Incendio: responsabilità e oneri probatori

Aldo Ferrari
01 Agosto 2017

In relazione al riparto della responsabilità e del rispettivo onere della prova in caso di incendio della cosa locata, la questione è stata risolta esonerando…
Massima

In caso di incendio la presunzione di responsabilità che grava a carico del conduttore può essere da questi superata fornendo la prova liberatoria che l'incendio è stato provocato da un fatto a lui non imputabile ovvero dal fatto doloso di un terzo. Offerta tale prova, è irrilevante che sia rimasto ignoto o non identificato il terzo che ha dolosamente causato l'incendio.

Il caso

La controversia in questione scaturisce dall'azione promossa dal locatore per vedersi risarcire il danno subito a seguito dell'incendio divampato nell'immobile di sua proprietà. Il locatore ha sostenuto, tra l'altro, che il conduttore sarebbe rimasto inadempiente all'obbligo di custodia posto dall'art. 1588 c.c. oltre che all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa come previsto dal contratto. Il conduttore, per parte sua, ha resistito a tale pretesa, ritenendo di andare esente da responsabilità per il fatto che era risultato che l'incendio era dipeso dal fatto doloso di un soggetto ignoto, introdottosi abusivamente nell'appartamento. Il tribunale ha rigettato la domanda attrice, considerando l'incendio ascrivibile al caso fortuito. In sede di appello tuttavia la decisione di primo grado veniva riformata con la motivazione che, essendo rimasta ignota la causa dell'incendio, perché non identificato l'agente, la relativa responsabilità doveva essere posta a carico del conduttore. Avverso tale decisione il conduttore, soccombente, ha proposto ricorso per Cassazione.

La questione

Sulla base dei motivi dedotti dal ricorrente, la cassazione si trovava, quindi, a dover valutare se i giudici del merito avessero correttamente applicato i principi in tema di responsabilità in caso di incendio del bene locato e, segnatamente, sul tema dei connessi oneri probatori.

In particolare, le due decisioni di merito erano state di diverso avviso in ordine ad un aspetto centrale della controversia: ossia se per il conduttore stesso fosse sufficiente dimostrare che l'incendio era dipeso dal fatto doloso di un terzo o se, per esonerarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, dovesse anche essere in grado di identificare il terzo che aveva agito dolosamente. A detta del ricorrente la mancata identificazione del terzo, infatti, non consentiva di mandare indenne il conduttore dalla presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 1588 c.c. connessa alla presunta carente custodia dell'immobile locato.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, all'esito dell'esame del ricorso, ha accolto il secondo motivo di ricorso sul tema del contenuto dell'obbligo di custodia e del riparto probatorio, tra locatore e conduttore, per stabilire se sia superabile la presunzione di responsabilità a carico del conduttore in caso di incendio del bene locato. Con l'accoglimento del ricorso la decisione in esame ha cassato la sentenza con cui i giudici di appello avevano ritenuto responsabile il conduttore per il fatto che non era stato possibile identificare l'effettivo responsabile che aveva dato causa all'incendio dell'immobile concesso in locazione.

Va ricordato come la decisione in rassegna ruota intorno all'interpretazione dell'art. 1588 c.c. e, in particolare, alla presunzione di responsabilità a carico del conduttore, per la perdita e il deterioramento del bene anche se derivanti da incendio, se il conduttore non prova che «siano accaduti per causa a lui non imputabile». Va ricordato che il ricorrente ha dedotto a fondamento del ricorso che la sentenza di appello aveva fatto mal governo dei principi posti dalla norma testé richiamata in quanto aveva ritenuto non dimostrata la causa dell'incendio e ne aveva addebitato quindi la responsabilità al conduttore, per il fatto che era rimasto non identificato il responsabile nonostante questi avesse fornito la prova positiva e concreta che l'evento aveva avuto origine da un atto doloso compiuto da ignoti. In effetti il ricorrente /conduttore aveva prodotto in giudizio la perizia svolta in sede penale da cui era dato evincere che persona ignota si era introdotta nottetempo nell'immobile, mediante effrazione della recinzione e della porta di accesso e aveva cosparso il pavimento di liquido infiammabile e vi aveva dato fuoco, mentre il conduttore si trovava in vacanza.

La Corte di Cassazione in linea con altre recenti decisioni in argomento ha ritenuto di accogliere i motivi di ricorso, annullando la sentenza di merito, considerando assolutamente prevalente la circostanza che la causa dell'incendio, che aveva determinato il deterioramento o la distruzione dell'immobile locato, era stata positivamente individuata in una causa «non imputabile» al conduttore e, segnatamente, nel fatto doloso di un terzo (ancorché non identificato).

Secondo i giudici di legittimità, infatti, la circostanza che fosse rimasto ignoto l'autore del fatto non escludeva che fosse stata positivamente fornita la prova della non imputabilità della causa dell'incendio - e quindi dei danni che ne sono derivati - al conduttore: ossia che l'incendio si era verificato in conseguenza del comportamento doloso di un terzo.

Osservazioni

Con la sentenza in rassegna, da un lato, viene dunque ribadita la presunzione di responsabilità in caso di incendio a carico del conduttore; tuttavia, dall'altro, viene altresì precisato l'onere probatorio a carico del conduttore per potersi liberare da detta presunzione. Emerge allora come il conduttore, per potersi esonerare dalla detta presunzione di responsabilità, debba fornire la prova che l'incendio sia avvenuto per causa a lui non imputabile. Perché il conduttore sia esente da responsabilità la causa dell'incendio deve essere dipesa dal caso fortuito ovvero da una causa precisamente individuata che non sia imputabile al conduttore: quale certamente è il fatto doloso del terzo. Salvo, postilla la decisione in rassegna, che il locatore dimostri che l'incendio ebbe a verificarsi per una qualche colposa omissione di custodia da parte del conduttore.

Alla luce di tali principi, la cassazione ha opportunamente chiarito come non possa, invece, ravvisarsi a carico del conduttore l'onere di identificare il terzo, autore dell'atto doloso, per cui il fatto che questi rimanga ignoto finisce con l'essere privo di rilievo.

Ciò che rileva, si ribadisce, è che il conduttore sia in grado di dimostrare e far accertare che l'incendio sia ascrivibile ad un terzo (ovvero che non sia a lui imputabile), non essendo rilevante, ai fini del riparto di responsabilità, che si conosca chi sia l'autore materiale del fatto causativo dell'incendio ovvero del danneggiamento.

Guida all'approfondimento

Tortorici, Il risarcimento dei danni procurati all'immobile locato, in Immob. & proprietà, n. 11/2010;

Gallo, Obbligazioni del conduttore e deterioramento della cosa locata, in I contratti, n. 4/2009;

Pontonari, Incendio della cosa locata e risarcimento danni, in Immob. & proprietà, n. 1/2008;

Laghezza, Incendio di proprietà limitrofe e responsabilità del custode, in Danno e respons., n. 10/2012.

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