato a detto difensore e lo abbia sostituito con un nuovo difensore presso il quale abbia anche eletto domicilio.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno evidenziato, innanzitutto, come vi sia un orientamento della giurisprudenza di legittimità altalenante, con riferimento ad entrambe le ipotesi prospettate.

Infatti, in tema di notificazione del ricorso per Cassazione eseguita presso il procuratore della parte costituito in primo grado e contumacia della stessa nel giudizio di appello, un primo orientamento, muovendo dal presupposto secondo cui l'elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura è stata conferita, salvo espressa contraria previsione, ritiene che siffatta notificazione del ricorso è affetta da giuridica inesistenza, e non da mera nullità, in quanto eseguita in luogo e presso persona non aventi più alcun riferimento con il destinatario, con conseguente inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria mediante costituzione della parte intimata o rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. SS.UU., sentenze nn. 6248/1982 e 9539/1996; Cass., sentenze nn. 1100/2001 e 5025/2002).

Un secondo orientamento, muovendo dal medesimo presupposto, perviene invece alla opposta conclusione che la notificazione, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 c.p.c., ma non privo di un qualche collegamento con il destinatario della notifica, deve considerarsi affetta da nullità e non da giuridica inesistenza (e, quindi, sanabile mediante rinnovazione o costituzione della parte intimata), in quanto l'atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni di legge, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non è idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto in questione (cfr. ex multis, ss.uu., sentenza n. 10817/2008; Cass. civ., sentenze nn. 6947/1995, 7818/2006 e 16952/2006).

Parimenti, in tema di notificazione del ricorso per Cassazione effettuata presso il procuratore della parte costituito in primo grado e revoca del mandato a tale difensore con nomina di uno diverso per il grado di appello, secondo un primo indirizzo la notificazione è affetta da giuridica inesistenza e non da mera nullità (con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione), dal momento che, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando, in tale ipotesi, la proroga disposta dall'art. 85 c.p.c. per il solo caso della semplice revoca del mandato, non accompagnata dalla nomina di un nuovo difensore (cfr. ex multis, ss.uu., sentenza n. 3947/1987; Cass. civ., sentenze nn. 9147/2007, 3338/2009 e 13477/2012).

Un secondo indirizzo ritiene, invece, che una tale notifica, essendo eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, è affetta da nullità e non da giuridica inesistenza, con l'effetto che la rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando ex post che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente poiché non riferibile al luogo ed alla parte destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso (cfr. ex multis, Cass. civ., sentenze nn. 22293/2004, 13667/2007 e 13451/2013).

Per tale ragione, le Sezioni Unite, ancorché, nel caso di specie, l'ipotesi ricorrente fosse quella indicata sub b2), ritenendo che le questioni sollevate necessitassero di un esame e di una soluzione unitari, poiché investono, in radice, un unico problema di fondo, che consiste nell'individuare un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione, hanno affermato i seguenti principi di diritto: "l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono:

a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.".

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, da un'approfondita disamina delle disposizioni normative recate dagli artt. 156 e 160 c.p.c., che disciplinano l'invalidità della notificazione, emerge ictu oculi come, proprio in tema di notificazione, così come in generale di atti processuali, il codice non contempli affatto la categoria della "inesistenza", con la conseguenza che tale nozione deve essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, per l'appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione, così relegandola ad ipotesi di carattere residuale (cfr. ex multis, ss.uu., sentenze nn. 22641/2007 e 10817/2008; Cass. civ., sentenze nn. 6183/2009 e 12478/2013).

Ma non solo.

I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato altresì che gli artt. 156 e 160 citati, unitamente agli artt. 121 e 131, primo comma, c.p.c., sanciscono il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, secondo cui le forme degli atti sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa.

A tal proposito, si ricorda infatti che il principio del "giusto processo", di cui all'art. 111 Cost. ed all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprende, tra i valori che intende tutelare (oltre alla ragionevole durata del processo, all'imparzialità del giudice ed alla tutela del contraddittorio), il diritto di ogni persona ad un "giudice" che emetta una decisione sul merito della domanda, così imponendo all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità (cfr. Cass. civ., ss.uu., sentenze nn. 15144/2011, 17931/2013, 5700/2014; Cass. civ., sentenze nn. 3362/2009, 14627/2010, 17698/2014 e 1483/2015).

Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la quale ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (cfr. ex multis, Omar c. Francia, 29 luglio 1998; Beller c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo l'esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (cfr. Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008).

Sotto tale profilo, sostengono le Sezioni Unite, assume carattere decisivo il disposto normativo di cui al terzo comma dell'art. 156 citato, il quale, dopo aver previsto al secondo comma che la nullità può essere pronunciata – anche al di là dell'espressa comminatoria di legge – "quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo", stabilisce, con formula perentoria e di chiusura, che "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".

Da tale norma discendono, per quanto concerne la notificazione del ricorso per Cassazione, le seguenti conseguenze:

a) perché un "atto" sia riconoscibile come "notificazione", è necessario che soddisfi alcuni requisiti, strutturali e sufficienti ad integrare la fattispecie legale minima della notificazione, i quali vanno individuati:

  1. nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
  2. nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita; restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

b) se così è, qualunque vizio dell'atto ricade nell'ambito della nullità, senza che possa distinguersi, al fine di individuare ulteriori ipotesi di inesistenza attraverso la negazione del raggiungimento dello scopo, tra valutazione ex ante e constatazione ex post, poiché il legislatore ha chiaramente inteso dare prevalenza a quest'ultima – in piena attuazione delprincipio della strumentalità delle forme –, cioè ai dati dell'esperienza concreta, sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità.

Inoltre, atteso che lo scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, deve ritenersi che in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia già spontaneamente provveduto a ciò.

Entrambi i rimedi, previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione, con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è espressamente previsto nell'art. 291 citato ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme.

In definitiva, deve ritenersi quindi superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del "collegamento" tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca al di fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade, sulla base di quanto sopra esposto, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc, attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice.

Osservazioni

Alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite nella pronuncia in rassegna, la parte che propone ricorso per Cassazione, anche avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale, deve sapere che:

a) in primis, la disciplina applicabile in ordine al luogo di notificazione del ricorso per Cassazione, anche nel processo tributario, è quella contenuta nell'art. 330 c.p.c., con la conseguenza che, se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti, si notifica, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio;

b) in secundis, l'eventuale vizio di notifica derivante dalla violazione della disciplina contenuta nella disposizione menzionata è qualificabile in termini di nullità, e non di inesistenza giuridica; pertanto, tale vizio è sanabile con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepirne la nullità), o a seguito della rinnovazione della notifica, eseguita spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

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