Il pignoramento di un immobile in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee e non del trust

05 Ottobre 2017

Ribadendo che il trust è un rapporto giuridico tra soggetti, non è un ente autonomo e non ha pertanto soggettività giuridica, in una recente sentenza la Cassazione, nel confermare il ruolo di controllo attribuito al giudice dell'esecuzione in funzione del superiore interesse della regolarità delle operazioni dell'ufficio giurisdizionale, ha ribadito che...
Massima

Poiché legittimamente il giudice dell'esecuzione verifica anche di ufficio l'esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva, va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente.

Il caso

La vicenda trae origine da un pignoramento immobiliare eseguito dalla banca in forza di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato dalla stessa banca con una società, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca da parte di un soggetto terzo (Tizio) su alcuni immobili che costui successivamente conferiva in un trust autodichiarato, ossia un trust nel quale lo stesso disponente si dichiara trustee. L'atto di pignoramento immobiliare era stato notificato “al trust in persona del trustee” ed anche l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento prescritti dall'art. 492 c.p.c. erano stati rivolti “al trust denominato “Trust BETA” in persona del trustee signor Tizio”; pure la trascrizione dell'atto di pignoramento era avvenuta “contro” il Trust BETA ed infine, nell'istanza di vendita la banca creditrice aveva precisato che la procedura esecutiva era stata promossa nei confronti del “Trust BETA” in persona del trustee, signor Tizio” quale “terzo proprietario”, ed aveva perciò richiesto la “vendita dei beni immobili pignorati in danno del trust denominato Trust BETA …in persona del trustee, signor Tizio”.

Il Giudice dell'esecuzione, d'ufficio, rilevando l'inesistenza del soggetto nei confronti del quale era stata instaurata la procedura esecutiva, aveva con ordinanza dichiarato improcedibile l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il creditore aveva proposto opposizione che il tribunale, con sentenza pronunciata ex art. 281-sexiesc.p.c. ma ampiamente motivata aveva respinto. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione da parte della banca creditrice articolato in nove motivi

La questione

La Suprema Corte ha dovuto quindi affrontare le tematiche principali sollevate dal ricorrente nei motivi di ricorso, ossia: la sufficienza della motivazione sui motivi di opposizione; la legittimità di un rilievo d'ufficio dell'inesistenza del soggetto della procedura esecutiva; la soggettività giuridica del trust, seppure limitatamente al fine dell'esecuzione sui beni immobili in esso conferiti; la validità della trascrizione dell'atto istitutivo del trust.

Le soluzioni giuridiche

Le doglianze della banca ricorrente sono state tutte ritenute infondate dai giudici di legittimità che hanno confermato la correttezza della decisione assunta dal giudice di merito.

Infondata è stata ritenuta il motivo di ricorso che lamentava l'insufficiente motivazione posto che nella sentenza oggetto di gravame risulta chiaramente la ratio decidendi, seppure esposta in modo conciso.

Altrettanto priva di fondamento è la doglianza relativa alla ufficiosità del rilievo dell'inesistenza del soggetto esecutato: la Suprema Corte ha confermato che rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione accertare le condizioni dell'azione esecutiva e i presupposti del processo esecutivo che, ove mancanti anche per ragioni sopravvenute, impediscono la prosecuzione del procedimento stesso che deve perciò essere anticipatamente chiuso (sulle ipotesi di chiusura anticipata: Cass.civ., sez. III, 10 maggio 2016, n. 9501). Il ruolo di controllo del giudice dell'esecuzione è funzionale al superiore interesse della regolarità delle operazioni dell'ufficio giurisdizionale onde assicurare la massima funzionalità possibile del meccanismo in sé considerato. Il giudice dell'esecuzione non è chiamato a risolvere alcuna controversia, ma deve doverosamente rilevare, soprattutto quando sia evidente, la carenza radicale delle condizioni dell'azione o dei presupposti processuali, tra i quali rientra la giuridica esistenza del soggetto nei confronti del quale è stato eseguito il pignoramento. Se il soggetto esecutato non è il titolare del diritto escusso, la richiesta vendita sarebbe ab origine caduca, con tutte le pregiudizievoli conseguenze per il potenziale incolpevole aggiudicatario. Pertanto è certamente compito del giudice dell'esecuzione verificare che l'atto di pignoramento, che costituisce l'incipit del processo esecutivo, non sia affetto da vizi tali da renderlo nullo o del tutto inidoneo al suo scopo. Tale controllo è doveroso perché vi è l'esigenza di tutela dell'affidamento sulla ritualità del trasferimento soprattutto quando la vendita è gestita da un ufficio pubblico particolarmente qualificato, qual è il giudice dell'esecuzione. Correttamente perciò il giudice si è posto il problema dell'esistenza giuridica del soggetto esecutato (il trust in persona del trustee) e altrettanto correttamente ha concluso per l'inesistenza di tale soggetto ed ha pertanto dichiarato che il processo esecutivo non poteva proseguire.

La Suprema Corte ha quindi affrontato il tema delle modalità di pignoramento di beni conferiti in trust sulla base della giurisprudenza consolidata in ordine alla natura del trust.

