L'efficacia del provvedimento di revoca giudiziale dell'amministratore e validità degli atti
26 Settembre 2017
Massima
Il provvedimento camerale di revoca dell'amministratore del condominio ha efficacia, ex art. 741 c.p.c., dalla data dell'inutile spirare del termine per il reclamo avverso di esso, sì che gli atti compiuti dall'amministratore anteriormente al momento in cui tale revoca diviene efficace non sono viziati da alcuna automatica invalidità, continuando a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti del condominio Il caso
Due condomini hanno impugnato la delibera assembleare con la quale erano stati approvati i bilanci consuntivi, deducendo che alcune spese non erano state oggetto di preventiva approvazione da parte dell'assemblea, che la relativa documentazione era inattendibile e che alcune voci non erano conformi a quelle inserite nel bilancio consuntivo proposto in una precedente assemblea, oltre al fatto che, come si evince dal contesto della pronuncia di Cassazione, i precedenti amministratori del condominio erano stati revocati per le irregolarità compiute. Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno rigettato le domande dei condomini. La questione
La Corte di Cassazione nell'affrontare le problematiche relative alla validità delle delibere di approvazione del rendiconto, ha esaminato, tra gli altri motivi, la questione relativa all'efficacia del provvedimento camerale di revoca e alla validità degli atti compiuti dall'amministratore in data anteriore all'inizio dell'efficacia del provvedimento camerale. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte nel rigettare il motivo di ricorso ha sottolineato che il provvedimento camerale di revoca dell'amministratore del condominio ha efficacia, ex art. 741 c.p.c., dalla data dell'inutile spirare del termine per il reclamo avverso di esso, sì che gli atti compiuti dall'amministratore anteriormente al momento in cui tale revoca diviene efficace non sono viziati da alcuna automatica invalidità, continuando a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti del condominio. La Suprema Corte ha, in tal senso, ribadito l'orientamento già espresso dalla stessa Cassazione che in passato aveva sottolineato come l'efficacia del provvedimento di revoca, quale pronuncia di natura costitutiva, decorresse solo dalla data dell'inutile spirare del termine per il reclamo avverso di esso, e non già dalla data della relativa istanza, non essendo al riguardo applicabile - data la diversità, per natura, funzione e contenuto, del detto provvedimento di volontaria giurisdizione rispetto alla sentenza - il principio di retroattività di questa al momento della domanda (Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1990, n. 666). Osservazioni
L'orientamento della Suprema Corte, quindi, è correttamente nel senso della efficacia ex nunc del provvedimento di revoca giudiziale senza che sia possibile ammettere, quantomeno, far retroagire gli effetti dello stesso al momento del deposito del ricorso. E', quindi, una conseguenza del principio sopra esposto l'affermazione per cui gli atti, posti in essere dall'amministratore prima del momento in cui il provvedimento di revoca non risulta più impugnabile, non sono inficiati da invalidità alcuna. Viene, però, da chiedersi, in caso di procedimento di revoca esperito nei confronti dell'amministratore, se il compimento di atti di gestione tra la notifica del ricorso (quando cioè il primo ha contezza della richiesta di revoca nei suoi confronti) e il momento in cui il provvedimento di revoca non risulta più impugnabile possa essere in qualche misura oggetto di censura nei confronti dell'amministratore e con quali conseguenze. Al riguardo, l'insegnamento della Corte di Cassazione sopra riportato induce di regola a ritenere che fino al momento in cui la pronuncia di revoca giudiziale non sia divenuta inoppugnabile l'amministratore non solo può, ma debba porre in essere gli ordinari atti di gestione che, in quanto previsti ex lege o deliberati dall'assemblea, è tenuto a compiere in adempimento del proprio mandato. |