Lavoro autonomo
04 Giugno 2024
Inquadramento Si definisce comunemente lavoratore autonomo il professionista che presta abitualmente servizi, di norma, a carattere professionale ed intellettuale, alle persone, alle imprese o ad altri professionisti. Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di attività lavorative, svolte in modo abituale, diverse da quelle di lavoro dipendente e di impresa. Gli elementi caratterizzanti sono, pertanto, l'autonomia (diversamente dal lavoro dipendente), la natura residuale rispetto all'attività di impresa e l'abitualità in modo che l'attività sia svolta regolarmente e stabilmente. In particolare, per autonomia si intende l'organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato economico quali soprattutto beni strumentali e collaboratori. La qualificazione di lavoro autonomo non è subordinata all'iscrizione in Albi professionali, ma lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo in presenza dell'iscrizione ad un Albo fa presumere l'esistenza dei requisiti di professionalità ed abitualità. Nel Codice Civile troviamo i riferimenti al lavoro autonomo nel contratto d'opera (art. 2222 c.c.) e nella prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), nei quali il professionista si obbliga, dietro corrispettivo ad eseguire un'opera o un servizio nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Statuto del lavoro autonomo Con la Legge del 22 maggio 2017 n. 81, il Parlamento ha approvato il c.d. “Statuto del lavoro autonomo”, in vigore dal 14 giugno 2017. Il testo legislativo si compone di due sezioni: la prima mira ad estendere le tutele esistenti per i lavoratori subordinati e parasubordinati; la seconda ha come obiettivo quello di regolamentare il lavoro agile, c.d. “smart working”. Tra le principali novità, si segnalano: :
La L. n. 81/2017 prevede, inoltre, la deducibilità integrale, entro un tetto massimo annuale, delle spese per la formazione e delle spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità (art. 9). In evidenza: Sportelli dedicati al lavoro autonomo presso i Centri per l'impiego I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5 della L. 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. Equo compenso Il D.lgs. n. 81/2017 non include una specifica disposizione a tutela dell'equo compenso (T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 1114/2022). Il D.L. n. 148/2017, (L. conv. n. 172/2017), modificando la L. n. 247/2012 sull'ordinamento forense, ha introdotto l'art. 13-bis sull'equo compenso e i rimedi avverso le clausole vessatorie. Tale disciplina è stata estesa “in quanto compatibile” anche “alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini del comma 10 del predetto art. 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” (art. 19-quaterdecies, co. 2, D.L. n. 148/2017). L'art. 13-bis prefato è stato abrogato con la L. n. 49/2023 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”). È opportuno precisare che, fatta salva la nullità prevista dall'art. 2231 c.c., la quale ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge alla iscrizione ad apposito albo o ad una abilitazione (Cass., sez. lav. n. 13342 /2018), il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l'opera svolta, anche se privo di partita I.V.A., in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici (Cass., sez. lav., n. 8450/2023). Lavoro parasubordinato In questa categoria vengono ricondotti quei rapporti di lavoro autonomo caratterizzati dalla presenza di aspetti comuni alle fattispecie di lavoro subordinato, seppure non idonei di per sé a incidere sulla natura sostanzialmente autonoma degli stessi. Deve tenersi distinta la categoria delle collaborazioni organizzate dal committente, trovando per queste applicazione la disciplina del rapporto lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2, D.lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. n.101/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2019 (Trib. Roma, sez. lav., n.10401/2023; Trib. Trani, sez. lav., n.831/2023) Il D.Lgs. n. 276/2003 ha per primo regolamentato i rapporti di lavoro parasubordinato, prevedendo l'introduzione di una serie di criteri guida e di tutele per il “collaboratore a progetto” (Trib. Modena sez. lav., 14/04/2020; Trib. Foggia, sez. lav., n. 5010/2019) La disciplina sul contratto a progetto è stata abrogata dal D.Lgs. n.81/2015. Con l'abrogazione della disciplina sul contratto a progetto, sono venuti meno anche tutti i requisiti di durata e di forma che erano stati introdotti per le collaborazioni coordinate e continuative. Solo con la L. n. 81/2017 (art. 3) è stato reintrodotto un obbligo di forma scritta per i contratti aventi ad oggetto una prestazione continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c. Riders La prima sentenza che si è occupata della questione circa la qualificazione del rapporto di lavoro dei riders è quella del Tribunale di Milano (n. 1853/2018) con la quale è stato escluso - nel modello organizzativo Glovo - il vincolo di subordinazione. I riders sono stati qualificati come lavoratori autonomi, difettando nel caso di specie l'indice dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società-convenuta. Il fatto che il lavoratore potesse discrezionalmente decidere, di settimana in settimana, in quali giorni e in quali orari lavorare, ovvero di non lavorare, escludeva la configurabilità del vincolo di subordinazione. Diversa è stata la posizione assunta dalla Corte di Cassazione (n. 1663/2020), la quale ha ricondotto il lavoro dei riders - nel modello organizzativo Foodora - nell'area delle collaborazioni etero-organizzate (art. 2 D.lgs. n. 81/2015). Nello stesso anno anche il Tribunale di Palermo (n. 3570/2020) ha dichiarato la sussistenza di un vincolo di subordinazione per un rider, qualificando il rapporto di lavoro come subordinato, dal momento che la prestazione risultava completamente etero-organizzata e la libertà del rider di scegliere se e quando lavorare, non poteva ritenersi reale, ma solo apparente e fittizia, poiché il lavoratore poteva scegliere di prenotarsi per i turni che la piattaforma metteva a sua disposizione in ragione del suo punteggio, collegato all'attività lavorativa prestata. Recentemente anche il giudice meneghino ha qualificato i riders come lavorator subordinati (n. 6967/2023). L'introduzione del Capo V-bis (art. 47-bis ss.) nel D.lgs. n. 81/2015 