Usura bancaria

Fabio Fiorucci
23 Gennaio 2018

La tematica dell'usura bancaria, ossia la pattuizione, in un contratto di finanziamento, di un tasso di interesse superiore al tasso-soglia da parte di un istituto bancario, è al centro del conflittuale rapporto banca-cliente; il contenzioso bancario si snoda abitualmente intorno alla divergenti modalità di calcolo del tasso effettivo globale (TEG), ossia del tasso usurario, e del tasso-soglia. In tale prospettiva, le posizioni di banca e cliente di regola si differenziano soprattutto in ragione delle diverse voci di costo del finanziamento da inserire nella determinazione del tasso usurario, anche alla luce delle indicazioni al riguardo fornite da Bankitalia.
L'usura in sintesi: riferimenti normativi

La fattispecie dell'usura, in estrema sintesi, consiste nella pratica di fornire prestiti (a persone fisiche e imprese) a tassi di interesse illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile se non impossibile. L'obiettivo principale di un contratto usuraio è spesso quello di impadronirsi, con modalità illecite, della garanzia del prestito o comunque di quanto economicamente rilevante può essere sottratto alla vittima.

Il quadro normativo vigente è rappresentato dalla l. n. 108/1996, "Disposizioni in materia di usura", nonché dal d.l. n. 394/2000, "Interpretazione autentica della l. n. 108/1996, convertito, con modificazioni, in l. n. 24/2001". In particolare, la l. n. 108/1996, nel dichiarato intento di contrastare l'odioso fenomeno criminale dell'usura agevolandone la repressione e inasprendo le sanzioni civili e penali, ha provveduto a ridisegnare l'art. 644 c.p. e l'art. 1815, comma 2, c.c., secondo il quale «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Completano il quadro delle fonti normative le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia e i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che trimestralmente pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale i TEGM rilevati dalla Banca d'Italia per conto del MEF (che concorrono alla definizione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate). Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

Il tasso-soglia

La legge sull'usura (l. n. 108/1996) ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono sempre considerati usurari. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 108/1996: “il limite previsto dal comma 3 dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del comma 1 relativamente alle categorie di operazioni in cui il credito è compreso”.

Tale limite, denominato anche ‘tasso-soglia', è individuato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il quale «sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari […] nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, comma 1, l. n. 108/1996).

Come detto, il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d'Italia la rilevazione dei dati.

Di impatto operativo è la circostanza che la base di calcolo del TEG rilevata da Bankitalia varia secondo la tipologia di operazione presa a riferimento: per le aperture di credito in c/c, i finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, i finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, il factoring, il credito revolving e i finanziamenti con utilizzo di carte di credito rilevano tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (è dunque rilevato l'interesse praticato). Per le altre categorie di operazioni – credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti – rilevano, ai fini del TEG, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi (ossia stipula del contratto di finanziamento) nel periodo di riferimento (è quindi monitorato l'interesse pattuito).

Il ‘tasso-soglia' superato il quale gli interessi sono automaticamente qualificati usurari è attualmente stabilito, a far data dal 14 maggio 2011, «nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali» (art. 2, comma 4, l. n. 108/1996).

In definitiva, il tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato (ad es. 4%), aumentato di un quarto (1%) più quattro punti percentuali (4%), definisce il ‘tasso-soglia' degli interessi (9%) del trimestre di riferimento.

Il tasso usurario (TEG)

Ai fini della "determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito" (art. 644, comma 4, c.p.).

In linea generale, solo quando il richiedente il credito è libero di scegliere se usufruire o no di un servizio, il relativo costo non andrà imputato nella determinazione del tasso effettivo. Nel TEG deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come somma richiesta per la restituzione dell'importo erogato o comunque quale costo del denaro (Trib. Palermo, 11 febbraio 2014; Trib. Pordenone, 7 marzo 2012; App. Cagliari, 31 marzo 2014; Trib. Padova, 12 agosto 2014 e 26 settembre 2014; Trib. Arezzo, 07 gennaio 2015; App. Milano 14 marzo 2014; Trib. Torino 23 dicembre 2015).

