Andrea Marchegiani
14 Gennaio 2017

L'accisa è un tributo indiretto che viene applicato sulla produzione o sul consumo di determinati beni. In Italia le accise maggiormente rilevanti sono quelle relative a:a) prodotti energetici, compresa l'energia elettrica;b) alcolici;c) tabacchi.Siccome la situazione impositiva varia notevolmente da uno Stato all'altro della Comunità Europea ed assodato il grande impatto che ha questo tipo di fiscalità, appare chiara l'importanza che riveste l'armonizzazione delle accise finalizzata alla indispensabile, corretta instaurazione del mercato unico europeo. Il calcolo dell'imposta viene effettuato applicando alla base imponibile, quindi alla quantità di prodotto immessa in consumo, un'aliquota che può essere sia fissa che proporzionale.
Inquadramento

Nella classificazione delle imposte tra dirette, indirette e contributi, con il termine accisa viene indicata una imposta indiretta sulla fabbricazione e vendita di prodotti destinati al consumo di prodotti energetici, alcole etilico e bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati.

Da questa prima affermazione è possibile già comprendere come l'accisa, a differenza dell'IVA, non grava sul valore, ma viceversa, sulla quantità di prodotti messi in vendita dal produttore.

In ogni caso, l'accisa viene sempre traslata dal produttore sul prezzo finale del bene o servizio, perciò anch'essa grava particolarmente sul consumatore finale.

Assoggettabilità all'imposta e sua esigibilità

L'assoggettabilità a questa imposta nasce nel momento in cui il prodotto viene fabbricato, o al momento della sua importazione.

L'esigibililtà dell'imposta, invece, nasce nel momento in cui i beni sono immessi sul territorio dello stato, sia effettivamente che presuntivamente. Nel caso di prodotti esportati, invece, è prevista la restituzione dell'imposta.

L'imposta in oggetto viene espressa come aliquota rispetto all'unità di misura del prodotto, vale a dire che per ogni quantitativo di un certo prodotto, viene calcolato un totale percentuale sottoposto ad accisa. Per tale motivo si ricorda che anche l'accisa è soggetta ad IVA.


Ciò che rileva ai fini dell'assoggettamento ad accisa non è la proprietà dei beni immessi in consumo, ma la disponibilità fiscale dei prodotti, ovvero la possibilità di metterli in consumo.

Armonizzazione a livello europeo

È indubitabile che l'imposta sull'accisa rappresenti una delle principali entrate nel bilancio di un Paese, per tale motivo, all'interno del mercato unico europeo, si è tentato di introdurre una sorta di armonizzazione.

Data la natura di tassa che grava principalmente su determinati prodotti che però dipendono pesantemente dalla costituzione di un territorio e dalla sua conformazione geografica, l'armonizzazione delle accise non è stata completamente attuata.


Il tentativo di effettuare l'armonizzazione dei testi normativi in materia di accise gli Stati dell'Unione Europea è entrato in vigore il 1° gennaio 2005, mediante un formato standard del nuovo codice accisa composto da 13 caratteri alfanumerici.

A tal proposito, si fa presente che dal 1° maggio 2016 è entrato in vigore anche il nuovo codice doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013); è previsto, però, un periodo transitorio fino al 1° maggio 2019, in modo da permettere agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni.

Con la Legge 13 ottobre 2009 n. 158, l'Italia ha ratificato l'accordo euro mediterraneo, con riferimento alle accise, nel settore del trasporto.

Soggetti obbligati al pagamento

Il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1995, è:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo, e in solido il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento, ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
  • il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa (nel caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa).

A tale scopo è stato istituito un archivio elettronico a disposizione del Ministero delle Finanze, nel quale sono registrate le ditte e le principali informazioni riguardanti i soggetti interessati sia al settore dei prodotti ad accisa armonizzata che ad accisa non armonizzata ed in base al quale i soggetti sono identificati secondo un codice accisa.

