Alle Sezioni Unite le questioni sul termine di costituzione e sulle conseguenze dell'omesso deposito dell'avviso di spedizione del ricorso

29 Novembre 2016

La Corte di Cassazione ha chiamato in causa le Sezioni Unite della stessa Corte per dirimere alcune questioni interpretative in merito alla notificazione del ricorso tributario eseguita con raccomandata postale: in particolare, le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi sull'individuazione del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante e sulla rilevanza, ai fini della ritualità di tale costituzione, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale quando risulti in atti l'avviso di ricevimento (A/R) del relativo plico.
Massima

La Corte di Cassazione ha chiamato in causa le Sezioni Unite della stessa Corte per dirimere alcune questioni interpretative in merito alla notificazione del ricorso tributario eseguita con raccomandata postale: in particolare, le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi sull'individuazione del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante e sulla rilevanza, ai fini della ritualità di tale costituzione, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale quando risulti in atti l'avviso di ricevimento (A/R) del relativo plico.

Il caso

La vicenda, comune ad entrambi i procedimenti, trae origine da un appello dell'Agenzia proposto tramite spedizione di plico raccomandato. Il contribuente chiedeva alla CTR l'inammissibilità dell'impugnazione in assenza di deposito della ricevuta di spedizione dell'atto.


In materia infatti (art. 53 del D.lgs. n. 546/1992) si osservano le regole previste per il ricorso introduttivo: il ricorrente, in caso di proposizione dell'impugnazione attraverso il servizio postale deve depositare, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, la fotocopia della ricevuta della spedizione della raccomandata con la quale è stato notificato l'atto. Nella specie, l'Agenzia aveva depositato la ricevuta di ritorno ed affermava che la stessa, poiché riportava anche la data di spedizione, era equipollente alla ricevuta mancante. La CTR, invece, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione.

L'ufficio ricorreva in Cassazione lamentando un'errata interpretazione della norma in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata, riportante anche la data di spedizione e regolarmente depositato, sarebbe stato idoneo a fungere da equipollente della prova di spedizione della raccomandata, ciò anche in virtù del principio che impone un'interpretazione delle norme processuali che limiti al massimo le sanzioni di inammissibilità a maggior ragione nei casi, come quelli dei procedimenti in esame, di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

In altri termini il deposito, all'atto della costituzione, della ricevuta di spedizione è surrogabile mediante il deposito, sempre all'atto della costituzione, della ricevuta di ritorno: sul punto, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità ha sostenuto l'equipollenza "atteso che anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione", per cui "il relativo deposito deve ritenersi... perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente".

Con le ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite i giudici ricordano che il deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata del ricorso/appello assolve a una duplice funzione: da un lato, consente la verifica dell'osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso di primo grado o dell'impugnazione in Ctr, dall'altro permette di riscontrare la regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, considerato che la decorrenza del termine di trenta giorni per la tempestività di tale costituzione “è normativamente ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, come si evince dal fatto che l'art. 22, comma 1, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cit. prevede modalità di deposito che presupporrebbero solo la spedizione del ricorso”.

Su questo secondo profilo sussiste però un deciso contrasto giurisprudenziale perché, a fronte delle riferite pronunce che ancorano il dies a quo del termine per la costituzione in giudizio alla spedizione postale dell'atto, altre ritengono che, agli stessi fini, assume invece rilievo la data in cui il piego postale contenente il ricorso/appello è ricevuto dalla controparte (oltre a Cass. civ. n. 9173/2011, Cass. civ., 18373/2012 e Cass. civ., n. 12027/2014, richiamate nelle odierne ordinanze, vedi anche, da ultimo, Cass. civ., n. 14852/2015 e Cass. civ., n. 18296/2015 e Cass. civ., n. 1900/2016, Cass. civ. n. 1943/2016 e Cass. civ. 10801/2016).

Logica conseguenza di questo secondo orientamento è, ovviamente, l'irrilevanza della ricevuta di spedizione ai fini della verifica della tempestività della costituzione in giudizio e, per i fini che interessano il contenzioso a quo, l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. L'altra questione, maggiormente incidente sulla soluzione della controversia sottostante, attiene alla equipollenza dell'avviso di ricevimento che riporti anche la data di spedizione del plico alla ricevuta di spedizione.

Le questioni

Due sono le questioni di fondo trattate dalla pronuncia in commento.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con riguardo ai casi di notificazione del ricorso (e dell'appello) in via diretta a mezzo del servizio postale, saranno chiamate in particolare a pronunciarsi sull'individuazione del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante e sulla rilevanza, ai fini della ritualità di tale costituzione, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale quando risulti in atti l'avviso di ricevimento (A/R) del relativo plico quale mezzo equipollente per la rilevazione della data di spedizione.

