Segreto bancario: il diritto di stabilimento non impedisce la trasmissione dei dati

30 Giugno 2016

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-522/14, (Sparkasse Allgäu contro Finanzamt Kempten) ha sancito che l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi aventi sede sociale in tale Stato membro di dichiarare alle autorità nazionali gli attivi depositati o gestiti presso le loro succursali non indipendenti stabilite in un altro Stato membro.
Massima

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi aventi sede sociale in tale Stato membro di dichiarare alle autorità nazionali gli attivi depositati o gestiti presso le loro succursali non indipendenti stabilite in un altro Stato membro, in caso di decesso del titolare di tali attivi residente nel primo Stato membro, qualora il secondo Stato membro non preveda alcun obbligo di dichiarazione analogo e gli enti creditizi siano ivi assoggettati ad un segreto bancario la cui violazione è sanzionata penalmente.

II caso

La domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 49 TFUE è presentata nell'ambito di una controversia sorta tra un ente creditizio alemanno (la Sparkasse Allgäu) e l'Amministrazione finanziaria tedesca (il Finanzamt Kempten) in merito al rifiuto del primo di comunicare, per il periodo iniziato il 1° gennaio 2001, alla seconda determinate informazioni relative ai conti detenuti presso la sua succursale non indipendente stabilita in Austria da persone che avevano, al momento del decesso, la residenza fiscale in Germania.

Contro tale decisione l'istituto bancario prima presenta reclamo, poi avvia un procedimento in sede giurisdizionale. Nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte Federale Tributaria viene sollevata la domanda di pronuncia pregiudiziale de qua.

In base al diritto tedesco il soggetto che, a titolo professionale, si occupi della custodia o della gestione del patrimonio di terzi deve comunicare per iscritto all'Amministrazione tributaria competente in materia di imposte sulle successioni i beni depositati presso di esso e i crediti vantati nei suoi confronti che, all'atto del decesso del de cuius, rientravano nel patrimonio di quest'ultimo (art. 33, § 1, della legge relativa all'imposta sulle successioni e donazioni). A sua volta il diritto austriaco impone il segreto bancario (art. 38 della legge bancaria), pena l'irrogazione di una sanzione penale; l'obbligo di riservatezza non sussiste quando il cliente ha autorizzato espressamente e in forma scritta la rivelazione del segreto.

La questione

Il Giudice a quo si chiede se tale plesso normativo non sia lesivo del diritto di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE, giacché, pur applicandosi allo stesso modo a tutti gli enti creditizi tedeschi, l'obbligo di comunicazione dei dati bancari potrebbe disincentivare l'esercizio di attività commerciali mediante succursali in Austria

Le soluzioni giuridiche

Il diritto di stabilimento è oggi disciplinato nell'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e implica per i cittadini di uno Stato membro l'accesso, sul territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di aziende secondo quanto stabiliscono le leggi del paese di stabilimento per i loro cittadini; tale tutela è espressamente estesa anche alla costituzione di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro.

La ratio dell'art. 49 TFUE risiede nella volontà di assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante e di impedire che lo Stato membro d'origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea osserva che la disciplina tributaria tedesca è redatta in termini generali ed è redatta in termini generali e non istituisce alcuna distinzione in funzione del luogo in cui le attività di custodia e di gestione vengono esercitate.

Nel caso di specie, l'istituto bancario è tenuto a denunciare in forma scritta all'Amministrazione tributaria incaricata delle imposte di successione gli attivi depositati presso di esso e i crediti vantati nei suoi confronti appartenenti al patrimonio del de cuius al momento del decesso e ciò non soltanto per quanto riguarda i conti aperti presso le sue diverse agenzie o succursali con sede in Germania, ma anche riguardo ai conti aperti presso la sua succursale non indipendente stabilita in Austria.

Il diritto austriaco esclude la sussistenza del segreto bancario qualora il cliente ne abbia autorizzato la rivelazione espressamente e in forma scritta.

Il Giudice Europeo, pur rilevando che il consenso alla trasmissione dei dati bancari all'Amministrazione finanziaria tedesca potrebbe indurre i potenziali clienti della succursale austriaca verso enti creditizi operanti sul territorio austriaco che non siano assoggettati al medesimo obbligo, esclude che tale presumibile situazione di svantaggio possa essere sintomo – e conseguenza – di una restrizione alla libertà di stabilimento.

È vero che una condizione pregiudizievole potrebbe essere generata dall'asimmetria tra l'assetto delle due legislazioni nazionali in materia di controlli fiscali e di obblighi degli enti creditizi nei confronti dei loro clienti con riferimento al rispetto del segreto bancario: tale discrasia è infatti generata da un diverso bilanciamento che Germania e Austria hanno realizzato tra due interessi contrapposti, da un lato la necessità di salvaguardare l'efficacia dei controlli fiscali, salvaguardata dalla Germania con l'obbligo di trasmissione delle informazioni alle autorità tributarie senza il consenso del titolare del conto di cui trattasi, e, dall'altro, l'esigenza di rispettare la riservatezza dei clienti sui dati bancari, garantita dall'Austria prescrivendo il segreto bancario anche nei confronti delle autorità tributarie.

La Corte di Giustizia ritiene tuttavia che il solo fatto che un obbligo di dichiarazione non sia previsto dal diritto austriaco non possa condurre a escludere che la Germania possa prevedere tale obbligo. Al contrario, la libertà di stabilimento non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia obbligato a fissare le proprie disposizioni tributarie in funzione di quelle di un altro Stato membro, per garantire in tutte le situazioni che sia cancellata qualsiasi disparità derivante dalle normative nazionali.

In conclusione, la Corte del Lussemburgo ritiene che, allo stato del diritto europeo applicabile ratione temporis e in assenza di qualsiasi misura di armonizzazione in materia di scambio di informazioni ai fini dei controlli fiscali, gli Stati membri devono essere ritenuti liberi di imporre agli enti creditizi nazionali un obbligo di comunicazione diretto a garantire l'efficacia dei controlli fiscali, purché le operazioni realizzate in seno alle loro succursali attive all'estero non siano oggetto di trattamento discriminatorio rispetto alle operazioni realizzate dalle loro succursali nazionali. Così è nel caso di specie, giacché la disciplina oggetto di vaglio trova applicazione con riferimento a tutte le loro operazioni effettuate gli enti creditizi con sede sociale in Germania, sia in Germania sia all'estero.

Osservazioni

Con la pregevole sentenza in rassegna la Corte di Giustizia dell'Unione Europea esclude ogni vulnus al diritto di stabilimento ex art. 49 TFUE a carico della disciplina tributaria che, in caso di decesso del titolare di attivi depositati o gestiti, impone agli enti creditizi aventi sede sociale in Germania di dichiarare alle autorità nazionali i dati bancari custoditi presso le loro succursali non indipendenti stabilite in Austria, vale a dire in uno Stato membro che non soltanto non prevede alcun obbligo di dichiarazione analogo, ma impone un segreto bancario e ne sanziona penalmente la violazione.

La questione risolta dalla Corte del Lussemburgo ha in realtà una portata applicativa limitata ratione temporis, investendo soltanto i periodi di imposta posteriori al 1° gennaio 2011: a partire da questa data, infatti, tra Germania e Austria opera un accordo che prevede lo scambio di informazioni in materia tributaria.

Ciononostante la pronuncia segna una importante tappa nella progressiva erosione del segreto bancario realizzata sia dal Legislatore italiano (cfr. gli abrogati artt. 35, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la L. 30 dicembre 1991, n. 413), sia da quello europeo (cfr. direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale).

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