Nella risoluzione n. 1/D/2019, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che nell'ipotesi in cui l'esercente il deposito fiscale si limiti a effettuare servizi di detenzione di prodotti per conto terzi senza intervenire nella loro commercializzazione rimane comunque il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa. Se il proprietario interviene con la prestazione della cauzione in qualità di depositante, tale soggetto diviene coobbligato solidale ed effettua il pagamento del tributo in proprio nome e per conto del depositario autorizzato che resta soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.

Traders

L'art. 1, commi da 945 a 959, della legge n. 205/2017, ha previsto che i soggetti che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi debbano essere identificati e monitorati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali soggetti, denominati “Traders”, sono operatori commerciali del settore petrolifero che, non avendo a disposizione proprie strutture di deposito ovvero avendole in luoghi diversi da quelli in cui i prodotti vengono esitati, si avvalgono di impianti di proprietà di terzi appartenenti a depositari autorizzati o di destinatari registrati.

Con il decreto del 12 aprile 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità con cui i predetti Traders devono essere identificati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le modalità di trasmissione del flusso informativo dei dati contabili tra le Amministrazioni interessate.

Registro telematico (Re.Te.)

L'art. 2, co. 9, D.L. n. 16/2012, nell'ambito delle semplificazioni fiscali, prevede la possibilità di sostituire i registri cartacei con la trasmissione giornaliera per via telematica dei dati contabili.

Questa novità interessa:

  • depositi autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali, depositi commerciali per l'attività di prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, oli lubrificanti e bitumi di petrolio;
  • esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 25 mc;
  • esercenti impianti di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, industriali collegati a serbatoi la cui capacità supera i 10 mc;
  • operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale;
  • operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale;
  • operatori che trattano alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

Con la determinazione del 15 giugno 2017 (prot. n. 68571/RU), l'Agenzia delle Dogane ha dettato le prime istruzioni operative per l'attuazione della semplificazione fiscale; tali disposizioni devono essere lette congiuntamente alla nota del 15.05.2018 (che sostituisce la precedente nota del 3.11.2017), come integrata dalla successiva nota del 16 aprile 2019. In particolare, è stato precisato che la disposizione è fruibile, inizialmente, dagli operatori qualificati come depositari autorizzati che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

Per poter utilizzare il Re.Te. i depositari devono presentare telematicamente l'apposita istanza di adesione. Ricevuta l'istanza, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente avvia, in contraddittorio con il depositario autorizzato, un'istruttoria volta a verificare la congruenza della codifica dei prodotti presenti nell'Anagrafica Accise con la realtà operativa del depositario e ad identificare le combinazioni dei suddetti prodotti che concorrono alla determinazione di ciascuna giacenza fiscalmente rilevante per materie prime, semilavorati e prodotti finiti, attribuendo univoche codifiche a tali combinazioni. L'art. 3 della determinazione del 15.06.2017 disciplina le modalità di chiusura dei registri cartacei, imponendo una verifica inventariale straordinaria con accesso da parte dell'Agenzia delle Dogane, al fine di individuare le rimanenze fisiche risultanti, che valgono come giacenze iniziali delle combinazioni di prodotti distinti per materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

L'inserimento delle suddette giacenze determina l'inizializzazione del Registro Telematico, identificato dal codice di accisa del depositario autorizzato, e obbliga il depositario all'alimentazione del Registro secondo le modalità specificate dalla citata determinazione.

A decorrere dalla data di inizializzazione, il Re.Te. sostituisce i registri cartacei per l'adempimento dell'obbligo della tenuta della contabilità, e il depositario autorizzato è svincolato dall'obbligo di tenuta in forma cartacea dei registri previsti dalle norme fiscali in materia di scritturazioni, qui di seguito riepilogati:

  • registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati;
  • registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti;
  • registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa.