Le soluzioni giuridiche

La vicenda del termine di costituzione del ricorrente nel caso di notifica del ricorso o dell'impugnazione mediante il servizio postale vede contrapposti due orientamenti della giurisprudenza di legittimità, tra l'altro fedelmente riportati dalla pronuncia in commento.

Con un primo orientamento, basato su un'interpretazione strettamente letterale la Cassazione ha ritenuto che “la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546/1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale ‘i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto' (cfr. Cass. civ. n. 7374/2011, Cass. civ., n. 14246/2007, Cass. civ., n. 20262/2004).

Un orientamento opposto, e più garantista per il ricorrente (che nei giudizi di appello può essere anche l'Agenzia delle Entrate), è contenuto nella sentenza del 21 aprile 2011, n. 9173, in cui è stato affermato che i trenta giorni previsti a pena di inammissibilità dall'articolo 22, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorrono dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione del plico medesimo.

Con la citata Cass. civ. sentenza n. 9173/2011, la Corte, attraverso un'interpretazione sistematica della norma, ha osservato che “l'art. 20, comma 2 Cost. (‘il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione') riproduce l'esordio del quinto comma dell'art. 16 Cost. (‘qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione')” e che quest'ultimo prosegue stabilendo che “i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. A parere dei giudici di legittimità, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente si computa dalla data di notificazione del ricorso che, nel caso di spedizione mediante servizio postale, “non può che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario”.

Sempre secondo la Corte, la circostanza che l'articolo 22 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 preveda, tra gli atti da depositare a cura del ricorrente, la ricevuta di spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche il deposito dell'avviso di ricevimento non costituisce ostacolo a tale interpretazione, rappresentando soltanto la possibilità per il ricorrente di costituirsi in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario.

Questo secondo orientamento, più favorevole al ricorrente, ha trovato conferma nelle successive pronunce della Suprema Corte. In particolare, nella sentenza del 28 giugno 2012, n. 10815 la Cassazione afferma che “Non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario… atteso che in quest'ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e segg.”.

In evidenza

In senso conforme, Cass. civ., sentenza 28 settembre 2012, n. 16565, Cass. ordinanza 26 ottobre 2012, n. 18373, Cass. civ. 12 novembre 2012, n. 19677, Cass. civ., sentenza 11 dicembre 2012, n. 22675, secondo cui “è solo in via di eccezione (non ulteriormente estensibile rispetto allo stretto ambito della espressa previsione) che può considerarsi dettata la regola… secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale "si considera effettuata" al momento della spedizione e non a quello del ricevimento”… Resta invece che, allorquando il fatto del perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale di un diverso procedimento, i termini di detto procedimento non possono che decorrere dalla data in cui l'atto è ricevuto, e ciò in ogni caso, senza che possa distinguersi il caso che la notificazione sia stata effettuata a mezzo del servizio postale.

A tale secondo orientamento ha aderito anche la pronuncia della Cass. civ. n. 12027 del 28 maggio 2014 secondo cui, tra l'altro, “ancorare il decorso del termine di costituzione del ricorrente alla data di spedizione e non alla data di ricezione del ricorso implica che il ricorrente possa trovarsi nella situazione di dover procedere all'iscrizione a ruolo ancora prima di poter verificare il buon esito della notificazione”. Secondo i giudici infatti non appaiono ravvisabili ragioni logiche e giuridiche per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario (in relazione alla quale è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario, dovendo essere depositato l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e ss.).

Per questi motivi è stato ribaltato l'esito dei gradi di merito, con l'accoglimento del ricorso del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Ctr che dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario.

Quanto all'altra questione relativa al deposito in fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata del ricorso o dell'appello, in base all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso in appello “deve essere depositato (presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, n.d.r.) a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.

In particolare, il comma 1 dell'art. 22 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce, tra l'altro, che il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita la “fotocopia della ricevuta… della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.

Al riguardo, si è ritenuto che il mancato deposito, nel termine per la costituzione in giudizio, della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata “è sanzionata - al pari dell'omesso deposito della copia del ricorso - con l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente (conf. Cass. civ., n. 24182/2006, n. 1025/2008; Cass. civ., 31 marzo 2011, n. 7373, e 15 aprile 2011, n. 8664; v. anche Cass. civ., 10 maggio 2011, n. 10312), né attraverso la tardiva produzione del documento mancante.

