Accise
14 Gennaio 2017
Inquadramento
Nella classificazione delle imposte tra dirette, indirette e contributi, con il termine accisa viene indicata una imposta indiretta sulla fabbricazione e vendita di prodotti destinati al consumo di prodotti energetici, alcole etilico e bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati.
Da questa prima affermazione è possibile già comprendere come l'accisa, a differenza dell'IVA, non grava sul valore, ma viceversa, sulla quantità di prodotti messi in vendita dal produttore.
In ogni caso, l'accisa viene sempre traslata dal produttore sul prezzo finale del bene o servizio, perciò anch'essa grava particolarmente sul consumatore finale. L'assoggettabilità a questa imposta nasce nel momento in cui il prodotto viene fabbricato, o al momento della sua importazione. L'esigibililtà dell'imposta, invece, nasce nel momento in cui i beni sono immessi sul territorio dello stato, sia effettivamente che presuntivamente. Nel caso di prodotti esportati, invece, è prevista la restituzione dell'imposta.
L'imposta in oggetto viene espressa come aliquota rispetto all'unità di misura del prodotto, vale a dire che per ogni quantitativo di un certo prodotto, viene calcolato un totale percentuale sottoposto ad accisa. Per tale motivo si ricorda che anche l'accisa è soggetta ad IVA.
Armonizzazione a livello europeo
È indubitabile che l'imposta sull'accisa rappresenti una delle principali entrate nel bilancio di un Paese, per tale motivo, all'interno del mercato unico europeo, si è tentato di introdurre una sorta di armonizzazione. Data la natura di tassa che grava principalmente su determinati prodotti che però dipendono pesantemente dalla costituzione di un territorio e dalla sua conformazione geografica, l'armonizzazione delle accise non è stata completamente attuata.
A tal proposito, si fa presente che dal 1° maggio 2016 è entrato in vigore anche il nuovo codice doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013); è previsto, però, un periodo transitorio fino al 1° maggio 2019, in modo da permettere agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni.
Con la Legge 13 ottobre 2009 n. 158, l'Italia ha ratificato l'accordo euro mediterraneo, con riferimento alle accise, nel settore del trasporto. Soggetti obbligati al pagamento
Il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1995, è:
A tale scopo è stato istituito un archivio elettronico a disposizione del Ministero delle Finanze, nel quale sono registrate le ditte e le principali informazioni riguardanti i soggetti interessati sia al settore dei prodotti ad accisa armonizzata che ad accisa non armonizzata ed in base al quale i soggetti sono identificati secondo un codice accisa.
Nella risoluzione n. 1/D/2019, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che nell'ipotesi in cui l'esercente il deposito fiscale si limiti a effettuare servizi di detenzione di prodotti per conto terzi senza intervenire nella loro commercializzazione rimane comunque il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa. Se il proprietario interviene con la prestazione della cauzione in qualità di depositante, tale soggetto diviene coobbligato solidale ed effettua il pagamento del tributo in proprio nome e per conto del depositario autorizzato che resta soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
L'art. 2, co. 9, D.L. n. 16/2012, nell'ambito delle semplificazioni fiscali, prevede la possibilità di sostituire i registri cartacei con la trasmissione giornaliera per via telematica dei dati contabili. Questa novità interessa:
Con la determinazione del 15 giugno 2017 (prot. n. 68571/RU), l'Agenzia delle Dogane ha dettato le prime istruzioni operative per l'attuazione della semplificazione fiscale; tali disposizioni devono essere lette congiuntamente alla nota del 15.05.2018 (che sostituisce la precedente nota del 3.11.2017), come integrata dalla successiva nota del 16 aprile 2019. In particolare, è stato precisato che la disposizione è fruibile, inizialmente, dagli operatori qualificati come depositari autorizzati che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. Per poter utilizzare il Re.Te. i depositari devono presentare telematicamente l'apposita istanza di adesione. Ricevuta l'istanza, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente avvia, in contraddittorio con il depositario autorizzato, un'istruttoria volta a verificare la congruenza della codifica dei prodotti presenti nell'Anagrafica Accise con la realtà operativa del depositario e ad identificare le combinazioni dei suddetti prodotti che concorrono alla determinazione di ciascuna giacenza fiscalmente rilevante per materie prime, semilavorati e prodotti finiti, attribuendo univoche codifiche a tali combinazioni. L'art. 3 della determinazione del 15.06.2017 disciplina le modalità di chiusura dei registri cartacei, imponendo una verifica inventariale straordinaria con accesso da parte dell'Agenzia delle Dogane, al fine di individuare le rimanenze fisiche risultanti, che valgono come giacenze iniziali delle combinazioni di prodotti distinti per materie prime, semilavorati e prodotti finiti. L'inserimento delle suddette giacenze determina l'inizializzazione del Registro Telematico, identificato dal codice di accisa del depositario autorizzato, e obbliga il depositario all'alimentazione del Registro secondo le modalità specificate dalla citata determinazione. A decorrere dalla data di inizializzazione, il Re.Te. sostituisce i registri cartacei per l'adempimento dell'obbligo della tenuta della contabilità, e il depositario autorizzato è svincolato dall'obbligo di tenuta in forma cartacea dei registri previsti dalle norme fiscali in materia di scritturazioni, qui di seguito riepilogati:
