Pensioni

27 Giugno 2017

Scheda in fase di aggiornamento

A decorrere dal 1° gennaio 2012 il sistema pensionistico relativo a tutti quei lavoratori la cui pensione viene liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre esclusive e sostitutive della stessa, è stato oggetto di riforma.Con la riforma viene sostituito il precedente sistema basato sulle pensioni di vecchiaia, pensioni di vecchiaia anticipata, pensioni di anzianità. Con la riforma “Quota 100”, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, sarà possibile andare in pensione all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Introduzione

La Costituzione sancisce il diritto per i lavoratori di essere tutelati dal punto di vista assistenziale e previdenziale, statuendo che le assicurazioni sociali rappresentano una tutela obbligatoria volta alla copertura dei rischi che riducono o annullano la capacità lavorativa dell'individuo (art. 38 Cost.)

La legislazione pensionistica italiana è da tempo interessata ad un'ampia revisione sia per le scelte di politica economica, sia per cercare di sopperire a inevitabili mancanze delle passate legislazioni.

È inevitabile che i contenuti legislativi siano caratterizzati da estrema stratificazione, tale da generare in alcuni casi confusione nella platea dei pensionati (attuali e futuri).

In ambito europeo, le Direttive sono ispirate a principi ai quali dovrebbero tendere i governi nel gestire le prossime riforme delle pensioni:

  • sistemiprevidenzialisolidi in grado di sostenere le transizioni demografiche attraverso meccanismi automatici di adeguamento dei requisiti pensionistici alle nuove aspettative di vita;
  • controllo della spesa aggregata per le pensioni, con conseguente allungamento della vita lavorativa, anche attraverso politiche volte a favorire l'occupazione delle persone più anziane;
  • attuazione di politiche attive volte a favorire percorsi di vita lavorativa più lunghi;
  • riforme articolate tali da consentire una maggiore occupazione ed una maggiore produttività;
  • modello pensionistico tale da creare consenso sociale e politico.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 il sistema pensionistico relativo a tutti quei lavoratori la cui pensione viene liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre esclusive e sostitutive della stessa, è stato oggetto di riforma.

Con la riforma viene sostituito il precedente sistema basato sulle pensioni di vecchiaia, pensioni di vecchiaia anticipata, pensioni di anzianità: dal 2012 i lavoratori che maturano i requisiti d'accesso alla pensione nei regimi di calcolo misto e contributivo verranno trattati sulla base delle pensioni di vecchiaia e della pensione anticipata.

Un'altra rilevante novità è l'introduzione del calcolo delle pensioni con il metodo contributivo per tutti i lavoratori senza alcuna eccezione; tutte le quote di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 saranno calcolate con il sistema contributivo. Con la riforma viene anche disapplicato il sistema delle finestre mobili di accesso alle pensioni a cui potevano ricorrere i lavoratori che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia e vecchiaia anticipata.

Con la riforma “Quota 100” (DL 4/2019 e Circ. INPS 29 gennaio 2019 n. 11) in via sperimentale per il triennio 2019-2021, sarà possibile andare in pensione all'età di 62 anni e con un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Questi requisiti possono essere raggiunti anche con il cumulo gratuito di versamenti effettuati in gestioni diverse. Questa tipologia pensionistica preclude, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ogni possibilità di cumulo con redditi da lavoro dipendenti o autonomo, fatta eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui.

I contributi utili per la pensione

L'elemento essenziale per determinare il diritto alla misura delle prestazioni pensionistiche è rappresentato dai contributi.

Il sistema pensionistico italiano distingue vari tipi di contributo:

  • contributi obbligatori;
  • contributi figurativi;
  • contributi da riscatto e da ricongiunzione;
  • contributi volontari.

L'unità di misura temporale per calcolare la prestazione previdenziale è la settimana.

Una settimana può essere coperta da un solo contributo. In caso di coesistenza nella stessa settimana di contribuzione di diversa tipologia, contributi prevalenti saranno quelli obbligatori. In generale la contribuzione obbligatoria prevale su tutti gli altri tipi di contribuzione, la contribuzione figurativa prevale su quella volontaria e sulle contribuzioni di riscatto per servizio militare e per corso di laurea, la contribuzione volontaria è ammessa solo in assenza delle precedenti contribuzioni.

I contributi obbligatori sono versati dal datore di lavoro in misura percentuale dell'importo della retribuzione percepita dal lavoratore.

Quando il rapporto di lavoro è sospeso per determinati eventi, la legge prevede che i periodi di sospensione sono considerati utili a fini del diritto alle prestazioni previdenziali riconoscendone la contribuzione come figurativa (art. 8 L. 155/81).

I contributi figurativi sono utilizzabili a copertura o a integrazione, rispettivamente se il periodo durante il quale si è verificato l'evento è completamente scoperto dal punto di vista contributivo e non risultano quindi accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria, ovvero se nel periodo durante il quale si è verificato l'evento è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato comunque l'obbligo del versamento contributivo e il conseguente accredito di settimane.

I contributi figurativi possono essere accreditati su richiesta del lavoratore o d'ufficio.

Sono riconosciuti d'ufficio e quindi considerati coperti da contributi ai fini del diritto e della misura della pensione i seguenti periodi:

  • corresponsione del trattamento di disoccupazione;
  • sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale;
  • godimento dell'indennità di mobilità (art. 7 L. 223/91);
  • durata dei contratti di solidarietà difensivi;
  • fruizione di prestazioni di invalidità e inabilità indennizzato e con recupero della capacità lavorativa;
  • degenza di cura ambulatoriale e domiciliare, di godimento dell'assegno di cure e di sostentamento per tubercolosi.

Il lavoratore può chiedere all'INPS che vengano computati agli effetti del diritto della misura della pensione i periodi di:

  • malattia e infortunio;
  • assenze per donazione di sangue;
  • maternità congedo parentale riposi giornalieri;
  • assenze per malattia del bambino;
  • servizio militare ed equiparati;
  • congedo per gravi motivi familiari;
  • permesso retribuito il congedo straordinario fruiti da disabili e loro familiari;
  • educazione assistenza ai figli;
  • aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali;
  • congedo per donne vittime di violenza.

I contributi figurativi sono determinati sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione medesima.

Con il riscatto contributivo, il lavoratore assicurato ottiene a pagamento la copertura per i periodi assicurativi per i quali non vi è stato alcun versamento contributivo.

Il versamento della somma "condiziona" l'incremento della pensione in conseguenza del riscatto e quello della pensione riferita ai periodi già acquisita alla gestione pensionistica interessata.

L'onere di riscatto è la somma versata dal lavoratore a copertura dei maggiori oneri differiti gravanti sulla gestione per l'incremento della medesima pensione a seguito del riscatto.

Nota bene:

  • la contribuzione da riscatto è equiparata alla contribuzione obbligatoria;
  • per il calcolo dell'onere di riscatto occorre tener conto dei sistemi di calcolo (retributivo e contributivo) in relazione al tempo riferito ai periodi acquisiti e a quelli da riscattare:

- periodi fino al 31 dicembre 1995 - sistema retributivo;

- periodi post 31 dicembre 1995 - sistema contributivo.

Cosa è possibile riscattare

Studi e formazione

Periodo riscattabile

Requisiti contributivi

Corsi di laurea

Durata legale del corso

NO

Corsi per diploma universitario

Durata legale del corso

NO

Corsi per diploma di specializzazione

Durata legale del corso

NO

Dottorato di ricerca

Durata legale del corso

NO

Formazione professionale, studio e ricerca e inserimento nel mercato del lavoro

Tutto il periodo di formazione

NO

Servizio civile volontario

Tutto il periodo del servizio civile

NO

Salute e famiglia

Periodo riscattabile

Requisiti contributivi

Assistenza e cura dei disabili

5 anni

5 anni

Congedo per gravi motivi familiari

2 anni

NO

Astensione facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro

5 anni

5 anni

Prestazioni di lavoro

Periodo riscattabile

Requisiti contributivi

Lavoro all'estero

Tutta la prestazione lavorativa effettuata

NO

Sospensione o interruzione del rapporto di lavoro

3 anni

NO

Intervalli tra lavori discontinui

Tutta la prestazione di lavoro effettuata

NO

Intervalli di lavoro part-time

Tutta la prestazione di lavoro effettuata

NO

La ricongiunzione contributiva è la facoltà del lavoratore dipendente di riunire tutti i periodi di contribuzione versati presso enti o fondi di previdenza diversi dall'INPS.

Il lavoratore che nel corso della sua vita lavorativa sia stato assicurato presso enti e fondi di previdenza diversi dall'INPS, avrebbe differenti frazioni di contribuzione che porterebbero a singole quote di pensione anche di modesta entità.

Attraverso la procedura di ricongiunzione si vuole conseguire una "pensione unica" liquidata sulla base di tutti i contributi versati.

Ricongiunzione

Facoltà del lavoratore di unificare tutti i periodi di contribuzione versati.

Si possono ricongiungere tutti i tipi di contribuzione utili per la liquidazione della pensione che non abbiano ancora dato luogo a riliquidazione o supplemento della stessa pensione.

Modalità

Il lavoratore può richiedere di far confluire tutti i periodi di assicurazione:

  • all'AGO;
  • all'Ente di previdenza di appartenenza al momento della richiesta di ricongiunzione;
  • ad un ente previdenziale ove sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa e possa far valere almeno otto anni di contribuzione.

Titolo

La ricongiunzione è richiesta a titolo oneroso

Familiari superstiti

Possono far richiesta di ricongiunzione se il lavoratore non era già titolare di pensione

Pensionato

Può richiedere la ricongiunzione:

  • per periodi accreditati in altro fondo che non hanno dato luogo a prestazione pensionistica;
  • per periodi che si riferiscono ad attività lavorativa svolta dopo la liquidazione della pensione che non abbiano dato luogo alla riliquidazione o supplemento della stessa.

Lavoratori la cui pensione è liquidata con il sistema contributivo

Possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire una sola pensione di vecchiaia o i trattamenti di inabilità. La prestazione è a carico pro-quota delle singole gestioni.

L'unica condizione è che il lavoratore non deve essere titolare del trattamento di pensione a carico di una delle gestioni interessate al cumulo di contribuzione.

Domanda

In via telematica attraverso:

  • sito web INPS;
  • patronati;
  • Contact Center integrato.

Esclusione

La richiesta di ricongiunzione esclude quella di totalizzazione.

La totalizzazione è la procedura che consente di cumulare la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche.

I lavoratori iscritti a 2 o più forme di assicurazione obbligatoria possono sommare i periodi assicurativi non coincidenti (sino al 2011 periodi di minimo 3 anni).

Che cos'è

Procedura che consente di cumulare la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche.

Lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria possono sommare i periodi assicurativi non coincidenti (sino al 2011 periodi di minimo tre anni).

A cosa serve

A perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione.

