Operazioni con l’estero

Sonia Pucci
06 Agosto 2015

Le operazioni con l'estero assumono particolare rilevanza per gli aspetti relativi all'IVA.In concomitanza con l'emanazione della disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie, di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e con l'art. 5 della Direttiva 2006/112/CE (già art. 3 della IV Direttiva n. 77/88), è stata ridefinita la nozione di “territorio” ai fini dell'applicazione dell'IVA.  Di conseguenza, la nozione di territorio dello Stato, di territorio comunitario e quindi, per contrapposizione, di territorio extracomunitario, consente di classificare le possibili operazioni economiche poste in essere in: esportazioni e importazioni, cessioni e acquisti intracomunitari.Le esportazioni ed le importazioni, sono, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni effettuati da imprese residenti nel territorio dello Stato nei confronti di operatori economici di paesi extracomunitari, non appartenenti al territorio della U.E.Le operazioni intracomunitarie riguardano le cessioni e gli acquisti effettuati tra soggetti residenti in diversi Stati membri della Comunità Europea attuate nell'ambito del territorio “fiscale” della stessa.
Inquadramento

Ai sensi della normativa interna di cui all'art. 7, c. 1, lett. b) e c), del D.P.R. 633/72, per territorio comunitario si intende l'insieme dei territori degli Stati membri della Comunità Europea corrispondente al campo di applicazione del trattato istitutivo della C.E.E., con le esclusioni elencate nel medesimo art. 7 e con l'inclusione del Principato di Monaco e dell'isola di Man (intesi come compresi nei territori, rispettivamente, della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord).

Inizialmente era costituito dai sei Stati fondatori della Comunità Europea, tra cui l'Italia. Successivamente il numero degli Stati membri è salito nel tempo per effetto del Trattato di Atene del 16 aprile 2003 e con l'ingresso nella UE dal 1° gennaio 2007 di Bulgaria e Romania.

La nozione di territorio dello Stato, di territorio comunitario e, per contrapposizione, di territorio extracomunitario, consente di classificare le possibili operazioni economiche poste in essere, rispettivamente in:

  • scambi interni;
  • acquisti e cessioni intracomunitarie;
  • importazioni ed esportazioni.

In evidenza: il territorio doganale

Il territorio doganale comunitario è, invece, definito dall'art. 3 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, e comprende il territorio degli Stati membri con alcuni elementi di differenziazione come, ad esempio, le isole anglo-normanne (Jersey, Guernsey, ed altre) che, sebbene comprese nel territorio doganale della Comunità non fanno parte del territorio fiscale comunitario in quanto “non partecipano al sistema fiscale armonizzato”.
Anche le isole Canarie sono escluse dal territorio fiscale della U.E. ma rientrano tra i territori ai fini doganali.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sul proprio sito istituzionale, individua puntualmente gli Stati che fanno parte del territorio doganale e quelli che, invece, ne sono esclusi, specificando che il territorio è costituito dal territorio geofisico dei 28 paesi aderenti all'Unione Europea, del quale fanno parte le acque territoriali e marittime interne, lo spazio aereo sovrastante. Sono inclusi:

  • territori austriaci di Jungholz e Mittelberg;
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino;
  • Dipartimenti d'Oltremare francesi (DOM - Martinica, Guadalupa, Guyana francese e Reunion);
  • Isola di Man (Gran Bretagna);
  • Isole Canarie (Spagna).

Sono esclusi, nonostante facciano parte del territorio geofisico dell'UE:

  • Isole Faeroer (Danimarca);
  • Groenlandia;
  • Isola di Helgoland (Germania);
  • Territorio di Busingen (Germania);
  • Ceuta e Melilla (Spagna);
  • Territori d'oltremare francesi (TOM - Polinesia francese, Wallis e Futuna, Nuova Caledonia, isole antartiche ed australi francesi) e Collettività Territoriali di Mayotte, di St. Pierre e Miquelon;
  • Livigno e Campone d'Italia;
  • acque nazionali italiane del Lago di Lugano (tra Ponte Tresa e Porto Ceresio).

