Lavoro autonomo

Gianluca Natalucci
06 Luglio 2017

Scheda in fase di aggiornamento

Ai sensi dell'art. 53 co. 1, T.U.I.R., i redditi di lavoro autonomo sono quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, diverse da quelle organizzate in modo da dare luogo a redditi d'impresa.Costituisce reddito di lavoro autonomo anche quello realizzato in forma associata da artisti e professionisti,  sempre che la veste associativa non assuma la forma di società commerciale (ad esempio società di capitali, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, etc.).I requisiti dell'autonomia, della professionalità ed abitualità, sono pertanto gli elementi caratterizzanti ed imprescindibili per inquadrare l'esercizio del lavoro autonomo. Il reddito degli artisti e professionisti è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta. Rilevano, agli effetti della determinazione del reddito, anche le plusvalenze e minusvalenze dei beni strumentali ed i corrispettivi per la cessione della clientela.Agli effetti delle imposte sul reddito, i compensi e le spese vanno contabilizzati secondo il principio di cassa e non di competenza, ovvero computando i compensi riscossi e le spese sostenute nel periodo d'imposta.Le spese per essere considerate deducibili, devono essere inerenti all'esercizio dell'attività o della professione svolta e documentate.I sostituti d'imposta che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'IRPEF dovuto dallo stesso. I diversi regimi contabili che gli esercenti arti e professioni possono adottare sono: la contabilità ordinaria, la contabilità semplificata, il regime forfettario. Rientrano nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti da: utilizzo delle opere dell'ingegno da parte dell'autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, utili spettanti ai soci promotori e fondatori e levata dei protesti.

Inquadramento

Scheda in fase di aggiornamento

Si definisce comunemente lavoratore autonomo il professionista che presta abitualmente servizi, di norma, a carattere professionale ed intellettuale, alle persone, alle imprese o ad altri professionisti.
Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di attività lavorative, svolte in modo abituale, diverse da quelle di lavoro dipendente e di impresa.
Quindi gli elementi caratterizzanti sono, l'autonomia rispetto al lavoro dipendente, la natura residuale rispetto all'attività di impresa e l'abitualità in modo che l'attività sia svolta regolarmente e stabilmente, e non occasionalmente.

In particolare per autonomia si intende l'organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato economico quali soprattutto beni strumentali e collaboratori.
La qualificazione di lavoro autonomo non è subordinata all'iscrizione in Albi professionali, ma lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo in presenza dell'iscrizione ad un Albo fa presumere l'esistenza dei requisiti di professionalità ed abitualità.
Costituisce reddito di lavoro autonomo anche quello realizzato in forma associata da artisti e professionisti, sempre che la veste associativa non assuma la forma di società commerciale (ad esempio società di capitali, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, etc.).

Nel Codice Civile troviamo i riferimenti al lavoro autonomo nel contratto d'opera (art. 2222

c.c.

) e nella prestazione d'opera intellettuale (art. 2230

c.c.

), nei quali il professionista si obbliga, dietro corrispettivo ad eseguire un'opera o un servizio nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Jobs Act dei lavoratori autonomi

Con la Legge 22 maggio 2017 n. 81, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2017 n. 135, il Parlamento ha approvato il c.d “Jobs act del lavoro autonomo”, in vigore dal 14 giugno 2017, con delle specifiche decorrenze per molte disposizioni.

Tale progetto di legge ha previsto una serie di novità per i professionisti scritti agli ordini e si compone di due sezioni: la prima mira ad estendere le tutele esistente per i lavoratori subordinati e parasubordinati ai liberi professionisti, mentre la seconda ha come obiettivo quello di regolamentare il lavoro agile, c.d. “Smart working”.

Le novità, sopra accennate, riguardano, in particolare, tre deleghe al governo:

  • Art. 5, in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi;
  • Art. 6, in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata:
  • Art. 11, in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali.

Per quanto riguarda le principali novità in materia di contratti e welfare per il lavoro autonomo, si riporta quanto di seguito:

Principali novità del Jobs Act del lavoro autonomo

Art. 2

Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali.

Si estende, anche ai lavoratori autonomi, l'applicabilità delle disposizioni del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali tra imprese, nonché tra imprese e Pubblica amministrazione.

Tale disciplina viene estesa, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali:

  • tra lavoratori autonomi e imprese;
  • tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  • tra lavoratori autonomi.