Forme pensionistiche interessate

- pensione di vecchiaia a condizione che il lavoratore abbia raggiunto l'età anagrafica richiesta e complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione;

-pensione anticipata, a condizione che il lavoratore abbia raggiunto il requisito minimo di contribuzione di volta in volta richiesto, indipendentemente dall'età anagrafica;

- pensione di inabilità e indiretta.

Pensione di vecchiaia - decorrenza

Quando maturata a seguito della totalizzazione, decorre dal primo giorno del 19° mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti di legge.

Pensione anticipata - decorrenza

Quando maturata a seguito di totalizzazione, decorre dal 22° mese successivo a quello di raggiungimento dei requisiti.

Pensione di inabilità - decorrenza

Quando maturata a seguito di totalizzazione, decorre dal mese successivo a quello di presentazione di domanda, mentre quella ai superstiti dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore dante causa.

Domanda

Da effettuare presso l'ultimo ente cui il lavoratore è o è stato iscritto.

Esclusioni

La richiesta di totalizzazione esclude il ricorso alla ricongiunzione.

Il cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, c. da 195 a 198, L. 232/2016) consente ai lavoratori con carriere discontinue, inclusi i professionisti, che abbiano versato contributi di lavoro presso diverse casse previdenziali, di riunire gli stessi contributi ai fini del computo di anzianità contributiva: il cumulo vale ai fini del raggiungimento del tetto richiesto per la pensione ordinaria di vecchiaia, ma anche per la pensione anticipata, d'inabilità e ai superstiti.

Viene introdotta la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità anagrafica e contributiva previsti rispettivamente dall'art. 24, c. 6 e 7, L. 214/2011.

La possibilità di fruire del cumulo viene estesa ai periodi contributivi maturati presso gli enti di previdenza privatizzati e presso le casse previdenziali dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

I lavoratori che hanno presentato domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi e che possono accedere al regime del cumulo potranno presentare domanda all'INPS per recedere dalla ricongiunzione e ottenere il rimborso di quanto già versato, nel caso di mancato perfezionamento del pagamento integrale dell'importo dovuto.

La restituzione di quanto versato viene effettuata a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di richiesta di rimborso (4 rate annuali non maggiorate di interessi)

Non può essere esercitato il recesso se:

  • la ricongiunzione ha già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico;
  • trascorre un anno dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017.

Se il rapporto di lavoro si interrompe o cessa definitivamente, al fine di conservare i diritti derivanti dall'assicurazione per la pensione o per raggiungere i requisiti per la corresponsione della pensione, può effettuare il versamento volontario dei contributi nella stessa assicurazione.

I contributi volontari sono equiparati contributi obbligatori sia per il raggiungimento del diritto che per la misura della pensione. Fanno eccezione i lavoratori che hanno acquisito il primo accredito dal 1° gennaio 1996 per i quali la prosecuzione volontaria non concorre al computo dell'anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.

I contributi volontari sono concessi previa domanda di autorizzazione in via telematica all'INPS.

Per ottenere l'autorizzazione dell'assicurato al momento della domanda deve far valere 3 anni di contributi effettivi nei cinque anni precedenti la data di presentazione la domanda di autorizzazione oppure complessivamente cinque anni di contributi versati in qualsiasi epoca. L'autorizzazione a versamento decorre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della.

La misura del contributo volontario settimanale si ottiene applicando all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione effettiva precedente la domanda di autorizzazione, l'aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria.

In evidenza: Pace contributiva- Riscatto di laurea agevolato - Quota 100

I lavoratori con contribuzione decorrente dal 1° gennaio 1996 potranno riscattare periodi di mancati versamenti per un massimo di 10 anni.

L'onere contributivo è detraibile al 50% dall'imposta lorda ripartita in 5 quote annuali costanti di pari importo. Nel caso in cui l'onere sia sostenuto dal datore di lavoro, lo stesso sarà deducibile dal reddito d'impresa (o dal reddito di lavoro autonomo).

Il riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero con un numero di rate fino a 120 con cadenza mensile senza applicazione di interessi (le rate non devono essere di importo inferiore a 30 €).

Condizioni:

  • non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995;
  • non essere titolari di pensione.

I lavoratori hanno altresì la facoltà di riscattare la laurea in modo agevolato.

Il riscatto agevolato della laurea, cioè la facoltà di valorizzare ai fini pensionistici il periodo di durata legale del corso di laurea, consiste nel pagamento un onere di circa 5.240 € per ogni anno da riscattare. La facoltà, a differenza della pace contributiva, può essere esercitata anche dai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ma deve, comunque, avere ad oggetto periodi temporali che ricadono nel sistema contributivo cioè successivi al 31 dicembre 1995.

Non è previsto un termine di scadenza: quindi il riscatto può essere esercitato anche dopo il 31 dicembre 2021.

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dell'età pensionabile e, a differenza di quanto avviene per la pensione di anzianità, il requisito per andare in pensione è principalmente l'età anagrafica invece di una combinazione età/anni di contribuzione.

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata a lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:

  • raggiunto l'età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
    • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento pensionistico può essere liquidato anche quando il soggetto si sia di nuovo occupato (presso il medesimo datore di lavoro o altro diverso).

Al fine di accertare l'avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro è necessario unicamente riscontrare l'avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione del rapporto. La condizione di cessazione del rapporto di lavoro riguarda solo il rapporto di lavoro dipendente, mentre nulla rileva la prosecuzione di un lavoro autonomo.

Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro è riferito anche ai lavoratori italiani all'estero, i lavoratori agricoli e gli addetti ai lavori domestici e familiari.

Circ. INPS 5 marzo 1994 n. 76

Non sono obbligati a cessare il rapporto di lavoro i coloni e i mezzadri reinseriti nell'AGO, né i pescatori che esercitano la pesca in proprio in quanto l'attività svolta è considerata di lavoro autonomo.

I requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia differiscono in base al momento nel quale i lavoratori hanno cominciato a versare i contributi IVS.

Per i soggetti che al 31 dicembre 1995 possedevano i requisiti assicurativi e contributivi minimi di anzianità contributiva possono veder riconosciuta la pensione di vecchiaia se:

  • hanno raggiunto l'età pensionabile;
  • hanno perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • hanno cessato l'attività di lavoro dipendente.

Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto in generale, al trascorrere di almeno 20 anni dall'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria e dal versamento o accreditamento in favore dell'assicurato di 20 anni (minimo 1040 settimane) di contribuzione.

Requisiti di età

L'età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia è legata all'età anagrafica adeguata alla speranza di vita.

Requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia

(art. 24, c. 6, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011)

Anno

Lavoratori dipendenti e autonomi

Lavoratrici dipendenti settore privato

Lavoratrici autonome

Lavoratrici dipendenti del pubblico impiego

2012

66 anni

62 anni

63 anni e 6 mesi

66 anni

2013

66 anni e 3 mesi

62 anni e 3 mesi

63 anni e 9 mesi

66 anni e 3 mesi

2014

66 anni e 3 mesi

63 anni e 9 mesi

64 anni e 9 mesi

66 anni e 3 mesi

2015

66 anni e 3 mesi

63 anni e 9 mesi

64 anni e 9 mesi

66 anni e 3 mesi

2016

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

66 anni e 1 mese

66 anni e 7 mesi

2017

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

66 anni e 1 mese

66 anni e 7 mesi

2018

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

2019-2020

67 anni

67 anni

67 anni

67 anni

Requisiti assicurativi e contributivi

Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione.

Requisiti assicurativi e contributivi (art. 2 D.Lgs. 503/92 e art 24, c. 7, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011)

Periodo

Anni di contribuzione

Numero dei contributi settimanali

1993-1994

16

832

1995-1996

17

884

1997-1998

18

936

1999-2000

19

988

Dal 2001 in poi

20

1040

Circ. INPS 1° febbraio 2013 n. 16

I lavoratori che hanno maturato il requisito di assicurazione di contribuzione di 15 anni entro il 31 dicembre 1992 e coloro ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992 mantengono il requisito di assicurazione contribuzione di 15 anni.

Casi particolari

Per alcune categorie di lavoratori svantaggiati sono previsti requisiti di accesso alla pensione agevolata.

Si tratta di:

  • invalidi con grave infermità pari o superiore all'80%;
  • lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che comunque possa far valere almeno 10 anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità;
  • lavoratori occupati in attività particolarmente usuranti cui è concessa l'anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione nelle attività suddette fino ad un massimo di 60 mesi complessivamente considerati.

Lavoratori

Uomini

Donne

Requisiti contributivi

Ulteriori condizioni

Non vedenti

55 anni

50 anni

I non vedenti possono richiedere il riconoscimento di una maggiorazione di quattro mesi di contribuzione convenzionale per ogni anno di servizio effettivamente svolto in qualità di non vedente (maggiorazione rapportata ai soli periodi di attività).

Non vedenti dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione ovvero maturazione di 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità.

Invalidi con menomazione pari o superiore all'80%

60 anni

55 anni

Addetti ad attività usuranti

Anticipo di 2 mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti dell'età pensionabile ordinaria fino alla concorrenza massima di 5 anni.

Anticipo di 2 mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti dell'età pensionabile ordinaria fino alla concorrenza massima di 5 anni.

Il limite di anzianità contributiva è ridotto di un anno ogni 10 anni di occupazione in tali attività (fino ad un massimo complessivo di 24 mesi).

L'attività usurante deve essere svolta in modo continuativo per minimo un anno.

Accesso alla pensione per i lavoratori di imprese con contratti di solidarietà espansivi (art. 41 D.Lgs. 148/2015)

I lavoratori dipendenti di imprese nelle quali sono stati stipulati contratti di solidarietà espansivi possono accedere in modo anticipato alla pensione di vecchiaia alle seguenti condizioni:

  • presentazione della domanda;
  • maturazione dei requisiti contributivi minimi;
  • età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 2 anni;
  • trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro un anno dalla data di stipulazione del contratto collettivo;
  • il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time ferma restando la disciplina vigente in materia di cumulo di pensione e reddito da lavoro.

Lavoratori in possesso di anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996

I lavoratori che hanno acquisito il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 possono conseguire la pensione di vecchiaia contributiva se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi;
  • il raggiungimento di 70 anni di età e un minimo di 5 anni di anzianità contributiva effettiva (esclusi i contributi figurativi).

Maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi dipendenti del settore privato

Lavoratori

decorrenza

Anni di contribuzione

Età anagrafica

Uomini

2012

20

66

2013-2014-2015

20

66 anni e 3 mesi

2016-2017-2018

20

66 anni e 7 mesi

2019-2020

20

67 anni

Donne

2012

20

62 anni

2013

20

62 anni e 3 mesi

2014-2015

20

63 anni e 9 mesi

2016-2017

20

65 anni e 7 mesi

2018

20

66 e 7 mesi

2019-2020

20

67 anni

Maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi lavoratori autonomi

Lavoratori

decorrenza

Anni di contribuzione

Età anagrafica

Uomini

2012

20

66

2013-2014-2015

20

66 anni e 3 mesi

2016-2017-2018

20

66 anni e 7 mesi

2019-2020

20

67 anni

Donne

2012

20

63 anni 6 mesi

2013

20

63 anni e 9 mesi

2014-2015

20

64 anni e 9 mesi

2016-2017

20

66 anni e 1 mese

2018

20

66 e 7 mesi

2019-2020

20

67 anni

Oppure

Maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi

Lavoratori

decorrenza

Anni di contribuzione

Età anagrafica

Uomini

2012

5

70 anni

2013-2014-2015

5

70 anni e 3 mesi

2016-2017-2018

5

70 anni e 7 mesi

2019-2020

5

71 anni

Donne

2012

5

70 anni

2013-2014-2015

5

70 anni e 3 mesi

2016-2017-2018

5

70 anni e 7 mesi

2019-2020

5

71 nni

Per chi svolge attività particolarmente usuranti è previsto un trattamento di favore, in particolare:

  • il lavoratore può aumentare l'importo della pensione calcolata sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti;
  • il lavoratore può raggiungere prima l'età della pensione utilizzando il periodo di lavoro usurante per anticipare l'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici madri è riconosciuta una agevolazione scelta tra le seguenti opzioni:

  • anticipo dell'età pensionabile rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di quattro mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi (dopo il terzo figlio non è previsto alcun beneficio);
  • maggiorazione del coefficiente moltiplicatore corrispondente all'età di accesso alla pensione di un anno in caso di uno o due figli e di 2 anni in caso di 3 o più figli (si ottiene così una pensione più alta).
La pensione anticipata

La L. 214/2011 ha sostituito la pensione di anzianità che permetteva di anticipare l'età anagrafica del pensionamento al raggiungimento di 40 anni di contribuzione, con la nuova pensione anticipata.

Dal 1° gennaio 2012 pertanto, per poter accedere alla pensione anticipata occorreva un minimo di 42 anni e un mese di contribuzione per gli uomini e 41 anni e un mese di contribuzione per le donne; nel 2013 i limiti sono passati per gli uomini a 42 anni e 2 mesi di contribuzione e per le donne a 41 anni e 2 mesi.

Nel 2014 erano necessari 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

Andando ad analizzare più precisamente i termini della pensione anticipata occorre innanzitutto determinare se i soggetti interessati abbiano cominciato a versare i contributi prima o dopo il 1° gennaio 1996.

I lavoratori dipendenti già in possesso al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva possono accedere alla pensione anticipata rispetto all'età previste per la pensione di vecchiaia, indipendentemente quindi dall'età anagrafica.

Per i lavoratori dipendenti in possesso al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata è richiesto:

  • la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (con l'eccezione dei lavoratori che continuano l'attività con contratto di lavoro part-time);
  • la maturazione di anzianità contributiva pari a 41 anni e un mese per le donne e 42 anni e un mese e gli uomini;
  • dal 1° gennaio 2013 i requisiti di anzianità contributiva sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertata dall'Istat:

Lavoratori

Anzianità contributiva

2013

2014-2015

2016-2018

2019-2020

Uomini

42 anni e 5 mesi

42 anni e 6 mesi

42 anni e 10 mesi

43 anni e 2 mesi

Donne

41 anni e 5 mesi

41 anni e 6 mesi

41 anni e 10 mesi

42 anni e 3mesi

Per effetto degli aumenti legati alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2016cambiano i requisiti contributivi per l'accesso a pensione anticipata.

Per coloro che accedono alla pensione anticipata di età inferiore a 62 anni è prevista una “penalizzazione” con l'applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico; tale riduzione non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 (art. 1, c. 113, L 190/2014 e Circ. INPS 10 aprile 2015 n. 74).

La Legge di Stabilità per il 2016 ha altresì esteso beneficio anche trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 2014 a decorrere dal 2016. Dal 2018 le pensioni anticipate torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni.

Con riferimento ai soli ratei di pensione corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2016, le somme a titolo di riduzione del trattamento già effettuate per gli anni che vanno dal 2012 al 2014 sono state restituite senza il riconoscimento di interessi arretrati per i ratei relativi ai periodi precedenti la data del 1 gennaio 2016.

NOTA BENE:

Per le pensioni fino al 31 dicembre 2014 la riduzione della quota non ha trovato applicazione in presenza di anzianità

contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (inclusi periodo di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare di leva, assenze per infortunio o malattia, congedi parentali di maternità e paternità, assenze per donazione di sangue, periodi di cassa integrazione e permessi per assistenza a familiari disabili non sono stati invece considerati i riscatti i versamenti volontari i contributi figurativi per disoccupazione le assenze per cassa integrazione straordinaria e mobilità).

Soggetti che possiedono l'anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996

Requisiti

  • cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • compimento di 63 anni di età per uomini e donne;
  • presenza di una contribuzione minima effettiva anni 20 (sono esclusi i contributi figurativi); ammontare mensile della pensione almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale.

Con riferimento a quest'ultimo punto occorre tener presente che ai fini dell'incremento della speranza di vita:

  • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di 3 mesi;
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico è incrementato di ulteriori 4 mesi;
  • dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico doveva essere incrementato di ulteriori 5 mesi.

L'art. 15 DL 4/2019 agevola l'uscita per l'accesso alla prestazione pensionistica anticipata. Nella sostanza la norma abolisce fino al 2026 l'adeguamento del requisito di accesso agli aumenti legati alla speranza di vita, reintroducendo le finestre di accesso alla pensione. Vengono pertanto cristallizzati i requisiti previsti per l'accesso alla pensione anticipata, senza dar luogo all'aumento previsto per l'adeguamento alle speranze di vita (per il 2019 5 mesi).

I soggetti interessati potranno avere diritto alla decorrenza della pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contribuzione se uomini e 41 anni e n10 mesi di contribuzione se donne, con finestra che si apre dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti prescritti.

Decorrenza

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda purché a tale data siano maturati requisiti richiesti (anzianità contributive cessazione del rapporto di lavoro subordinato).

Requisiti per la pensione anticipata

art. 24 c. 10 e 11, L. 214/2011 e art. 1 c. 199-205 L. 232/2016

anni

Anni di contribuzione uomini

Anni di contribuzione donne

Lavoratori “precoci”

penalizzazione

2016

42 anni 10 mesi- 2210 settimane

41 anni 10 mesi – 2175 settimane

-

No

2017

42 anni 10 mesi- 2210 settimane

41 anni 10 mesi – 2175 settimane

41 anni- 2132 settimane

No

2018

2019

43 anni 3 mesi

42 anni 3 mesi

41 anni 5 mesi

Soppressa definitivamente dalla L. 232/2016.

Requisiti aboliti dall'art. 15 DL 4/2019

2020

2021

43 anni 6 mesi

42 anni 6 mesi

41 anni 8 mesi

2022

2023

43 anni 8 mesi

42 anni 8 mesi

41 anni 10 mesi

2024

2025

44 anni

43 anni

42 anni 2 mesi

2026

Requisiti Pensione anticipata post DL 4/2019

anno

Anni di contribuzione uomini

Anni di contribuzione donne

Lavoratori “precoci”

Quota 100

2019

43 anni 3 mesi

42 anni 3 mesi

41 anni 5 mesi

38 anni

Quota 100

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS e gli iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/95) hanno la possibilità di conseguire la pensione anticipata al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno 62 anni con un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il requisito di età anagrafica sarà successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita (art. 12 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modificazioni).

Per i fruitori della pensione anticipata Quota 100, è preclusa la possibilità di conseguire redditi da lavoro dipendente o autonomo. È possibile intraprendere solo lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 € lordi annui complessivi. La preclusione decorre dal primo giorno in cui si ha diritto alla pensione e fino alla maturazione dei requisiti.

I lavoratori non titolari di alcun trattamento pensionistico, iscritti a più di una gestione previdenziale, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS (art. 1, c. 243, 245 e 246, L. 228/2012).

Per i lavoratori iscritti il diritto al trattamento pensionistico decorre in tempi diversi a seconda della data di maturazione dei requisiti previsti dal decreto:

  • lavoratori che hanno maturato i requisiti “Quota 100” entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
  • lavoratori che maturano i requisiti “Quota 100” dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti.

Requisiti

Hanno il diritto alla pensione anticipata “Quota 100” i lavoratori che raggiungono una età anagrafica non inferiore a 62 anni e una anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Il perfezionamento del requisito contributivo può avvenire con la valutazione della contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione.

Occorre sottolineare che l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato tiene conto delle regole dell'ordinamento in base alle quali è liquidata la pensione, secondo le norme vigenti alla presentazione di domanda del trattamento pensionistico.

Il lavoratore che decide di accedere al trattamento pensionistico “Quota 100” deve necessariamente cessare il rapporto di lavoro.

L'accesso a questo trattamento pensionistico è precluso alle seguenti categorie lavorative:

  • forze armate;
  • forze di polizia;
  • forze di polizia penitenziaria;
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • Guardia di Finanza.

I requisiti contributivi possono essere raggiunti anche con il cumulo gratuito di versamenti effettuati in gestioni diverse. Possono essere cumulati, tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, anche per intero. In caso di coincidenza di più periodi assicurativi questi devono essere considerati una sola volta e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico, inoltre dovranno neutralizzare i periodi assicurativi versati o accreditati presso la gestione della quale risultino presente il maggior numero di contributi.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita dal soggetto richiedente (dipendente pubblica amministrazione, dipendente, lavoratore autonomo).

Divieto di cumulo con altri redditi

Il lavoratore che ottiene il trattamento pensionistico “Quota 100” non può conseguire:

  • redditi da lavoro dipendente (anche conseguiti all'estero);
  • lavoro autonomo (anche conseguiti all'estero).

Unica eccezione è la consecuzione di reddito derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui.

Il divieto interviene al momento della maturazione di “Quota 100” e dura per tutto il periodo intercorrente tra la data della pensione “Quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Il conseguimento dei redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo o il superamento, nel caso di lavoro autonomo occasionale, del limite di 5000 € lordi annui comporterà la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione dei suddetti redditi.

Nota bene: I titolari di “Quota 100” che svolgono attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivano, in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5000 € lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Inps che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico. Le rate di pensione corrisposte dovranno essere recuperate (art. 2033 c.c.).

“Quota 100” requisiti e preclusioni

Requisiti soggettivi

Lavoratori che perfezionano nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e una anzianità contributiva non inferiore a 38 anni:

  • il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita cui all'art. 12 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010;
  • il perfezionamento del requisito contributivo può avvenire con la valutazione della contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contributi ione utile per il diritto alla pensione di anzianità, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione;
  • l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato tiene conto delle regole dell'ordinamento della gestione a carico della quale è liquidata la pensione, secondo le norme vigenti alla presentazione di domanda del trattamento pensionistico.

Requisiti oggettivi

I lavoratori possono essere:

  • iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive di essa, gestite dall'INPS;
  • iscritti alla Gestione Separata (art. 2, c. 26, L. 335/95).