E' pacifico che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica: è un insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato nell'interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee.

Il trust che il nostro ordinamento è quello descritto dall'art. 2 della Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985, ratificata con la l. 16 ottobre 1989, n. 364, che autorevole dottrina ha denominato «trust amorfo» perché la Convenzione non definisce lo strumento, ma si limita ad indicare quali caratteristiche deve avere un rapporto per poterlo qualificare come trust: si è in presenza di un trust quando alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un soggetto, il trustee, nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato; tali beni restano separati dal restante patrimonio del trustee che onerato dell'obbligo di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità delle disposizioni dell'atto istitutivo del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. E' evidente che trattandosi di un rapporto giuridico, l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi è il trustee che è il titolare dei beni del fondo in trust, costituenti un patrimonio separato e destinato alla finalità del trust, che il trustee deve gestire, amministrare e disporre secondo il programma delineato nell'atto istitutivo. L'effetto proprio del trust non è quello di dar vita ad un nuovo soggetto giuridico, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. Di conseguenza l'unico soggetto legittimato a contraddire e a relazionarsi con i terzi è il trustee, in quanto tale, ossia come titolare delle posizioni giuridiche conferite al fondo in trust e non in qualità di legale rappresentante di un ente che non esiste (Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2015, n. 3456; Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2014, n. 10105).

Non è dunque possibile ritenere che il trust sia titolare di diritti e neppure che possa essere destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetti tali diritti. Pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza in tema di trust, un pignoramento che colpisca beni conferiti in un trust deve essere eseguito nei confronti del trustee.

Osservazioni

Viene, dunque, ribadito che il trust non è un soggetto giuridico e come tale non può essere titolare di beni e destinatario di esecuzioni sui medesimi beni.

Il fatto che fiscalmente il trust sia ritenuto soggetto passivo di imposta (art. 73, primo comma, lett. b), c) e d) del T.U.I.R.) non rileva in alcun modo posto che la disciplina tributaria non incide sugli aspetti civilistici dell'istituto e nemmeno i criteri ermeneutici dei negozi sono coincidenti (come affermato dalla conforme giurisprudenza, v. Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2012, n. 23584).

Il nostro ordinamento non regola lo strumento, non vi è infatti una legge italiana che disciplina il trust, tuttavia è ben possibile istituire anche nel nostro Paese un trust, regolato da una legge straniera che lo disciplina, in virtù della l. n. 364/1989, in vigore dal 1 gennaio 1992, «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1º luglio 1985». Nel nostro sistema pertanto sono riconosciuti come trust quei negozi che presentano peculiari caratteristiche: i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato da quello del trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e qualora il trustee fosse una persona fisica, non rientrano in alcun regime patrimoniale nascente dal matrimonio o da convenzioni matrimoniale e non formano oggetto della sua successione. Caratteristica del trust è la segregazione dei beni del fondo in trust: essi non appartengono più al disponente e pur essendo intestati al trustee non si confondono con il suo restante patrimonio. Di conseguenza né i creditori del disponente né i creditori personali del trustee possono agire sui beni del fondo in trust (e neppure i creditori dei beneficiari nel corso della durata del trust) perché si tratta di un patrimonio separato, destinato alle finalità indicate nell'atto istitutivo che devono essere riconosciute dal nostro ordinamento come meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.).

E' perciò da escludere che il trust sia titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto tali diritti: il trust, pertanto, non costituisce un centro autonomi di diritti e obblighi, posto che da tempo è pacifico che il fenomeno della separazione patrimoniale non determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma richiede soltanto la riferibilità del patrimonio separato ad un soggetto.

La giurisprudenza di merito ha da sempre aderito a tale impostazione ritenendo che i beni del fondo in trust vadano riferiti al trustee, unico soggetto che possa essere titolare dei relativi (v. Trib. Voghera, ordinanza 25 febbraio 2010: «La Convenzione de L'Aja indica che il trustee è il diretto ed esclusivo proprietario dei beni in trust che sono stati posti sotto il suo controllo nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato…»).

Il trust è un rapporto giuridico e i beni del fondo appartengono al trustee pur rimanendo separati dal suo patrimonio, in forza degli artt. 2 e 11 della Convenzione de L'Aja.

Non trattandosi di un ente non è possibile ritenere validamente instaurato un procedimento nei confronti del trustee «quale rappresentante del trust»: se non vi è un soggetto giuridico non può esservi un suo rappresentante.

Ove pertanto il creditore, munito di titolo valido, proceda al pignoramento di beni del fondo in trust, il procedimento, ad iniziare dalla notificazione dell'atto di precetto, dovrà essere incardinato nei confronti del trustee, nella sua qualità di trustee del trust.

Guida all'approfondimento

Di Sapio - Muritano, «Trust» o «trustee» nella trascrizione immobiliare, in Trust & attività fiduciarie, 2017, fasc. 3, 236;

Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016;

Monegat - Lepore - Valas, Trust Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone, Torino, 2010;

Paganini, Rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione l'inesistenza del debitore esecutato, in Dir. & giust., 2017.

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