La trasmissione dei dati deve avvenire con cadenza giornaliera entro il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione delle operazioni oggetto di registrazione; l'assenza di movimentazione di prodotti esonera dalla trasmissione dei dati di contabilità. Il depositario autorizzato ha facoltà di trasmettere i dati con frequenza maggiore, anche per singola movimentazione, sempre entro il prescritto termine. Nel caso di verifica inventariale con accesso, al fine del riscontro della regolarità delle movimentazioni effettuate, i depositari autorizzati sono tenuti a trasmettere, nel medesimo giorno di inizio dell'attività di controllo, rendendoli comunque disponibili in tempo utile per lo svolgimento della stessa, i dati, non ancora inviati, relativi alle operazioni fiscalmente rilevanti eseguite fino al momento di inizio della rilevazione delle giacenze effettive da parte dei verificatori. Nell'ipotesi in cui sia necessario modificare i dati già trasmessi, i depositari autorizzati inviano gli appositi record in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nel campo “Note”, la motivazione della rettifica. Ove necessario, per assicurarne la coerenza, sono tenuti a rettificare anche gli ulteriori dati correlati all'intervento di modifica effettuato. L'art. 8 della determinazione 15.06.2017 disciplina, poi, il caso in cui non sia possibile trasmettere telematicamente i dati. In particolare, viene precisato che i depositari autorizzati, nel caso di indisponibilità dei propri sistemi informativi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio doganale territorialmente competente, dalla casella di posta elettronica indicata nell'autorizzazione al Servizio Telematico Doganale, indicando le motivazioni e la presunta durata dell'indisponibilità. Inoltre, nell'ipotesi in cui non è possibile inviare i dati entro i termini previsti, i depositari autorizzati devono redigere le scritture contabili utilizzando i formulari cartacei pubblicati nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia. Al ripristino dei propri sistemi o di quelli dell'Agenzia, i depositari autorizzati provvedono alla trasmissione telematica dei dati non inviati a causa della indisponibilità, entro la prima scadenza utile riferita alla data di ripristino dei sistemi stessi. Das elettronico
L'art. 1, co. 1, lett. b), D.L. n. 262/2006 impone la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento (Das) previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui al D.Lgs. n. 504/1995.
In base alle istruzioni vigenti, gli operatori economici autorizzati all'accesso ai Web Services, secondo le modalità previste dal Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia Dogane e Monopoli (MAU), possono trasmettere i messaggi in formato XML:
Liquidazione e pagamento imposta
L'imposta viene calcolata applicando l'aliquota vigente alla data di immissione in consumo alla quantità di prodotto, accertata per quantità e qualità tramite tariffa doganale della comunità europea.
Le varie aliquote delle accise, che variano a seconda dei prodotti, sono periodicamente aggiornate e reperibili al sito https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it sotto la voce ACCISE; attualmente le aliquote sono aggiornate al 1° gennaio 2019.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato per ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo, ad eccezione dei prodotti immessi nel mese di luglio (termine 20 agosto) e di quelli immessi tra il 1° e il 15 dicembre (termine 27 dicembre), utilizzando il modello F24 Accise.
Qualora il pagamento dovesse avvenire in ritardo, oltre agli interessi, è dovuta l'indennità di mora del 6% e, nel caso di pagamento entro 5 giorni dalla scadenza, del 2%.
Nella sentenza n. 30034/2018 la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di tardivo versamento delle accise trova applicazione la disciplina di cui all'art. 3, co. 4, DLgs. n. 504/1995 e non la sanzione del 30% dettata dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto fiscale (D.L. n. 193/2016), il titolare del deposito fiscale che versa in uno stato oggettivo e temporaneo di difficoltà economica, può richiedere la rateizzazione delle accise dovute (art. 34, comma 4-bis). L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane entro la scadenza del pagamento del tributo; quindi, generalmente entro il 16 del mese successivo, tranne che per i mesi di luglio e dicembre. L'interessato può presentare, fermo restando la condizione di difficoltà economica, altre due istanze di rateizzazione prima che sia avvenuto l'integrale pagamento già rateizzato. Il mancato pagamento di una delle rate, comporterà la decadenza della rateizzazione, tranne nel caso in cui gli errori siano di limitata entità.