Requisiti oggettivi-cessazione rapporto di lavoro dipendente

Per conseguire il trattamento pensionistico è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Tipologia di personale cui è precluso l'accesso alla prestazione “Quota 100”

Non può accedere il personale appartenente:

  • alle forze armate;
  • alle forze di polizia;
  • alle forze di polizia penitenziaria;
  • al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • alla Guardia di Finanza.

Periodi assicurativi-cumulo

Possono essere cumulati, tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria anche per intero.

In caso di coincidenza:

  • i periodi assicurativi devono essere considerati una sola volta e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico;
  • vanno neutralizzati i periodi assicurativi versati o accreditati presso la gestione della quale risultino presente il maggior numero di contributi.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita dal soggetto richiedente (dipendente pubblica amministrazione, dipendente, lavoratore autonomo).

Non cumulabilità

La pensione “Quota 100”” non è cumulabile con:

  • redditi da lavoro dipendente (anche conseguiti all'estero);
  • lavoro autonomo (anche conseguiti all'estero).

Eccezione: reddito derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 € lordi annui.

Il divieto di cumulabilità è applicato nel periodo che intercorre tra la data della pensione “Quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Il conseguimento dei redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo o il superamento, nel caso di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 € lordi annui comporterà la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione dei suddetti redditi.

I titolari di “Quota 100” che svolgono attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivano, in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5000 € lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico. Le rate di pensione corrisposte dovranno essere recuperate (art. 2033 c.c.).

Requisito anagrafica pensione di vecchiaia

Per requisito anagrafico si intende quella prevista dalla gestione a carico della quale liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Quanto al trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre considerare il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalle gestioni interessate al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.

Se sono maturati i requisiti anagrafici e contributivi in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato.

Se non risulta maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione contributiva interessata al cumulo bisogna considerare il requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al loro

Decorrenza di “Quota 100” - Le finestre

Soggetti

maturazione requisiti

Prima decorrenza utile

Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi iscritti ad una gestione esclusiva AGO

Entro il 31 dicembre 2018

1° aprile 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2019

Trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, entro il primo giorno successivo all'apertura della finestra.

Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi iscritti a gestione diversa dall'AGO

Entro il 31 dicembre 2018

1° aprile 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2019

Trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti: la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della “finestra”.

Lavoratori della Pubblica Amministrazione

Decorrenza di “Quota 100” - Le finestre

Soggetti

maturazione requisiti

Prima decorrenza utile

Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni iscritti ad una gestione esclusiva AGO

Entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto)

1° agosto 2019

Dal 30 gennaio 2019

Trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019: entro il primo giorno successivo all'apertura della finestra.

Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni iscritti ad una gestione diversa AGO

Entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto)

1° agosto 2019

Dal 30 gennaio 2019

Trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti: la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della “finestra” (e comunque non prima del 1° agosto 2019).

Lavoratori del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale)

Per il personale del comparto scuola ed AFAM trova applicazione la disposizione art. 59 c. 9 che prevede la cessazione dal servizio, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, con effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico, con decorrenza, dalla stessa data, del relativo trattamento economico anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31 dicembre successivo.

La domanda di pensionamento deve essere presentataentro il 28 febbraio.

NOTA BENE: Il trattamento di “Quota 100” per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei dipendenti degli enti locali ex art. 70 c. 4 D.Lgs. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca oppure il trattamento pensionistico anticipato indipendente dall'età anagrafica fa slittare la corresponsione dell'indennità di fine servizio (TFR ovvero TFS) alla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto “naturale” (art. 24 DL 201/2011).

In opzione il pubblico dipendente ha la possibilità di accedere al credito per vedere corrisposto l'importo del trattamento di fine servizio.

Le pubbliche amministrazioni dovranno stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito per l'erogazione anticipata dell'indennità di fine servizio. In tali convenzioni saranno stabiliti i limiti dei tassi di interesse da applicare dagli Istituti di Credito convenzionati.

Riscatto anni di contribuzione per raggiungere Quota 100

Laurea

Il riscatto di laurea si calcola in modo differente a seconda che sia collocato:

  • in periodo ante 1996 (metodo retributivo);
  • in periodo post 1996 (metodo contributivo).

Nel periodo ante 1996 l'onere è calcolato sulla riserva matematica e ed è legato:

  • al beneficio economico che produce sulla pensione;
  • all'età del lavoratore assicurato.

Qualora l'assicurato abbia maturato una contribuzione di almeno 18 anni entro il 1995, può cambiare il metodo di riscatto da misto a retributivo.

Il riscatto di laurea con accredito oneroso dei periodi di laurea con un costo forfettario.

Cumulo contributivo gratuito solo tra gestioni Inps

Il decreto autorizza il cumulo ex L. 228/2012 per il raggiungimento dei 38 anni di contribuzione esclusivamente all'interno delle sole gestioni INPS.

La liquidazione avviene attraverso il metodo pro-quota: ogni gestione Inps liquiderà la propria quota contributiva.

Non può essere usato dai liberi professionisti.

Ricongiunzione da Cassa privatizzate

I liberi professionisti iscritti alle proprie Casse Professionali potranno utilizzare l'onere di ricongiunzione per convogliare i contributi versati in diverse casse professionali, all'interno di una gestione INPS ed utilizzarli per arrivare a 38 anni di contributi.

Servizio Militare

L'assicurato può accedere all'accredito gratuito del periodo del servizio di leva obbligatorio

Bonus disabili (L. 388/2000)

Ai lavoratori invalidi ai quali è stata riconosciuta una invalidità maggiore del 74%, sordi o afferenti alle prime 4 categorie delle pensioni di guerra, spetta una maggiorazione contributiva “figurativa” pari a 2 mesi di lavoro (presso datori di lavoro pubblici o privati) con un massimo accreditabile pari a 5 anni.

La maggiorazione viene concessa dietro presentazione di domanda e con certificazione della condizione di invalidità.

Pace contributiva

Il decreto introduce la possibilità di riscattare eventuali periodi non coperti da contribuzione a titolo oneroso.

Domanda di pensione - Percorso online (Mess. INPS 29 gennaio 2019 n. 395)

Sezione

Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci

Opzione

Nuova domanda

Menù nuova domanda Quota 100

Pensione di anzianità e vecchiaia

Pensione anzianità/anticipata

Requisito quota 100

Selezionare

Fondo e gestione liquidazione

Pace contributiva e riscatto della laurea agevolato

È prevista la possibilità di riscattare periodi di mancata contribuzione per gli anni dal 1996 in avanti attraverso la c.d. “Pace Contributiva”. (art. 20 DL 4/2019).

La misura è prevista in via sperimentale per il triennio 2019- 2021.

Sono interessati alla pace contributiva gli assicurati che rientrano nella AGO anche gli assicurati alle gestioni dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.

Per accedere alla pace contributiva le condizioni necessarie sono:

  • mancanza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 (qualsiasi acquisizione di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996 darà luogo all'annullamento di ufficio del riscatto effettuato;
  • non essere titolari di pensione;
  • non sussistenza di obbligo contributivo né di copertura contributiva per i periodi per i quali si vuol procedere al riscatto presso forme di previdenza obbligatoria.

Possono essere riscattati fino ad un massimo di 5 anni in periodi antecedenti il 29 gennaio 2019 compresi tra la data del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle gestioni previdenziali interessate.

Il calcolo dei contributi da riscatto viene determinato in base ai criteri dettati dall'art. 2, c. 5, D.Lgs. 184/97.

La somma dovuta potrà essere versata:

  • in unica soluzione;
  • a rate mensili, massimo 120 non inferiori a 30 € cadauna.

Viene concessa la possibilità di rateizzare fino ad un massimo di 120 rate mensili.

Nota bene: la rateazione non è concessa se il riscatto dei contributi viene utilizzato per l'immediata liquidazione della prestazione pensionistica (diretta o indiretta) ovvero se i contributi diventano determinanti per l'accesso all'autorizzazione dei versamenti volontari.

Dal punto di vista fiscale l'onere contributivo da pace contributiva può essere portato in detrazione nella misura del 50% dell'imposta lorda ripartita in 5 quote annuali costanti di pari importo a decorrere dall'anno in cui l'onere è stato sostenuto e in quelli successivi.

Onere spostato sul datore di lavoro

Il DL 4/2019 dà la facoltà di far sostenere l'onere contributivo al datore di lavoro del lavoratore che ha esercitato il riscatto. Il datore di lavoro convoglierà a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore interessato.

Ai fini fiscali le somme versate a titolo di riscatto dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito di impresa

L'art. 20, c. 6, DL 4/2019 prevede una forma particolare del riscatto di laurea (art. 2, c. 5 quater, D.Lgs. 184/97).

I soggetti interessati che hanno conseguito la laurea possono riscattare il corso di laurea in modo agevolato.

APE

La Legge di Bilancio 2017 aveva introdotto, a livello sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'APE ovvero l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica. L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, che sarà corrisposto, per quote mensili, per 12 mensilità ai soggetti in possesso dei requisiti che ne facciano richiesta.

Il prestito verrà restituito a decorrere dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rata di ammortamento mensili per una durata di 20 anni.

L'APE è strutturata in:

  • APE volontaria;
  • APE sociale;
  • APE aziendale.

APE volontaria

APE volontaria

Misura sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2019 (termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 e prorogato dall'art. 1 c. 162, L. 232/2016).

Può essere richiesta anche parzialmente con riferimento ad una percentuale ridotta della pensione maturata:

  • 90% della pensione maturata se manca un anno al prepensionamento;
  • 85% della pensione maturata se mancano 2 anni al prepensionamento;
  • 80% della pensione maturata se mancano 3 anni al prepensionamento;
  • 75% della pensione maturata se mancano oltre 3 anni al prepensionamento.

Accesso

Lavoratori cui mancano 3 anni e 7 mesi per il raggiungimento del requisito pensionabile e che hanno maturato almeno 20 anni di contributi.

Prestito bancario

Accesso alla pensione favorito da un prestito bancario rimborsabile in 20 anni e garantito da una polizza assicurativa per il rischio di premorienza.

In merito al prestito

  • Rimborso del prestito con decorrenza il compimento di 66 anni e 7 mesi;
  • Rate del prestito trattenute direttamente dall'Ente di Previdenza;
  • Interessi fiscalmente detraibili nella misura del 50%;
  • premio di assicurazione fiscalmente detraibile.

Iter

a)Si inoltra all'INPS la domanda di certificazione del diritto alla pensione e del suo futuro ammontare;

b)l'INPS certificherà l'importo minimo e massimo dell'anticipo;

c) dopo aver ottenuto la certificazione il lavoratore dovrà inoltrare richiesta di attivazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica e quindi richiedere il prestito bancario.

Nota bene: La domanda di accesso all'APE vale anche come domanda di pensione.

Iter per ottenere l'APE volontaria

Domanda di certificazione dei requisiti

È una domanda preliminare presentata dall'interessato attraverso predisposto modello tramite:

  • servizi Inps tramite pin on-line dispositivo;
  • mediante patronato o intermediari autorizzati dall'INPS alla trasmissione per via telematica delle domande;
  • mediante Contact Center INPS al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile.