In linea generale, le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato e i servizi internazionali non sono imponibili, mentre l'introduzione di beni di provenienza estera a seguito di acquisti costituisce un'operazione soggetta ad imposta in Italia (regola della tassazione nel Paese di destinazione del bene).
Tuttavia, regole particolari si applicano alle operazioni intracomunitarie, rispetto a quelle correlate a Paesi extra UE.

Le operazioni intracomunitarie

Le operazioni intracomunitarie riguardano sostanzialmente gli scambi comunitari (acquisti e cessioni) che intercorrono tra soggetti passivi IVA appartenenti a diversi Stati membri dell'Unione Europea, recependo il principio generale della tassazione del Paese di destinazione dell'operazione.

La legge di Stabilità 2013, modificando l'art. 39, comma 1 del D.L. 331/93, cambia le regole relative al momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie. Le cessioni e gli acquisti in ambito comunitario, si considerano effettuati al momento dell'inizio del trasporto o della spedizione all'acquirente o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato (nel caso delle cessioni), o da quello dello Stato membro di provenienza dei beni (nel caso degli acquisti).
In questi ambiti, visto che conta il momento della partenza dei beni dal Paese membro, potrebbe trascorrere un periodo di tempo piuttosto lungo tra l'inizio del trasporto e la consegna della merce, con la conseguente difficoltà di ricevere la documentazione dell'acquisto nei termini. Una soluzione al problema potrebbe essere fornita dall'applicazione dell'art. 46, comma 5, del D.L. 331/93, secondo il quale in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere autofattura entro il 15 del mese successivo (terzo mese).

Tra le operazioni comunitarie rientrano anche le prestazioni di servizi:

  • rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri;
  • ricevute

    da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

In evidenza: archivio VIES

L'effettuazione di operazioni intracomunitarie, a partire dal 2011, richiede un'apposita autorizzazione preventiva da parte dell'Agenzia delle Entrate, senza la quale l'operazione non potrebbe essere classificata come comunitaria, e quindi non si potrebbe applicare il regime di non assoggettamento ad IVA dell'operazione, con l'obbligo conseguente di addebitare l'imposta in fattura con l'aliquota prevista dalla normativa interna. In caso contrario l'operatore comunitario commetterebbe la violazione di mancata applicazione dell'IVA e quindi di omesso versamento della stessa.
Sono obbligati a richiedere tale autorizzazione tutti i soggetti passivi IVA che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie sia che riguardino beni che prestazioni di servizi.
La richiesta può avvenire in due modalità:

  • nella dichiarazione di inizio attività va compilato il Quadro I “operazioni intracomunitarie” del modello AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e del modello AA9 (per le imprese individuali o lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali devono selezionare la casella C del quadro A del modello AA7 per comunicare la loro volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie;

per chi è già in attività, attraverso il servizio web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il quale richiede le credenziali di Fisconline o di Entratel. Il D. Lgs. n. 175/2014 ha apportato un'importante novità: non è più necessario aspettare il periodo di sospensione di trenta giorni, in quanto l'inclusione nella banca dati VIES è automatica qualora il soggetto abbia dichiarato la sua volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.


Un'altra novità introdotta dal suddetto Decreto riguarda la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi. L'Agenzia delle Entrate, se il contribuente per questo lasso di tempo non trasmette la dichiarazione, presumerà che il contribuente non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie. L'esclusione dal VIES avverrà solo dopo una comunicazione da parte dell'Agenzia e avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di comunicazione.

E' possibile comunque che sia lo stesso soggetto passivo a voler uscire dalla banca dati VIES, in questo caso dovrà comunicare la sua volontà all'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

Si fa presente che la direttiva 2018/1910/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati appartenenti all'UE entro il 31.12.2019, prevede che l'inserimento del codice identificativo Iva dell'acquirente nella banca dati VIES costituisca una condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA.