La trasmissione dei dati deve avvenire con cadenza giornaliera entro il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione delle operazioni oggetto di registrazione; l'assenza di movimentazione di prodotti esonera dalla trasmissione dei dati di contabilità. Il depositario autorizzato ha facoltà di trasmettere i dati con frequenza maggiore, anche per singola movimentazione, sempre entro il prescritto termine. Nel caso di verifica inventariale con accesso, al fine del riscontro della regolarità delle movimentazioni effettuate, i depositari autorizzati sono tenuti a trasmettere, nel medesimo giorno di inizio dell'attività di controllo, rendendoli comunque disponibili in tempo utile per lo svolgimento della stessa, i dati, non ancora inviati, relativi alle operazioni fiscalmente rilevanti eseguite fino al momento di inizio della rilevazione delle giacenze effettive da parte dei verificatori.

Nell'ipotesi in cui sia necessario modificare i dati già trasmessi, i depositari autorizzati inviano gli appositi record in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nel campo “Note”, la motivazione della rettifica. Ove necessario, per assicurarne la coerenza, sono tenuti a rettificare anche gli ulteriori dati correlati all'intervento di modifica effettuato.

L'art. 8 della determinazione 15.06.2017 disciplina, poi, il caso in cui non sia possibile trasmettere telematicamente i dati. In particolare, viene precisato che i depositari autorizzati, nel caso di indisponibilità dei propri sistemi informativi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio doganale territorialmente competente, dalla casella di posta elettronica indicata nell'autorizzazione al Servizio Telematico Doganale, indicando le motivazioni e la presunta durata dell'indisponibilità. Inoltre, nell'ipotesi in cui non è possibile inviare i dati entro i termini previsti, i depositari autorizzati devono redigere le scritture contabili utilizzando i formulari cartacei pubblicati nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia. Al ripristino dei propri sistemi o di quelli dell'Agenzia, i depositari autorizzati provvedono alla trasmissione telematica dei dati non inviati a causa della indisponibilità, entro la prima scadenza utile riferita alla data di ripristino dei sistemi stessi.

Das elettronico

L'art. 1, co. 1, lett. b), D.L. n. 262/2006 impone la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento (Das) previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui al D.Lgs. n. 504/1995.
A tal fine è stato istituito il progetto e-Das il quale ha dato luce alla nota del 17 aprile 2019 che individua le modalità operative della digitalizzazione del documento di accompagnamento. Come rilevato dalla stessa Agenzia delle Dogane, «in ragione della portata innovativa del progetto, dell'impatto derivante dalla sua attuazione sulla platea degli operatori e della necessità di offrire una puntuale assistenza nella fase di transizione, l'applicazione è disponibile in ambiente di addestramento/validazione dal 20 maggio 2019 per un congruo periodo di sperimentazione». La prima fase del progetto prevede l'utilizzo del Das elettronico solo per la circolazione di prodotti energetici in ambito nazionale.

In base alle istruzioni vigenti, gli operatori economici autorizzati all'accesso ai Web Services, secondo le modalità previste dal Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia Dogane e Monopoli (MAU), possono trasmettere i messaggi in formato XML:
• DE815 per il “Draft DAS elettronico”;
• DE810 per l'“Annullamento DAS elettronico”;
• DE813 per il “Cambio di destinazione”;
• DE818 per il “Rapporto di ricezione”.


L'esito positivo dell'elaborazione del messaggio DE815 da parte del sistema informatico dell'Agenzia genera un codice univoco denominato SRC (Semplified Reference Code) e il relativo glifo/QRcode; successivamente, il sistema rende disponibile il prelievo del file di esito in formato xml, contenente l'e-DAS caratterizzato univocamente dall'SRC e dal QRcode, in formato Base64 e firmato digitalmente con certificato di firma dell'Agenzia. L'identificativo SRC, la firma digitale e il glifo (QR code) equivalgono all'attuale bollatura a secco prevista dall'art. 10, comma 2 del D.M. 210/96: gli e-DAS prodotti in fase di sperimentazione saranno caratterizzati dalla dicitura posta in rilievo “COPIA NON VALIDA AI FINI FISCALI”.