Le attuali Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura includono (tra le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui questi sia a conoscenza anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza):

  • le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
  • le spese di chiusura della pratica;
  • le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per - il tramite di un corrispondente che cura la riscossione;
  • il costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario;
  • le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Secondo Cass. n. 8806/2017, in ordine "alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione";
  • le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. perizie);
  • gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;
  • ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Sono, invece, esclusi dal calcolo del TEG, sempre secondo le suddette Istruzioni della Banca d'Italia, le imposte e tasse, le spese notarili, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo nonché le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

Ai fini della usurarietà dei tassi "rileva il momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" (L. n. 24/2001): c.d. usura originaria.

L'usura sopravvenuta

Sulla scorta della previsione normativa da ultimo citata, le Sezioni Unite della Cassazione (Cass., S.U., n. 24675/2017) hanno risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale relativo all'applicabilità della normativa antiusura ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima.

Come noto, il problema della c.d. ‘usura sopravvenuta' riguarda non solo i finanziamenti (soprattutto a tasso fisso) stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996 ma anche i finanziamenti stipulati successivamente, in cui gli interessi originariamente pattuiti nell'ambito del tasso-soglia, a seguito della sopraggiunta modifica del limite di usurarietà, si attestano al di sopra dello stesso.

Le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità dell'usura sopravvenuta nei mutui, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. (come modificati dalla l. n. 108 del 1996) imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

La questione della CMS storica

Nella determinazione del TEG è da lungo tempo dibattuto se la CMS storica debba essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, ex art. 644 c.p., tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia nelle quali era previsto, fino a tutto il 2009, che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale (come noto, fino all'agosto 2009 le Istruzioni della Banca d'Italia, al pari dei decreti ministeriali dal 1997 al dicembre 2009 di rilevazione del TEGM, non tenevano conto della CMS nella determinazione del tasso usurario).

La questione è attualmente approdata alle Sezioni Unite della Cassazione, avendo le Sezioni semplici espresso al riguardo posizioni divergenti. Secondo un primo orientamento (Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016): “il giudizio in punto di usurarietà si basa ... sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché — se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo — il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”. L'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative alle indicazioni di Bankitalia "non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice — chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura — non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio”.

Secondo un diverso, più convincente indirizzo (Cass. n. 8806/2017; conf. Cass. n. 15188/2017): "la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia”. È altresì rilevato che la legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati di comparazione.

La vincolatività delle circolari e istruzioni della Banca d'Italia

La querelle relativa alla inclusione o no della CMS storica (fino al 2009) nel calcolo del TEG è strettamente connessa all'altra problematica della vincolatività delle circolari e istruzioni della Banca d'Italia.

Secondo parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 46669/2011; Cass. pen. n. 32069/2010; Cass. pen. n. 12028/2010; Cass. pen. n. 28743/2010; Cass. civ. n. 8806/2017, già sopra richiamata), le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive di Bankitalia "ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito" (Cass. pen. n. 46669/2011, cit.).

Anche per parte della giurisprudenza di merito (App. Torino, 20 dicembre 2013; App. Cagliari 26 marzo 2014; Trib. Roma 23 gennaio 2014; App. Milano 22 agosto 2013; Trib. Brindisi 9 agosto 2012; Trib.Pordenone 7 marzo 2012; Trib. Alba 18 dicembre 2010; Trib. Torino 27 aprile 2016; Trib. Massa 23 marzo 2016; Trib. Torino 13 settembre 2017; Trib. Como 11 ottobre 2017) le suddette Istruzioni della Banca d'Italia non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto, e ciò sia perché non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perché disposizioni certo non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato. Il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal giudice unicamente sulla base dell'art. 644 c.p. che prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza; non hanno alcuna efficacia a tale fine le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia per rilevare il TEGM, sia perché non rivolte, come si è detto, a stabilire il tasso globale effettivo di una certa singola operazione, sia perché non aventi comunque, neppure in astratto, portata derogatoria né integratrice della norma di cui sopra, nella parte in cui indica come calcolare il tasso effettivo globale.