Le cessioni intracomunitarie

Requisiti soggettivi ed oggettivi
Le cessioni di beni trasportati o spediti dall'Italia verso un altro Stato membro vengono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili, quando:

  • la cessione è effettuata a titolo oneroso;
  • il venditore è un soggetto passivo in Italia (ovvero è un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o si è identificato direttamente;
  • l'acquirente è un soggetto passivo in un altro Stato membro o un soggetto per il quale non si verificano le condizioni per poter beneficiare, nello Stato membro di appartenenza, del regime derogatorio;
  • l'acquirente abbia comunicato al cedente il proprio numero di identificazione costituito, in linea di principio, dal numero di partita IVA, preceduto dal suffisso di identificazione dello Stato membro (cosiddetto “codice ISO”);
  • il venditore e l'acquirente siano entrambi operatori economici identificati ai fini IVA nei rispettivi Stati membri di residenza.
  • natura “comunitaria” dei beni oggetto delle transazioni, vale a dire, l'oggetto della transazione deve essere un bene originario della comunità o ivi immesso in libera pratica.

La Legge europea 2014 ha modificato l'art. 41 D.L. n. 331/1993 stabilendo che il regime di non imponibilità non si applica ai beni inviati in un altro Stato membro oggetto di:

  • perizie;
  • operazioni di perfezionamento (come indicato dall'art. 38, comma 5, lett. a) del D.L. n. 331/1993);
  • manipolazioni usuali (come indicato dall'art. 38, comma 5, lett. a) del D.L. n. 331/1993);
  • successiva spedizione al committente, soggetto passivo d'imposta, in Italia;
  • temporanea utilizzazione per l'esecuzione di prestazioni;

Il regime di non imponibilità non si applica neanche a quei beni che, se fossero stati importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

Rilevanza della partita Iva rilasciata dal Paese di destinazione

Con il principio di diritto n. 10/2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di lavorazioni in altri Paesi, la cessione intracomunitaria si considera comunque effettuata nei confronti della Partita IVA del committente rilasciata dal paese di destinazione del bene e non invece nei confronti della Partita IVA (del medesimo committente) rilasciata dal paese della lavorazione, magari perché ivi identificato.

Il momento di effettuazione
Il momento di effettuazione delle cessioni intracomunitarie corrisponde, come già detto sopra, con il momento dell'inizio del trasporto o della spedizione all'acquirente o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato, dei beni oggetto della transazione.

Adempimenti
Il soggetto passivo che effettua la cessione intracomunitaria, deve emettere una fattura, secondo l'ordinaria disciplina, con l'indicazione che trattasi di “operazione non imponibile ai sensi dell'art.. 41 D.L. 331/1993” entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna o spedizione dei beni. Inoltre, la fattura deve contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito all'acquirente dello Stato membro di appartenenza, la specificazione del paese membro di destinazione dei beni, se dovesse essere diverso da quello di appartenenza dell'acquirente, nel caso di trasferimento di beni dell'impresa, il numero di identificazione attribuito nello Stato membro di destinazione al soggetto passivo italiano che effettua il trasferimento.

È, inoltre, obbligatorio, presentare gli elenchi riepilogativi INTRA 1 per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi resi, con le modalità e le caratteristiche previste dalla relativa normativa (si veda la scheda ELENCHI INTRASTAT).

Le cessioni intracomunitarie devono essere distintamente indicate in sede di dichiarazione IVA annuale quadro VE (operazioni attive).

Prova cessioni intracomunitarie (quick fixes)

Tra le quick fixes introdotte dalla Direttive 2018/1910 e commentate da Assonime nella circolare n. 29/2019 vi è la norma che chiarisce come provare l'effettuazione delle cessioni intracomunitari. L'art. 45-bis introduce la presunzione relativa che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato comunitario ad un altro Stato membro se ricorrono le specifiche condizioni, stabilite dallo stesso regolamento, di cui gli operatori devono fornire prova nei modi e nei termini previsti dalle nuove disposizioni.

