Liti esattoriali: dalla sede dell’agente della riscossione a quella dell’ente impositore

31 Marzo 2016

La Consulta cambia il criterio di competenza territoriale nelle liti esattoriali: dalla sede dell'agente della riscossione a quella dell'ente impositore. È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost, l'art. 4 D.lgs. 546/1992 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede.
Massima

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 4, comma 1, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (“Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b), D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23”), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.


È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 4, comma 1, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (“Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”), nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23”), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

Il caso

Nel 2013, su delega del comune lombardo sul cui territorio sono ubicati alcuni terreni di proprietà di un contribuente, l'agente della riscossione piemontese notifica alcuni avvisi di accertamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili relativa ai periodi di imposta 2008-2010.

Il contribuente propone ricorso nanti la CTP lombarda, vale a dire all'organo giurisdizionale nel cui ambito territoriale sono ubicati i terreni de quibus.
In giudizio l'agente della riscossione eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che esso debba essere individuato sulla base dell'ubicazione dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato ex art. 4, comma 1, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La questione

La CTP lombarda solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti.

Secondo il Giudice rimettente, qualora l'ente locale affidi il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali ad un concessionario avente sede significativamente distante dalla propria l'individuazione della competenza in ragione della sede del concessionario “potrebbe comportare […] effetti processuali distonici rispetto alla ratio che dovrebbe ispirare la norma, ovverosia quella di rapportare la competenza in prossimità del luogo in cui gli interessi della pubblica amministrazione e del contribuente risultano concretamente coinvolti”.

Il Giudice a quo ravvisa un vulnus sia dell'art. 24 Cost., giacché sarebbe compromesso il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, costretto ad un gravoso spostamento verso il luogo ove instaurare la propria azione giudiziaria, sia dell'art. 97 Cost., poiché la Pubblica Amministrazione potrebbe scegliere “in maniera iniqua ed arbitraria” il concessionario, in spregio del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza n. 44 del 2016 la Consulta dichiara la fondatezza della censura relativa all'art. 24 Cost. e, ritenuto irragionevole il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio, ai fini del radicamento della competenza territoriale prende a riferimento il rapporto sostanziale tra il contribuente e l'ente impositore.


Da ciò consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992 non soltanto nel testo vigente al momento della domanda (“le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti […] dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione”), ma anche in quello risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 156 del 2015 (“le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte […] dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”).

Osservazioni

La Corte Costituzionale ritiene inconferente il parametro di cui all'art. 97 Cost., giacché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sarebbe riferibile all'amministrazione della giustizia “soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale”.

La Consulta ritiene invece che sia fondata la questione sollevata con riferimento all'art. 24 Cost.


La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al Legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (sentenze nn. 50 del 2010, 157, 159 e 243 del 2014, 23 del 2015), mantiene fermo il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina, superato tutte le volte in cui la compressione del diritto di agire sia ingiustificabile (sentenza n. 335 del 2004). L'art. 24 Cost. impone che non siano previsti oneri tali “da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale”.

Nell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 546/1992 il Legislatore ha individuato un criterio attributivo della competenza tale da realizzare “quella condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione» suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale»”: poiché l'ente locale “non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo «spostamento» richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione» […] o comunque a «rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale»”.

Secondo la Consulta, lo spostamento geografico imposto al contribuente per l'esercizio del diritto di difesa costituisce un onere a suo carico non soltanto “considerevole” ma anche “ingiustificato”, specie qualora gli importi in contestazione siano di modesta entità. Quale criterio alternativo di competenza la Corte Costituzionale individua la sede dell'ente impositore.

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