ha fornito un parametro legislativo di riferimento per stabilire i livelli minimi di tutela a favore dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. In particolare, si segnala la previsione dell'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lavoratore-socio di cooperativa La Corte di Cassazione ha avallato la ricostruzione interpretativa secondo la quale, ai fini della valutazione della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro che lega il socio-lavoratore alla cooperativa, non può considerarsi dirimente né la formale indicazione contenuta nel regolamento di organizzazione, né il carattere intrinsecamente peculiare della figura del socio-lavoratore di cooperativa, dovendosi invece attribuire rilievo decisivo alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni. Nel caso in cui si tratti di prestazioni lavorative di carattere elementare, ripetitivo e predeterminato, non assume valore significativo il criterio dell'esercizio del potere organizzativo, direttivo e disciplinare ai fini della qualificazione del rapporto, dovendosi piuttosto attribuire rilievo ai cd. elementi indiziari della subordinazione (Cass., sez. lav., 29973/2022). Tutela antidiscriminatoria In una recente decisione la Corte di giustizia UE ha affrontato la questione relativa alla possibilità di estendere le tutele previste dalla direttiva 2000/78/CE anche al lavoro autonomo. Al quesito è stata data risposta positiva, trovando tale interpretazione fondamento in primis nel dato letterale (art. 3), in quanto, nel delineare l'ambito di applicazione della direttiva, è menzionato espressamente il lavoro autonomo con riferimento all'applicazione del principio di parità di trattamento nell'ambito delle condizioni di accesso al lavoro. L'inclusione dei lavoratori autonomi nell'ambito applicativo della direttiva è avallata anche da una lettura teleologica. Invero, rientra tra gli obiettivi della direttiva sanciti nell'art. 1 quello di combattere le discriminazioni per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Da ciò si comprende l'esigenza di un'applicazione uniforme ed ampia della nozione, in quanto funzionale a eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori all'accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla forma giuridica in virtù della quale esso è fornito. La Corte ha ribadito che la direttiva 2000/78 non rappresenta un atto di diritto derivato dell'Unione come quelli, fondati segnatamente sull'articolo 153, paragrafo 2, TFUE, che concernono solo la tutela dei lavoratori quale parte più debole di un rapporto di lavoro, ma persegue obbiettivi di carattere generale, elevandosi a principio generale dell'ordinamento europeo (CdgUE, sez. II, 12 gennaio 2023, n.356). Tutela previdenziale Il D.L. n. 101/2019 (L. conv. con mod. n. 128/2019) ha previsto l'introduzione dell'art. 2-bis nel D.lgs. n. 81/2015, il quale prevede che per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile. Gestione separata Sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS: i collaboratori co.co., i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo parasubordinato, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995; Cass. sez. lav., n. 32608/2018), nonché gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito e di volume di affari (Corte Cost. n. 104/2022; INPS. Circ. n. 107/2022). Sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata anche gli ingegneri e gli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi Albi professionali, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento, in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa (Corte Cost. n. 238/2022). Si precisa che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non si applica agli iscritti alla Gestione separata. La Suprema Corte ha ritenuto non applicabile il principio di automatismo di cui all'art. 2116, co. 1 c.c. Infatti, mentre nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore è estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale, come desumibile dall'art. 2115, co. 2 c.c. e come dimostrato dal fatto che il lavoratore non ha alcuna azione nei confronti dell'ente previdenziale per la restituzione dei contributi indebitamente versati dal datore di lavoro, essendo legittimato attivo solo quest'ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore, per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l'art. 2 L. n. 335/1995, oltre a prevedere l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata, demanda ad un decreto ministeriale di definire le modalità ed i termini di versamento del contributo e di prevedere, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente. Dunque, considerato che la disciplina regolamentare (D.M. n. 281/1996) non può derogare alla previsione di legge e che quest'ultima abilita il regolamento esclusivamente ad individuare le modalità ed i termini per il versamento del contributo, la disposizione regolamentare va interpretata come una mera delegazione di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo a suo carico, che non può comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione alla situazione del lavoratore subordinato (Cass., sez. lav., n.11430/2021). In evidenza: ISCRO Per il triennio 2021-2023 era stata istituita, in via sperimentale, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale l'attività di lavoro autonomo (art. 1, commi 386-401, L. n. 178/2020). A decorrere dal 1° gennaio 2024 tale indennità è divenuta strutturale (art. 1, commi 142-155, Legge n. 213/2023; INPS circ. n. 4/2024; INPS, circ. n. 25/2024). L'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 è erogata per 6 mensilità dall'INPS e non comporta accredito di contribuzione figurativa. Riferimenti Per i recenti orientamenti sul tema: Trib. Milano sez. lav., 28 settembre 2023, con commento di L. Failla e P. Salazar, Lavoro attraverso piattaforma digitale: la subordinazione oltre la tutela sindacale; Trib. Roma, 15 giugno 2022, con commento di C. Di Mattina, Figuranti e claqueur di trasmissioni televisive: l'attività rientra tra le collaborazioni continuative interamente organizzate dal committente; Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, con commento di P. Laguzzi, Il duplice rapporto di lavoro del socio di cooperativa: quando e perché deve considerarsi di carattere subordinato; Normativi
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