Sul punto significativa è la sentenza della Cass. civ., n. 20787 dell'11 settembre 2013, ove è stato rilevato che, nei casi di notifica “diretta” del ricorso/appello a mezzo del servizio postale, il deposito presso la segreteria del giudice adito della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell'atto introduttivo o di impugnazione “assolve alla duplice funzione di consentire la verifica:

a) della osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo (del giudizio di primo grado)… ovvero del termine di decadenza dalla impugnazione… ;

b) della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante…”, precisando a seguire che entrambe le predette verifiche “- in quanto attinenti alla osservanza di norme di ordine pubblico processuale - debbono essere compiute ‘ex officio' dal Giudice e sono sottratte al potere dispositivo delle parti, rispondendo a preminenti esigenze di natura pubblica afferenti al controllo della regolarità dello svolgimento del processo, e conseguendo, in caso di esito negativo dell'accertamento officioso, la pronuncia di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, quale constatazione da parte del Giudice della esistenza di condizioni ostative all'accesso della domanda all'esame del merito…”.

Peraltro, poiché la data di spedizione del plico, indispensabile per il controllo della tempestività della notifica, “è normalmente riportata anche nell'avviso di ricevimento…, la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente (vale a dire, entro il termine per la costituzione in giudizio) l'avviso di ricevimento del plico” (Cass. civ., 20 dicembre 2012, n. 23593; conforme, Cass. civ., 2 aprile 2014, n. 7645).

In precedenza, negli stessi termini, Cass. civ., 22 febbraio 2008, n. 4615, ha rilevato che non costituisce motivo d'inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione. Invero, si legge nella pronuncia, “Atteso che anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione, il relativo deposito deve ritenersi, infatti, perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente”. Il principio della Cass. civ. sentenza n. 4615/2008 è stato ribadito anche da Cass. civ., 11 febbraio 2011, n. 3509; nonché da Cass. civ., 21 dicembre 2011, n. 27991, che ha altresì specificato che la regola in questione vale anche quando la data di spedizione sia stata scritta sull'avviso di ricevimento dal mittente, “dovendosi presumere (sino a prova contraria…) il controllo della rispondenza all'effettiva di quella data da parte dell'impiegato postale”.

Osservazioni

Sulle problematiche processuali in generale, si osserva che, per costante giurisprudenza di legittimità, la sanzione dell'inammissibilità viene ritenuta giustificabile soltanto in relazione a vizi di sostanza tali da pregiudicare altri interessi ritenuti dalla legge prevalenti e viene intesa come vera e propria extrema ratio (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 14807/2011 e Cass. civ. n. 25504/2011; Cass. civ. n. 15229/2012; Cass. civ., 20787/2013; Cass. civ., n.7645/2014, Cass. civ., n. 24461/2014 e Cass. civ., 26560/2014; Cass. civ. n. 4078/2015), dovendo il giudice far prevalere “le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale…” (Cass. civ., n. 23593/2012).

In altri termini i principi di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni processuali comportano che la declaratoria di inammissibilità possa conseguire soltanto quando il. ricorso non risulti effettivamente proposto nei termini.

È, quindi, verosimile ritenere che, in coerenza con questa impostazione, si debbano considerare anche altri elementi, documentali o logici, dai quali, anche in caso di mancato o tardivo deposito della ricevuta di spedizione, possa discendere la dimostrazione della tempestiva proposizione del gravame, come, ad esempio, nel caso in cui l'avviso di ricevimento riporti come giorno di consegna al destinatario una data antecedente al (o, al limite, coincidente con il) termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione.

Per quanto riguarda il secondo punto e, cioè, la questione della rilevanza delle indicazioni dell'A/R concernenti la spedizione, si ritiene condivisibile e maggiormente rispondente al principio dell'inammissibilità quale extrema ratio, l'interpretazione secondo cui sono idonee ad assumere valenza probatoria quegli elementi documentali dell'avviso di ricevimento (ad esempio, il bollo con data dell'ufficio postale accettante oppure la stampigliatura apposta meccanicamente nello spazio “data di spedizione” al momento dell'accettazione dell'invio), che sono indiscutibilmente riferibili all'ufficio postale (cfr. Cass. civ., n. 23593/2012; Cass. civ., n. 7645/2014 e Cass. civ., n. 8842/2014; Cass. civ., n. 5376/2015 e Cass. civ., n. 18296/2015).

In queste ipotesi, appare ragionevole sostenere che, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, è ininfluente il mancato tempestivo deposito della ricevuta di spedizione, perché il dato essenziale da riscontrare (giorno dell'invio del ricorso/appello) risulta comunque da un documento le cui indicazioni, in quanto riferibili all'ufficio postale, hanno valenza di fede privilegiata.

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