Se il trasporto è effettuato dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, si presume che i beni siano stati spediti/trasportati verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso:

- di almeno due dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall'acquirente:

  • documento di trasporto o lettera CRM firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore
  • polizza di carico,
  • fattura di trasporto aereo,
  • fattura emessa dallo spedizioniere
  • ovvero

- di uno qualsiasi degli elementi di cui sopra, in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall'acquirente:

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
  • documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nel caso, invece, in cui i beni siano stati spediti o trasportati dal cessionario, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, si presume che i beni siano stati spediti/trasportati verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso:

- di una dichiarazione scritta rilasciata dall'acquirente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

Tale dichiarazione deve indicare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l'indirizzo dell'acquirente
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo dei beni;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;

- di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall'acquirente:

  • documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere
  • ovvero

- di uno dei singoli elementi di cui sopra, in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall'acquirente:

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
  • documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Gli acquisti intracomunitari

Requisiti soggettivi ed oggettivi
Per acquisti intracomunitari si intende l'operazione con cui si trasferisce, a titolo oneroso, la proprietà o altro diritto reale di godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato italiano da un altro Stato membro, in cui il cedente e l'acquirente sono entrambi soggetti passivi, ovvero di terzi per loro conto.

Vi sono, tuttavia, alcune operazioni che sono assimilate agli acquisti intracomunitari, anche se non costituiscono trasferimenti a titolo oneroso. Si tratta dei trasferimenti dei beni dell'impresa, da uno Stato membro all'Italia, da parte di un soggetto passivo IVA, provenienti da un'altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in un altro Stato membro e introdotti in Italia per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa.

Per gli acquisti intracomunitari effettuati in Italia, il soggetto passivo è l'acquirente, in quanto l'IVA è dovuta nel paese di destinazione dei beni.

Momento di effettuazione

Il momento di effettuazione dell'acquisto intracomunitario, di norma coincide con il momento di inizio del trasporto o della spedizione all'acquirente o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza dei beni.

L'art. 38 del D.L. n. 331/1993, così come modificato dalla Legge Europea 2014, prevede che non costituisce acquisto intracomunitario, l'introduzione in Italia di un bene oggetto di:

  • Perizia;
  • Perfezionamento (come indicato dall'art. 38, comma 5, lett. a) del D.L. n. 331/1993);
  • Manipolazione usuale (come indicato dall'art. 38, comma 5, lett. a) del D.L. n. 331/1993);

se poi il bene è successivamente spedito al committente soggetto passivo d'imposta nello Stato membro di provenienza.

Allo stesso modo, l'introduzione in Italia di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se importati beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali non si considerano acquisti intracomunitari.

Adempimenti

L'art. 1, comma 325, lett. b), della Legge di Stabilità, ha modificato due disposizioni dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, tra cui il comma 2, peraltro confermando, in primo luogo, il principio generale, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono assolti dai cessionari o committenti, i quali provvedono, tra l'altro, all'emissione dell'autofattura.
La novità è rappresentata dalla previsione che, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.
La fattura emessa dal cedente, senza addebito dell'imposta, deve riportare almeno l'annotazioneinversione contabile”.
In questo caso il soggetto passivo stabilito in Italia, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento, deve adempiere ad alcuni obblighi: in particolare deve provvedere ad integrare il documento con l'imposta relativa, ovvero con l'eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità, di non soggezione ad imposta, con la specifica della relativa norma di riferimento.

La fattura così integrata va annotata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti, in questo modo, generalmente le due registrazioni si compensano, eccetto nei casi in cui l'IVA sia indetraibile per l'acquirente.

Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

Anche in questo caso, è necessario presentare gli elenchi riepilogativi INTRA 2 per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute, con le modalità e le caratteristiche previste dalla relativa normativa (si veda la scheda ELENCHI INTRASTAT).

Anche gli acquisti intracomunitari devono essere distintamente indicati in sede di dichiarazione annuale nel quadro VA, oltre alle altre operazioni, nel quadro VF (operazioni passive).