Certificazione del diritto

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione l'INPS invierà al richiedente la notifica (su portale e/o via e-mail) di esito positivo ovvero di esito negativo con contestuale rigetto di domanda.

Esito positivo della certificazione

Conferma del possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e pensionistici richiesti:

  • indicazione della data di maturazione del requisito anagrafico (63 anni);
  • indicazione dell'importo minimo e massimo di APE calcolati al momento della richiesta della certificazione sottoposti a successiva verifica al momento della domanda di APE.

Domanda

Una volta ottenuta la certificazione dall'INPS, l'interessato potrà presentare la domanda di APE volontaria direttamente o attraverso un intermediario mediante uso di identità digitale SPID di secondo livello.

Nella domanda il soggetto richiedente dovrà indicare l'istituto finanziario cui richiedere il prestito previdenziale nonché l'impresa di assicurazioni alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

La domanda è irrevocabile.

Domanda di pensione di vecchiaia

Va contestualmente presentata anche la domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.

La domanda è irrevocabile.

Perfezionamento della domanda

In ragione dei contratti di finanziamento e di assicurazione contenuti all'interno della domanda di APE, l'efficacia della stessa sarà subordinata al perfezionamento delle varie fasi della sua progressiva che consistono:

  • accettazione delle condizioni contrattuali da parte dei soggetti interessati (lavoratore, Istituto finanziario, assicurazione);
  • pubblicazione dell'accettazione dei contratti di finanziamento e d'assicurazione nella sezione del sito dell'INPS riservata al richiedente.

Accrediti delle quote APE

Durante il periodo di erogazione dell'Istituto finanziario alla cura di versare materialmente sul conto corrente del richiedente la quota di APE concordata. Il primo accredito avverrà entro il 30º giorno dal perfezionamento della domanda di APE.

Commissione di accesso al fondo di garanzia dell'Inps e del premio assicurativo

È prevista a carico dell'Istituto finanziario il versamento della quota pari all'1,6% di commissione di accesso al fondo di garanzia dell'Inps e del premio assicurativo.

Estinzione anticipata

È possibile l'estinzione anticipata su domanda del fruitore dell'APE sia parziale che totale. La domanda di estinzione va effettuata all'Istituto finanziario; in tal senso viene generata La cessazione della copertura assicurativa e la garanzia del fondo INPS.

Iter per ottenere l'APE sociale

Domanda di certificazione dei requisiti

A tal fine i richiedenti devono presentare:

  • domanda di riconoscimento della condizione personale di destinatario del trattamento;
  • autodichiarazione possesso dei requisiti al momento della domanda in alternativa entro la fine dell'anno di presentazione;
  • certificazione dei requisiti anagrafici, contributivi, soggettivi.

Certificazione del diritto

In esito alla domanda di certificazione l'INPS potrà comunicare:

  • la reiezione per insussistenza delle condizioni richieste;
  • il riconoscimento delle condizioni richieste con indicazione della prima rata di accesso ad APE sociale;
  • riconoscimento delle condizioni richieste con differimento della decorrenza dell'APE.

Domanda

Una volta ottenuta la certificazione dall'INPS l'interessato potrà presentare la domanda di accesso all'APE sociale direttamente o attraverso un intermediario mediante uso di identità digitale SPID di secondo livello.

Domanda decorrenza del trattamento

L'APE sociale decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia.

Finestra per la richiesta di certificazione per ogni anno di sperimentazione

Maturazione requisiti

1° finestra – domanda certificazione

2° finestra – domanda certificazione

Certificazione 1° finestra

Certificazione 2° finestra

31 dicembre 2017

15 luglio2017

30 novembre 2017

15 ottobre 2017

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

31 marzo 2018

30 novembre 2018

30 giugno 2018

31 dicembre 2018

APE sociale

Requisito soggettivo

Anzianità contributiva

Disoccupati involontari

30 anni

Care - givers

30 anni

Invalidi

30 anni

Addetti ai lavori faticosi

36 anni

APE sociale

Che cosa è

Misura sperimentale entrata a regime il 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018.

Al contrario dell'APE volontaria, l'onere finanziario non è a carico del dipendente, bensì a totale carico dello Stato, in quanto prestazione di tipo assistenziale.

È una prestazione di tipo assistenziale rapportata alla pensione maturata dal lavoratore fino al momento della richiesta con un limite massimo di € 1.500,00 lordi mensili.

È fiscalmente imponibile secondo il regime ordinario di tassazione e pertanto possono essere attribuite le detrazioni di imposta per familiari a carico nonché quelle per lavoratori dipendenti (artt. 12 e 13 TUIR).

Categorie di lavoratori ammesse

- macchinisti;

- personale viaggiante;

- camionisti;

- infermieri;

- maestre d'asilo;

- facchini;

- operatori ecologici;

- addetti alle pulizie;

- operai dell'edilizia, dell'industria estrattiva, del settore conciario;

- disoccupati privi di ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi ma con 30 anni di contributi;

- lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un portatore di handicap grave secondo la L. 104/92 (coniuge o parente entro il 1° grado), purché con 30 anni di contributi;

- lavoratori invalidi (almeno al 74%) con almeno 30 anni di contributi;

- addetti a lavori usuranti o pericolosi, se in possesso di almeno 36 anni di contributi di cui gli ultimi 6 anni relativi all'attività gravosa o pericolosa.

Decadenza

La prestazione decade quando il beneficiario matura i requisiti per accedere al pensionamento anticipato.

Disoccupati

Possono accedere all'APE sociale anche i disoccupati anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di contratto a termine, purché abbiano nel frattempo maturato almeno 18 mesi di contributi negli ultimi 3 anni.

Sono ammessi all'anticipo pensionistico anche coloro che risultano rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con voucher o con contratto di prestazione occasionale o libretto di famiglia per non più di 6 mesi complessivi.

Compatibilità

Percezione di redditi di lavoro dipendente o parasubordinato nell'importo massimo di € 8.000,00 annui o di redditi di lavoro autonomo nel limite di € 4.800,00 annui:

  • trattamento superstiti;
  • prestazioni di invalidità;
  • rendita diretta INAIL;
  • assegno sociale entro i limiti di reddito previsti dalla legge.

Incompatibilità

Trattamento pensionistico diretto a carico delle gestioni per le quali è previsto l'accesso AGO, forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione Separata:

  • prestazioni dirette erogate da istituzioni estere;
  • prestazioni di accompagnamento a pensioni.

Disoccupati

Requisiti

Possesso di età anagrafica minima di 63 anni

Possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni

In alternativa:

  • lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo;
  • lavoratori in stato di disoccupazione per dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 604/66 che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
  • lavoratori in stato di disoccupazione per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che il soggetto abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Invalidi

Requisiti

Possesso di età anagrafica minima di 63 anni.

Possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

Care givers

Requisiti

Possesso di età anagrafica minima di 63 anni.

Possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Lavoratori che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/92).

Lavori gravosi

Requisiti

Possesso di età anagrafica minima di 63 anni.

Possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 anni.


Lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, abbiano svolto specifiche attività lavorative, qualificate dal legislatore come “gravose” ed indicate in apposito allegato, da almeno 6 anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il protrarsi del loro svolgimento, e siano altresì in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

La Legge di Bilancio 2018 estende l'intervallo temporale per maturare il periodo di attività di 7 anni su 10.

Soggetti esclusi dall'APE sociale

  • mancata cessazione dell'attività lavorativa;
  • titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
  • soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
  • soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
  • soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
  • avvenuto raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Particolarità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018

APE rosa

Al fine del requisito raggiungimento del requisito minimo contributivo' è prevista per le donne una riduzione di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.

Care-giver

Sono ammessi all'APE sociale i lavoratori che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (L. 104/92).

Contratto a termine

Sono ammessi all'APE sociale i lavoratori nei casi di interruzione del contratto di lavoro ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Possono aere accesso anche i lavoratori a termine cessati e rioccupati per un periodo inferiore a 6 mesi.

Nuove categorie di lavori gravosi che vanno ad aggiungersi alle 11 mansioni gravose ex L. 232/2016

  • operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
  • operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.

Nota bene: per questi lavoratori non scatterà dal 2019 l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni.

Lavori gravosi

Per poter accedere all'APE i lavoratori appartenenti alle 15 categorie di lavori gravosi dovranno aver maturato 7 anni di lavoro negli ultimi 10 anni.

Con riferimento ai lavoratori impegnati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, che prestano attività per almeno 78 giorni all'anno,

I giorni lavorativi effettivamente svolti saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5 ai fini del diritto della pensione di invalidità.

Lavoratori all'estero

Per il calcolo dei contributi utili all'accesso all'APE Sociale possono venir computati anche i contributi derivanti da periodi di lavoro all'estero, nei paesi europei e nei paesi convenzionati con l'Italia

Fondo APE sociale

È istituito il Fondo APE Sociale nell'ambito dello stato di Previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Fondo APE Sociale.

Nel Fondo confluiranno, oltre a quelle stanziate, le eventuali risorse che emergeranno a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019.

APE aziendale

Per gestire le situazioni di esubero di personale derivante da ristrutturazioni aziendali i datori di lavoro possono previo accordo individuale con il lavoratore, partecipare al costo dell'APE attraverso il versamento all'Inps di un contributo la cui entità è liberamente scelta nell'accordo.

Il contributo non può comunque essere inferiore all'equivalente della contribuzione volontaria per ogni anno di anticipo e deve essere versato in un'unica soluzione al momento dell'erogazione della prima mensilità dell'APE.

L'APE aziendale può essere attivata anche dai fondi di solidarietà bilaterali, ivi compresi quelli dei settori della somministrazione di lavoro e dell'artigianato.

Esempio

Dipendente con retribuzione imponibile pari a 27.000 €

Anni mancanti per ottenimento della pensione: 2

Percentuale per la contribuzione volontaria pari al 33%

Contributo APE a carico del datore di lavoro

27.000 x 33% x 2anni = 17.820 €

L'APE aziendale è una misura sperimentale accessibile nei casi di prepensionamento per ristrutturazione aziendale.

Il versamento della somma necessaria per garantire la pensione al personale in uscite sarà interamente a carico dell'azienda, la quale dovrà effettuare un versamento in un'unica soluzione e con riferimento all'ultimo stipendio percepito dal lavoratore.

L'APE aziendale può essere richiesta anche per integrare una riduzione dell'orario di lavoro: in questi casi si parla di APE aziendale Part-Time.

I lavoratori part-time possono ridurre l'importo del trattamento, rendendolo un'integrazione allo stipendio a tempo parziale, chiedendo la trasformazione del contratto in part-time.

Andare in pensione con l'APE nel 2019

Età

Contribuzione anni

Ape sociale uomini

63 anni

30/36

Ape sociale donne

63 anni

30/34

Ape volontario

63 anni e 5 mesi

20

Ape aziendale

63 anni e 5 mesi

20

Opzione donna

Nel 2019 l'opzione donnaè utilizzabile dalle lavoratrici che entro il 2018 hanno accumulato almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti ovvero 35 anni di contributi e 59 anni di età se lavoratrici autonome.