Viene fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

La normativa a tutela del creditore riguarda oltre all'applicazione automatica degli interessi di mora, che decorrono dalla scadenza dei termini fissati nel contratto, anche i termini di pagamento, stabiliti dalla legge con le relative scadenze:

  • trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, pari al tasso BCE, con la maggiorazione di 8 punti percentuali, tale tasso è aggiornato e pubblicato ogni semestre.

Art. 3

Disciplina delle clausole e delle condotte abusive

L'art. 3 del Jobs Act introduce la disciplina delle clausole e delle condotte abusive.

Sono considerate abusive e prive di effetto:

  • le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso;
  • le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

Infine, viene esteso ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 192/1998, relativa all'abuso dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un'impresa fornitrice o cliente.

Art. 4

Apporti originali e invenzioni del lavoratore

I diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e ad invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.

Tale disposizione estende al lavoro autonomo una disciplina già prevista nell'ordinamento per il lavoro subordinato.

Novità della gestione separata

Art. 6

Delega ai fini del miglioramento delle malattie e maternità

Riguarda i lavoratori iscritti alla gestione separata, con l'obiettivo di aumentare le tutele delle indennità di malattia e maternità. Tale delega ha come destinatari i lavoratori c.d. esclusivi (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali) e sarà attuata secondo determinati criteri:

  • riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
  • modifica dei requisiti dell'indennità di malattia incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni (oggi 4 giorni);
  • previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva (0,72%) in una misura possibilmente non superiore a 0,5% e comunque tale da assicurare il rispetto di dell'invariabilità delle spese sostenute dalla finanza pubblica per la realizzazione delle nuove misure.

Art. 8

Congedo parentale, malattie gravi e terapie oncologiche

Ulteriori disposizioni in materia di congedo parentale per i lavoratori autonomi “esclusivi” iscritte alla gestione separata, si riportano le novità applicative anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo:

  • è previsto il prolungamento della durata del congedo parentale a 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
  • I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.
  • Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo (che consiste nell'aver versato almeno 3 mensilità di contribuzione aggiuntiva dello 0,50% nei 12 mesi precedenti i due mesi antecedenti al parto) anche alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità, è calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.
  • Per i lavoratori esclusivi iscritti alla gestione separata i periodi di malattia, certificata come conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Art. 13

Indennità di maternità

È consentito alle lavoratrici esclusive di fruire dell'indennità di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Art. 14

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

  • La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
  • In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'art. 4, co. 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
  • In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

In evidenza: Sportelli dedicati al lavoro autonomo presso i Centri per l'impiego

I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5 della L. 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Lo sportello dedicato ha la funzione di:

  • raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo,
  • fornire le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta,
  • fornire le informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

Nello svolgimento delle sue attività i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'art. 6 della L. 12 marzo 1999, n. 68.

Normativa fiscale

Il regime impositivo applicabile ai redditi provenienti da attività di lavoro autonomo è disciplinato al Capo V del Titolo I, agli artt. 53 e 54, del T.U.I.R.

Il comma 1 dell'art. 53 del T.U.I.R. precisa che, i destinatari della disciplina in parola, sono gli artisti e i professionisti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che producono reddito d'impresa, nonché le associazioni fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui alla lett. c) comma 3 dell'art. 5 dello stesso decreto.

In particolare il reddito lavoro autonomo è quello derivante da:

  1. attività artistiche e professionali (art. 53,c. 1, D.P.R. 917/1986), esercitate in modo professionale e abituale;
  2. altre attività di lavoro autonomo, elencate in modo tassativo dall'art. 53, c. 2, D.P.R. 917/1986, esercitate in modo abituale ma non professionale, vale a dire:
  • collaborazioni coordinate e continuative (amministratore, sindaco, giornalista),

  • diritti d'autore,

  • associazioni in partecipazione con apporto di lavoro,

  • promotori e soci fondatori di società di capitali (Spa - Srl - Sapa),

  • cessazione di rapporti di agenzia,

  • levata dei protesti spettanti ai segretari comunali.

Le tipologie sopra elencate, posto il comune requisito dell'abitualità, si distinguono per il carattere della professionalità.
Un'altra tipologia d'attività di lavoro autonomo è quella occasionale (

art. 67

, c. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986), esercitata in modo non abituale e non professionale, caratterizzata dall'occasionalità dell'esercizio ed il relativo reddito rientra nella categoria dei redditi diversi.