Di diverso tenore sono le conclusioni di altra parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 21 ottobre 2014, 24 settembre 2015, 7 febbraio 2016, 25 marzo 2016, 22 aprile 2016, 14 luglio 2016, 14 febbraio 2017, 5 maggio 2017, 8 giugno 2017, 12 ottobre 2017; Trib. Ferrara 2 luglio 2014, 13 dicembre 2016, 14 dicembre 2016 e 11 gennaio 2017; Trib. Torino 31 ottobre 2014; Trib. Avezzano 21 gennaio 2015; Trib. Varese 26 aprile 2016; Trib. Cuneo 24 febbraio 2017; Trib. Pistoia 7 marzo 2017; Trib. Busto Arsizio 20 maggio 2017; Trib. Ferrara 23 maggio 2017; Trib. Roma 13 giugno 2017; Trib. Bologna 12 gennaio 2017 e 29 settembre 2017), secondo cui le Istruzioni della Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare (cfr. Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 22270/2016), hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, per cui non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni. Conseguentemente, è rilevato, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti da quelle di Bankitalia.

Interessi di mora e usura

Anche gli interessi di mora, secondo l'orientamento prevalente, sono assoggettati alla normativa antiusura, per il “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e perché “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (Cass. nn. 4251/1992, 5286 e 14899 del 2000, Cass. nn. 8442/2002, 5324/2003, 9532/2010, 11632/2010, 1748/2011; Cass. n. 350/2013 e Cass. nn. 602 e 603/2013. In arg. v. anche Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati tasso-soglia).

Qual è il tasso-soglia degli interessi moratori? Per parte della giurisprudenza di merito (Trib. Torino 20 giugno 2015, 27 aprile 2016, 17 novembre 2016; Trib. Treviso 12 novembre 2015; Trib. Varese 26 aprile 2016 e 29 novembre 2016; Trib. Massa 23 marzo 2016; Trib. Milano 29 novembre 2016, 12 dicembre 2016, 16 febbraio 2017, 27 settembre 2017; Trib. Benevento 11 maggio 2016; Trib. Napoli 21 novembre 2016; Trib. Como 11 ottobre 2017) è escluso che per l'individuazione del tasso soglia degli interessi moratori possa essere utilizzata - come invece sostenuto da altri giudici di merito (Trib. Ferrara 11 novembre 2017 e 23 maggio 2017; Trib. Bergamo 15 febbraio 2017, 25 luglio 2017 e 8 settembre 2017; Trib. Asti 7 marzo 2017; Trib. Mantova 2 maggio 2017; Trib. Sulmona 20 luglio 2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017; Trib. Brescia 27 settembre 2017) - la metodologia indicata dalla Banca d'Italia (v. Comunicato del 13.7.2013), ossia il TEGM (della categoria di riferimento) pubblicato sulla G.U. aumentato di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (la giurisprudenza sopra indicata ha segnalato le criticità sottese ad una tale metodologia: rilevazione ‘ufficiosa' e datata, essendo del 2001, che introduce un 'doppio' tasso-soglia, realizzata a campione e operata senza suddivisione per classi di operazioni creditizie).

È rilevato che osta all'incremento del TEGM in ragione del 2,1% un'evidente incompatibilità con i fondamenti della legge n. 108/1996: “Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (art. 644, comma 3, c.p.) è evidentemente unico, e per essere unico non può che essere globale (art. 644, comma 4, c.p.); ma soprattutto, la congruità del TEGM pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale ai fini della determinazione del tasso-soglia anche degli interessi moratori è affermata sul presupposto che "il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d'Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, ratione temporis). Ebbene, nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento” (Trib. Udine 26 settembre 2014; conf. Trib. Massa 23 marzo 2016; Trib. Torino 27 aprile 2016, cit., 17 novembre 2016, 13 settembre 2017).