Si rileva quindi una diminuzione del requisito anagrafico rispetto alla pensione di vecchiaia di otto o nove anni, mentre relativamente alla pensione anticipata una diminuzione del medesimo requisito di 6 anni e 10 mesi. A fronte di questi “sconti” alla pensione è liquidata con tali benefici si applicano 12 mesi di finestra per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Requisiti precedenti al 2019

In precedenza, la facoltà di esercitare l'opzione donna” era concessa alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome possono accedere alla pensione anticipata. Le lavoratrici devono aver optato per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Andare in pensione con “opzione donna” nel 2019

Età

Contribuzione anni

finestre

Opzione donna dipendenti

58 anni compiuti entro il 2018

35 anni maturati entro il 2018

12 mesi

Opzione donna autonome

59 anni compiuti entro il 2018

35 anni maturati entro il 2018

18 mesi

Le lavoratrici del comparto scuola ed AFAM al ricorrere dei prescritti requisiti possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Domanda di pensione - Percorso online “Opzione donna”

Sezione

Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci

Opzione

Nuova domanda

Menù nuova domanda

Pensione di anzianità e vecchiaia

Pensione anzianità/anticipata

Contributo sperimentale lavoratrici

Selezionare

Fondo e gestione liquidazione

R.I.T.A. (Rendita Integrativa temporanea anticipata)

I soggetti cessati dal lavoro ed in possesso dei requisiti di accesso per l'APE possono ottenere l'erogazione anticipata della previdenza complementare.

Dal 2018 si potrà accedere alla Rita a 61 anni e 7 mesi (in precedenza 63 anni). Possono aderire alla RITA i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato, che hanno aderito a forme di previdenza complementare. Possono altresì accedere i disoccupati per un periodo superiore a 24 mesi e che maturino i requisiti anagrafici per la pensione minima entro i 10 anni successivi.

La prestazione, attiva in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, è divenuta strutturale.

Requisiti Legge

  • essere iscritti all'AGO;
  • essere iscritti alle forme sostitutive dell'AGO;
  • essere iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori sia pubblici che privati;
  • età minima 61 anni e 7 mesi;
  • poter giungere alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 5 anni;
  • possedere una anzianità contributiva di 20 anni;
  • avere diritto ad una pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo al netto della rata di ammortamento dell'APE;
  • non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La prestazione consiste nell'erogazione, sottoforma di rendita temporanea, del montante contributivo accumulato, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

È concesso richiedere la prestazione anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni: per quest'ultimi i termini di pagamento del TFR e di fine servizio inizieranno a decorrere solo al momento del raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il trattamento per il pensionamento di vecchiaia.

Andare in Pensione con R.I.T.A. nel 2019

Età

Contribuzione anni

RITA

62 anni

20

RITA lavoratori in disoccupazione da almeno 24 mesi

57 anni

20

Lavoratori “precoci”

Con l'emanazione del DPCM 23 maggio 2017 n. 87 si è disciplinata la riduzione del requisito di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori cosiddetti “precoci”.

Possono accedere al beneficio della pensione anticipata precoce i lavoratori assicurati presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS o presso altre forme sostitutive ed esclusive che presentino contributi accantonati prima del 1996.

Sono ammessi al beneficio i soggetti che godono del metodo di calcolo retributivo puro, con una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni vantata al 31 dicembre 1995; sono altresì beneficiati i soggetti che potranno applicare alla propria pensione il cosiddetto metodo misto e quindi retributivo fino al 1995 contributiva a partire dal 1996.

La norma prevede requisiti analoghi a quelli previsti per l'APE sociale, ma il requisito “principe” consiste nel possedere almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo, maturati prima del compimento del 19º anno di età.

Requisiti lavoratori “precoci”

- possesso di 12 mesi di contributi versati per lavoro effettivo maturati prima del compimento di 19 anni di età;

- disoccupati a seguito di licenziamenti individuali, collettivi, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (intervenuta in sede protetta, art. 7 L. 604/66) che abbiano esaurito da almeno tre mesi il godimento della prestazione di disoccupazione loro spettante; è compreso anche lo stato di disoccupazione dovuto alla scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

- lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/92, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- lavoratori portatori di handicap con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, certificata dalla commissione di cui all'art. 4 L. 104/92;

- lavoratori che hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del D. Lgs. 67/2011;

- sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l'attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:

  • operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • avoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del D. Lgs. 67/2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Il beneficio attivo dal 1° maggio 2017, consisteva nell'accesso alla pensione anticipata con requisiti ridotti rispetto a quelli accessibile la generalità dei lavoratori. Il requisito contributivo è ridotto a 41 anni con, a partire dal 2019 dell'effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

Anno

anzianità contributiva lavoratori e lavoratrici “precoci”

Requisito contributivo lavoratori

Requisito contributivo lavoratrici

2018

41 anni

42 anni 10 mesi

41 anni 10 mesi

2019-2020

41 anni cinque mesi

43 anni e tre mesi

42 anni e tre mesi

2021-2022

41 anni otto mesi

43 anni e sei mesi

42 anni e sei mesi

Per l'accesso alla pensione anticipata precoce, a seguito del DL 4/2019, i lavoratori per conseguire la pensione anticipata devono essere in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.

I lavoratori che perfezionano il requisito dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Dal 1° gennaio 2019, i lavoratori che hanno perfezionato il requisito, anche cumulando i periodi assicurativi a norma della L. 228/2012, avranno diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra di pensionamento.

Per l'accesso alla pensione anticipata precoce, analogamente all'iter previsto per l'APE, i beneficiari dovranno presentare due distinte domande:

  • la prima domanda per ottenere la certificazione dei requisiti, da presentare alla competente sede INPS;
  • la seconda domanda per richiedere, dopo il riscontro positivo della prima domanda, la pensione “precoce”.

La norma prevede che al momento della sottoscrizione della richiesta di certificazione di interessati potranno non avere ancora maturato il requisito dei 41 anni di contributi (aumentata l'adeguamento di speranza di vita dal 2019) nonché dei requisiti soggettivi richiesti; ciò nonostante è previsto che la richiesta può avvenire se i requisiti saranno maturati entro il 31 dicembre dell'anno di richiesta della pensione.

Quanto alla documentazione da presentare, è la medesima prevista per la richiesta dell'APE sociale.

Una volta presentata la domanda di certificazione dei requisiti, l'Inps comunicherà all'esito secondo le scadenze sotto riportate

Maturazione requisiti

1° finestra – domanda certificazione

2° finestra – domanda certificazione

Certificazione 1° finestra

Certificazione 2° finestra

31/12/2017

15/07/2017

30/11/2017

15/10/2017

31/12/2017

31/12/2018

01/03/2018

30/11/2018

30/06/2018

31/12/2018

31/12/2019

01/03/2019

30/11/2019

30/06/2019

31/12/2019

I lavoratori “precoci” che fruiscono del beneficio non possono godere di ulteriori benefici pensionistici, ad eccezione della maggiorazione contributiva riconosciuta ai lavoratori sordomuti invalidi oltre al 74%, (art. 80, c. 3, L. 388/2000). È precluso ai beneficiari della pensione “precoce” la possibilità di godere di redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo anche al di sotto delle soglie previste per la NASPI (redditi non superiori a 8000 € di lavoro dipendente e assimilato o a 4800 € di lavoro autonomo”.

Pensionamenti precoci (DPCM 87/2017 e Circ. INPS 16 giugno 2017 n. 100

Ambito di applicazione

Lavoratori di cui all'art. 1, c. 12 e 13, L. 335/95.

Riduzione dell'anzianità contributiva a 41 anni a favore dei lavoratori in possesso di almeno 12 mesi di contribuzione per periodo di lavoro effettivo precedenti al raggiungimento dei 19 anni di età

Rientrano altresì:

  • i lavoratori iscritti alla previdenza AGO e forme sostitutive di essa con anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995;
  • i lavoratori iscritti alle forme di previdenza AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che al 31 dicembre 1995 possono far valere una anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Condizioni soggettive

Stato di disoccupazione a seguito della cessazione di rapporto di lavoro (che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno 3 mesi):

  • per licenziamento;
  • per licenziamento collettivo;
  • per dimissioni per giusta causa;
  • per risoluzione contrattuale (nell'ambito della procedura ex art. 7 L. 604/66);
  • per assistenza da almeno 6 mesi e al momento della richiesta del coniuge (ovvero persona in Unione Civile ovvero parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/92);
  • per riduzione di capacità lavorativa per invalidità civile riconosciuta di grado pari al 75%, dipendenti che svolgono o hanno svolto da almeno 6 anni in via continuativa una o più attività lavorative per cui è richiesto un impegno tale da rendere rischioso e/o difficoltoso il loro svolgimento in modo continuativo.

Nota bene:

Lo stato di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego.

I disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultano beneficiari dell'assegno di disoccupazione ASDI, avranno diritto al trattamento pensionistico anticipata solo al termine della percezione dell'ASDI.

Se la durata dell'ASDI è inferiore a tre mesi è comunque necessario che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell'intera prestazione di disoccupazione NASPI.

Requisito contributivo

Possesso di almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento dell'età di 19 anni ivi compresi i lavori all'estero riscattati e i periodi riscattati per omissioni contributive.

Per riconoscere lo status di lavoratore precoce occorre considerare la contribuzione per la prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata (resta fermo il conseguimento del requisito contributivo ridotto ex art. 1, c. 199. L. 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico).

Nei casi di liquidazione del trattamento anticipato ai fini del raggiungimento del requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla tre vigente normativa.

Non cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo

Il trattamento pensionistico anticipato non è cumulabile con redditi da lavoro sia subordinato che autonomo per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra anzianità contributiva e anzianità contributiva al momento del pensionamento. La pensione "precoce" liquidata non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all'estero per il periodo di anticipazione rispetto dei requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori. Ai fini dell'applicazione di questa norma l'interessato deve comunicare tempestivamente all'istituto i redditi da lavoro (autonomo e subordinato).

Quanto ai redditi di lavoro autonomo rilevano ai fini dell'applicazione della norma tutti i redditi ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.

Adeguamento alla speranza di vita

A decorrere dal 1° gennaio 2019 al requisito ridotto di 41 anni si applica il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.

La domanda di riconoscimento delle condizioni

Effettuata in via telematica alla sede Inps di residenza.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata in via telematica entro il 15 luglio 2017.

I soggetti che vengono a trovarsi o potranno trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.

Tutte le domande di riconoscimento presentate per il 2017 oltre la data del 15 luglio e per gli anni successivi oltre la data del 1° marzo, non pervenute oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere presi in considerazione nell'anno di riferimento solo ed esclusivamente se residui no risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale.

Domanda di accesso al beneficio pregressa

Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, anche nelle more della istruttoria, i soggetti interessati in possesso dei requisiti soggettivi e contributivi che non svolgono attività lavorativa, possono presentare domanda di accesso al beneficio. In attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni le domande di pensione (accesso al beneficio) presentate, non sono respinte ma tenute in evidenza.