Si fa presente che per poter accedere ai servizi/applicazioni o per delegare altro soggetto si deve comunque disporre della identità digitale (SPID livello 2 o CNS) e procedere in primo luogo alla nomina del c.d. GESTORE (a tal proposito si veda la nota prot. n. 104198/RU del 14 settembre 2017).

Liquidazione e pagamento imposta

L'imposta viene calcolata applicando l'aliquota vigente alla data di immissione in consumo alla quantità di prodotto, accertata per quantità e qualità tramite tariffa doganale della comunità europea.

Le varie aliquote delle accise, che variano a seconda dei prodotti, sono periodicamente aggiornate e reperibili al sito https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it sotto la voce ACCISE; attualmente le aliquote sono aggiornate al 1° gennaio 2019.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato per ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo, ad eccezione dei prodotti immessi nel mese di luglio (termine 20 agosto) e di quelli immessi tra il 1° e il 15 dicembre (termine 27 dicembre), utilizzando il modello F24 Accise.

Qualora il pagamento dovesse avvenire in ritardo, oltre agli interessi, è dovuta l'indennità di mora del 6% e, nel caso di pagamento entro 5 giorni dalla scadenza, del 2%.

Nella sentenza n. 30034/2018 la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di tardivo versamento delle accise trova applicazione la disciplina di cui all'art. 3, co. 4, DLgs. n. 504/1995 e non la sanzione del 30% dettata dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.

Prodotti immessi

Versamento

Gennaio

16.02

Febbraio

16.03

Marzo

16.04

Aprile

16.05

Maggio

16.06

Giugno

16.07

Luglio

20.08

Agosto

16.09

Settembre

16.10

Ottobre

16.11

Novembre

16.12

01.12 – 15.12

27.12

(*)

16.12 – 31.12

16.01

(*)

termine modificabile con apposito Decreto Ministeriale.

Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto fiscale (D.L. n. 193/2016), il titolare del deposito fiscale che versa in uno stato oggettivo e temporaneo di difficoltà economica, può richiedere la rateizzazione delle accise dovute (art. 34, comma 4-bis).

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane entro la scadenza del pagamento del tributo; quindi, generalmente entro il 16 del mese successivo, tranne che per i mesi di luglio e dicembre. L'interessato può presentare, fermo restando la condizione di difficoltà economica, altre due istanze di rateizzazione prima che sia avvenuto l'integrale pagamento già rateizzato.

Il mancato pagamento di una delle rate, comporterà la decadenza della rateizzazione, tranne nel caso in cui gli errori siano di limitata entità.

Nel caso di perdita o distruzione di prodotti in regime sospensivo è prevista la possibilità di ottenere l'abbuono dell'imposta, a condizione che il soggetto obbligato provi che la situazione si sia verificata a seguito di un caso fortuito o per cause di forza maggiore.

Per le perdite avvenute durante il processo produttivo o di lavorazione cui i prodotti in regime sospensivo vengono sottoposti, nel caso in cui sia già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia.

Rimborso delle accise

L'articolo 14 del T.u.a. (D.Lgs. n. 504/1995), come modificato dal D.L. n. 193/2016, reca la disciplina dei rimborsi delle accise che si applica:

  • quando il tributo è indebitamente pagato;
  • alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, anche parziale, dell'accisa già versata.

Il rimborso deve essere richiesto necessariamente entro 2 anni:

  • dal pagamento;
  • dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato;
  • nel caso in cui fosse prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data di trasmissione di quest'ultima.

Comunque, non si procede alla restituzione, quando l'accisa non è superiore a euro 30.

