Comporto, aspettativa e licenziamento

09 Febbraio 2017

Se il datore concede l'aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto, egli rinuncia alla possibilità di licenziare il dipendente?

Se il datore concede l'aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto, egli rinuncia alla possibilità di licenziare il dipendente?

Ai sensi dell'art. 2110 c.c., non può essere intimato il licenziamento durante la malattia, potendosi procedere al recesso solo in seguito al superamento del periodo di comporto, la cui durata viene individuata nel CCNL applicato.

L'istituto dell'aspettativa è finalizzato a concedere al lavoratore una sospensione del rapporto di lavoro, conservando la propria occupazione pur in difetto dello svolgimento della prestazione lavorativa. Qualora venga concessa, non può sostenersi che tale comportamento del datore equivalga ad una rinuncia tacita al recesso per esaurimento del comporto, dovendosi dilatare il tempo per procedere al licenziamento al termine dell'aspettativa.

Si tenga presente che l'interesse del lavoratore, alla certezza del rapporto, va contemperato con il riconoscimento alla parte datoriale di un ragionevole "spatium deliberandi", volto a valutare la convenienza della prosecuzione del contratto rispetto alle esigenze e agli interessi dell'azienda. In merito: Cass. n. 6697/2016.

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