Costituzione automatica del condominio
11 Ottobre 2017
Per la nascita del condominio non è necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire all'utilizzazione e al godimento delle parti di proprietà esclusiva. Il condominio dunque si costituisce ex se ed ope legis, al verificarsi di una serie di presupposti di fatto e di diritto, senza necessita di alcuna attività da parte dei soggetti interessati, né tanto meno ad opera di organi giudiziari o amministrativi. In presenza di tali presupposti, il condominio é costituito ipso iure, indipendentemente dall'adozione del regolamento o dalla costituzione degli organi condominiali, né tanto meno della formazione delle tabelle millesimali. |