Se, a seguito di un procedimento giurisdizionale, il contribuente è condannato alla restituzione a terzi degli importi ingiustamente addebiti a titolo di rivalsa, il rimborso deve essere chiesto, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il rimborso può essere richiesto anche quando:

  • i prodotti già immessi in consumo vengono esportati o trasferiti in un Paese UE;
  • vengano autorizzate miscelazioni, il cui risultato è un prodotto con accisa inferiore a quella già pagata per i singoli beni utilizzati per la produzione dello stesso.

Oltre all'accisa, con il rimborso verranno corrisposti anche gli interessi calcolati al tasso legale; inoltre, la restituzione può avvenire anche come accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa.

Alle dichiarazioni infedeli volte ad ottenere un indebito rimborso, anche limitatamente agli importi richiesti, si applica la sanzione di cui all'art. 40 del T.u.a..

Recupero, accertamento accise e ravvedimento operoso

Grazie alla procedura di riscossione coattiva del D.Lgs. n. 112/1999, l'Amministrazione può richiedere le accise indebitamente abbuonate o restituite o gli importi non pagati dai contribuenti.

Prima, però, è necessario che ai soggetti passivi venga notificato un avviso di pagamento, con il quale viene fissato un termine di 30 giorni per l'adempimento delle obbligazioni tributarie. L'avviso di pagamento deve essere notificato entro 5 anni dalla commissione della violazione, mentre nel caso di reati e, quindi della denuncia all'autorità giudiziaria, la prescrizione è aumentata a 10 anni. Non si dà luogo alla riscossione, quando gli importi sono inferiori a 30 euro.

In evidenza: comunicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 19-bis del T.u.a.)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli invia tutti gli atti e le comunicazioni previsti per le accise tramite posta elettronica certificata (PEC); però, è fatta salva la possibilità di notificare gli atti anche tramite raccomandata a/r o tramite un messo speciale autorizzato dall'amministrazione stessa.

La rilevazione delle violazioni in materia di accise deve essere effettuata mediante la redazione di un processo verbale di costatazione; di norma, quindi, l'avviso di pagamento e gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni devono essere preceduti da un PVC.

Il contribuente che riceve un PVC ha a disposizione 60 giorni per produrre osservazioni e memorie e l'Amministrazione, salvo urgenze, dovrà emettere gli atti come l'avviso di pagamento solo decorso il predetto termine.

In evidenza: sospensione dei termini

I termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Fanno eccezione, i documenti richiesti nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica.

Il D.L. n. 193/2016 modifica anche l'istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997), estendendo l'applicazione di alcune riduzioni anche ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

In particolare, la sanzione per le violazioni in materia di accisa è ridotta, nelle seguenti misure:

  • ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Inoltre, è possibile ricorrere al ravvedimento anche se il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento; mentre, nel caso di avvisi di pagamento e di atti di accertamento, il contribuente non potrà avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Deposito fiscale

Il deposito fiscale è l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione finanziaria rilascia una apposita licenza, considerando le dimensioni, le effettive necessità operative degli impianti e le esigenze territoriali di approvvigionamento; a ciascun deposito è associato un codice accisa-

Risultano escluse le fabbriche i prodotti tassati su base forfettaria.

Ai sensi dell'art. 50-bis, D.L. n. 331/1993, i depositi accise sono equiparati ai depositi IVA; pertanto gli operatori nazionali, comunitari ed extracomunitari di effettuare operazioni in sospensione d'imposta su beni nazionali o comunitari senza obblighi immediati di pagamento dell'imposta, che dovrà essere liquidata e versata al momento in cui i beni lavorati o custoditi saranno estratti dal deposito.

Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Egli deve:

  • prestare una cauzione nella misura del 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere tenuti nel deposito;
  • conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
  • tenere una contabilità dei prodotti tenuti e movimentati nel deposito;
  • a presentare i prodotti ad ogni richiesta e a sottoporli a controlli o accertamenti.
Prodotti energetici

Il D.Lgs. n. 26/2007 ha sostituito le definizioni di oli minerali e gas metano in prodotti energetici e gas naturale, pertanto sono considerati prodotti energetici che scontano l'imposta accisa:

  • benzina, anche con piombo;
  • petrolio, lampante o kerosene;
  • oli da gas o gasolio;
  • oli combustibili;
  • gas di petrolio liquefatti o gas naturale;
  • carbone, lignite e coke.