Determinazione del reddito

Il reddito è dato dalla differenza tra ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute e deducibili nel periodo d'imposta, nell'esercizio dell'arte o professione.

L'

art.

54

, D.P.R. 917/1986 contiene l'elenco degli elementi positivi e negativi di reddito che deve considerarsi tassativa. Quindi, ogni altra voce non espressamente prevista non concorre alla formazione del reddito professionale ma, eventualmente, dà origine a redditi di diversa categoria.

Per i professionisti ed i lavoratori autonomi, alla determinazione del reddito si applica il

principio

cosiddetto

di cassa

, in base al quale concorrono alla formazione del reddito i compensi riscossi e le spese sostenute

nel periodo d'imposta (principio di competenza).


L'applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative nelle ipotesi prevalenti in cui il committente utilizza, per estinguere l'obbligazione, strumenti diversi dal contante, quali ad esempio assegni bancari e/o circolari o carte di credito.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 29 maggio 2009 n. 138, per quanto riguarda gli assegni circolari, ha precisato che gli stessi si considerano riscossi all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d'imposta).

Altro aspetto riguarda la questione degli accrediti bancari, ovvero se considerare i compensi percepiti con riferimento alla data dell'operazione bancaria (ad esempio 31 dicembre 2011) oppure alla data della valuta (ad esempio 1° gennaio 2012). La data da considerare è quella dell'operazione bancaria poiché con l'accreditamento si ha giuridicamente l'incasso del compenso.

Nel novero delle spese sostenute rientrano tutte le spese connesse con lo svolgimento dell'attività, ed alcune di queste derogano al principio di cassa e sono deducibili nel periodo d'imposta in cui i relativi oneri vengono a maturazione, che di seguito si riportano:

  • Ammortamenti dei beni strumentali;

  • Canoni di locazione finanziaria;

  • Spese di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni;

  • Trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Dal periodo d'imposta in corso all'1° gennaio 2008, i professionisti, per determinare il reddito totale imponibile ai fini IRPEF, possono compensare le perdite professionali anche con redditi di natura diversa, realizzati nello stesso periodo d'imposta (

art. 8

, D.P.R. 917/1986).

Compensi

Gli incassi conseguiti in relazione all'esercizio di arti e professioni, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali addebitati al cliente, costituiscono compensi del periodo d'imposta in cui sono percepiti e trattasi di:

  • compensi in denaro o in natura per onorari, indennità, ecc., anche sotto forma di partecipazione agli utili e anche se conseguiti all'estero;

  • plusvalenze per cessioni di beni inerenti l'attività professionale o artistica (comprese le opere d'arte per gli artisti) e di beni strumentali;

  • interessi di mora e di dilazione riscossi per tardivo pagamento dei compensi (

    art. 1

    , co. 1, lett. a), D.L. 557/1993 conv., con modif., dalla Legge 133/1994);

  • indennità o risarcimenti conseguiti in sostituzione del reddito professionale (se pluriennale vanno a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria) compresa la rivalutazione monetaria;

  • rimborsi spese sostenute in nome del professionista ma per conto del cliente come ad esempio le spese di studio in generale e le spese per trasferte (il documento di spesa va intestato al professionista) Sono escluse invece le spese effettuate in nome e per conto del cliente come ad esempio le marche da bolli, i diritti di cancelleria (Risoluzione 20 marzo 1998 n. 20/E);

  • contributi Gestione Separata Inps per i professionisti senza Albo addebitati al cliente a titolo di rivalsa e i contributi Enpals a carico degli artisti (Risoluzione 12 luglio 2001 n. 118/E);

  • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Si considera anche il compenso per la cessione dello sfruttamento del diritto all'immagine (Risoluzione 2 ottobre 2009,

    n. 255/E

    ).

I compensi percepiti dopo la cessazione dell'attività di artista e professionista non costituiscono redditi di lavoro autonomo, bensì rientrano nella categoria dei redditi diversi.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'attività professionale non si può considerare cessata fino all'avvenuto esaurimento di tutte le operazioni aventi ad oggetto i rapporti giuridici pendenti ed in particolare la definizione dei crediti connessi all'attività (Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, p. 7.1).
La circolare appena citata ha precisato ancora, che la cessione di clientela o di altri elementi immateriali costituisce reddito di lavoro autonomo anche se l'esercente arte o professione continua a percepire le rate in anni successivi a quello di cessazione dell'attività. In tal caso il contribuente dovrà conservare la Partita Iva e continuare ad effettuare gli adempimenti fino alla completa riscossione del credito.