Allegati alla domanda di riconoscimento delle condizioni

  • disoccupato: lettera di licenziamento e indicazione del termine della prestazione di disoccupazione;
  • dimesso per giusta causa: lettera di dimissioni e indicazione del termine della prestazione di disoccupazione;
  • cessato per risoluzione consensuale: verbale di accordo stipulato ai sensi della L. 604/66 e indicazione del termine della prestazione di disoccupazione;
  • operaio agricolo: documentazione probatoria a seconda della fattispecie in cui rientra e indicazione da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro;
  • assistente a portatori di handicap grave: auto dichiarazione in cui afferma di assistere precisando da quale data presta assistenza uno dei soggetti indicati dal decreto e di convivere precisando la quale data con il medesimo portatore di handicap riportandone i dati anagrafici ed allegando verbale rilasciato dalla commissione medica attestante la situazione di gravità dell'handicap stesso;
  • invalido civile: si riporta in domanda gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile con allegato il relativo verbale;
  • soggetto che svolge attività gravose da almeno sei anni in via continuativa: attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'INPS con il quale si attesti i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte e di il livello di inquadramento attribuito nonché l'applicazione da parte dell'azienda delle voci di tariffa Inail e con un tasso medio non inferiore al 17 × 1000. I dati rilasciati dal datore di lavoro questa dichiarazione saranno poi riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
  • lavoratore "usurante": dichiarazione di aver svolto l'attività di lavoro dipendente indicando uno o più tra le seguenti tipologie di lavoratore notturno;
  • lavoratore addetto alla linea catena;
  • conducente di veicoli di capienza non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, deve altresì dichiarare di aver svolto una o più delle attività lavorative sopra richiamate con indicazione dell'esatto arco temporale per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa oppure ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

ITER della istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio di riduzione del requisito pensionistico

Entro il 10 ottobre 2017 e, per ciascun anno successivo, entro il 30 giugno l'INPS comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria:

  • riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio con indicazione della prima decorrenza utile;
  • riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
  • rigetto della domanda qualora non sia stato accertato il possesso dei requisiti e delle condizioni.

Analoga comunicazione se residui no risorse finanziarie, viene effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 1° marzo di ciascun anno ma non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Domanda di pensione

La domanda va trasmessa in via telematica a pena di nullità; il cittadino può rivolgersi a un patronato oppure compilare direttamente la domanda; in quest'ultimo caso è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso (Pin INPS, SPID, CNS).

Nella domanda l'interessato deve dichiarare il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio già presenti al momento della domanda di riconoscimento oppure l'avvenuto perfezionamento se gli stessi erano stati valutati in via prospettica.

Il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo alla presentazione a Roma qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda di riposo.

Il calcolo della pensione

La liquidazione della pensione avviene attraverso due sistemi di calcolo:

  • il sistema retributivo;
  • il sistema contributivo.

Il sistema retributivo si aggancia alla retribuzione del lavoratore, mentre il sistema contributivo fa riferimento alla contribuzione versata dal lavoratore.

Il sistema di calcolo delle pensioni è stato interessato nel corso degli anni da variazioni che ne ha modificato i criteri.

Il Sistema di calcolo retributivo

Il sistema di calcolo retributivo proviene dal DPR 488/68 con il quale si fissava una stretta relazione tra la retribuzione all'anzianità contributiva. In tal senso il termine per il raggiungimento dell'età pensionabile era composto da due elementi l'età e il periodo di contribuzione versata. In questo modo l'importo della pensione veniva determinato dalle somme di diverse quote agganciate a percentuali via via maggiori della rete dell'età pensionabile.

Il sistema di calcolo retributivo prevede che l'importo della pensione sia il risultato di una relazione fra due quote:

  • quota A;
  • quota B.

La quota A corrisponde all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e prende in considerazione la media delle retribuzioni delle ultime 260 settimane percepite dal lavoratore dipendente o, nel caso di lavoratore autonomo la media delle ultime 520 settimane. La quota A si riduce a un solo anno per i lavoratori del pubblico impiego.

La quota B fa riferimento all'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1992. Anche per questa quota occorre distinguere i lavoratori dipendenti dai lavoratori autonomi; per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati vengono presi in considerazione le retribuzioni utili degli ultimi 10 anni mentre per i lavoratori autonomi le retribuzioni utili sono riferite agli ultimi 15 anni.

Elementi utili al calcolo della pensione

Anzianità contributiva

Anni di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto:

  • l'anzianità contributiva si esprime in settimane;
  • l'anzianità massima è fissata in 40 anni di contribuzione. Anzianità contributiva non può superare il numero delle settimane di calendario comprese tra la data di inizio dell'assicurazione e quella di decorrenza della pensione;
  • nel caso in cui la retribuzione media di ciascuna settimana risulta inferiore al 40% del trattamento minimo mensile di pensione in vigore all'inizio dell'anno, il numero delle settimane di ciascun anno deve essere ridotto; la riduzione si applica solo per i crediti successivi al 1983;
  • non può considerarsi più di un contributo per ogni settimana anche nel caso di accrediti per più attività svolte nello stesso periodo.

Retribuzione pensionabile

  • è la media delle retribuzioni riferite ai periodi immediatamente precedenti la data di decorrenza della pensione;
  • si determina attribuendo a ciascuna settimana del periodo di riferimento, il valore retributivo desunto dalla retribuzione media dell'anno solare cui la medesima settimana è riferita;
  • la retribuzione media settimanale di ciascun anno solare è il quoziente tra le retribuzioni percepite durante il rapporto di lavoro (o per contribuzione figurativa, contribuzione volontaria) e il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria;
  • le retribuzioni medie settimanali sono calcolate per ciascun anno e devono essere rivalutate e moltiplicate per il numero di settimane comprese nell'anno per ottenere la retribuzione annua rivalutata la somma delle retribuzioni rivalutate deve essere divisa per il numero di settimane comprese nel periodo di riferimento: 260 per la quota A e 520 per la quota B di per ottenere la retribuzione pensionabile settimanale il cui importo moltiplicato per 52 rappresenterà la rete a pensionabile.

Aliquota di rendimento

  • è l'elemento di raccordo tra la retribuzione pensionabile l'anzianità contributiva;
  • è una percentuale da applicare la retribuzione media pensionabile per ogni anno di contributi;
  • si diversifica seconda della fascia del reddito pensionabile a cui si applica

Aliquota di rendimento ante 1992 per anzianità contributive maturate antecedentemente al 1992 - riferimento anno 2018

Fasce di retribuzione

Rendimento annuo

Rendimento con 40 anni di anzianità

Coefficiente per calcolo mensile

Fino a 46.630 €

2%

80%

2%/13

0,001538461

Da 46.631 a 62.017,90 €

1,50%

60%

1,50%/13

0,001153 846

Da 62.017,91 a 77.405,80 €

1,25%

50%

1,25%/13

0,000961538

Oltre 77.405,80 €

1%

40%

1%/13

0,000769230

Aliquota di rendimento per anzianità contributive maturate dal 1993 - riferimento anno 2018

Fasce di retribuzione

Rendimento annuo

Rendimento con 40 anni di anzianità

Coefficiente per calcolo mensile

Fino a 46.630 €

2%

80%

2%/13

0,001538461

Da 46.631 a 62.017,90 €

1,60%

64%

1,60%/13

0,001230769

Da 62.017,91 a 77.405,80 €

1,35%

54%

1,35%/13

0,001038461

Da 77.405,81 a 88.597,00 €

1,10%

44%

1,10/13

0,000846153

Oltre 87.597,00 €

0,90%

36%

0,90/13

0,000692307

Determinazione dell'importo della pensione

Retribuzione annua pensionabile x aliquota di rendimento

Determinazione delle quote

Quota A

Quota B

1

Individuazione delle ultime 260 settimane precedenti la decorrenza della pensione

1

Individuazione del maggior periodo per definire la retribuzione pensionabile

2

Determinazione della retribuzione attribuibile a ciascun anno

2

Determinazione della retribuzione attribuibile a ciascun anno

3

Rivalutazione applicando i coefficienti Istat

3

Rivalutazione applicando i coefficienti Istat

4

Somma delle retribuzioni rivalutate di ciascun anno

4

Somma delle retribuzioni rivalutate di ciascun anno

5

Determinazione della retribuzione annua (somma delle retribuzioni/numero anni interessati)

5

Determinazione della retribuzione annua (somma delle retribuzioni/numero anni interessati)

6

Calcolo della Retribuzione media settimanale = somma delle retribuzioni rivalutate/numero settimane del periodo

6

Calcolo della Retribuzione media settimanale = somma delle retribuzioni rivalutate/numero settimane del periodo

7

Importo mensile della quota di pensione = Anzianità contributiva x retribuzione media settimanale x coefficiente di liquidazione

7

Importo mensile della quota di pensione = Anzianità contributiva x retribuzione media settimanale x coefficiente di liquidazione

Il sistema di calcolo contributivo

Il sistema contributivo è applicabile per intero ai lavoratori a quel rapporto assicurativo iniziato dal 1° gennaio 1996 ovvero a tutti gli assicurati, anche per il periodo antecedente a tale data, che optino per tale sistema.

In taluni casi il calcolo contributivo interessa anche i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995:

  • lavoratori che al 1995 potevano contare su 18 anni di contribuzione minima con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2011;
  • lavoratori che al 1995 potevano contare su un numero inferiore di 18 anni di contribuzione con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 1° gennaio 1996.

L'importo della pensione è determinato dal montante contributivo individuale x coefficiente di trasformazione.

Il montante contributivo individuale è determinato sulle somme accantonate in base all'aliquota di computo della retribuzione pari al 33% a far data dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012 per coloro che vantavano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Le somme così determinate affluiscono a un conto intestato al lavoratore e sono rivalutate annualmente in base al tasso annuo di capitalizzazione pari alla variazione media del quinquennio precedente l'anno da rivalutare del prodotto interno lordo nominale. La media è calcolata dall'ISTAT con il metodo dell'interesse composto.

Per il 2018 il valore utile è pari a 101.427,00 €.

I lavoratori e il datore di lavoro versano durante l'anno di contributi previdenziali sulla retribuzione imponibile contributiva (reddito se si tratta di lavoratore autonomo); su tale base si applica l'aliquota di computo ai fini del calcolo della pensione fissata:

  • al 33% per i lavoratori dipendenti;
  • al 24% per i lavoratori autonomi.

In tal modo si determina la somma che viene conferita al montante e che viene valutata per il calcolo della pensione.

Esempio

Base imponibile anno X = 30.000,00 €

Quota accantonata nell'anno X (30.000 × 33%) = 9900,00 €

Rivalutazione anno X +1 (ipotesi variazione Pil 3%) = euro 297,00*

Base imponibile anno X +1 = 32.000,00 €

Quota accantonata nell'anno X +1= 10.560,00 €

* tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato al momento della decorrenza della pensione e cresce con l'aumentare dell'età stessa.