Altri prodotti energetici impiegati nella carburazione e nella combustione per i quali non è fissato un livello di accisa, quali olio di soia, olio di arachide, olio di oliva, grassi animali e oli o grassi vegetali, sono tassati a seconda dell'uso con la stessa aliquota del carburante o combustibile equivalente per il quale è stata fissata l'accisa.

Obblighi formali a carico del fabbricante

Elenco obblighi:

  • obbligo di denuncia di inizio attività (che può iniziare solo dopo aver avuto l'autorizzazione);
  • obbligo di presentazione della denuncia di lavorazione, nella quale sono esposti dati sulle caratteristiche dell'attività da intraprendere, i macchinari e i processi di lavorazione che verranno utilizzati;
  • obbligo di tenuta della contabilità (tramite registri di carico e scarico merci).

Prima di iniziare l'attività è necessario ottenere la licenza da parte dell'Amministrazione finanziaria, che esercita un controllo e una vigilanza continua sul soggetto e sul trasporto dei prodotti.

Recupero accise sul gasolio delle macchine operatrici

Le aziende che impiegano (nello svolgimento della loro attività) macchinari muniti di motori endotermici diesel che erogano forza motrice possono ottenere un rimborso pari al 70% dell'accisa applicata per ogni litro di gasolio consumato dalle suddette macchine, sia fisse sia semoventi (Tabella A, punto 9) del T.u.a.).

L'agevolazione si applica, in particolare, agli oli minerali (diesel) impiegati per la produzione di forza motrice:

  • nei motori installati su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;
  • su macchine la cui capacità traslativa è assicurata da altro motore “ausiliario indipendente”, o da traino effettuato con altra macchina;
  • su macchine, con motore fisso, anche se con capacità traslativa propria, a condizione che i consumi relativi all'attività di forza motrice siano rilevabili e/o quantificabili.

Possono fruire dell'agevolazione anche i mezzi meccanici dotati di omologazione e di immatricolazione per la circolazione su rete stradale pubblica, purché siano destinati ad operare esclusivamente in siti e cantieri delimitati.

In evidenza: autocertificazione

La destinazione deve essere autocertificata dall'operatore, tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di spostamenti del mezzo da un cantiere all'altro, con brevi percorrenze su strada pubblica, non agevolabili, si dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sui rispettivi cantieri, indicando le letture dei contatori fiscali all'inizio ed al termine del trasferimento.

L'agevolazione viene riconosciuta dall'Agenzia delle Dogane, anche ai soggetti che utilizzano macchinari non di loro proprietà (è quindi sufficiente avere un contratto di noleggio e/o di comodato d'uso).

I macchinari interessati possono essere, ad esempio, macchine movimento terra, escavatori, ruspe, bulldozer, dumper, frantumatori, trituratori, perforatrici, gru per lo spostamento dei container o macchine operatrici battipista.


Per usufruire dell'agevolazione è necessario che la forza motrice avvenga all'interno di un sito delimitato e circoscritto, in cui opera il motore termico (cioè il macchinario a motore che eroga forza motrice).


In particolare, la produzione di forza motrice deve avvenire all'interno dei siti operativi dove viene svolta una delle attività economiche classificate dalla nomenclatura ATECO 2007 nelle lettere da A ad H.

SITI OPERATIVI INTERESSATI

stabilimenti industriali e agricolo-industriali

laboratori (per la ricerca scientifica, nonché quelli dove si svolgono lavori di tipo artigianale o di riparazione)

cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene

cantieri di costruzione (cioè i cantieri di primo impianto, nonché quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria e di modifica di opere già esistenti)

In evidenza: produzione di forza motrice fuori del sito operativo

È esclusa la produzione di forza motrice che avviene, anche solo parzialmente, al di fuori del sito operativo.