Nel caso di perdita o distruzione di prodotti in regime sospensivo è prevista la possibilità di ottenere l'abbuono dell'imposta, a condizione che il soggetto obbligato provi che la situazione si sia verificata a seguito di un caso fortuito o per cause di forza maggiore. Per le perdite avvenute durante il processo produttivo o di lavorazione cui i prodotti in regime sospensivo vengono sottoposti, nel caso in cui sia già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia. Rimborso delle accise
L'articolo 14 del T.u.a. (D.Lgs. n. 504/1995), come modificato dal D.L. n. 193/2016, reca la disciplina dei rimborsi delle accise che si applica:
Il rimborso deve essere richiesto necessariamente entro 2 anni:
Comunque, non si procede alla restituzione, quando l'accisa non è superiore a euro 30.
Se, a seguito di un procedimento giurisdizionale, il contribuente è condannato alla restituzione a terzi degli importi ingiustamente addebiti a titolo di rivalsa, il rimborso deve essere chiesto, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il rimborso può essere richiesto anche quando:
Oltre all'accisa, con il rimborso verranno corrisposti anche gli interessi calcolati al tasso legale; inoltre, la restituzione può avvenire anche come accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. Alle dichiarazioni infedeli volte ad ottenere un indebito rimborso, anche limitatamente agli importi richiesti, si applica la sanzione di cui all'art. 40 del T.u.a..
Grazie alla procedura di riscossione coattiva del D.Lgs. n. 112/1999, l'Amministrazione può richiedere le accise indebitamente abbuonate o restituite o gli importi non pagati dai contribuenti. Prima, però, è necessario che ai soggetti passivi venga notificato un avviso di pagamento, con il quale viene fissato un termine di 30 giorni per l'adempimento delle obbligazioni tributarie. L'avviso di pagamento deve essere notificato entro 5 anni dalla commissione della violazione, mentre nel caso di reati e, quindi della denuncia all'autorità giudiziaria, la prescrizione è aumentata a 10 anni. Non si dà luogo alla riscossione, quando gli importi sono inferiori a 30 euro.
La rilevazione delle violazioni in materia di accise deve essere effettuata mediante la redazione di un processo verbale di costatazione; di norma, quindi, l'avviso di pagamento e gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni devono essere preceduti da un PVC. Il contribuente che riceve un PVC ha a disposizione 60 giorni per produrre osservazioni e memorie e l'Amministrazione, salvo urgenze, dovrà emettere gli atti come l'avviso di pagamento solo decorso il predetto termine.
Il D.L. n. 193/2016 modifica anche l'istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997), estendendo l'applicazione di alcune riduzioni anche ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
In particolare, la sanzione per le violazioni in materia di accisa è ridotta, nelle seguenti misure:
Inoltre, è possibile ricorrere al ravvedimento anche se il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento; mentre, nel caso di avvisi di pagamento e di atti di accertamento, il contribuente non potrà avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Deposito fiscale
Il deposito fiscale è l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.
L'Amministrazione finanziaria rilascia una apposita licenza, considerando le dimensioni, le effettive necessità operative degli impianti e le esigenze territoriali di approvvigionamento; a ciascun deposito è associato un codice accisa- Risultano escluse le fabbriche i prodotti tassati su base forfettaria.
Ai sensi dell'art. 50-bis, D.L. n. 331/1993, i depositi accise sono equiparati ai depositi IVA; pertanto gli operatori nazionali, comunitari ed extracomunitari di effettuare operazioni in sospensione d'imposta su beni nazionali o comunitari senza obblighi immediati di pagamento dell'imposta, che dovrà essere liquidata e versata al momento in cui i beni lavorati o custoditi saranno estratti dal deposito.
Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale. Egli deve:
Prodotti energetici
Il D.Lgs. n. 26/2007 ha sostituito le definizioni di oli minerali e gas metano in prodotti energetici e gas naturale, pertanto sono considerati prodotti energetici che scontano l'imposta accisa:
Altri prodotti energetici impiegati nella carburazione e nella combustione per i quali non è fissato un livello di accisa, quali olio di soia, olio di arachide, olio di oliva, grassi animali e oli o grassi vegetali, sono tassati a seconda dell'uso con la stessa aliquota del carburante o combustibile equivalente per il quale è stata fissata l'accisa. Obblighi formali a carico del fabbricante
Elenco obblighi:
Prima di iniziare l'attività è necessario ottenere la licenza da parte dell'Amministrazione finanziaria, che esercita un controllo e una vigilanza continua sul soggetto e sul trasporto dei prodotti. Recupero accise sul gasolio delle macchine operatrici
Le aziende che impiegano (nello svolgimento della loro attività) macchinari muniti di motori endotermici diesel che erogano forza motrice possono ottenere un rimborso pari al 70% dell'accisa applicata per ogni litro di gasolio consumato dalle suddette macchine, sia fisse sia semoventi (Tabella A, punto 9) del T.u.a.).
L'agevolazione si applica, in particolare, agli oli minerali (diesel) impiegati per la produzione di forza motrice:
Possono fruire dell'agevolazione anche i mezzi meccanici dotati di omologazione e di immatricolazione per la circolazione su rete stradale pubblica, purché siano destinati ad operare esclusivamente in siti e cantieri delimitati.
L'agevolazione viene riconosciuta dall'Agenzia delle Dogane, anche ai soggetti che utilizzano macchinari non di loro proprietà (è quindi sufficiente avere un contratto di noleggio e/o di comodato d'uso).
I macchinari interessati possono essere, ad esempio, macchine movimento terra, escavatori, ruspe, bulldozer, dumper, frantumatori, trituratori, perforatrici, gru per lo spostamento dei container o macchine operatrici battipista.
Per ottenere l'agevolazione sono necessari:
Calcolo dell'agevolazione
Poiché l'accisa sul gasolio è pari, all'1 gennaio 2019, a 0,6174 €/litro:
Istanza di rimborso Come già accennato, per poter fruire dell'agevolazione in commento la ditta interessata deve presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane apposita istanza, precisando se intende assumere la qualifica di operatore registrato utilizzando prodotto in sospensione di accisa o che abbia assolto l'aliquota ridotta; in caso contrario dichiara di utilizzare il prodotto ad accisa intera come esercente deposito privato agricolo e industriale di cui all'art. 25 del Testo Unico delle Accise.
All'istanza deve poi essere allegata una relazione, predisposta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, sulle apparecchiature di misura (e relativi circuiti) che si intendono installare, dalla quale risulti che la contabilizzazione delle ore e dei giri del motore si verifica quando il motore fisso esegue il lavoro di produzione di forza motrice con esclusione dei giri e del tempo imputabile alla traslazione nello stesso sito di lavoro.
Riconoscimento dell'agevolazione Per determinare il consumo medio (litri/ora) in funzione del numero totale di giri/minuto (curva di consumo) effettuati dal motore per compiere il lavoro, la ditta produrrà il “bilancio energetico” relativo ad un congruo periodo di lavorazione (2 mesi) contenente:
L'ufficio competente confronterà poi il valore del consumo determinato in base agli elementi dedotti dal bilancio con il consumo medio dichiarato e ricavabile dalle curve di consumo del motore della macchina operatrice, e qualora il valore del coefficiente medio dei consumi rilevati rimanga in un intervallo di scostamento poco significativo rispetto a quello teorico (+/- 10%), confermerà il consumo specifico con apposito provvedimento a firma del direttore (viceversa, l'ufficio competente procederà in contraddittorio con l'operatore all'attribuzione del consumo specifico medio effettivo che sarà comunicato all'operatore con apposito provvedimento).
Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'esercente presenterà il bilancio energetico annuale dell'anno precedente, indicando le ore totali di funzionamento, i giri del motore eseguiti nell'anno, la qualità e la quantità, espressa in litri, di prodotto utilizzato per la produzione di forza motrice, calcolata con il coefficiente di consumo specifico autorizzato. Riscontrata regolare la documentazione trasmessa, l'ufficio doganale emetterà provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli minerali impiegati.
Erogazione dell'agevolazione L'Ufficio delle Dogane competente esaminerà la documentazione prodotta e verificherà, tramite sopralluogo (qualunque modifica o inconveniente inerente l'agevolazione, come ad esempio lo spostamento dei macchinari in altri siti produttivi, deve essere immediatamente comunicato), la situazione degli impianti, redigendo apposito verbale; il riconoscimento dell'agevolazione verrà poi notificato al richiedente (come l'eventuale motivato diniego).
L'erogazione deve avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta (entro 90 giorni lavorativi se è stata richiesta la determinazione sperimentale dei parametri).
Il modello è reperibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/modulistica1 Riferimenti
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