Dal 1° gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondente a 70 anni.

Il valore di 70 anni è adeguato all'incremento della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico. Attualmente gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita sono effettuati con cadenza triennale.

Accanto ai due sistemi (retributivo e contributivo) ai lavoratori viene applicato il sistema misto.

I lavoratori interessati sono coloro che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni per cui:

  • per l'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 si applica il sistema retributivo;
  • per l'anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1995 si applica il sistema contributivo.

Pertanto, i lavoratori la cui pensione maturava a cavallo del 31 dicembre 1995 sono interessati ad entrambi i metodi di calcolo. In particolare, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1996 alla quota A e alla quota B si aggiunge una ulteriore quota C corrispondente ai contributi successivi al 31 dicembre 1995 o successivi al 31 dicembre 2011, accreditati ai soggetti che a tale data avevano un'anzianità rispettivamente inferiore o superiore a 18 anni e calcolati con il nuovo sistema contributivo.

Integrazione al trattamento minimo

Al fine di garantire ai titolari di pensione un trattamento minimo per le proprie esigenze di vita, la legge dispone che la pensione non possa essere inferiore ad un determinato importo, fissato per il 2019 in 513,01 € (Circ. INPS 27 dicembre 2018 n. 122).

Alle pensioni liquidate totalmente con il sistema contributivo, non si applicano le disposizioni di integrazione al minimo.

L'integrazione al trattamento minimo è preclusa ai soggetti possessori di redditi propri superiori a un determinato livello:

Decorrenza pensione

Limite reddito

Fino al 31 dicembre 1993

Redditi assoggettabili ad IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Sono esclusi dal computo il reddito per la abitazione principale e l'importo della pensione da integrare.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994

Redditi assoggettabili ad IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, per le persone non coniugate o legalmente e effettivamente separate.

Per le persone coniugate, redditi assoggettabili ad Irpef per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, oppure cumulati con i redditi del coniuge per un importo superiore a cinque volte il trattamento minimo stesso.

Dal 1° gennaio 1995

Redditi assoggettabili ad IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, per le persone non coniugate o legalmente e effettivamente separate.

Per le persone coniugate, redditi assoggettabili ad IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, oppure cumulati con i redditi del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo stesso.

Maggiorazione sociale della pensione

Ai soggetti di età superiore a 60 anni con pensione al trattamento minimo, che non possiedono proventi superiori a determinati limiti di reddito di qualsiasi natura compresi quelli esenti spetta una maggiorazione sociale decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La maggiorazione sociale non è soggetta alla perequazione automatica.

Perequazione automatica

Per adeguare l'importo delle pensioni all'aumento del costo della vita è stato istituito un meccanismo automatico di rivalutazione simile alla c.d. “scala mobile”, chiamato perequazione automatica. Il sistema prevede la rivalutazione dell'importo delle pensioni sulla base degli indici ISTAT del costo della vita. Con periodicità annuale vengono calcolati gli aumenti dell'importo della pensione attraverso una percentuale determinata dal rapporto tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operaie impiegati, relativo all'anno precedente l mese di decorrenza dell'aumento, con il valore medio relativo al precedente anno.

Valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati

Anno N

/

Valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati

Anno N – 1

La percentuale di adeguamento non può risultare inferiore a zero.

Per il periodo 2019-2021 (art. 1, c. 260 L. 145/2018), la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici stabilita dall'art. 34, c. 1, L. 448/98) viene rimodulata con le seguenti percentuali:

  • per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (fissato in 507,42 € nel 2018 e che passa a 513,01 nel 2019), nella misura del 100%;
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 97%;
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 77%;
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte e pari o inferiori a 6 nella misura del 52%;
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 45%;
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 47%;
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 40%.

Riduzione dell'indicizzazione delle pensioni dal 2019 al 2021

Scaglioni di importo

Parte dell'assegno che sarà indicizzata

Parte dell'assegno che non sarà indicizzata

fino a 3 volte l'assegno sociale (507,1 euro)

100%

0%

assegni tra 3 e 4 volte il minimo

97%

3%

assegni tra 4 e 5 volte il minimo

77%

13%

assegni tra 5 e 6 volte il minimo

52%

48%

assegni tra 6 e 8 volte il minimo

47%

53%

assegni tra 8 e 9 volte il minimo

45%

55%

oltre 9 volte il minimo

40%

60%

Nota Bene

Per ogni scaglione, le pensioni di importo superiore al limite dello scaglione di riferimento vedranno tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante; l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Contributo sulle pensioni di importo elevato (“Pensioni d'oro”)

La L. 214/2011 è intervenuta anche con riguardo al contributo sulle cosiddette pensioni d'oro (DL 98/2011).

L'intervento legislativo fissava con decorrenza 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014 un contributo sulle pensioni di importo complessivo superiore a 90.000:

  • 5% sulla quota dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 90.000 € fino ad 150.000 €;
  • 10% sulla quota di trattamenti pensionistici di importo superiore a 150.000 € fino a 200.000 €;
  • 15% sulla quota dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 200.000 €.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di questo contributo di solidarietà (Corte Cost. 116/2013).

L'art. 1, c. 486, L. 147/2013 stabiliva con decorrenza 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, che i trattamenti pensionistici i cui importi fossero superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS, comprese le prestazioni in aggiunta o integrative del trattamento pensionistico obbligatorio, sarebbero stati soggetti a un nuovo contributo di solidarietà secondo il seguente schema:

  • 6% della parte eccedente l'importo di 14 volte il trattamento minimo, fino a 20 volte il minimo;
  • 12% sulla quota eccedente 20 volte il minimo fino a 30 volte il minimo;
  • 18% sulla quota superiore a 30 volte il minimo.

In questo caso la Corte Costituzionale con sentenza n. 173/2016, ha dichiarato la legittimità costituzionale di questa disposizione con la motivazione che il contributo avrebbe operato nell'ambito del sistema previdenziale, era imposto dalla crisi economica e incideva solo sulle pensioni più elevate quale una tantum.

La Legge di Bilancio 2019 introduce un nuovo contributo di solidarietà con diversi parametri.

L'art. 1, c. 261-268, L. 145/2018 illustra la disciplina relativa al taglio dei trattamenti pensionistici elevati, per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge (2019-2024).

In particolare, i trattamenti pensionistici diretti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione Separata di importo superiore a 100.000 € lordi su base annua, subiranno un taglio secondo le seguenti percentuali:

  • 15% per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 €;
  • 25 % per la parte eccedente 130.000 € fino a 200.000 €;
  • 30 % per la parte eccedente 200.000 € fino a 350.000 €;
  • 35 % per la parte eccedente 350.000 € fino a 500.000 €;
  • 40 % per la parte eccedente 500.000 €.

La riduzione non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Sono altresì esclusi i trattamenti di invalidità (L. 222/84), le pensioni di invalidità, le pensioni di reversibilità, i trattamenti per le vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Esclusioni

  • Pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo;
  • Pensioni di invalidità;
  • Trattamenti di invalidità L. 222/84;
  • Pensioni di reversibilità;
  • Trattamenti per le vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, dovranno adeguarsi a queste disposizioni.

L'art. 1, c. 265, L. 145/2018 prevede che presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» in cui confluiscono e restano accantonati i risparmi conseguiti.

Contributo sulle pensioni di importo elevato dal 2019 al 2024

15%

per la parte eccedente 100.000 € fino a 130.000 €

25%

per la parte eccedente 130.000 € fino a 200.000 €

30%

per la parte eccedente 200.000 € fino a 350.000 €

35%

Per la parte eccedente 350.000 € fino a 500.000 €

40%

Per la parte eccedente 500.000 €

La domanda di pensionamento

La pensione a carico dell'AGO deve essere richiesta attraverso la presentazione di una domanda utilizzando esclusivamente i seguenti canali:

  • Web service telematici accessibili mediante pin attraverso il sito www.inps.it;
  • Contact center (numero verde 803164);
  • Patronati.

La formulazione della domanda è accompagnata da una “dichiarazione di responsabilità” con la quale si impegna a comunicare all'INPS ogni variazione della situazione che possa influire sulla pensione entro 30 giorni dal verificarsi.

Documentazione ricorrente a corredo della domanda

Pensione AGO

  • denunce retributive annuali ancora non in possesso dell'INPS;
  • bollettini di versamento dei contributi alle gestioni autonome o dei contributi volontari;
  • certificazioni attestanti l'esistenza di eventuali accrediti di contribuzione figurativa.

Assegno di invalidità e pensione di inabilità

Certificato medico di parte (modello SS3)

Pensione ai superstiti

  • certificato di morte del lavoratore;
  • certificato di matrimonio;
  • atto notorio dal quale risulti che dopo la morte del lavoratore il coniuge non abbia contratto altro matrimonio;
  • certificato medico (mod SS3) per i superstiti per i quali può essere richiesto lo stato di inabilità;
  • atto notorio attestante il reddito del richiedente alla data del decesso del dante causa.

Domanda di pensione Quota 100, pensione anticipata, opzione donna

Il soggetto in possesso dei requisiti quota 100 (pensione anticipata ordinaria o opzione donna), acquisite le credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

La modalità di presentazione delle domande che segue, deve essere utilizzata da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione Quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Percorso online Quota 100

Sezione

Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci

Opzione

Nuova domanda

Menù nuova domanda quota 100

Pensione di anzianità e vecchiaia - pensione anzianità/anticipata - requisito Quota 100

Selezionare

Fondo e gestione liquidazione

Percorso online pensione anticipata “ordinaria”

Sezione

Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci

Opzione

Nuova domanda

Menù nuova domanda

Pensione di anzianità e vecchiaia - pensione anzianità/anticipata - ordinaria

Selezionare

Fondo e gestione liquidazione

Percorso online pensione anticipata “opzione donna”

Sezione

Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci

Opzione

Nuova domanda

Menù nuova domanda

Pensione di anzianità e vecchiaia - pensione anzianità/anticipata - contributivo sperimentale per le lavoratrici

Selezionare

Fondo e gestione liquidazione

Riferimenti

Normativa

DL 28 gennaio 2019 n. 4

L. 30 dicembre 2018 n. 145

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

L. 28 dicembre 2015, n. 208

D.L. 21 maggio 2015, n. 65

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Legge 8 agosto 1995, n. 335

Legge 23 dicembre 1994, n. 724

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

L. 205/2017

Prassi

INPS, Circolare 29 gennaio 2019 n. 11

INPS, Circolare 16 giugno 2017 n. 100

INPS, Messaggio 27 luglio 2015, n. 4993

INPS, Circolare 25 giugno 2015, n. 125

INPS, Circolare 20 marzo 2015, n. 63

INPS, Circolare 14 marzo 2012, n. 35

INPS, Messaggio 30 novembre 2011, n. 22647

INPS, Messaggio 25 agosto 2011, n. 16762

INPS, Messaggio 10 giugno 2011, n. 12683

Ministero del Lavoro, Circolare 10 agosto 2011, n. 22

Sommario