In evidenza: presunzioni di ricavi

L' art. 7-quater, c. 1, D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 ha eliminato la presunzione legale secondo cui i versamenti/prelevamenti dal conto corrente bancario del professionista non giustificati da quest'ultimo ai fini della determinazione del reddito, costituissero compensi e quindi una base per gli accertamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria (ex art. 32, c. 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973).

Ciò comporta che dal 3 dicembre 2016 (entrata in vigore della norma) i professionisti non potranno più essere assoggettati ad accertamenti sulle suddette presunzioni.

Spese deducibili

Le spese sostenute nell'esercizio dell'arte e della professione sono deducibili nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • siano state effettivamente sostenute in conformità al principio di cassa ed al netto dei contributi ricevuti a fondo perduto (Risoluzione 22 ottobre 2001 n. 163/E);
  • siano inerenti all'esercizio dell'attività o della professione svolta;
  • siano documentate.

SPESE DEDUCIBILI

Principio di cassa

SPESE

DEDUCIBILITÀ

Spese generali inerenti l'attività (cancelleria, banche dati …)

Sono deducibili per l'intero ammontare

Utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua)

La deduzione è parziale se le utenze riguardano immobili destinati promiscuamente ad attività extraprofessionali

Telefonia

Dal 1° gennaio 2007 sono deducibili all'80% le quote di ammortamento, i canoni di leasing e di noleggio, le spese di impiego e manutenzione, relativi alla telefonia mobile ed alla telefonia fissa

Alberghi e ristoranti

Spese deducibili nella misura del 75% e nel limite del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (C.M. 5 settembre 2008 n. 53)

Dal 4 luglio 2006 le spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e riaddebitate dal professionista in parcella.

L'art. 8 della L. 22 maggio 2017, n. 81, (GU n.135 del 13 giugno 2017), ha previsto che i limiti di cui al periodo precedente (limite di deducibilità sopraindicati) non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Queste disposizioni si applicano a decorrere del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, tutte le spese di trasferta anticipate dal committente (cliente) non assumono rilevanza ai fini reddituali, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 con un risultato finale di neutralità sotto l'aspetto fiscale per il professionista il quale a prescindere dal comportamento da questo adottato (anticipazione finanziaria con riaddebito sul cliente o anticipazione diretta dei pagamenti dal committente) non rimarrà inciso dai costi di trasferta.

Spese di rappresentanza

Spese deducibili nel limite del 1% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta

Convegni, congressi, corsi di aggiornamento

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9 della L. 22 maggio 2017, n. 81, (GU 13-6-2017, n.135), sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Premi assicurativi contro i mancati pagamenti

Con effetto dal 2017 sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o da solidarietà.

Dipendenti e collaboratori

Sono deducibili per l'intero ammontare. Le retribuzioni pagate dal 1° al 12 gennaio sono deducibili esclusivamente nel periodo d'imposta in cui vengono effettivamente corrisposte (C.M. 19 giugno 2002 n. 54)

Trasferte dei dipendenti

Le spese per le trasferte effettuate nel territorio del comune dove è ubicata la sede abituale di lavoro sono integralmente deducibili; le spese effettuate fuori dal predetto comune sono deducibili, per ogni giorno di trasferta, nel limite di € 180,76 elevato a € 258,23 per le trasferte all'estero

Oneri previdenziali

Non sono deducibili dal reddito, ma sono deducibili dal reddito complessivo direttamente nella dichiarazione “Reddito Persone Fisiche” in quanto considerati “oneri deducibili”.

Per i notai tali oneri sono considerate spese professionali e quindi deducibili dal reddito (Cassazione n. 2781/2000).

Principio di competenza

SPESE

DEDUCIBILITÀ

T.F.R.

Sono deducibili per l'intero ammontare

Beni strumentali

Sono deducibili per l'intero ammontare per costi fino a € 516,46; se di costo superiore secondo i coefficienti di ammortamento

Autoveicoli

Gli ammortamenti, le spese di utilizzo e di manutenzione e gli altri costi accessori, sono deducibili nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato.