Quali sono le conseguenze del superamento del tasso-soglia degli interessi moratori al momento della stipula? Secondo un (minoritario) filone giurisprudenziale “l'art. 1815, 2° co., c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e … prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggior tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della soglia di cui alla l. 108/1996” (App. Venezia 18 febbraio 2013; conf. App. Roma 7 luglio 2016; Trib. Pesaro 5 luglio 2016; Trib. Benevento 11 maggio 2016; Trib. Bari 18 ottobre 2016; Trib. Viterbo 5 gennaio 2016; Trib. Chieti 27 febbraio 2017; Trib. Como 13 luglio 2017; Trib. Viterbo 14 giugno 2017; in arg. v. anche Cass. 23192/2017). Per l'effetto di quanto sopra, nel caso di superamento del tasso-soglia d'usura, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi.

Secondo un diverso, più consistenze indirizzo giurisprudenziale, "ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all'epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815, 2° co., c.c., (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia)" (Trib. Milano 28 gennaio 2014, 22 maggio 2014 e 8 marzo 2016; conf. Trib. Cagliari 4 ottobre 2016; Trib. Ferrara 11 gennaio 2017; Trib. Siracusa 10 febbraio 2017; Trib. Roma 1 febbraio 2017, e 5 aprile 2017; App. Milano 11 maggio 2017; Trib. Monza 19 giugno 2017; Trib. Napoli 10 luglio 2017; Trib. Brescia 15 giugno 2017; Trib. Savona 20 febbraio 2017; Trib. Salerno 5 giugno 2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017; Trib. Como 11 ottobre 2017, cit.).

Tale ultimo orientamento, di recente, è stato sostanzialmente avallato dalla Cassazione (Cass. n. 21470/2017), secondo cui: “ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815 c.c., comma 2, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano”.

Si tralascia, in questa sede, qualunque approfondimento sulla sommatoria aritmetica degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del tasso usurario, impostazione avventurosa sconfessata dalla pressocché totalità della giurisprudenza ("tasso creativo"; "mostro giuridico") poiché affetta da insanabili vizi logico-giuridici e ciò in relazione, tra l'altro, alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, che non ne consente il mero cumulo.

Aspetti processuali: cenni

È onere della parte che adduce l'usurarietà del tasso di interesse allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso-soglia, in difetto dei quali la doglianza deve considerarsi una mera azione dilatoria.

Sono di regola rigettate domande in ordine alla asserita applicazione di interessi usurari quando genericamente formulate e totalmente sfornite di adeguato supporto probatorio nell'an e nel quantum, essendo palesemente insufficiente richiamare la normativa relativa ai tassi di interesse usurari in assenza di circostanziati e documentati riscontri probatori

È abitualmente ritenuto che l'attore debba produrre in giudizio i decreti ministeriali del MEF recanti l'indicazione del tasso-soglia; l'omessa produzione non è rimediabile ex art. 113 c.p.c., poiché i predetti decreti sono atti meramente amministrativi, che non costituiscono fonti del diritto (Cass. n. 15065/2014; Cass. SS.UU., n. 9941/2009; Cass. n. 12476/2002).

Diffuso è altresì il convincimento che la CTU, anche nei giudizi di usura, non sia un mezzo istruttorio in senso proprio e sia quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda a supplire alla inadeguatezza delle proprie allegazioni ovvero sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex multis Trib. Latina 28 agosto 2013; Trib. Pisa 30 gennaio 2014; Trib. Brescia 10 luglio 2015; Trib. Velletri 10 novembre 2015; Trib. Roma 3 febbraio 2015; Trib. Bari 18 giugno 2015; Trib. Ravenna 12 settembre 2017).

Riferimenti

Normativi

  • art. 644 c.p.
  • art. 1815 c.c.
  • l. 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura
  • d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, Interpretazione autentica della l. 07/03/1996, n. 108, conv., con mod., in l. 28/02/2001, n. 24
  • Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia
  • Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze rilevazione trimestrale TEGM

Giurisprudenza

  • Cass. Civ., n. 24675/2017, in questo portale, con nota di Fiorucci, Le Sezioni Unite bocciano l'usura sopravvenuta nei mutui
Sommario