Il ritardo grave e continuato nel pagamento del canone di locazione comporta la risoluzione del contratto
24 Ottobre 2017
Deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto proposta dal locatore per grave inadempimento della società conduttrice, qualora la stessa abbia ottemperato con gravi, continuati e reiterati ritardi al pagamento del canone di locazione e, inoltre, abbia provveduto a corrispondere una parte consistente di quanto dovuto solo successivamente alla notifica dell'atto di intimazione. Tale comportamento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., non solo non è proporzionato alla buona fede contrattuale, ma ha anche inciso profondamente sul concreto interesse del locatore all'esatta e tempestiva prestazione e, pertanto, comporta l'applicabilità della declaratoria ex art. 1453 c.c. della risoluzione del contratto per fatto e colpa grave della conduttrice con conseguente condanna al rilascio dell'immobile. |