Il costo di acquisto del mezzo rileva entro i seguenti limiti:

  • € 18.075,99 per autovetture e autocaravan;
  • € 4.131,66 per motocicli;
  • € 2.065,83 per ciclomotori.

Canoni di locazione finanziaria

I canoni leasing per i beni mobili:

  • diversi da autoveicoli strumentali o concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili, prescindendo dalla durata del contratto e per un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel DM 31 dicembre 1988;
  • intesi quali mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili nella misura del 70%;
  • intesi quali autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori sono deducibili nella misura del 20% per un periodo non inferiore a 48 mesi (per i contratti stipulati entro il 28 aprile 12 era necessario che anche la durata del contratto non fosse inferiore a 48 mesi), nel limite di:
  • € 18.075,99 per autovetture e autocaravan;
  • € 4.131,66 per motocicli;
  • € 2.065,83 per ciclomotori.

Immobili in proprietà

La deducibilità delle quote di ammortamento è variata nel tempo:

  • Dal 1° gennaio 2010 ad oggi indeducibili,
  • Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 deducibili nei limiti dei coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (3%) al netto delle aree occupate dalla costruzione. Inoltre nel caso in cui l'immobile fosse utilizzato promiscuamente per scopi sia professionali che personali la deducibilità è ridotta al 50%;
  • Dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 Indeducibili
  • Fino al 14 giugno 1990 deducibili.

A contrario, sono deducibili (tendo conto del limite nell'eventuale caso di uso promiscuo) ad esempio le spese :

  • condominiali;
  • per il riscaldamento;
  • per interessi passivi su finanziamento per l'acquisto.

Immobili in leasing

La deducibilità dei canoni di leasing è variata nel tempo:

  • dal 1° gennaio 2014 ad oggi sono deducibili per competenza per un periodo minimo di 12 anni;
  • dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 indeducibili;
  • dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 deducibili per competenza sempreché il contratto non abbia durata inferiore alla meta del periodo di ammortamento fondato sui coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988;
  • dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 indeducibili

A contrario, sono comunque deducibili le spese relative all'immobile.

Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria

Natura non incrementativa: sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento della spesa, nel limite del plafond del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili esistenti all'inizio dell'esercizio e rinviando nei 5 esercizi successivi (in quote costanti) la deduzione dell'eccedenza.

Natura incrementativa: le spese vanno ad aumentare il costo ammortizzabile dell'immobile cui si riferiscono e, quindi, sono deducibili attraverso il procedimento di ammortamento.

Plusvalenze e minusvalenze

Concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, a decorrere dal 4 luglio 2006, anche le plusvalenze e le minusvalenze afferenti ai beni strumentali (ad esclusione degli immobili fino al 31 dicembre 2006, a riguardo vedasi anche la R.M. 2 marzo 2010, n. 13/E, e degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione), derivanti dalle cessioni a titolo oneroso, dal risarcimento anche in forma assicurativa nonché dalla destinazione al consumo personale o familiare del professionista ovvero a finalità estranee all'arte e professione (cd. autoconsumo esterno) (art. 36, co. 29, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006 e art. 1, co. 334, L. 296/2006.

Se i beni strumentali oggetto di cessione non sono integralmente deducibili, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Le cessioni degli immobili per i quali viene ammessa la possibilità di dedurre le relative quote di ammortamento, vale a dire quelli acquistati nel periodo 2007-2009, comporta specularmente la rilevanza fiscale di tali componenti straordinari di reddito. Poiché la nuova disposizione provvede ad elevare a presupposto per la tassazione le dismissioni di immobili che precedentemente non erano fiscalmente rilevanti, la stessa, avendo un'efficacia innovativa, trova applicazione alle sole cessioni effettuate a partire dal 2007 (si veda anche la R.M. 21 luglio 2008, n. 310/E) e con riferimento agli immobili acquisiti nel triennio 2007-2009.

Le minusvalenze dei beni strumentali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili solo se derivanti da cessioni a titolo oneroso o dal risarcimento anche in forma assicurativa. Pertanto, quelle relative alla destinazione a finalità estranee sono fiscalmente irrilevanti (art. 54, c. 1-bis e 1-bis, D.P.R. 917/1986).

La ritenuta d'acconto

La ritenuta d'acconto è una quota del compenso del professionista o lavoratore autonomo che non viene liquidata allo stesso ma viene versata all'Erario in acconto sulle imposte dovute sul reddito prodotto. L'aliquota ordinaria della ritenuta d'acconto è pari al 20% dell'imponibile.