Le prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi, per determinare il momento di effettuazione, è necessario operare delle specifiche:

Prestazione

Momento di effettuazione

Prestazioni rese da soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia a soggetti IVA nazionali

Momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi

Prestazioni rese da soggetti IVA nazionali a soggetti IVA non stabiliti in Italia

Prestazioni rese da soggetti IVA non stabiliti in Italia a soggetti IVA nazionali o rese da soggetti IVA nazionali a soggetti IVA non stabiliti in Italia ed effettuata in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad 1 anno

Al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime, se non ci sono stati versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel periodo interessato

Prestazioni di sevizi generiche
L'art. 6, comma 6, del d.P.R. 633/1972, stabilisce che per le prestazioni di servizi generiche (

art. 7-ter

) tra soggetti passivi in ambito internazionale, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con la data di ultimazione della prestazione o del pagamento (totale o parziale), se avvenuto in data antecedente, ovvero, se di carattere periodico, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Al contrario, l'emissione anticipata della fattura non determina l'anticipazione dell'effettuazione.

Prestazioni di servizi specifiche
Anche per le prestazioni di servizi cosiddette “specifiche” (art. 7-quater), diverse da quelle generiche, il momento d'effettuazione dell'operazione è quello del pagamento o della fattura anticipata, in base a quanto disciplinato dall'art. 6, commi 3 e 4 D.P.R. 633/1972.

Prestazioni a carattere continuativo
Analogamente a quanto è previsto per le prestazioni di servizi generiche, per i servizi a carattere periodico o continuativo, il momento di ultimazione della prestazione rappresenta la data di maturazione del corrispettivo, salvo il caso di pagamento anticipato. Qualora le stesse prestazioni siano effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno, senza dar luogo a pagamenti, anche parziali, nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla ultimazione delle prestazioni.

Le esportazioni

In generale con il termine esportazione si indica il trasporto o la spedizione di beni fuori dal territorio della Comunità Europea, con il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e in cambio del pagamento di un corrispettivo; è irrilevante il requisito dell'onerosità. Le esportazioni di beni sono non imponibili in Italia, pur rientrando nel volume d'affari ed essendo soggette a tutte le formalità previste dalla legge IVA in materia di fatturazione, registrazione, dichiarazione, ed inoltre, danno diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti.

Esportazioni dirette
Per esportazioni dirette si intendono le cessioni di beni eseguite mediante trasporto o spedizione fuori dal territorio della UE a cura o a nome dei cedenti.

Esportazioni indirette
Sono le cessioni effettuate, anche tramite commissionari, a soggetti esportatori che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare senza pagamento dell'IVA, a condizione che l'acquirente sia un esportatore abituale e presenti al cedente una dichiarazione scritta (dichiarazione di intento) sotto la propria responsabilità, nella quale chiede l'esenzione dall'imposta.

A partire dal 1° gennaio 2015, l'esportatore abituale deve prima trasmettere la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, poi consegnerà al fornitore una copia di suddetta dichiarazione, corredata con la ricevuta di avvenuta trasmissione, rilasciata proprio dall'Agenzia. Il fornitore, a sua volta, deve:

1. Controllare l'effettiva trasmissione;
2. Riepilogare nella dichiarazione annuale IVA le lettere d'intento ricevute.

Con il DL 34/2019 conv. in L. 58/2019, all'art. 12-septies si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, viene abrogata la norma che richiedeva che la dichiarazione d'intento fosse redatta in duplice esemplare, progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e conservata.

Inoltre, lo stesso articolo prevede che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA risulterà da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima che rilascerà ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione potrà riguardare anche più operazioni, e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno:

  • essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa,
  • ovvero, essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Resta fermo l'obbligo del cedente o del prestatore di riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni, pena la commissione di una sanzione; tuttavia sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità operative per l'attuazione di tale articolo.

Prova dell'esportazione
Per ottenere il beneficio della non imponibilità occorre dimostrare l'effettiva uscita dei beni dal territorio della Comunità attraverso il Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all'Esportazione presso gli Uffici delle Dogane.

Le importazioni

Vengono considerate importazioni, le operazioni che hanno per oggetto l'introduzione in Italia di beni originari di altri paesi o territori extra UE, che non sono stati già immessi in libera pratica in altro paese UE, compresi quelli provenienti dai territori considerati esclusi dalla UE.