Per quanto riguarda i cantieri di costruzione stradale o ferroviaria, il sito operativo è costituito dall'area di cantiere.

Per ottenere l'agevolazione sono necessari:

  • l'installazione di dispositivi certificati che registrino i parametri previsti dalla Circolare 12 marzo 2010, n. 5/D che consentono di quantificare il gasolio consumato dalla macchina operatrice (cioè le ore di lavoro e i giri motore);
  • la presentazione della domanda di agevolazione all'Agenzia delle Dogane, corredata dalla specifica documentazione tecnica ed amministrativa, e successivamente delle richieste periodiche di rimborso comprensive dei parametri rilevati dai dispositivi certificati.

Calcolo dell'agevolazione


I motori devono essere dotati di un contatore delle ore di funzionamento e di un contatore dei giri erogati. Tali contatori devono essere:

  • collegati direttamente all'albero motore oppure all'alternatore e contabilizzare le ore ed i giri di effettiva erogazione di potenza da parte del motore;
  • omologati da ente riconosciuto e certificati dal costruttore;
  • non devono essere azzerabili e quindi manomettibili e devono essere sigillabili.

Poiché l'accisa sul gasolio è pari, all'1 gennaio 2019, a 0,6174 €/litro:

  • il valore recuperabile dall'operatore per i mezzi senza capacità traslativa è pari a 0,4321 €/litro (70% di €/litro 0,6174);
  • il valore recuperabile dall'operatore per i mezzi con capacità traslativa è pari a 0,3241 €/litro (75% di 0,4321).

Istanza di rimborso

Come già accennato, per poter fruire dell'agevolazione in commento la ditta interessata deve presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane apposita istanza, precisando se intende assumere la qualifica di operatore registrato utilizzando prodotto in sospensione di accisa o che abbia assolto l'aliquota ridotta; in caso contrario dichiara di utilizzare il prodotto ad accisa intera come esercente deposito privato agricolo e industriale di cui all'art. 25 del Testo Unico delle Accise.


L'istanza deve essere corredata, oltre che dei dati identificativi del richiedente, dei seguenti documenti:

  • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  • descrizione dell'attività svolta e delle modalità di utilizzo dei motori termici da agevolare;
  • planimetria e delimitazione del sito operativo;
  • descrizione delle caratteristiche e dell'ubicazione del deposito destinato a ricevere il carburante ad imposta assolta o agevolata;
  • numeri di matricola e caratteristiche tecniche dei macchinari e motori termici per i quali si richiede l'agevolazione (cioè le curve o le tabelle di consumo rilasciate dal costruttore);
  • certificati di omologazione dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore erogati;
  • certificato di conformità” dell'apparecchiatura rilasciato da laboratori o da centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia).

All'istanza deve poi essere allegata una relazione, predisposta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, sulle apparecchiature di misura (e relativi circuiti) che si intendono installare, dalla quale risulti che la contabilizzazione delle ore e dei giri del motore si verifica quando il motore fisso esegue il lavoro di produzione di forza motrice con esclusione dei giri e del tempo imputabile alla traslazione nello stesso sito di lavoro.

Riconoscimento dell'agevolazione

Per determinare il consumo medio (litri/ora) in funzione del numero totale di giri/minuto (curva di consumo) effettuati dal motore per compiere il lavoro, la ditta produrrà il “bilancio energetico” relativo ad un congruo periodo di lavorazione (2 mesi) contenente:

  • il numero di ore lavorate;
  • il numero di giri eseguiti dall'albero del motore;
  • il consumo complessivo di olio minerale riscontrato nel periodo espresso in litri.