Il versamento all'Erario della ritenuta d'acconto deve essere effettuato, dal sostituto d'imposta (cliente/committente), tramite il Modello F24 entro il 16mo giorno del mese successivo al pagamento della parcella (se il 16 è un festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo).

Entro il 7 marzo di ogni anno successivo, i committenti che hanno versato le ritenute devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica ed inviarne una copia al professionista o al lavoratore autonomo entro i termini per la presentazione dei redditi.

Nella certificazione devono essere indicati l'avvenuto pagamento dei compensi ed il versamento della trattenuta effettuata a titolo di ritenuta d'acconto.

L'art. 2, D.P.R. 445/1997 prevede una semplificazione per i sostituti d'imposta senza dipendenti, che nell'anno corrisponde solo compensi a non più di 3 lavoratori autonomi ed effettua ritenute d'acconto per un importo complessivo non superiore a euro 1.032,91, consistente nel versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Se nel corso del periodo d'imposta viene superato anche uno solo dei limiti suddetti, il sostituto deve effettuare i versamenti nei termini di cui al D.P.R. 602/1973, a partire dalla prima scadenza utile.

Regimi contabili

La scelta per il regime contabile da adottare dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono il volume d'affari che si presume di realizzare, le dimensioni dell'organizzazione, la possibilità di usufruire di semplificazioni sia per la tenuta dei registri contabili che per il calcolo delle imposte. Il regime contabile o fiscale può essere definito come l'insieme di documenti da tenere e formalità da osservare per essere in regola con il fisco e con il codice civile, e per il calcolo esatto del risultato d'esercizio, anche ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi.

I diversi regimi contabili che gli esercenti arti e professioni possono adottare sono:

  • la contabilità ordinaria;
  • la contabilità semplificata;
  • il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;
  • il regime dei minimi;
  • il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
  • il regime forfettario.

Il regime di contabilità semplificata è un regime applicabile al professionista che prescinde dal volume d'affari conseguito nell'anno precedente. I registri obbligatori per tale regime sono il registro degli incassi e dei pagamenti, i registri IVA acquisti e vendite.

Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione, valida per un anno, e scaturisce da un comportamento concludente del contribuente che concretamente adotta tale regime e si conforma ai relativi obblighi. Comunque è obbligatorio comunicare l'opzione da esprimere nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività.

I registri obbligatori per tale regime sono il registro cronologico dei componenti positivi e negativi di reddito e dei relativi movimenti finanziari, i registri IVA acquisti e vendite e il registro dei beni ammortizzabili.

Il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, previsto dall'art. 13, Legge n. 388/2000, opzionabile fino al 31 dicembre 2014, cioè prima della sua abrogazione da parte delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, poteva essere applicato dai lavoratori autonomi che non hanno esercitato nell'ultimo triennio attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata.

Il regime dei contribuenti minimi previsto dall'art. 1, co. 96-117, Legge n. 244/2007, opzionabile fino al 31 dicembre 2014, cioè prima della sua abrogazione da parte delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 85, lett. c) Legge 23 dicembre 2014, n. 190, era applicabile per le persone fisiche residenti esercenti imprese, arti e professioni in presenza di determinate condizioni.

Il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità istituito dall'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, opzionabile fino al 31 dicembre 2015, cioè prima della sua abrogazione da parte delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 1, c. 88, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e 10, comma 12-undecies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, era applicabile da parte di giovani ovvero di coloro che perdevano il lavoro per un periodo di 5 esercizi o comunque ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Il regime forfettario introdotto nell'ordinamento dall'art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014 applicabile, quale regime naturale, dagli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale che presentano determinati requisiti.

Riferimenti

Normativi

  • Legge 22 maggio 2017, n. 81 (GU 13 giugno 2017, n. 135)
  • Art. 7-quater, commi 1 e 5, D.L. 22 Ottobre 2016 n. 193 conv. con modifiche Legge 1° Dicembre 2016 n. 225
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388
  • Artt. 53 e 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Giurisprudenza

  • Cass. civ., 16 aprile 2008, n. 9919

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 ottobre 2009, n. 255/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 maggio 2009, n. 138/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 gennaio 2009, n. 13/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 21 luglio 2008, n. 310/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E

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