In evidenza: immissione in libera pratica
Con l'espressione “immissione in libera pratica”, si intende l'ipotesi in cui per i prodotti provenienti da Paesi terzi introdotti in Italia, siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto. In questo caso si attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria.

La base imponibile dell'importazione è costituita dal valore dei beni importati, determinato secondo le disposizioni in materia doganale, compresi i diritti doganali dovuti, le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità europea.

L'aliquota applicabile all'importazione è quella prevista per le cessioni interne. L'IVA viene accertata, liquidata e riscossa in dogana per ciascuna operazione di importazione, ed è detraibile alle stesse condizioni previste dalla disciplina generale.portati, determinato secondo le disposizioni in materia doganale, compresi i diritti doganali dovuti, le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità europea.

Il momento impositivo in cui l'imposta diviene esigibile, si verifica quando viene presentata la dichiarazione di importazione in dogana.

Un'importante novità è stata introdotta dalla Legge europea 2014, in base alla quale il regime di non imponibilità si estende ai servizi accessori relativi a:

  • Le piccole spedizioni di carattere non commerciale;
  • Le spedizioni di valore trascurabile.

La non imponibilità è, però, riconosciuta solo nel caso in cui tali corrispettivi abbiano concorso alla formazione della base imponibile, anche se poi quest'ultima non sia stata assoggettata all'imposta.

Adempimenti - Quando si effettua una importazione, l'importatore paga l'IVA in dogana all'atto dello sdoganamento, in base a quanto indicato nella bolla doganale sulla quale risulta, oltre all'importo dell'IVA pagata dall'impresa, anche gli eventuali diritti doganali pagati.
Successivamente l'importatore dovrà registrare la bolla doganale nel registro IVA acquisti, affinché possa rilevare il relativo credito IVA.
La fattura che invierà il fornitore estero, in cui viene evidenziato l'importo relativo al valore dei beni importati e quindi quello che l'impresa dovrà pagare, ovviamente non è comprensivo di IVA e non deve essere registrato sul registro IVA acquisti, ma solo sul libro giornale per la rilevazione del costo.
Inoltre, siccome, in genere, le spese di sdoganamento sono anticipate dallo spedizioniere, quando quest'ultimo emette la propria fattura relativa alle spese di trasporto più l'IVA relativa a tale compenso, saranno in essa riportate anche le spese anticipate in nome e per conto dell'importatore relative all'IVA e ai diritti doganali, escluse dalla base imponibile ex art. 15 D.P.R. 633/1972.

La fattura dello spedizioniere deve essere registrata sia sul registro IVA acquisti che sul libro giornale.

Esempio

Esempio

Importazione di beni di valore pari ad euro 45.000.

La dogana calcola su tale valore i diritti doganali (supponiamo euro 650) e l'IVA al 22% (sulla somma degli importi euro 45.000 ed euro 650): euro 10.043,00.

Registrazione della bolletta doganale

Diversi

Acquisti extra UE

Iva su acquisti

a

Dogana transitoria

45.650,00

10.043,00

55.693,00

Il fornitore estero invia alla società la fattura, che espone l'importo della merce pari ad euro 45.000,00, che sarà registrata solo nel libro giornale.

Merci c/acquisti

a

Fornitore extra UE

45.000,00

Lo spedizioniere invia la fattura relativa al trasporto (euro 350,00), comprensiva delle spese anticipate in nome e per conto dell'importatore (euro 10.043,00), in dogana all'atto dello sdoganamento.

Diversi

Spese di trasporto

Iva su acquisti

Spese anticipate

a

Fornitore spedizioniere

350,00

77,00

10.043,00

10.470,00

Registrazione dei giroconti per chiudere i conti transitori

Dogana transitoria

a

Diversi

Acquisti extra UE

Spese anticipate

55.236,50

45.650,00

10.043,00

Esterometro

L'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2018) introduce un nuovo obbligo per i soggetti residenti e per gli stabiliti in Italia che effettuano operazioni con operatori esteri, tra cui anche coloro che sono identificati direttamente o mediante rappresentate fiscale nel territorio dello Stato.