L'ufficio competente confronterà poi il valore del consumo determinato in base agli elementi dedotti dal bilancio con il consumo medio dichiarato e ricavabile dalle curve di consumo del motore della macchina operatrice, e qualora il valore del coefficiente medio dei consumi rilevati rimanga in un intervallo di scostamento poco significativo rispetto a quello teorico (+/- 10%), confermerà il consumo specifico con apposito provvedimento a firma del direttore (viceversa, l'ufficio competente procederà in contraddittorio con l'operatore all'attribuzione del consumo specifico medio effettivo che sarà comunicato all'operatore con apposito provvedimento).

Operatori con carburante a imposta assolta

Gli operatori economici che ricevono carburante ad imposta assolta devono tenere apposito registro di carico e scarico, progressivamente numerato nelle pagine e preventivamente vidimato dall'Ufficio delle dogane competente, sul quale annotare, per ciascun motore termico riconosciuto ai fi ni dell'agevolazione, con cadenza settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, la lettura del contatore delle ore di lavoro e la lettura del contatore dei giri erogati dal motore, nonché il tipo di carburante utilizzato.

Tali operatori possono richiedere, con cadenza non inferiore al trimestre, all'Ufficio delle Dogane competente, la liquidazione dell'agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore di ciascun motore termico riconosciuto ai fi ni dell'agevolazione.

Operatori con carburante in sospensione d'imposta

Gli operatori economici che ricevono carburante in sospensione o riduzione d'imposta, oltre a tenere il già citato registro, potranno richiedere, con cadenza annuale, all'Ufficio delle dogane competente, la liquidazione dell'agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore di ciascun motore termico riconosciuto ai fi ni dell'agevolazione e il relativo bilancio energetico.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'esercente presenterà il bilancio energetico annuale dell'anno precedente, indicando le ore totali di funzionamento, i giri del motore eseguiti nell'anno, la qualità e la quantità, espressa in litri, di prodotto utilizzato per la produzione di forza motrice, calcolata con il coefficiente di consumo specifico autorizzato.

Riscontrata regolare la documentazione trasmessa, l'ufficio doganale emetterà provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli minerali impiegati.

Erogazione dell'agevolazione

L'Ufficio delle Dogane competente esaminerà la documentazione prodotta e verificherà, tramite sopralluogo (qualunque modifica o inconveniente inerente l'agevolazione, come ad esempio lo spostamento dei macchinari in altri siti produttivi, deve essere immediatamente comunicato), la situazione degli impianti, redigendo apposito verbale; il riconoscimento dell'agevolazione verrà poi notificato al richiedente (come l'eventuale motivato diniego).

L'erogazione deve avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta (entro 90 giorni lavorativi se è stata richiesta la determinazione sperimentale dei parametri).

Il modello è reperibile al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/modulistica1

Riferimenti

Normativi

  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)
  • D.M. 12 aprile 2018
  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225
  • Regolamento UE 9 ottobre 2013, n. 952 (Codice doganale europeo)
  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102
  • D. L. 6 luglio 2011, n. 98
  • D.M. 12 dicembre 1996, n. 689
  • Direttiva Consiglio Europeo n. 2003/96/CE
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427
  • Direttiva Consiglio Europeo n. 1992/81/CE

Giurisprudenza

  • Cass., sent. 21 novembre 2018, n. 30034

Prassi

  • Agenzia delle Dogane, Risoluzione 10 maggio 2019, n. 1/D
  • Agenzia delle Dogane, Nota 17 aprile 2019, n. 46242
  • Agenzia delle Dogane, Determinazione 15 giugno 2017
  • Agenzia delle Dogane, Nota 27 dicembre 2016, prot. 144761/RU/2016
  • Agenzia delle Dogane, Nota 6 dicembre 2016, prot. 136812/RU/2016
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E
  • Agenzia delle Dogane, Circolare 11 giugno 2009, n.14/D
  • Agenzia delle Dogane, Circolare 13 marzo 2009, n. 8/D
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