I soggetti residenti e stabiliti dal 2019 dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono escluse dalla comunicazione le transazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.

L'adempimento è mensile e deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Nel provv. 30.04.2018, recante le modalità operative del nuovo obbligo, è stato precisato che per “data di ricezione” deve intendersi la data di registrazione.

Si ricorda che, relativamente al ciclo attivo, gli operatori domestici possono emettere la fattura elettronica anche nei confronti dei non residenti non identificati utilizzando quale codice destinatario “XXXXXXX” e dei non residenti identificati inserendo il codice “0000000”, evitando così la compilazione dell'esterometro limitatamente alle operazioni attive.

Oltre ad emettere la fattura in formato Xml, il punto 9.4 del provv. 30.04.2018 prevede anche la possibilità, per le sole fatture emesse, di sostituire l'esterometro trasmettendo al Sistema di Interscambio l'intero documento emesso convertendolo in Xml e compilando solo il campo “CodiceDestinatario”. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, nei forum organizzati dalla stampa specializzata nel mese di gennaio 2019, ha chiarito che il documento fiscalmente rilevante da portare in conservazione è quello transitato al Sistema di Interscambio e non la fattura cartacea rilasciata al cliente estero.

Tax free shopping (risposta AE n. 8/2019)

Dal 1° settembre 2018 le fatture emesse ai sensi dell'articolo 38-quater del Dpr 633/72 (tax free shopping) devono essere in formato elettronico e trasmesse al sistema Otello 2.0. L'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 8/2019 ha precisato che la trasmissione al citato sistema gestito dall'Agenzia delle Dogane è sufficiente all'adempimento di tutti gli obblighi comunicativi anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (sia spesometro che esterometro).

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre; entrambe le misure sono ridotte della metà, se l'invio o la correzione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza. Non si applica l'articolo 12 del D.Lgs. 472/1997.

L'esterometro è molto simile allo spesometro di cui all'articolo 21 del D.L. 78/2010 (ormai abrogato); pertanto, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritengono applicabili le precisazioni fornite in merito a tale adempimento e, quindi, anche la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Recentemente sono sorti alcuni dubbi e criticità circa l'inclusione o meno nell'esterometro delle operazioni intercorse con fornitori esteri, quindi non residenti, territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia.

Per citarne alcune, rientrano tra queste operazioni i servizi alberghieri o di ristorazione riferiti a strutture situate all'estero, per i quali l'imposta è dovuta nel Paese in cui è stabilito l'immobile (per i servizi alberghieri) o nel luogo di esecuzione (per i ristoranti) secondo quanto stabilito dall'art. 7- quater DPR 633/72.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. Interpello AE 27 marzo 2019 n. 85, ha previsto l'inclusione nell'esterometro degli acquisti effettuati presso privati non residenti.

Sullo stesso tema si è espressa anche Assonime, con la recente Circ. Assonime 11 aprile 2019 n. 10, dalla quale statuisce che le operazioni da inserire nell'esterometro sono solamente quelle per le quali si riceve una fattura soggetta a registrazione.

Riferimenti

Normativi

  • DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
  • Legge 29 luglio 2015, n. 115
  • D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013)
  • Art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge Comunitaria 2010”)
  • D.M. 30 marzo 2010, n. 44955
  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40
  • Direttiva Europea 2006/112/CE
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Prassi

  • Circ. Assonime 11 aprile 2019 n. 10
  • Risp. Interpello AE 27 marzo 2019 n. 85
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 09 gennaio 2015
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 21 maggio 2013, n. 16/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 20 settembre 2012, n. 35/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 1° agosto 2011, n. 39/E
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 dicembre 2010, n. 188381
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 dicembre 2010, n. 188376
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 maggio 2010, n. 62633
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1° dicembre 2008, n. 456/E
  • Ministero delle Finanze, Risoluzione 7 settembre 1998, n. 127/E
  • Ministero delle Finanze, Circolare 2 luglio 1998, n. 173/D